Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 9 gennaio 2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 60/2020 R.G. vertente
fra
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bonansegna ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza via Isca del Pioppo 94, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Cirigliano CP_1
giusta procura per notaio C.F. domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini Per_1
snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 8.1.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e premesso lo svolgimento per oltre 60 anni dell'attività di coltivatore diretto dal
1.1.1958 ad oggi, esponeva di aver presentato all' di Potenza in data 8.4.2016, domanda per il CP_1
riconoscimento di malattia professionale e successiva opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124 del
30.06.1965 in merito alla quale l' non riconosceva la menomazione dell'integrità psico-fisica CP_1
né il nesso causale.
Premesso di aver svolto tutte le mansioni tipiche del lavoratore in agricoltura, con impiego quotidiano e costante delle mani, di attrezzi e macchine operatrici, effettuando movimenti ripetuti e assumendo
12%, a far data dalla presentazione della domanda (8.4.2016); di condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle suddette prestazioni economiche dall'epoca della domanda con interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' contestando le argomentazioni del ricorrente e nella specie, CP_1
disconoscendo il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia contratta, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione documentale, e mediante CTU con il dott.
[...]
e successiva convocazione a chiarimenti dello stesso CTU, e all'odierna udienza, questo Per_2
giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
Il ricorso merita accoglimento.
La documentazione allegata in atti, e la relazione tecnica di ufficio disposta in corso di causa consentono di ritenere sussistente la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente, seppure in grado percentuale inferiore a quella richiesta.
Il Consulente Tecnico, convocato a chiarimenti dop il deposito della relazione peritale, sulla base di tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare, con valutazione esaustiva che il
Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Dalla valutazione dei dati documentali, anamnestici e clinico-strumentali emersi nel corso dell'indagine medico-legale effettuata, si può affermare che il sig. coltivatore diretto, risulta attualmente affetto Parte_1
dai seguenti fondamentali processi morbosi: poliartrosi grave alle mani;
grave sindrome del tunnel carpale bilaterale più grave a destra con indicazione di intervento chirurgico. Per tutte le considerazioni su esposte tali menomazioni, a mio parere, SI RITENGONO IN RAPPORTO
CAUSALE CON L'ATTIVITA' SVOLTA per la esposizione a un rischio professionale adeguato per qualità, intensità e durata.
DANNO BIOLOGICO 6 % TABELLA INAIL CODICE 267. La menomazione accertata ha provocato una modificazione in pejus dell'integrità psico-fisica del periziando determinando un danno biologico da valutarsi, in riferimento al cod. 267 delle tabelle vigenti, nella misura del 06 %
(sei). Data decorrenza settembre 2024 data in cui è stato possibile al sottoscritto CTU verificare la nuova documentazione sanitaria.”
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall'Istituto che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 come da protocollo dell' in misura integrale di euro 2697,00 per l'attività istruttoria svolta. Pt_2
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 8.1.2020, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetto (sindrome del tunnel carpale bilaterale), malattia professionale, pari al 6%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
dell'indennizzo in capitale, a far data da settembre 2024, oltre accessori Parte_1
come per legge;
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 9 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla