Ordinanza 10 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di accertamento, l'art. 39-quater del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 67, della l. n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), nel prevedere che l'importo del PREU accertato su apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro può essere posto a base delle rettifiche e degli accertamenti delle maggiori imposte dirette e dell'IVA, istituisce una presunzione legale che, come previsto dal successivo comma 171, non può essere applicata retroattivamente con riferimento a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge di stabilità, potendo, invece, l'amministrazione finanziaria per tali periodi di imposta procedere all'accertamento mediante il ricorso a presunzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 10/12/2024, n. 31761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31761 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
questo accertamento è avvenuto in base a un dato presunto di giocate, le quali sono a loro volta state prese a riferimento anche per la ricostruzione del reddito imponibile della società contribuente ai fini delle altre imposte. 8. La norma precedente la novella del 2010, non prevedeva una disciplina di raccordo dell’accertamento PREU con l’intero quadro normativo dell’accertamento delle imposte e, in particolare, non vi era una norma che consentisse di trasfondere l’accertamento ai fini PREU, effettuato anche con metodologia induttiva sulla base delle giocate presunte, nel successivo accertamento delle imposte sui redditi;
accertamento che, a sua volta, veniva effettuato (in un caso del genere) in base alle giocate presunte secondo l’accertamento PREU. La norma di raccordo è stata introdotta dall’art. 1 della l. 13 dicembre 2010, n. 220, che ha aggiunto ulteriori periodi al comma 3 dell’art. 39- quater cit., secondo cui l’importo forfetario viene posto a fondamento, oltre che della rettifica delle imposte sui redditi, anche per la rettifica IRAP e IVA («il predetto importo forfetario […] è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto»). A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. La norma dispone, inoltre, che «per le N. 7775/17 R.G. Est. F. D’Aquino 7 di 9 violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza». 9. Come osservatosi in dottrina, tale disciplina ha introdotto l’anello mancante tra la disciplina istitutiva dell’accertamento PREU sugli apparecchi da gioco lecito e, in particolare, tra l’accertamento PREU sugli apparecchi irregolari effettuato con modalità induttiva (PREU che costituisce componente negativa di reddito) e l’accertamento dei maggiori redditi discendenti dalle giocate sfuggite al controllo dell’Agenzia delle Dogane (già AAMS). L’accertamento PREU costituisce presupposto per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA. Al contempo, le giocate accertate ai fini PREU entrano a costituire elemento presuntivo in base al quale viene accertato il maggior reddito e le conseguenti maggiori imposte dirette e indirette. Più propriamente, deve ritenersi che la disciplina introdotta nel 2010, applicabile dal periodo di imposta 2011, configura una presunzione legale iuris tantum che consente all’Agenzia delle Entrate di considerare quale base imponibile rilevante ai fini dell’accertamento delle maggiori imposte dirette e dell’IVA quella sottratta agli effetti dell’accertamento PREU, determinata a sua volta sulla base delle giocate presunte indicate nell’accertamento PREU. N. 7775/17 R.G. Est. F. D’Aquino 8 di 9 10. Tale norma, come correttamente deduce parte ricorrente, non può essere applicata retroattivamente a periodi di imposta precedenti la sua introduzione. Osta in tal senso, in primo luogo, il carattere di norma sostanziale della norma, non interpretativa, come traspare dal suo tenore letterale, destinata ad operare per l’avvenire. 11. Osta, inoltre, all’applicazione retroattiva la natura della norma, la quale introduce una presunzione normativa, destinata a incidere sulla ripartizione dell’onere della prova invertendolo sul contribuente e, così, aggravandone la posizione processuale (Cass., Sez. V, 1° luglio 2024, n. 18061; Cass., Sez. V, 1° febbraio 2024, n. 2990; Cass., Sez. V, 22 settembre 2020, n. 19774; Cass., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 29632). Ben può, invece, l’Ufficio procedere ad accertamento, in questi casi, ricorrendo a presunzioni semplici, lasciando in questo caso al giudice tributario di accertarne la pregnanza indiziaria (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., n. 18061/2024, cit.). 12. Da tali elementi deve ritenersi che l’accertamento relativo al PREU dovuto per apparecchi privi del nulla osta, effettuato in forma induttiva sulla base dei menzionati decreti del Direttore Generale AAMS, non possa fondare un accertamento induttivo delle imposte sui redditi, dell’IRAP (ed eventualmente dell’IVA) per periodi precedenti il 2011. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «La norma contenuta nel secondo periodo dell’art. 39- quater, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con l. 24 novembre 2003, n. 326, norma introdotta dall’art. 1, comma 67 l. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), la quale prevede che l’importo del PREU accertato su apparecchi da intrattenimento con vincite in danaro può essere posto a base delle rettifiche e degli accertamenti delle maggiori imposte dirette e dell’IVA, istituisce una presunzione legale che non può essere applicata retroattivamente con riferimento a periodi di N. 7775/17 R.G. Est. F. D’Aquino 9 di 9 imposta antecedenti al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge di stabilità, come previsto dall’art. 1, comma 171, potendo invece l’amministrazione finanziaria per tali periodi di imposta procedere all’accertamento mediante il ricorso a presunzioni». 13. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, per cui va cassata con rinvio al fine di verificare nuovamente l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio. Il terzo motivo è assorbito. Al giudice del rinvio è rimessa la regolazione e quantificazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2024