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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9747/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. ANTONIO Parte_1 e PANCALLO CESARIO;
OPPONENTE; e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
OPPOSTO
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI/000138721, con la quale l' ha ordinato il pagamento della somma di € CP_1 22506,60, a titolo di “sanzione amministrativa per la violazione accertata in riferimento all'annualità 2010” nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento. L'ordinanza era stata emessa quale sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. La parte ricorrente ha eccepito: la nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, non essendo stata indicata in nessuna parte della copia consegnata la data in cui la notificazione sarebbe stata effettuata;
la violazione del principio di legalità; l'intervenuta prescrizione sia della pretesa contributiva sia della sanzione;
la violazione del principio di proporzionalità; la carenza motivazionale dell'atto impugnato. Ha quindi concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 “1) in via preliminare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza
– ingiunzione opposta per le ragioni tutte espresse nella narrativa del presente atto;
2) nel merito: annullare e/o revocare l'ordinanza – ingiunzione opposta o, in via subordinata, rideterminare, in applicazione dei principi di cui alla parte motiva del presente atto, la sanzione in misura inferiore al minimo indicato nella richiamata legge di delega o, al più, con applicazione del detto minimo;
3) condannare, in ogni caso, l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al pagamento delle spese, rimborso forfettario 15%, compensi di giudizio, oltre IVA e CAP nelle misure di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati anticipatari”. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 22 L. n. 689/1981, in quanto, attesa la mancata indicazione, nell'atto e sulla busta contenente il plico, della data della notificazione, manca la prova positiva della tardività dell'opposizione. In proposito, il “cruscotto monitoraggio piattaforma centralizzata di postalizzazione”, prodotto dall' , non può ritenersi documento sufficiente a provare CP_1 l'intervenuta regolare notifica dell'atto nella data indicata. Pertanto, non risulta certa la data della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. Sono, tuttavia, infondate le doglianze circa la nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Giova in proposito richiamare il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "secondo il quale la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (ivi compresa quella riguardante il suo essere indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società opponente) è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione da parte del legale rappresentante della società di una tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Al riguardo è stato fatto riferimento all'art. 18 della stessa legge, il quale dispone che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14 (tale norma al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di procedura civile) e rende pertanto applicabile l'art. 160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità (Cass. n. 18055 dell'8 settembre 2004; Cass. n. 2099 del 1996)" (Cass. n. 18055/2004; gli stessi principi sono stati da ultimo ribaditi, anche se con riferimento all'opposizione al verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada, da Cass. n. 11550/2022).
2 Inoltre, va disattesa l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per difetto di motivazione. Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione imposto con riguardo all'ordinanza-ingiunzione dall'art. 18 co. 2 l. 689/81, la giurisprudenza consolidata ritiene che
“l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cass., sez. II, n. 21924/2021; Cons. St., n.8012/2021). Pertanto, salvo ipotesi eclatanti in cui la motivazione sia del tutto omessa ovvero meramente apparente e come tale inidonea a rendere note e comprensibili al trasgressore le ragioni dell'applicazione della sanzione, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio può essere soddisfatto anche con il solo richiamo per relationem all'atto di contestazione già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione. Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è sinteticamente motivata, e la motivazione è sufficiente a rendere note al trasgressore sia le disposizioni violate sia le ragioni poste a fondamento della sanzione applicata, anche in considerazione del richiamo effettuato per relationem all'atto di accertamento già noto alla ricorrente in quanto a lei notificato nel 2017, ossia prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione. Ciò premesso, osserva il giudicante che con la odierna opposizione viene impugnata l'ordinanza ingiunzione con la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per l'annualità 2010, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638. L'ordinanza risulta essere stata legittimamente emessa, salvo quanto appresso per il regime sanzionatorio, non essendo state versate nel termine assegnato le quote omesse. Si deve, infatti, osservare che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
3 L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (cfr. Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232; Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487). Si ritiene, dunque, infondata l'eccezione circa la violazione del principio di legalità, posto che è stato il legislatore ad avere depenalizzato la violazione, peraltro a beneficio del trasgressore, stabilendo ora per allora che il comportamento illecito dovesse comunque essere sanzionato con la più mite sanzione amministrativa. Si tratta di scelte legislative insindacabili. Quanto all'eccezione di prescrizione della sanzione, si osserva che la stessa è stata preceduta dall'atto di accertamento del 10.05.2017, notificato il 26.06.2017 a mani della medesima opponente e dalla contestuale Parte_1 comunicazione della misura della sanzione (in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81). Risulta pertanto infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che "Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008). Nel caso di specie, il D. Lgs 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016. In particolare, l'art. art. 2 comma 1- bis del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3 e pertanto la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016. Per quanto interessa, in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della suddetta diffida avvenuta il 26.06.2017 e bisogna tenere in considerazione anche il termine di sospensione del decorso della prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 come stabilito dalla normativa
4 emergenziale Covid 19 e quindi della sospensione del termine dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (in ragione del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e quindi per complessivi 129 giorni. A fronte di tanto, la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per la sanzioni oggetto di causa è stata interrotta utilmente con la notifica dell'ordinanza oggetto di causa pacificamente avvenuta prima del 19.09.2022 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio). In ragione di tanto la contestazione di prescrizione ora in esame è infondata. Per altro verso, l'eccezione di prescrizione delle contribuzioni in relazione il cui mancato pagamento è stato sanzionato attraverso le ordinanze-ingiunzione opposte è inconferente ai fini della decisione del presente giudizio ove solo si osservi che, appunto, la pretesa oggetto di causa è costituita dalla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e non, invece, dai contributi previdenziali in sé considerati. Infine, non hanno pregio le doglianze in merito alla sproporzione della sanzione, in quanto, sulla base dei criteri correttamente indicati dall'amministrazione, la quantificazione appare congrua. Si deve tuttavia necessariamente prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D. L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d.
“decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del citato decreto, come nella fattispecie. La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem (v. C. Cost. sent. n. 63/2019 e 193/2016) e, per effetto del cit. art. 23, l'art.
2. comma 1bis del D. L. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Orbene, ciò posto, l' ha depositato provvedimento di CP_2 rettifica dell'importo della sanzione, giungendo all'importo pari ad euro 7.921,92. In ragione di tanto, non avendo l'opponente sollevato specifiche contestazioni in ordine al quantum come rideterminato alla prima udienza successiva e risultando quest'ultimo conforme a diritto, in applicazione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. 150/2011 (secondo cui “il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta”), l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata con
5 conseguente condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di Euro 7.921,92 oltre accessori di legge. Proprio in considerazione del provvedimento di rideterminazione delle sanzioni adottato dall' si CP_1 reputa quindi congrua, nonostante il rigetto della domanda, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- condanna l'opponente alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 7.921,92 oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite.
Bari, 11/09/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. ANTONIO Parte_1 e PANCALLO CESARIO;
OPPONENTE; e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
OPPOSTO
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI/000138721, con la quale l' ha ordinato il pagamento della somma di € CP_1 22506,60, a titolo di “sanzione amministrativa per la violazione accertata in riferimento all'annualità 2010” nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento. L'ordinanza era stata emessa quale sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. La parte ricorrente ha eccepito: la nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, non essendo stata indicata in nessuna parte della copia consegnata la data in cui la notificazione sarebbe stata effettuata;
la violazione del principio di legalità; l'intervenuta prescrizione sia della pretesa contributiva sia della sanzione;
la violazione del principio di proporzionalità; la carenza motivazionale dell'atto impugnato. Ha quindi concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 “1) in via preliminare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza
– ingiunzione opposta per le ragioni tutte espresse nella narrativa del presente atto;
2) nel merito: annullare e/o revocare l'ordinanza – ingiunzione opposta o, in via subordinata, rideterminare, in applicazione dei principi di cui alla parte motiva del presente atto, la sanzione in misura inferiore al minimo indicato nella richiamata legge di delega o, al più, con applicazione del detto minimo;
3) condannare, in ogni caso, l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al pagamento delle spese, rimborso forfettario 15%, compensi di giudizio, oltre IVA e CAP nelle misure di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati anticipatari”. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 22 L. n. 689/1981, in quanto, attesa la mancata indicazione, nell'atto e sulla busta contenente il plico, della data della notificazione, manca la prova positiva della tardività dell'opposizione. In proposito, il “cruscotto monitoraggio piattaforma centralizzata di postalizzazione”, prodotto dall' , non può ritenersi documento sufficiente a provare CP_1 l'intervenuta regolare notifica dell'atto nella data indicata. Pertanto, non risulta certa la data della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. Sono, tuttavia, infondate le doglianze circa la nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Giova in proposito richiamare il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "secondo il quale la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (ivi compresa quella riguardante il suo essere indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società opponente) è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione da parte del legale rappresentante della società di una tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Al riguardo è stato fatto riferimento all'art. 18 della stessa legge, il quale dispone che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14 (tale norma al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di procedura civile) e rende pertanto applicabile l'art. 160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità (Cass. n. 18055 dell'8 settembre 2004; Cass. n. 2099 del 1996)" (Cass. n. 18055/2004; gli stessi principi sono stati da ultimo ribaditi, anche se con riferimento all'opposizione al verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada, da Cass. n. 11550/2022).
2 Inoltre, va disattesa l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per difetto di motivazione. Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione imposto con riguardo all'ordinanza-ingiunzione dall'art. 18 co. 2 l. 689/81, la giurisprudenza consolidata ritiene che
“l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cass., sez. II, n. 21924/2021; Cons. St., n.8012/2021). Pertanto, salvo ipotesi eclatanti in cui la motivazione sia del tutto omessa ovvero meramente apparente e come tale inidonea a rendere note e comprensibili al trasgressore le ragioni dell'applicazione della sanzione, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio può essere soddisfatto anche con il solo richiamo per relationem all'atto di contestazione già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione. Ebbene, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è sinteticamente motivata, e la motivazione è sufficiente a rendere note al trasgressore sia le disposizioni violate sia le ragioni poste a fondamento della sanzione applicata, anche in considerazione del richiamo effettuato per relationem all'atto di accertamento già noto alla ricorrente in quanto a lei notificato nel 2017, ossia prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione. Ciò premesso, osserva il giudicante che con la odierna opposizione viene impugnata l'ordinanza ingiunzione con la quale è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per l'annualità 2010, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638. L'ordinanza risulta essere stata legittimamente emessa, salvo quanto appresso per il regime sanzionatorio, non essendo state versate nel termine assegnato le quote omesse. Si deve, infatti, osservare che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
3 L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (cfr. Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232; Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 14487). Si ritiene, dunque, infondata l'eccezione circa la violazione del principio di legalità, posto che è stato il legislatore ad avere depenalizzato la violazione, peraltro a beneficio del trasgressore, stabilendo ora per allora che il comportamento illecito dovesse comunque essere sanzionato con la più mite sanzione amministrativa. Si tratta di scelte legislative insindacabili. Quanto all'eccezione di prescrizione della sanzione, si osserva che la stessa è stata preceduta dall'atto di accertamento del 10.05.2017, notificato il 26.06.2017 a mani della medesima opponente e dalla contestuale Parte_1 comunicazione della misura della sanzione (in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81). Risulta pertanto infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che "Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008). Nel caso di specie, il D. Lgs 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016. In particolare, l'art. art. 2 comma 1- bis del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3 e pertanto la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016. Per quanto interessa, in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della suddetta diffida avvenuta il 26.06.2017 e bisogna tenere in considerazione anche il termine di sospensione del decorso della prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 come stabilito dalla normativa
4 emergenziale Covid 19 e quindi della sospensione del termine dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (in ragione del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e quindi per complessivi 129 giorni. A fronte di tanto, la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per la sanzioni oggetto di causa è stata interrotta utilmente con la notifica dell'ordinanza oggetto di causa pacificamente avvenuta prima del 19.09.2022 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio). In ragione di tanto la contestazione di prescrizione ora in esame è infondata. Per altro verso, l'eccezione di prescrizione delle contribuzioni in relazione il cui mancato pagamento è stato sanzionato attraverso le ordinanze-ingiunzione opposte è inconferente ai fini della decisione del presente giudizio ove solo si osservi che, appunto, la pretesa oggetto di causa è costituita dalla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e non, invece, dai contributi previdenziali in sé considerati. Infine, non hanno pregio le doglianze in merito alla sproporzione della sanzione, in quanto, sulla base dei criteri correttamente indicati dall'amministrazione, la quantificazione appare congrua. Si deve tuttavia necessariamente prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D. L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d.
“decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del citato decreto, come nella fattispecie. La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem (v. C. Cost. sent. n. 63/2019 e 193/2016) e, per effetto del cit. art. 23, l'art.
2. comma 1bis del D. L. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Orbene, ciò posto, l' ha depositato provvedimento di CP_2 rettifica dell'importo della sanzione, giungendo all'importo pari ad euro 7.921,92. In ragione di tanto, non avendo l'opponente sollevato specifiche contestazioni in ordine al quantum come rideterminato alla prima udienza successiva e risultando quest'ultimo conforme a diritto, in applicazione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. 150/2011 (secondo cui “il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta”), l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata con
5 conseguente condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di Euro 7.921,92 oltre accessori di legge. Proprio in considerazione del provvedimento di rideterminazione delle sanzioni adottato dall' si CP_1 reputa quindi congrua, nonostante il rigetto della domanda, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- condanna l'opponente alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 7.921,92 oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite.
Bari, 11/09/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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