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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
All'udienza collegiale del giorno 20/03/2025 ore 12:00
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Francesca Falla Trella
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; Avv. Arcuri, in sost. Controparte_1
Controparte_2
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
CAPPARELLI MAURIZIO
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
CAPPARELLI MICHELE
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
CAPPARELLI ROSINA
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
Controparte_3
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
Appellato/i
Controparte_4
Avv./Avv.ti;
R.G. 6462/2023
Presidente Relatrice
Giudice
***
Le Parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, contestando ogni avverso dedotto.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Mariarosaria Budetta
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 6462/2023
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2019 parte attrice evocava in giudizio il deducendo: Controparte_4
1. figlio di e fratello dei Persona_1 Controparte_3
attori in primo grado , soffriva sin da bambino di patologie Parte_1
cerebrali a causa delle quali la sua infanzia e adolescenza erano state caratterizzate da frequenti crisi convulsivoepilettiche. In data 1.4.1992, il predetto , chiamato a svolgere servizio di leva militare obbligatorio, veniva reputato idoneo all'arruolamento. In data 17.2.1993 veniva incorporato presso 84° Battaglione Fanteria “Venezia” – Sezione
Logistica di Falconara Marittima. Precisavano che, durante un addestramento concernente il lancio di una bomba a mano, svoltosi in data 3.3.1993, rimaneva coinvolto in un incidente, a seguito Per_1
del quale subiva “ferita da scoppio arti inferiori con micro schegge ritenute”, come diagnosticato dall'Ospedale Militare di Chieti.
Quest'ultimo nosocomio riconosceva che l'infermità era dipendente da causa di servizio, come da Mod. C. n. 001625 e Mod. ML/B N. 2838 del
10.9.1998. Dopo un periodo di convalescenza, in data 24.4.1993,
l'Ospedale militare di Chieti giudicava il ancora idoneo al Parte_1
Servizio Militare declassandolo al 4LI con diagnosi “esiti di piccole ferite multiple arto inferiore dx da distorsione e da contusione da schegge metalliche”, come risultante da verbale B 93/002362 e in data
3.2.1994 il soldato veniva collocato in congedo illimitato per fine leva. Gli attori asserivano che, nonostante il ritorno a casa, le condizioni di salute del congiunto continuavano a peggiorare e le crisi convulsive ed epilettiche diventavano talmente gravi da ridurre al minimo la possibilità che questi potesse attendere alle normali attività quotidiane. Il faceva, Parte_1
dunque, richiesta per ottenere sia l'indennità di pensione privilegiata sia l'equo indennizzo. Veniva, a tale scopo, sottoposto ad ulteriore visita medica dalla Commissione Medica Ospedaliera del Controparte_4
presso il Centro Militare di Medicina Legale di CA, come
[...]
risultante da Verbale del 10.9.1998. Anche in questa occasione,
continuava a risultare l'idoneità al Servizio Militare. Con DM n. 271 del 7.7.2000 gli veniva concessa una indennità una tantum nella misura di Lire 1.295.000,00, in ragione dell'infermità accertata ovvero “esiti di piccole ferite multiple arto inferiore dx con ritenzione di frammenti”.
Successivamente, con DM 781 del 6.4.2004 veniva riconosciuto al predetto l'equo indennizzo, nella misura di € 1.175,36 , da corrispondersi una sola volta, per la medesima infermità. Gli attori riferivano che l'aggravamento delle condizioni fisiche del Sig. Persona_1
continuava al punto che, dopo comprensibile sofferenza, in data
31.7.2002, a 28 anni, il giovane decedeva per arresto
cardiocircolatorio presso la casa familiare sita in Altomonte, come da certificato di morte. In data 12.9.2005, il padre della vittima inoltrava domanda al Controparte_5
per ottenere il riconoscimento dell'interdipendenza tra l'infermità
[...]
riconosciuta come esito del sinistro e l'infermità causa del decesso ovvero
“sindrome comiziale. Arresto cardiocircolatorio”. Con decreto del
9.1.2009 il rigettava l'istanza, previo parere Controparte_4
negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. In data 10.3.2015 veniva introdotto il tentativo obbligatorio di mediazione che dava esito negativo, come risultante dal verbale del
6.5.2015, in conseguenza della mancata comparizione del . Gli CP_4
attori invocavano, dunque, la responsabilità del per Controparte_4
la morte del congiunto , sull'assunto che, a causa delle condizioni di salute accertate e pregresse alla visita di leva, egli non doveva essere arruolato né tanto meno adibito ad alcuni compiti né, ancora, mantenuto in servizio dopo l'incidente occorsogli. Conseguentemente, domandavano la liquidazione di tutti i danni subiti dai congiunti del oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 1.4.1992.
3. Si costituiva in giudizio il , eccependo, il difetto di Controparte_4
giurisdizione del giudice ordinario e l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza della pretesa risarcitoria, essendo la domanda proposta dopo il termine del 15.09.2000, previsto dall'art. 69 co. 7 D.lgs.
165/2001.
4. All'udienza del 16.5.2022, veniva ammessa su istanza delle parti prova testimoniale mentre veniva disattesa la richiesta di CTU medico legale essendo la controversia sufficientemente istruita con la documentazione regolarmente acquisita in atti. Con la sentenza impugnata rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
5.Avverso la predetta sentenza hanno interposto rituale appello i congiunti del censurando la omessa motivazione da parte del Tribunale sulla Parte_2
domanda di illegittimità dell' arruolamento e del mantenimento in servizio di leva per contrarietà all' art. 38 D.P.R. n. 1008/1985 , all' art. 2087 c.c. e all' art. 2043 c.c.
6. Il ancorchè ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_4
è costituito .
7. Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione orale ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. nella quale il procuratore di parte appellante si è riportato ai propri atti difensivi e la Corte ha deciso la causa mediante lettura del presente provvedimento .
8. L' appello è infondato.
9. Il Tribunale ha così motivato: “… Sebbene il diritto al risarcimento del danno non sia prescritto, questo Giudice riscontra l'evidente mancato superamento dell'onere probatorio con riferimento al nesso di causalità tra arruolamento, sinistro occorso e derivato dal lancio della bomba (ferita per
nulla fatale), aggravamento della patologia e successiva morte del de cuius
(a circa nove anni dalla ferita). 8 L'assenza di prova di nesso causale trova
peraltro preciso riscontro nelle allegazioni documentali. Si fa particolare
riferimento al verbale del Cominato di Verifica per le Cause di Servizio, allegato dal in risposta alla domanda proposta dal Controparte_4
sig. (padre del de cuius) in data 12.9.2005. Nel verbale si Parte_3
evince che “l'infermità 'Sindrome comiziale, arresto cardiocircolatorio exitus' non può riconoscersi interdipendente in quanto l'affezione 'Esiti di ferita da scoppio arto inf. Dx con ritenzione di frammenti' di cui al parere
21030/99 non può aver svolto nessun ruolo causale o concausale sia nell'insorgenza che nell'evoluzione dell'infermità causa del decesso, trattandosi di infermità non correlabili eziopatogeneticamente con la patologia già riconosciuta si dipendente da causa di servizio'. Detto verbale riprende le conclusioni esposte dal Centro Militare di Medicina Legale di
Caserta, il quale nel verbale datato 31.5.2006 riferisce che “considerando che l'infermità 'sindrome comiziale' era preesistente all'arruolamento e che l'infermità riconosciuta si dipendente non può aver svolto alcun ruolo
causale o concausale sia nell'insorgenza e neppure nell'evoluzione peggiorativa dell'infermità de quo, non appare ammissibile la correlazione eziopatogenetica tra l'arresto cardiocircolatorio e conseguente exitus con
l'infermità già riconosciuta si dipendente da causa di servizio”. La circostanza per cui la lesione subita dal de cuius durante l'addestramento fosse stata ricondotta ad una “causa di servizio” non dimostra affatto, essa
sola, il legame causale tra arruolamento asseritamente improprio, ferite da
scoppio di bomba a mano e lamentato decesso. Il nesso causale sussiste tra arruolamento e lesione cagionata dall'uso improprio della bomba, già
risarcita con apposito riconoscimento monetario. Rispetto a dette lesioni, infatti, era riconosciuto al Sig. con DM 781 del Persona_1
6.4.2004, il normale equo indennizzo, nella misura di € 1.175,36. Segno evidente di ferita da lesione peraltro di minima entità, anche in relazione alla somma concessa. Trattasi di due distinti eventi solo cronologicamente
collegati dalle parti attrici.
9. L'evento morte appare evidentemente frutto di altra causale non certo
riconducibile all'arruolamento, anche se, in ipotesi, improprio o alla
minime ferite di una bomba da esercitazione. Occorre rilevare che non sussiste indizio (tranne la mera cronologia degli eventi) in grado di dimostrare che, senza l'arruolamento da parte del Ministero, l'evento morte non si sarebbe verificato o, diversamente postulando, che la lesione da
ferita da scheggia abbia cagionato la morte a distanza così rilevante. Da
escludere qualsiasi forma di causalità materiale tra condotte precedenti ed evento. In sintesi, nella vicenda in esame, non solo non si riscontra alcuna
responsabilità da fatto illecito in capo al vieppiù la Controparte_4
prova che un eventuale arruolamento improprio\lesione possano aver cagionato l'evento infausto. Alla luce dei motivi esposti e della documentazione offerta, le domande formulate dagli attori devono considerarsi del tutto prive di prova del necessario nesso causale tra le ricostruite pregresse circostanze ed evento lesivo e vanno, dunque, rigettate”.
10. Parte appellante lamenta sostanzialmente la omessa valutazione della domanda attrice volta ad accertare l' illegittimità dell' arruolamento del in relazione alle patologie dalle quali era affetto il congiunto , e Parte_2
la inappropriata adibizione da parte del a mansioni Controparte_4
pericolose, comportanti il mantenimento sotto le armi anche successivamente al sinistro, dalle quali era derivato un notevole aggravamento delle anzidette patologie , esitato poi nel decesso .Nello specifico deduce che l' amministrazione era venuta meno all' obbligo di accertare, per il tramite delle Commissioni mediche a tanto preposte, la idoneità del al servizio militare di leva obbligatorio, procedendo Parte_2
ad arruolarlo nonostante la patologia di cui soffriva dall' infanzia, che costituiva un caso di esclusione dell' idoneità fisica ai sensi dell' art. 38 dpr
N. 1008/1985 . Precisava che la citata norma prevede l'esclusione della idoneità per sindromi epilettiche accertate clinicamente e, in caso di dubbi sulla esistenza delle infermità, l' aggregazione di tali soggetti al
reparto dello stabilimento sanitario e al loro utilizzo in mansioni che
pur impegnandoli attivamente , non comportino comunque rischi. Per contro, l' amministrazione aveva innescato con l' arruolamento una serie concatenata di cause dalle quali era derivato l' evento morte, di talchè doveva ritenersi responsabile contrattualmente sia ai sensi dell' art. 1218
c.c. che dell' art. 2087 c.c.
11. le censure non sono condivisibili .
Dalla lettura della sentenza si evince che il Tribunale ha esaustivamente esaminato tutte le allegazioni svolte da parte attrice, pervenendo alla esclusione del nesso di causalità tra arruolamento nel servizio di leva , sinistro, aggravamento delle patologie e decesso del sulla base Parte_2
della documentazione richiamata, che esclude un nesso di interdipendenza tra le ferite riportate e l' evoluzione ed aggravamento delle patologie trattandosi di infermità non correlabili eziopatogeneticamente con la
patologia già riconosciuta si dipendente da causa di servizio.
Peraltro il nel costituirsi nel primo grado ha dedotto Controparte_4
e provato che all' atto dell' arruolamento il militare non aveva dichiarato di essere affetto dalle patologie successivamente dichiarate .Ed invero come correttamente dedotto da parte convenuta , dalla documentazione allegata ( all. 1 , punto 3 “specchio sanitario”, pag. 6, documento selettivo redatto dal Capo nucleo medico del Gruppo Selettori), si legge : “tare ereditarie: nega …, e che sempre in base al suddetto documento ( punto 8 “specchio medico-legale - Quadro A - infermità dichiarate” ), emerge che l'interessato, rispettivamente in data 17/02/1993, epoca di prima presentazione al Corpo
ed in data 03/02/1994, epoca del collocamento in congedo, dichiarava e controfirmava l'insussistenza di infermità patite prima e nel corso del servizio di leva.
Pertanto l' assunto dell' arruolamento illegittimo e della illegittima adibizione a mansioni pericolose , peraltro non contestati anteriormente alla introduzione del giudizio di primo grado, è destituito di fondatezza venendo meno il presupposto fondante della conoscenza da parte dell' amministrazione delle patologie pregresse le doglianze ex art 1218 c.c. per omesso riscontro della preesistente malattia neurologica del sig.re asseritamente rientrante nell'ambito applicativo del d.p.r. DPR Parte_1
1008/1985 . In relazione alla dedotta perdurante adibizione del a mansioni Parte_2
inadeguate in epoca successiva alla verificazione del sinistro, dalla documentazione in atti risulta che dopo la malattia riprendeva il servizio con altro incarico, del quale nulla di specifico alle effettive mansioni viene allegato , per essere infine collocato in congedo illimitato in data 3/2/1994
( doc. n. 9 fasc. parte attrice ). Peraltro dalla documentazione sanitaria in atti non risulta che in seguito alla scoppio il avesse riportato Parte_2
sintomatologia riferibile alle patologie da cui era affetto.
Ma anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. la documentazione richiamata da parte convenuta smentisce l' interdipendenza tra il sinistro e l' aggravamento delle patologie successivamente alla verificazione dello stesso .
Invero, dalle osservazioni riportate nel processo verbale mod. B n. 116 del
31052006 del 31/05/2006 della CMO di CA ) , risulta che “…
l'infermità riconosciuta si dipendente non può aver svolto alcun ruolo causale o concausale nell'insorgenza e neppure nell'evoluzione peggiorativa dell'infermità de quo [sindrome comiziale). ” , e dal parere reso nell'adunanza n. 131/2008 del 07/05/2008 del (Allegato CP_6
5) si rileva che l'infermità “sindrome comiziale, arresto cardiocircolatorio, exitus” veniva riconosciuta non interdipendente con l'infermità “esiti di ferita da scoppio arto inferiore dx con ritenzione di frammenti” di cui al parere n. 21030/99 in quanto “… non può aver svolto nessun ruolo causale
o concausale sia nell'insorgenza che nell'evoluzione dell'infermità causa del decesso, trattandosi di infermità non correlabile etiopatogeneticamente con la patologia già riconosciuta si dipendente da causa di servizio…”. Peraltro al di là delle generiche deposizioni rese dai testimoni indotti da parte attrice sulle condizioni di salute del successivamente al sinistro, Parte_2
non vi è prova del loro aggravamento difettando documentazione medica risalente al periodo successivo al sinistro confermativa dell' aggravamento.
La mancata emersione delle patologie non dichiarate comporta l'insussistenza di qualsivoglia addebito in capo all' amministrazione , anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc., non ravvisandosi nella condotta tenuta dall' amministrazione elementi di colpa né nella fase originaria del rapporto né successivamente , né risultando provato il nesso di causalità tra l' arruolamento e la adibizione del militare a mansioni inadeguate e l' aggravamento delle patologie e il decesso .
L' evento per il quale i familiari hanno ottenuto nell' anno 2004 il riconoscimento dell' equo indennizzo nella misura di euro 1.175,36 una tantum (doc.n. 12 fasc. attori) , invero risulta avvenuto per cause del tutto autonome dalle ferite riportate nel sinistro che, tenuto conto della loro natura ed entità e del notevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso, non possono aver contribuito, neppure ina via concorrente, alla determinazione dell' evento neppure secondo la teoria della causalità adeguata, non rientrando l' evento tra le conseguenze normali e prevedibili delle serie causali dedotte, e in particolare delle lesioni riportate nel sinistro.
12. In conclusione l'appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza.
13. Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite stante la contumacia di parte appellata . 14. Sussistono i presupposti per la declaratoria della sussistenza dell'obbligo degli appellanti al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7409/2023 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- rigetta l' appello ,
- nulla sulle spese,
- dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/3/ 2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
Sezione V civile
All'udienza collegiale del giorno 20/03/2025 ore 12:00
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Francesca Falla Trella
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; Avv. Arcuri, in sost. Controparte_1
Controparte_2
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
CAPPARELLI MAURIZIO
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
CAPPARELLI MICHELE
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
CAPPARELLI ROSINA
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
Controparte_3
Avv./Avv.ti ; Controparte_1
Appellato/i
Controparte_4
Avv./Avv.ti;
R.G. 6462/2023
Presidente Relatrice
Giudice
***
Le Parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, contestando ogni avverso dedotto.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Mariarosaria Budetta
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 6462/2023
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2019 parte attrice evocava in giudizio il deducendo: Controparte_4
1. figlio di e fratello dei Persona_1 Controparte_3
attori in primo grado , soffriva sin da bambino di patologie Parte_1
cerebrali a causa delle quali la sua infanzia e adolescenza erano state caratterizzate da frequenti crisi convulsivoepilettiche. In data 1.4.1992, il predetto , chiamato a svolgere servizio di leva militare obbligatorio, veniva reputato idoneo all'arruolamento. In data 17.2.1993 veniva incorporato presso 84° Battaglione Fanteria “Venezia” – Sezione
Logistica di Falconara Marittima. Precisavano che, durante un addestramento concernente il lancio di una bomba a mano, svoltosi in data 3.3.1993, rimaneva coinvolto in un incidente, a seguito Per_1
del quale subiva “ferita da scoppio arti inferiori con micro schegge ritenute”, come diagnosticato dall'Ospedale Militare di Chieti.
Quest'ultimo nosocomio riconosceva che l'infermità era dipendente da causa di servizio, come da Mod. C. n. 001625 e Mod. ML/B N. 2838 del
10.9.1998. Dopo un periodo di convalescenza, in data 24.4.1993,
l'Ospedale militare di Chieti giudicava il ancora idoneo al Parte_1
Servizio Militare declassandolo al 4LI con diagnosi “esiti di piccole ferite multiple arto inferiore dx da distorsione e da contusione da schegge metalliche”, come risultante da verbale B 93/002362 e in data
3.2.1994 il soldato veniva collocato in congedo illimitato per fine leva. Gli attori asserivano che, nonostante il ritorno a casa, le condizioni di salute del congiunto continuavano a peggiorare e le crisi convulsive ed epilettiche diventavano talmente gravi da ridurre al minimo la possibilità che questi potesse attendere alle normali attività quotidiane. Il faceva, Parte_1
dunque, richiesta per ottenere sia l'indennità di pensione privilegiata sia l'equo indennizzo. Veniva, a tale scopo, sottoposto ad ulteriore visita medica dalla Commissione Medica Ospedaliera del Controparte_4
presso il Centro Militare di Medicina Legale di CA, come
[...]
risultante da Verbale del 10.9.1998. Anche in questa occasione,
continuava a risultare l'idoneità al Servizio Militare. Con DM n. 271 del 7.7.2000 gli veniva concessa una indennità una tantum nella misura di Lire 1.295.000,00, in ragione dell'infermità accertata ovvero “esiti di piccole ferite multiple arto inferiore dx con ritenzione di frammenti”.
Successivamente, con DM 781 del 6.4.2004 veniva riconosciuto al predetto l'equo indennizzo, nella misura di € 1.175,36 , da corrispondersi una sola volta, per la medesima infermità. Gli attori riferivano che l'aggravamento delle condizioni fisiche del Sig. Persona_1
continuava al punto che, dopo comprensibile sofferenza, in data
31.7.2002, a 28 anni, il giovane decedeva per arresto
cardiocircolatorio presso la casa familiare sita in Altomonte, come da certificato di morte. In data 12.9.2005, il padre della vittima inoltrava domanda al Controparte_5
per ottenere il riconoscimento dell'interdipendenza tra l'infermità
[...]
riconosciuta come esito del sinistro e l'infermità causa del decesso ovvero
“sindrome comiziale. Arresto cardiocircolatorio”. Con decreto del
9.1.2009 il rigettava l'istanza, previo parere Controparte_4
negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. In data 10.3.2015 veniva introdotto il tentativo obbligatorio di mediazione che dava esito negativo, come risultante dal verbale del
6.5.2015, in conseguenza della mancata comparizione del . Gli CP_4
attori invocavano, dunque, la responsabilità del per Controparte_4
la morte del congiunto , sull'assunto che, a causa delle condizioni di salute accertate e pregresse alla visita di leva, egli non doveva essere arruolato né tanto meno adibito ad alcuni compiti né, ancora, mantenuto in servizio dopo l'incidente occorsogli. Conseguentemente, domandavano la liquidazione di tutti i danni subiti dai congiunti del oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 1.4.1992.
3. Si costituiva in giudizio il , eccependo, il difetto di Controparte_4
giurisdizione del giudice ordinario e l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza della pretesa risarcitoria, essendo la domanda proposta dopo il termine del 15.09.2000, previsto dall'art. 69 co. 7 D.lgs.
165/2001.
4. All'udienza del 16.5.2022, veniva ammessa su istanza delle parti prova testimoniale mentre veniva disattesa la richiesta di CTU medico legale essendo la controversia sufficientemente istruita con la documentazione regolarmente acquisita in atti. Con la sentenza impugnata rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
5.Avverso la predetta sentenza hanno interposto rituale appello i congiunti del censurando la omessa motivazione da parte del Tribunale sulla Parte_2
domanda di illegittimità dell' arruolamento e del mantenimento in servizio di leva per contrarietà all' art. 38 D.P.R. n. 1008/1985 , all' art. 2087 c.c. e all' art. 2043 c.c.
6. Il ancorchè ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_4
è costituito .
7. Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione orale ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. nella quale il procuratore di parte appellante si è riportato ai propri atti difensivi e la Corte ha deciso la causa mediante lettura del presente provvedimento .
8. L' appello è infondato.
9. Il Tribunale ha così motivato: “… Sebbene il diritto al risarcimento del danno non sia prescritto, questo Giudice riscontra l'evidente mancato superamento dell'onere probatorio con riferimento al nesso di causalità tra arruolamento, sinistro occorso e derivato dal lancio della bomba (ferita per
nulla fatale), aggravamento della patologia e successiva morte del de cuius
(a circa nove anni dalla ferita). 8 L'assenza di prova di nesso causale trova
peraltro preciso riscontro nelle allegazioni documentali. Si fa particolare
riferimento al verbale del Cominato di Verifica per le Cause di Servizio, allegato dal in risposta alla domanda proposta dal Controparte_4
sig. (padre del de cuius) in data 12.9.2005. Nel verbale si Parte_3
evince che “l'infermità 'Sindrome comiziale, arresto cardiocircolatorio exitus' non può riconoscersi interdipendente in quanto l'affezione 'Esiti di ferita da scoppio arto inf. Dx con ritenzione di frammenti' di cui al parere
21030/99 non può aver svolto nessun ruolo causale o concausale sia nell'insorgenza che nell'evoluzione dell'infermità causa del decesso, trattandosi di infermità non correlabili eziopatogeneticamente con la patologia già riconosciuta si dipendente da causa di servizio'. Detto verbale riprende le conclusioni esposte dal Centro Militare di Medicina Legale di
Caserta, il quale nel verbale datato 31.5.2006 riferisce che “considerando che l'infermità 'sindrome comiziale' era preesistente all'arruolamento e che l'infermità riconosciuta si dipendente non può aver svolto alcun ruolo
causale o concausale sia nell'insorgenza e neppure nell'evoluzione peggiorativa dell'infermità de quo, non appare ammissibile la correlazione eziopatogenetica tra l'arresto cardiocircolatorio e conseguente exitus con
l'infermità già riconosciuta si dipendente da causa di servizio”. La circostanza per cui la lesione subita dal de cuius durante l'addestramento fosse stata ricondotta ad una “causa di servizio” non dimostra affatto, essa
sola, il legame causale tra arruolamento asseritamente improprio, ferite da
scoppio di bomba a mano e lamentato decesso. Il nesso causale sussiste tra arruolamento e lesione cagionata dall'uso improprio della bomba, già
risarcita con apposito riconoscimento monetario. Rispetto a dette lesioni, infatti, era riconosciuto al Sig. con DM 781 del Persona_1
6.4.2004, il normale equo indennizzo, nella misura di € 1.175,36. Segno evidente di ferita da lesione peraltro di minima entità, anche in relazione alla somma concessa. Trattasi di due distinti eventi solo cronologicamente
collegati dalle parti attrici.
9. L'evento morte appare evidentemente frutto di altra causale non certo
riconducibile all'arruolamento, anche se, in ipotesi, improprio o alla
minime ferite di una bomba da esercitazione. Occorre rilevare che non sussiste indizio (tranne la mera cronologia degli eventi) in grado di dimostrare che, senza l'arruolamento da parte del Ministero, l'evento morte non si sarebbe verificato o, diversamente postulando, che la lesione da
ferita da scheggia abbia cagionato la morte a distanza così rilevante. Da
escludere qualsiasi forma di causalità materiale tra condotte precedenti ed evento. In sintesi, nella vicenda in esame, non solo non si riscontra alcuna
responsabilità da fatto illecito in capo al vieppiù la Controparte_4
prova che un eventuale arruolamento improprio\lesione possano aver cagionato l'evento infausto. Alla luce dei motivi esposti e della documentazione offerta, le domande formulate dagli attori devono considerarsi del tutto prive di prova del necessario nesso causale tra le ricostruite pregresse circostanze ed evento lesivo e vanno, dunque, rigettate”.
10. Parte appellante lamenta sostanzialmente la omessa valutazione della domanda attrice volta ad accertare l' illegittimità dell' arruolamento del in relazione alle patologie dalle quali era affetto il congiunto , e Parte_2
la inappropriata adibizione da parte del a mansioni Controparte_4
pericolose, comportanti il mantenimento sotto le armi anche successivamente al sinistro, dalle quali era derivato un notevole aggravamento delle anzidette patologie , esitato poi nel decesso .Nello specifico deduce che l' amministrazione era venuta meno all' obbligo di accertare, per il tramite delle Commissioni mediche a tanto preposte, la idoneità del al servizio militare di leva obbligatorio, procedendo Parte_2
ad arruolarlo nonostante la patologia di cui soffriva dall' infanzia, che costituiva un caso di esclusione dell' idoneità fisica ai sensi dell' art. 38 dpr
N. 1008/1985 . Precisava che la citata norma prevede l'esclusione della idoneità per sindromi epilettiche accertate clinicamente e, in caso di dubbi sulla esistenza delle infermità, l' aggregazione di tali soggetti al
reparto dello stabilimento sanitario e al loro utilizzo in mansioni che
pur impegnandoli attivamente , non comportino comunque rischi. Per contro, l' amministrazione aveva innescato con l' arruolamento una serie concatenata di cause dalle quali era derivato l' evento morte, di talchè doveva ritenersi responsabile contrattualmente sia ai sensi dell' art. 1218
c.c. che dell' art. 2087 c.c.
11. le censure non sono condivisibili .
Dalla lettura della sentenza si evince che il Tribunale ha esaustivamente esaminato tutte le allegazioni svolte da parte attrice, pervenendo alla esclusione del nesso di causalità tra arruolamento nel servizio di leva , sinistro, aggravamento delle patologie e decesso del sulla base Parte_2
della documentazione richiamata, che esclude un nesso di interdipendenza tra le ferite riportate e l' evoluzione ed aggravamento delle patologie trattandosi di infermità non correlabili eziopatogeneticamente con la
patologia già riconosciuta si dipendente da causa di servizio.
Peraltro il nel costituirsi nel primo grado ha dedotto Controparte_4
e provato che all' atto dell' arruolamento il militare non aveva dichiarato di essere affetto dalle patologie successivamente dichiarate .Ed invero come correttamente dedotto da parte convenuta , dalla documentazione allegata ( all. 1 , punto 3 “specchio sanitario”, pag. 6, documento selettivo redatto dal Capo nucleo medico del Gruppo Selettori), si legge : “tare ereditarie: nega …, e che sempre in base al suddetto documento ( punto 8 “specchio medico-legale - Quadro A - infermità dichiarate” ), emerge che l'interessato, rispettivamente in data 17/02/1993, epoca di prima presentazione al Corpo
ed in data 03/02/1994, epoca del collocamento in congedo, dichiarava e controfirmava l'insussistenza di infermità patite prima e nel corso del servizio di leva.
Pertanto l' assunto dell' arruolamento illegittimo e della illegittima adibizione a mansioni pericolose , peraltro non contestati anteriormente alla introduzione del giudizio di primo grado, è destituito di fondatezza venendo meno il presupposto fondante della conoscenza da parte dell' amministrazione delle patologie pregresse le doglianze ex art 1218 c.c. per omesso riscontro della preesistente malattia neurologica del sig.re asseritamente rientrante nell'ambito applicativo del d.p.r. DPR Parte_1
1008/1985 . In relazione alla dedotta perdurante adibizione del a mansioni Parte_2
inadeguate in epoca successiva alla verificazione del sinistro, dalla documentazione in atti risulta che dopo la malattia riprendeva il servizio con altro incarico, del quale nulla di specifico alle effettive mansioni viene allegato , per essere infine collocato in congedo illimitato in data 3/2/1994
( doc. n. 9 fasc. parte attrice ). Peraltro dalla documentazione sanitaria in atti non risulta che in seguito alla scoppio il avesse riportato Parte_2
sintomatologia riferibile alle patologie da cui era affetto.
Ma anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. la documentazione richiamata da parte convenuta smentisce l' interdipendenza tra il sinistro e l' aggravamento delle patologie successivamente alla verificazione dello stesso .
Invero, dalle osservazioni riportate nel processo verbale mod. B n. 116 del
31052006 del 31/05/2006 della CMO di CA ) , risulta che “…
l'infermità riconosciuta si dipendente non può aver svolto alcun ruolo causale o concausale nell'insorgenza e neppure nell'evoluzione peggiorativa dell'infermità de quo [sindrome comiziale). ” , e dal parere reso nell'adunanza n. 131/2008 del 07/05/2008 del (Allegato CP_6
5) si rileva che l'infermità “sindrome comiziale, arresto cardiocircolatorio, exitus” veniva riconosciuta non interdipendente con l'infermità “esiti di ferita da scoppio arto inferiore dx con ritenzione di frammenti” di cui al parere n. 21030/99 in quanto “… non può aver svolto nessun ruolo causale
o concausale sia nell'insorgenza che nell'evoluzione dell'infermità causa del decesso, trattandosi di infermità non correlabile etiopatogeneticamente con la patologia già riconosciuta si dipendente da causa di servizio…”. Peraltro al di là delle generiche deposizioni rese dai testimoni indotti da parte attrice sulle condizioni di salute del successivamente al sinistro, Parte_2
non vi è prova del loro aggravamento difettando documentazione medica risalente al periodo successivo al sinistro confermativa dell' aggravamento.
La mancata emersione delle patologie non dichiarate comporta l'insussistenza di qualsivoglia addebito in capo all' amministrazione , anche a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc., non ravvisandosi nella condotta tenuta dall' amministrazione elementi di colpa né nella fase originaria del rapporto né successivamente , né risultando provato il nesso di causalità tra l' arruolamento e la adibizione del militare a mansioni inadeguate e l' aggravamento delle patologie e il decesso .
L' evento per il quale i familiari hanno ottenuto nell' anno 2004 il riconoscimento dell' equo indennizzo nella misura di euro 1.175,36 una tantum (doc.n. 12 fasc. attori) , invero risulta avvenuto per cause del tutto autonome dalle ferite riportate nel sinistro che, tenuto conto della loro natura ed entità e del notevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso, non possono aver contribuito, neppure ina via concorrente, alla determinazione dell' evento neppure secondo la teoria della causalità adeguata, non rientrando l' evento tra le conseguenze normali e prevedibili delle serie causali dedotte, e in particolare delle lesioni riportate nel sinistro.
12. In conclusione l'appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza.
13. Non si provvede alla liquidazione delle spese di lite stante la contumacia di parte appellata . 14. Sussistono i presupposti per la declaratoria della sussistenza dell'obbligo degli appellanti al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7409/2023 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- rigetta l' appello ,
- nulla sulle spese,
- dichiara che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/3/ 2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta