Articolo 62 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 61Articolo 63
Versione
15 marzo 1968
Art. 62.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 100.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 , modificata dalla legge 1 luglio 1966, n. 506 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1968