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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/09/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4655/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4655/2024, promossa con ricorso depositato il 08/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in Bardello con GE e GA (VA), Fraz. Bardello, via E. Fermi n. 219/12 con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini
e
2) Parte_2
Nato ad Angera (VA) il 05/01/1986 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini
i quali hanno contratto matrimonio civile in GE (ora Bardello con GE e GA) il 27 agosto 2010
(anno 2010 atto n. 2 parte II serie C) separati consensualmente con sentenza n. 68/2025 del 04/02/2025, (passata in giudicato il 06/03/2025, v. documenti in atti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/11/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16/1/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 4/2/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 6/3/2025 la sentenza di separazione n. 68/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
PIANO GENITORIALE - AFFIDAMENTO
a) e verranno affidati ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso Per_1 Per_2
e manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Gemonio. La madre si trasferirà a breve in Bardello, via Battisti n. 4, in locazione in un immobile di tre locali oltre servizi;
b) e frequentano la scuola media di Gemonio che dista pochi minuti Per_1 Per_2 dall'abitazione del padre e circa 10/15 minuti dalla futura abitazione della madre;
c) Per le motivazioni suesposte, e trascorreranno un eguale tempo con entrambi Per_1 Per_2
i genitori: ciascun genitore prenderà i figli dell'uscita della scuola il mercoledì e li terrà con sé sino al mercoledì mattina successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
d) Ciascun genitore è consapevole della necessità e si impegna a garantire, nella propria abitazione, una camera per i figli con i loro beni ed effetti personali in modo da rendere il soggiorno preso di loro paritario rispetto all'altro genitore;
e) I figli trascorreranno, ad anni alterni, i giorni 23 e 24 dicembre con un genitore e i giorni 25
e 26 con l'altro genitore, il giorno 30 dicembre con il genitore con il quale hanno trascorso il Natale ed il giorno 01 gennaio con l'altro; Per convenzione, a far data dall'anno 2024, i figli trascorrerà le giornate del 25 e 26 dicembre con la mamma. I figli trascorreranno, sempre ad anni alterni, la giornata del giovedì Santo, del sabato e della domenica di Pasqua con un genitore, del venerdì Santo, del lunedì dell'Angelo e del successivo martedì con l'altro.
Per convenzione, la giornata di Pasqua dell'anno 2025, sarà trascorsa con il papà.
f) nel periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di tempo, anche ininterrotto, di 15 giorni con ciascun genitore. I genitori si impegnano a concordare i predetti periodi di vacanza entro
e non oltre la fine del mese di aprile;
per l'anno 2024 sarà la madre a decidere per prima il periodo di vacanza, mentre sarà il padre a decidere per primo detto periodo per l'anno 2025,
e così via;
g) il tutto salvo migliori e diversi accordi che i genitori saranno liberi di concordare, purché si garantisca il principio della bigenitorialità e si rispettino tempi e volontà dei figli;
MANTENIMENTO DEI FIGLI
h) il sig. come detto Carabiniere, percepisce uno stipendio mensile di Parte_2 circa € 1.600,00, mentre la sig.ra , come detto commessa, ha un reddito Parte_1 medio mensile di circa € 1.500,00;
i) essendo i coniugi economicamente indipendenti, nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro
a titolo di mantenimento;
j) dal momento che i figli trascorreranno un periodo di tempo eguale con ciascun genitore e che i redditi degli stessi si equivalgono, ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., provvederà al mantenimento diretto dei figli in forma diretta;
k) i genitori ripartiranno tra di loro al 50% le spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Varese che i genitori dichiarano di conoscere. Il genitore che le avrà anticipate ne chiederà il rimborso all'altro che provvederà entro il mese successivo a quello della richiesta;
l) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dal sig. Parte_2
VARIE
m) i genitori danno assenso all'emissione dei documenti di identità e dei passaporti dei figli
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis. 51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 27/08/2010 in GE (ora Bardello con GE e GA VA) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GE (anno 2010 atto n. 2 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4655/2024, promossa con ricorso depositato il 08/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in Bardello con GE e GA (VA), Fraz. Bardello, via E. Fermi n. 219/12 con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini
e
2) Parte_2
Nato ad Angera (VA) il 05/01/1986 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini
i quali hanno contratto matrimonio civile in GE (ora Bardello con GE e GA) il 27 agosto 2010
(anno 2010 atto n. 2 parte II serie C) separati consensualmente con sentenza n. 68/2025 del 04/02/2025, (passata in giudicato il 06/03/2025, v. documenti in atti).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/11/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16/1/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 4/2/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 6/3/2025 la sentenza di separazione n. 68/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
PIANO GENITORIALE - AFFIDAMENTO
a) e verranno affidati ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso Per_1 Per_2
e manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in Gemonio. La madre si trasferirà a breve in Bardello, via Battisti n. 4, in locazione in un immobile di tre locali oltre servizi;
b) e frequentano la scuola media di Gemonio che dista pochi minuti Per_1 Per_2 dall'abitazione del padre e circa 10/15 minuti dalla futura abitazione della madre;
c) Per le motivazioni suesposte, e trascorreranno un eguale tempo con entrambi Per_1 Per_2
i genitori: ciascun genitore prenderà i figli dell'uscita della scuola il mercoledì e li terrà con sé sino al mercoledì mattina successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
d) Ciascun genitore è consapevole della necessità e si impegna a garantire, nella propria abitazione, una camera per i figli con i loro beni ed effetti personali in modo da rendere il soggiorno preso di loro paritario rispetto all'altro genitore;
e) I figli trascorreranno, ad anni alterni, i giorni 23 e 24 dicembre con un genitore e i giorni 25
e 26 con l'altro genitore, il giorno 30 dicembre con il genitore con il quale hanno trascorso il Natale ed il giorno 01 gennaio con l'altro; Per convenzione, a far data dall'anno 2024, i figli trascorrerà le giornate del 25 e 26 dicembre con la mamma. I figli trascorreranno, sempre ad anni alterni, la giornata del giovedì Santo, del sabato e della domenica di Pasqua con un genitore, del venerdì Santo, del lunedì dell'Angelo e del successivo martedì con l'altro.
Per convenzione, la giornata di Pasqua dell'anno 2025, sarà trascorsa con il papà.
f) nel periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di tempo, anche ininterrotto, di 15 giorni con ciascun genitore. I genitori si impegnano a concordare i predetti periodi di vacanza entro
e non oltre la fine del mese di aprile;
per l'anno 2024 sarà la madre a decidere per prima il periodo di vacanza, mentre sarà il padre a decidere per primo detto periodo per l'anno 2025,
e così via;
g) il tutto salvo migliori e diversi accordi che i genitori saranno liberi di concordare, purché si garantisca il principio della bigenitorialità e si rispettino tempi e volontà dei figli;
MANTENIMENTO DEI FIGLI
h) il sig. come detto Carabiniere, percepisce uno stipendio mensile di Parte_2 circa € 1.600,00, mentre la sig.ra , come detto commessa, ha un reddito Parte_1 medio mensile di circa € 1.500,00;
i) essendo i coniugi economicamente indipendenti, nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro
a titolo di mantenimento;
j) dal momento che i figli trascorreranno un periodo di tempo eguale con ciascun genitore e che i redditi degli stessi si equivalgono, ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., provvederà al mantenimento diretto dei figli in forma diretta;
k) i genitori ripartiranno tra di loro al 50% le spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Varese che i genitori dichiarano di conoscere. Il genitore che le avrà anticipate ne chiederà il rimborso all'altro che provvederà entro il mese successivo a quello della richiesta;
l) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dal sig. Parte_2
VARIE
m) i genitori danno assenso all'emissione dei documenti di identità e dei passaporti dei figli
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis. 51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 27/08/2010 in GE (ora Bardello con GE e GA VA) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GE (anno 2010 atto n. 2 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.