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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 886/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 886/2024 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Tara Romina
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte: disporre l'affido condiviso con esercizio separato della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando la minore è affidata al singolo;
disporre che il signor riconosca a titolo di mantenimento l'importo di Euro 400,00=, oltre CP_1
rivalutazione annuale Istat, ponendo il pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis37
c.p.c., direttamente a carico del datore di lavoro;
disporre che il signor riconosca il 50% delle spese extra da riconoscersi secondo il CP_1
Protocollo di Vercelli, provvedendo al pagamento di dette somme mediante bonifico bancario;
disporre che la minore possa frequentare entrambi i rami genitoriali, garantendo alla minore la presenza e la frequentazione con i nonni;
Per_ disporre che qualsivoglia modifica di residenza che imponga la modifica delle abitudini di , al di fuori quindi del paese di Gattinara, sia subordinata all'autorizzazione congiunta dei genitori;
disporre che la residenza ed il collocamento prevalente sia presso l'abitazione materna in
Gattinara Via Furno n. 18; disporre che la turnazione di affido preveda che un week end (c.d. “A”) la minore resti con il padre dalle 18.30 del venerdì alla mattina della domenica e nella settimana subito successiva la minore ritorni dal padre alle 18.30 del lunedì per rimanervi sino alle 20.30 del martedì quando rimarrà con la madre sino al venerdì alle 18,30; il week end successivo (c.d. “B”) la minore resterà con il padre sempre dal venerdì alle 18.30 sino a sabato sera alle 20.20 quando verrà affidata alla madre che la terrà con sé sempre sino al lunedì sera quando la minore si recherà con il padre ove rimarrà sino al martedì sera alle 20.30 facendo ritorno dalla madre con la quale rimarrà sino al venerdì alle ore 18.30 e si riprenderà con la turnazione più sopra descritta
a partire dal c.d. Week end “A”; Per_ disporre che durante le vacanze estive possa trascorrere con la nonna una vacanza al mare, generalmente di una settimana, una settimana con ciascun genitore, con possibilità di estenderla
a due laddove i turni lavorativi di entrambi lo dovessero permettere e fatto salva la permanenza
pagina 2 di 7 Per_ di dal venerdì sera al lunedi con il genitore che dovesse rispettare una ulteriore settimana di ferie;
i periodi saranno concordati a ridosso delle vacanza – indicativamente tra maggio e giugno, fatta salva la
Per_ possibilità per di incontrare il genitore non affidatario laddove non dovesse recarsi in luoghi di villeggiatura;
Per_ disporre che trascorra ad anni alterni dal 24 dicembre al 25 dicembre prima di pranzo con un genitore e dal 25 dicembre a pranzo sino a prima di pranzo del 26 con l'altro; sempre in via alternata un anno il 31 dicembre e il 1 gennaio con uno e il 6 gennaio con l'altro. Sempre in via Per_ alternata, trascorrerà un anno Pasqua e Pasquetta con un genitore e l'anno dopo con
l'altro; disporre che le condizioni sopra indicate potranno essere liberamente variate previo accordo tra Per_ i coniugi e in modo non permanente qualora sia necessario nell'interesse della minore o in caso di impossibilita o difficolta di uno dei due genitori;
disporre che le parti autorizzano fin d'ora l'autorità competente al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della di loro figlia.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione non matrimoniale di e , ad oggi conclusa, Parte_1 CP_1
è nata (Biella, 21.09.2008). Per_2
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 la madre ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia minore, chiedendone l'affido condiviso con collocazione presso di sé e regolamentazione standard degli incontri con il padre, oltre a un mantenimento per la figlia pari a complessivi euro 400 mensili, oltre la quota di spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, ma è comparso alla prima udienza del giudizio di merito avanti al Giudice relatore e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del
29.10.2024).
pagina 3 di 7 Emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali si è disposto l'affido condiviso della minore e l'imposizione al padre di un importo di euro 300 mensili a titolo di mantenimento indiretto della figlia, la causa, è stata istruita attraverso l'emissione di ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate per accertare i redditi del convenuto;
è stata infine discussa tramite il deposito autorizzato di note scritte.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI VISITA
Il Collegio ritiene di disporre in via definitiva l'affido condiviso -già disposto in via temporanea e urgente- della figlia minore ai genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
Sulla base della normativa di cui alla L. 54/06 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi del minore e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli
Per_ oneri inerenti alla prole - deve disporsi l'affidamento di ad entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
in aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. deve essere disposto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori.
Quanto alla permanenza presso il padre, è possibile confermare il calendario già stabilito in via provvisoria, ossia, fatti salvi accordi migliorativi: un week end (c.d. “A”) in cui la minore resterà con il padre dalle 18.30 del venerdì alla mattina della domenica e nella settimana subito successiva la minore ritornerà dal padre alle 18.30 del lunedì per rimanervi sino alle 20.30 del martedì quando rimarrà con la madre sino al venerdì alle 18,30; il week end successivo (c.d. “B”) la minore resterà con il padre dal venerdì alle 18.30 sino a sabato sera alle 20.20, quando si recherà dalla madre che la terrà con sé sino al lunedì sera, quando la minore si recherà con il padre ove rimarrà sino al martedì sera alle 20.30 facendo ritorno dalla madre con la quale rimarrà sino al venerdì alle ore 18.30, dopodiché si riprenderà con la turnazione più sopra descritta a partire dal c.d. Week end “A”. Per_ Durante le vacanze estive trascorrerà con la nonna una vacanza al mare, generalmente di una settimana, una settimana con ciascun genitore, con possibilità di estenderla a due laddove i turni
Per_ lavorativi di entrambi lo dovessero permettere e fatto salva la permanenza di dal venerdì
pagina 4 di 7 sera al lunedì con il genitore che dovesse rispettare una ulteriore settimana di ferie;
i periodi saranno concordati a ridosso delle vacanza – indicativamente tra maggio e giugno, fatta salva la
Per_ possibilità per di incontrare il genitore non affidatario laddove non dovesse recarsi in luoghi di villeggiatura. Per_ Ad anni alterni trascorrerà dal 24 dicembre al 25 dicembre prima di pranzo con un genitore e dal 25 dicembre a pranzo sino a prima di pranzo del 26 con l'altro; sempre in via alternata un
Per_ anno il 31 dicembre e il 1 gennaio con uno e il 6 gennaio con l'altro. Sempre in via alternata, trascorrerà un anno Pasqua e Pasquetta con un genitore e l'anno dopo con l'altro.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene congrua -alla luce dell'approfondimento istruttorio- la somma di euro 400 mensili per il contributo al mantenimento indiretto della minore.
È noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ritiene il Collegio che, in tema di onere relativo al mantenimento della prole, debba tendenzialmente essere sempre richiesto un proporzionale contributo, con valorizzazione della capacità di lavoro professionale del genitore.
pagina 5 di 7 La ricorrente svolge attività lavorativa a tempo pieno e determinato con salario di circa 1.200 euro mensili, e redditi lordi di circa 22 mila euro annui, come risulta dalla documentazione reddituale agli atti (doc. 5,6,6,7 parte ricorrente).
Il convenuto lavora come sistemista a tempo pieno e indeterminato;
mentre all'udienza ha dichiarato di percepire uno stipendio netto di 1.700 euro al mese, dagli approfondimenti istruttori, in particolare dall'ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate risulta percepire una somma più alta (infatti il reddito annuo lordo risulta essere di circa 36/27 mila euro nelle ultime annualità, e di circa 29.000 euro netti annui), oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; la somma mensile, netta pertanto ammonta a circa 2000 euro (e non 2.700 euro come sostenuto dalla ricorrente nelle note scritte, con calcolo basato erroneamente sull'importo lordo). Quanto ai costi, ha dichiarato di essere gravato da mutuo mensile di euro 550 circa per l'abitazione principale. Tenuto conto che percepisce la metà dell'assegno familiare (euro 110 su complessivi Per_ euro 220), dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, dell'età della minore, la Per_ somma per il mantenimento indiretto di può essere stabilita in 400 euro mensili.
Va disposto altresì che il convenuto contribuisca al mantenimento della figlia mediante il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Vercelli.
È infine pacifico, in quanto dallo stesso dichiarato, che dal mese di marzo 2024 il convenuto non stia adempiendo alla corresponsione del mantenimento, e nemmeno consta vi abbia provveduto dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei (cfr. note scritte di parte ricorrente). Tuttavia, non è possibile accogliere la domanda della ricorrente di pagamento diretto da parte del terzo datore di lavoro del convenuto, in quanto la procedura attualmente vigente non prevede più la previa emissione di ordine giudiziale, consentendo alla parte di agire direttamente, dopo la costituzione in mora del debitore, mediante notifica del provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno (cfr. art. 473bis.37 c.p.c.).
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la tipologia e la necessità della decisione consentono la compensazione integrale.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 886/2024 r.g., ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA la minore in via condivisa ai genitori, con collocazione Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. DISPONE che la permanenza presso ciascun genitore sia disposta come in parte motiva;
3. PONE a carico del padre, , con decorrenza dalla presente CP_1
pronuncia, un contributo al mantenimento indiretto della figlia minore, di euro
400 mensili da versarsi alla ricorrente, entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli.
4. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Vercelli il 23.1.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 886/2024 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Tara Romina
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte: disporre l'affido condiviso con esercizio separato della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando la minore è affidata al singolo;
disporre che il signor riconosca a titolo di mantenimento l'importo di Euro 400,00=, oltre CP_1
rivalutazione annuale Istat, ponendo il pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis37
c.p.c., direttamente a carico del datore di lavoro;
disporre che il signor riconosca il 50% delle spese extra da riconoscersi secondo il CP_1
Protocollo di Vercelli, provvedendo al pagamento di dette somme mediante bonifico bancario;
disporre che la minore possa frequentare entrambi i rami genitoriali, garantendo alla minore la presenza e la frequentazione con i nonni;
Per_ disporre che qualsivoglia modifica di residenza che imponga la modifica delle abitudini di , al di fuori quindi del paese di Gattinara, sia subordinata all'autorizzazione congiunta dei genitori;
disporre che la residenza ed il collocamento prevalente sia presso l'abitazione materna in
Gattinara Via Furno n. 18; disporre che la turnazione di affido preveda che un week end (c.d. “A”) la minore resti con il padre dalle 18.30 del venerdì alla mattina della domenica e nella settimana subito successiva la minore ritorni dal padre alle 18.30 del lunedì per rimanervi sino alle 20.30 del martedì quando rimarrà con la madre sino al venerdì alle 18,30; il week end successivo (c.d. “B”) la minore resterà con il padre sempre dal venerdì alle 18.30 sino a sabato sera alle 20.20 quando verrà affidata alla madre che la terrà con sé sempre sino al lunedì sera quando la minore si recherà con il padre ove rimarrà sino al martedì sera alle 20.30 facendo ritorno dalla madre con la quale rimarrà sino al venerdì alle ore 18.30 e si riprenderà con la turnazione più sopra descritta
a partire dal c.d. Week end “A”; Per_ disporre che durante le vacanze estive possa trascorrere con la nonna una vacanza al mare, generalmente di una settimana, una settimana con ciascun genitore, con possibilità di estenderla
a due laddove i turni lavorativi di entrambi lo dovessero permettere e fatto salva la permanenza
pagina 2 di 7 Per_ di dal venerdì sera al lunedi con il genitore che dovesse rispettare una ulteriore settimana di ferie;
i periodi saranno concordati a ridosso delle vacanza – indicativamente tra maggio e giugno, fatta salva la
Per_ possibilità per di incontrare il genitore non affidatario laddove non dovesse recarsi in luoghi di villeggiatura;
Per_ disporre che trascorra ad anni alterni dal 24 dicembre al 25 dicembre prima di pranzo con un genitore e dal 25 dicembre a pranzo sino a prima di pranzo del 26 con l'altro; sempre in via alternata un anno il 31 dicembre e il 1 gennaio con uno e il 6 gennaio con l'altro. Sempre in via Per_ alternata, trascorrerà un anno Pasqua e Pasquetta con un genitore e l'anno dopo con
l'altro; disporre che le condizioni sopra indicate potranno essere liberamente variate previo accordo tra Per_ i coniugi e in modo non permanente qualora sia necessario nell'interesse della minore o in caso di impossibilita o difficolta di uno dei due genitori;
disporre che le parti autorizzano fin d'ora l'autorità competente al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della di loro figlia.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione non matrimoniale di e , ad oggi conclusa, Parte_1 CP_1
è nata (Biella, 21.09.2008). Per_2
Con ricorso depositato in data 3.7.2024 la madre ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia minore, chiedendone l'affido condiviso con collocazione presso di sé e regolamentazione standard degli incontri con il padre, oltre a un mantenimento per la figlia pari a complessivi euro 400 mensili, oltre la quota di spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, ma è comparso alla prima udienza del giudizio di merito avanti al Giudice relatore e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del
29.10.2024).
pagina 3 di 7 Emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali si è disposto l'affido condiviso della minore e l'imposizione al padre di un importo di euro 300 mensili a titolo di mantenimento indiretto della figlia, la causa, è stata istruita attraverso l'emissione di ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate per accertare i redditi del convenuto;
è stata infine discussa tramite il deposito autorizzato di note scritte.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI VISITA
Il Collegio ritiene di disporre in via definitiva l'affido condiviso -già disposto in via temporanea e urgente- della figlia minore ai genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
Sulla base della normativa di cui alla L. 54/06 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi del minore e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli
Per_ oneri inerenti alla prole - deve disporsi l'affidamento di ad entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
in aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. deve essere disposto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori.
Quanto alla permanenza presso il padre, è possibile confermare il calendario già stabilito in via provvisoria, ossia, fatti salvi accordi migliorativi: un week end (c.d. “A”) in cui la minore resterà con il padre dalle 18.30 del venerdì alla mattina della domenica e nella settimana subito successiva la minore ritornerà dal padre alle 18.30 del lunedì per rimanervi sino alle 20.30 del martedì quando rimarrà con la madre sino al venerdì alle 18,30; il week end successivo (c.d. “B”) la minore resterà con il padre dal venerdì alle 18.30 sino a sabato sera alle 20.20, quando si recherà dalla madre che la terrà con sé sino al lunedì sera, quando la minore si recherà con il padre ove rimarrà sino al martedì sera alle 20.30 facendo ritorno dalla madre con la quale rimarrà sino al venerdì alle ore 18.30, dopodiché si riprenderà con la turnazione più sopra descritta a partire dal c.d. Week end “A”. Per_ Durante le vacanze estive trascorrerà con la nonna una vacanza al mare, generalmente di una settimana, una settimana con ciascun genitore, con possibilità di estenderla a due laddove i turni
Per_ lavorativi di entrambi lo dovessero permettere e fatto salva la permanenza di dal venerdì
pagina 4 di 7 sera al lunedì con il genitore che dovesse rispettare una ulteriore settimana di ferie;
i periodi saranno concordati a ridosso delle vacanza – indicativamente tra maggio e giugno, fatta salva la
Per_ possibilità per di incontrare il genitore non affidatario laddove non dovesse recarsi in luoghi di villeggiatura. Per_ Ad anni alterni trascorrerà dal 24 dicembre al 25 dicembre prima di pranzo con un genitore e dal 25 dicembre a pranzo sino a prima di pranzo del 26 con l'altro; sempre in via alternata un
Per_ anno il 31 dicembre e il 1 gennaio con uno e il 6 gennaio con l'altro. Sempre in via alternata, trascorrerà un anno Pasqua e Pasquetta con un genitore e l'anno dopo con l'altro.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene congrua -alla luce dell'approfondimento istruttorio- la somma di euro 400 mensili per il contributo al mantenimento indiretto della minore.
È noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ritiene il Collegio che, in tema di onere relativo al mantenimento della prole, debba tendenzialmente essere sempre richiesto un proporzionale contributo, con valorizzazione della capacità di lavoro professionale del genitore.
pagina 5 di 7 La ricorrente svolge attività lavorativa a tempo pieno e determinato con salario di circa 1.200 euro mensili, e redditi lordi di circa 22 mila euro annui, come risulta dalla documentazione reddituale agli atti (doc. 5,6,6,7 parte ricorrente).
Il convenuto lavora come sistemista a tempo pieno e indeterminato;
mentre all'udienza ha dichiarato di percepire uno stipendio netto di 1.700 euro al mese, dagli approfondimenti istruttori, in particolare dall'ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate risulta percepire una somma più alta (infatti il reddito annuo lordo risulta essere di circa 36/27 mila euro nelle ultime annualità, e di circa 29.000 euro netti annui), oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; la somma mensile, netta pertanto ammonta a circa 2000 euro (e non 2.700 euro come sostenuto dalla ricorrente nelle note scritte, con calcolo basato erroneamente sull'importo lordo). Quanto ai costi, ha dichiarato di essere gravato da mutuo mensile di euro 550 circa per l'abitazione principale. Tenuto conto che percepisce la metà dell'assegno familiare (euro 110 su complessivi Per_ euro 220), dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, dell'età della minore, la Per_ somma per il mantenimento indiretto di può essere stabilita in 400 euro mensili.
Va disposto altresì che il convenuto contribuisca al mantenimento della figlia mediante il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Vercelli.
È infine pacifico, in quanto dallo stesso dichiarato, che dal mese di marzo 2024 il convenuto non stia adempiendo alla corresponsione del mantenimento, e nemmeno consta vi abbia provveduto dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei (cfr. note scritte di parte ricorrente). Tuttavia, non è possibile accogliere la domanda della ricorrente di pagamento diretto da parte del terzo datore di lavoro del convenuto, in quanto la procedura attualmente vigente non prevede più la previa emissione di ordine giudiziale, consentendo alla parte di agire direttamente, dopo la costituzione in mora del debitore, mediante notifica del provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno (cfr. art. 473bis.37 c.p.c.).
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la tipologia e la necessità della decisione consentono la compensazione integrale.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 886/2024 r.g., ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA la minore in via condivisa ai genitori, con collocazione Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. DISPONE che la permanenza presso ciascun genitore sia disposta come in parte motiva;
3. PONE a carico del padre, , con decorrenza dalla presente CP_1
pronuncia, un contributo al mantenimento indiretto della figlia minore, di euro
400 mensili da versarsi alla ricorrente, entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli.
4. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Vercelli il 23.1.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
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