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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Francesca Pastore Presidente
2) dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice rel.
3) dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 166-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Trani alla via Simone De Bello 6 ( p.iva Controparte_1
) P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 24.7.2024, il pubblico ministero, dott.ssa Roberta
Moramarco, ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società
” esponendo l'esistenza di debiti erariali complessivamente pari ad € Controparte_1
4.74.267,70 derivanti dall'accertamento dei reati di evasione IVA e ed IRES.
Con la memoria di costituzione la Società resistente ha eccepito la non ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo ottenuto il beneficio della rateizzazione del debito erariale e non avendo altri debiti.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, all'udienza del 7.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass.,
19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nel caso di specie, il debitore non ha specificamente contestato la sussistenza delle soglie ex art. 2 lett. d) c.c.i.i. né ha dimostrato il mancato superamento delle suindicate soglie mediante la produzione dei bilanci relativi al triennio 2021-2022-2023, i quali non risultano essere stati approvati e depositati presso la Camera di Commercio.
Nella vicenda in esame, dagli accertamenti della Guardia di Finanza, risultano cospicui ricavi non dichiarati negli esercizi 2020/2021/2022, con conseguente evasione dell'iva per oltre €
422.147,00.
In particolare, dalle indagini finanziarie svolte è emerso che i ricavi conseguiti dalla Società ammontano ad € 473.488,00 per il periodo di imposta 2020, € 1.483.263,00 per il periodo di imposta 2021. A fronte di tali ricavi, il debito erariale ammonta a complessivi € 587.043,43.
Tali dati, non contestati da parte resistente, dimostrano l'avvenuto superamento di almeno due delle soglie ex art. 2 c.c.i.i, con conseguente assoggettabilità della società resistente alla liquidazione giudiziale.
Non rileva l'avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito erariale in considerazione della circostanza che la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo, che dà luogo ad una novazione dell'obbligazione originaria. L'ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l'esigibilità, implica la sostituzione dell'obbligazione originaria a seguito dell'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 ss. c.c.. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate.
Nel caso di specie, peraltro, la documentazione in atti dimostra il mancato puntuale adempimento delle singole rate alle scadenze prestabilite, non avendo la società depositato tutte le quietanze di pagamento ( ovvero a partire dal 20.8.2024) ma esclusivamente le quietanze di pagamento delle rate di marzo 2025.
L'importo non particolarmente elevato delle singole rate è esemplificativo della situazione di illiquidità della società debitrice e della sua protratta incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, anche se di minima entità.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede legale in Trani;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa iscritto al n. 260/2023 albo dei gestori della Persona_1 crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 2.10.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 10 marzo
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Francesca Pastore Presidente
2) dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice rel.
3) dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 166-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Trani alla via Simone De Bello 6 ( p.iva Controparte_1
) P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 24.7.2024, il pubblico ministero, dott.ssa Roberta
Moramarco, ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società
” esponendo l'esistenza di debiti erariali complessivamente pari ad € Controparte_1
4.74.267,70 derivanti dall'accertamento dei reati di evasione IVA e ed IRES.
Con la memoria di costituzione la Società resistente ha eccepito la non ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo ottenuto il beneficio della rateizzazione del debito erariale e non avendo altri debiti.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, all'udienza del 7.3.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass.,
19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nel caso di specie, il debitore non ha specificamente contestato la sussistenza delle soglie ex art. 2 lett. d) c.c.i.i. né ha dimostrato il mancato superamento delle suindicate soglie mediante la produzione dei bilanci relativi al triennio 2021-2022-2023, i quali non risultano essere stati approvati e depositati presso la Camera di Commercio.
Nella vicenda in esame, dagli accertamenti della Guardia di Finanza, risultano cospicui ricavi non dichiarati negli esercizi 2020/2021/2022, con conseguente evasione dell'iva per oltre €
422.147,00.
In particolare, dalle indagini finanziarie svolte è emerso che i ricavi conseguiti dalla Società ammontano ad € 473.488,00 per il periodo di imposta 2020, € 1.483.263,00 per il periodo di imposta 2021. A fronte di tali ricavi, il debito erariale ammonta a complessivi € 587.043,43.
Tali dati, non contestati da parte resistente, dimostrano l'avvenuto superamento di almeno due delle soglie ex art. 2 c.c.i.i, con conseguente assoggettabilità della società resistente alla liquidazione giudiziale.
Non rileva l'avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito erariale in considerazione della circostanza che la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo, che dà luogo ad una novazione dell'obbligazione originaria. L'ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l'esigibilità, implica la sostituzione dell'obbligazione originaria a seguito dell'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 ss. c.c.. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate.
Nel caso di specie, peraltro, la documentazione in atti dimostra il mancato puntuale adempimento delle singole rate alle scadenze prestabilite, non avendo la società depositato tutte le quietanze di pagamento ( ovvero a partire dal 20.8.2024) ma esclusivamente le quietanze di pagamento delle rate di marzo 2025.
L'importo non particolarmente elevato delle singole rate è esemplificativo della situazione di illiquidità della società debitrice e della sua protratta incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, anche se di minima entità.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede legale in Trani;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa iscritto al n. 260/2023 albo dei gestori della Persona_1 crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 2.10.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 10 marzo
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore