Articolo 27 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
Articolo 26Articolo 28
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21 febbraio 2018
Art. 27. Relazione del Ministro dell'interno 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalita' generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.
2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonche' eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalita' e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2018