Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 4930/2019, riservata in decisione all'udienza del
6.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli alla Via Luigia Sanfelice
n.5
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura conferita CP_1 C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Luigi Noto (c.f.
) e dall'avv. Enrico Cellupica (c.f. ), presso il C.F._3 C.F._4
cui studio sito in Napoli alla Via Gomez de Ajala n° 6 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°4930/2019-sentenza
- 1 -
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 maggio 2010 CP_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli il germano , onde sentir dichiarare Parte_1
aperta la successione dei genitori e chiedendo in via CP_2 Persona_1
preliminare di dare attuazione alla scrittura privata di divisione redatta dagli eredi il
28.12.2007 e, in via subordinata, di procedere alla divisione giudiziaria.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio , Parte_1
eccependo la nullità della succitata scrittura privata e non opponendosi, invece, alla divisione giudiziale.
1.3 Il Tribunale di Napoli, con sentenza parziale n. 667/2017, dichiarava aperte le successioni di e di rigettava la domanda principale di CP_2 Persona_1
adempimento della scrittura privata di divisione intervenuta il 28.12.2007 tra e CP_1
, dichiarandone la nullità; disponeva la prosecuzione del giudizio al fine di Parte_1
decidere sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di rendiconto.
1.4 Proseguito il giudizio, espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6899/2019 pubblicata in data 8.7.2019, ha disposto lo scioglimento delle comunioni ereditarie, dichiarando esecutivo il progetto divisionale depositato dal CTU in data 30.9.2018. Con riguardo alla domanda di rendiconto, formulata da in CP_1
ordine ai beni occupati dal solo condividente e le cui rendite sono state percepite esclusivamente da quest'ultimo, il Tribunale ha condannato al pagamento, in Parte_1
favore della germana, della somma di € 88.583,26, oltre interessi al tasso legale della domanda e fino all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese processuali, il Tribunale: a) ha posto a carico della massa pro quota le spese di c.t.u.; b) ha disposto la compensazione delle spese nella misura del 50%, ponendo il restante 50% a carico di , ritenuto Parte_1 prevalentemente soccombente tenendo conto sia dell'esito della domanda di rendiconto sia della fase cautelare relativa al sequestro giudiziario;
c) ha posto a carico di le Parte_1
spese di custodia, condannandolo a corrispondere, a favore di a tale titolo la CP_1
somma di € 4.584,86 oltre accessori di legge.
1.5 Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato il 4.11.2019, ha Parte_1
proposto appello affidato a tre motivi.
1.6 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in forza del quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella misura del 50% in favore della
RGn°4930/2019-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda controparte;
adduce che il primo giudice ha fatto cattivo governo della regola della soccombenza, travisando la posizione del deducente, il quale non si è opposto alla divisione degli immobili caduti nella successione dei danti causa, ma ha soltanto sollevato eccezioni su singole questioni puntualmente accolte dal giudice a quo; inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare che con la sentenza parziale, che rimetteva all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite, la domanda avanzata da per CP_1
l'adempimento della scrittura privata di divisione del 28.12.2007 è stata rigettata e che, pertanto, sul punto l'attrice di primo grado è risultata soccombente;
ancora, confuta il giudizio di soccombenza sulla domanda di rendiconto, obiettando di aver sempre portato a conoscenza della condividente gli atti di gestione compiuti nell'interesse comune, comportandosi con correttezza e buona fede, tant'è che è stata la stessa controparte a chiedere, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2019, che le spese e competenze del giudizio di divisione fossero poste a carico della massa.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo in forza del quale è stato condannato al pagamento delle spese di custodia;
evidenzia che la propria resistenza al sequestro giudiziario è stata giustificata dalla inutilità del rimedio azionato, difettando il requisito del periculum in mora, e dalla carente identificazione dei beni prospettata sulla scorta della scrittura privata di divisione poi dichiarata nulla.
1.8 Con il terzo motivo di gravame chiede la parziale riforma del capo 6) Parte_1
della statuizione, in forza del quale egli è stato condannato a pagare in favore della sorella, a titolo di rendiconto, la somma di € 88.583,26 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
rimprovera al Tribunale di aver omesso di considerare il controcredito vantato dal comparente per le spese unilateralmente anticipate anche nell'interesse della coerede per il pagamento delle imposte relative alla dichiarazione di successione dei defunti genitori;
adduce che tali spese documentate ammontano a complessivi € 8.513,38 ed insta affinché, detratta per compensazione la parte cedente pro quota a carico della germana, pari ad €
4.256,69, oltre interessi dalla data del pagamento (29.1.2010) al soddisfo, ammontanti ad €
434,32, egli sia condannato a versare, a tale titolo, a la minor somma di € CP_1
83.892,25, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
1.9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.11.2020 si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, CP_1
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'udienza del 6.11.2024 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 4.11.2019, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 3.10.2019, considerata la proroga di diritto del termine di scadenza al primo giorno non festivo prevista dall'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.
2.1 Va dichiarata inammissibile la richiesta- affidata al terzo motivo di gravame e di cui si anticipa la trattazione per ragioni di priorità logico-giuridica- di “correzione” del capo della statuizione relativo alla condanna dell'appellante al pagamento, a titolo di rendiconto, in favore della germana, della somma di € 88.583,26 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
La richiesta si fonda sull'assunto, articolato per la prima volta con la presente impugnazione, dell'avvenuta anticipazione, da parte del condividente odierno appellante, di spese per le imposte delle successioni dei danti causa nell'interesse anche della coerede, sulla scorta di documentazione prodotta a corredo dell'atto di appello.
Se è vero, allora, che la compensazione “impropria” tra reciproche poste di dare ed avere, originanti dallo stesso titolo, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, diversamente dalla compensazione “propria” che dà vita ad una eccezione in senso stretto, il rilievo officioso postula, pur sempre, la tempestiva allegazione e prova dei fatti costitutivi dei rapporti reciproci di debito-credito, in relazione ai quali possa operare il meccanismo estintivo della compensazione medesima.
Nella specie, pertanto, la novità sia della deduzione sul piano assertivo sia della produzione documentale, destinata a comprovare la liquidità e l'esigibilità del controcredito vantato, impedisce di vagliarne il contenuto.
In particolare, deve osservarsi che il presente giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 8.7.2019 e che, pertanto, trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall'art. 54, del D.L. n. 83 del 2012,
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, avendo la Suprema Corte stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato d.l., si applica - mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum - solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n.
83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29506 del 2023).
La Suprema Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame, a mente della quale "Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile", pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, più di recente, da Cass. n. 29506 del 2023).
L'ammissibilità della produzione di nuovi documenti senza i limiti sopra illustrati resta consentita, nel nuovo regime, soltanto per i documenti formatisi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, fermo, anche in tal caso, che la produzione avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione (Cass.
15503/2022; 7977/2022).
Ebbene, nell'odierna vicenda processuale i documenti attestanti i pretesi pagamenti di cui si discute risalgono al 29.1.2010 e sono, dunque, di formazione di gran lunga preesistente alla maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, sicché era onere dell'appellante allegare la stringente condizione, alla quale è subordinata l'ammissibilità della produzione documentale ai sensi dell'art. 345 comma 3 cit. nella formulazione novellata, laddove nell'atto di appello non si argomenta affatto circa una presunta impossibilità, non imputabile alla parte, di produrre detti documenti in precedenza.
2.2 E', invece, fondato il primo motivo di gravame, che attinge il capo della statuizione con cui, disposta la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di ½, è Parte_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda stato condannato alla refusione, in favore di della restante metà sul CP_1
presupposto di una sua prevalente soccombenza.
Costituisce ius receptum che le spese del giudizio di divisione devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune, mentre vale il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
In particolare, la dizione “spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte, senza avere la portata di una statuizione condannatoria, che, per sua natura, presuppone appunto una soccombenza, nella specie in parte qua esclusa.
Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto, che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (Cass. 5861/1991).
Ciò posto, risulta, in primo luogo, condivisibile la decisione del giudice di prime cure di limitare, nella specie, la valutazione in termini di soccombenza ai soli capi di domanda autonomi da quello relativo allo scioglimento della comunione, non avendo fatto registrare la domanda di divisione, in sé, contrasti tra le parti ed essendo state conseguentemente poste a carico della massa, nel senso sopra illustrato, le spese di CTU, integranti il costo più apprezzabile dell'attività processuale necessaria alla ricostruzione degli assi ereditari e alla formazione del progetto divisionale.
Così perimetrato l'ambito delle spese di giudizio da regolare secondo il principio di soccombenza e cui va propriamente riferita la pronuncia di compensazione parziale statuita dal giudice a quo, va respinta l'eccezione dell'appellata, secondo cui la soccombenza sulla domanda principale di adempimento della scrittura privata di divisione, oggetto della pronuncia parziale n. 667/2017, non possa essere valutata in questa sede ai fini della determinazione dell'esito complessivo della lite, cui informare la regolamentazione dei costi del processo, perché coperta dal giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione immediata e/o formulazione della riserva di appello avverso la statuizione medesima.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
La summenzionata sentenza, invero, pur definendo un capo della originaria domanda attorea, aveva rimesso alla statuizione definitiva la regolamentazione delle spese di lite e coerentemente ad essa il giudice a quo, con la sentenza attualmente impugnata, ha governato le spese tenendo conto anche del rigetto del capo di domanda attorea statuito con la pronuncia parziale (vedi, in tal senso, il passaggio della motivazione riportato a pag. 7 dal seguente tenore “..va tenuto debitamente in conto, da un lato, della soccombenza dell'attrice nelle questioni risolte con la sentenza già emessa..”).
Inclusa, pertanto, anche siffatta decisione tra quelle in relazione alle quali vagliare la soccombenza reciproca, coglie nel segno la doglianza con cui l'appellante stigmatizza il giudizio sulla sua prevalente soccombenza, che ha indotto il Tribunale a porre a suo carico la metà delle spese residuata a quella per la quale si è, invece, ritenuta operante una compensazione parziale.
E' noto che l'art. 92 c.p.c., comma 2, per il caso in cui vi sia parziale reciproca soccombenza, si limita a prevedere la possibilità, e non l'obbligo, di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite. La soccombenza è una nozione descrittiva, relativa all'esito delle domande proposte dalle parti: essa esprime, più in generale, la coincidenza tra le richieste delle parti stesse e la decisione del giudice. I c.d. principi di causalità e di soccombenza esprimono, invece, una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite.
In particolare, laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura. Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate e ciò sempre che non sussistano particolari motivi tali da giustificare la integrale compensazione.
Ebbene, considerato che, nella specie, a fronteggiarsi nella prospettiva così delineata sono, da un lato, il rigetto della domanda attorea di adempimento della scrittura privata di divisione e, dall'altro, l'accoglimento della domanda di rendiconto, cui è stato strumentale il
RGn°4930/2019-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda procedimento cautelare in corso di causa di sequestro giudiziario, si ritiene che, imputati rispettivamente a gli oneri processuali cui essa ha dato causa con la propria CP_1
infondata pretesa e a quelli causalmente determinati dalla propria infondata Parte_1
resistenza sulla domanda di rendiconto avversaria, le spese si neutralizzino a vicenda con una conseguente loro integrale compensazione.
E ciò anche alla luce del principio secondo cui l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, non potendo fondarsi sull'accoglimento del sequestro giudizio una valutazione di soccombenza aggiuntiva rispetto a quella sortita dalla pronuncia di accoglimento della domanda di rendiconto, ad assicurare la cui fruttuosità la misura cautelare è stata strumentale (Cass. 9785/2022).
2.3 Del resto, e con ciò venendo alla disamina del secondo motivo di appello, è evidente che il costo più significativo determinato dalla proposizione del rimedio cautelare in corso di causa è stato rappresentato dal compenso per la nomina del custode giudiziario e dalla ripetizione degli esborsi che l'ausiliario ha dovuto sostenere per l'attuazione della misura cautelare, spese che il giudice a quo ha posto definitivamente a carico di in Parte_1
forza di un autonomo capo di dispositivo.
Sul punto la pronuncia va confermata, posto che, applicando analogicamente, per identità di ratio, il principio affermato dalla Suprema Corte in tema di spese di CTU, è innanzitutto ben possibile che tali spese siano regolate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali dei difensori, in ragione della finalità propria dell'organo ausiliario di assicurare la gestione dei beni sottratta alla disponibilità delle parti
(arg. Cass. 22647/2013).
Nella specie, a tali spese ha effettivamente dato causa , non mettendo a Parte_1
disposizione anche dell'altra condividente i beni caduti negli assi ereditari e resistendo all'accesso del custode anche in fase di attuazione cautelare. Sul punto sono destituite di fondamento le argomentazioni difensive dell'appellante sulla insussistenza originaria dei presupposti per disporre il sequestro giudiziario, avendo il giudice della cautela correttamente ritenuto, con provvedimento confermato in sede di reclamo, che l'indisponibilità di a rendere il conto sui frutti degli immobili posseduti in via Parte_1
esclusiva, in parte attraverso la locazione a terzi e in altra parte attraverso un godimento
RGn°4930/2019-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda diretto dei cespiti, adibiti a suoi studi professionali, rendeva opportuna la nomina di un terzo, cui affidare la gestione dei beni medesimi per il tempo necessario ad addivenire alla decisione di merito.
3. La riforma della statuizione impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite implica che, nella specie, debba essere declinata, in modo peculiare, la regola secondo cui, in caso di modifica anche parziale della decisione gravata, debba procedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (tra le molte, v. da ultimo Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass.
18 marzo 2014, n. 6259).
Allorquando, infatti, la riforma interessi solo la decisione sulle spese, l'osservanza proprio di tali principi rende necessaria una scissione della valutazione, nel decidere sul punto, rispetto all'esito della pronuncia sul merito, in quanto, in tal caso, la responsabilità per la prosecuzione del processo dipende dalla fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (Cass. 602/2019).
In applicazione di tale principio, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello, le spese del presente grado vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6899/2019, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma del capo 7) della statuizione impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese processuali di primo grado;
b) compensa integralmente le spese del presente grado;
c) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4930/2019-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
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