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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1219/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Vecchio Davide del Foro di Novara
E
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vecchio Davide del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) il
05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2015.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 08/10/2017 e 03/03/2020, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) il 05/09/2015, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Borgosesia (VC), Via Piave n.
70, ove già attualmente si trovano;
3. DISPONE che fatto salvo ogni miglior accordo fra i genitori, il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, a partire dalle ore del 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
4. DISPONE che fatto salvo ogni miglior accordo fra i genitori, e trascorreranno Per_1 Per_2
Natale e Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, altre festività religiose o civili, compleanno alternativamente con uno dei genitori, salvo diverso accordo fra di loro;
i genitori, durante le vacanze scolastiche, potranno trascorrere con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno;
pagina 2 di 4 5. DISPONE che il padre, a mezzo bonifico bancario, entro il 15 di ogni mese, versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento della completa autonomia, un assegno mensile da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, di
300 euro (150,00 ciascuno) per il primo anno, a partire dalla data di deposito del presente ricorso, e di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno) per gli anni successivi, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative (da documentare, anche successivamente all'esborso) conformemente al Protocollo del Tribunale di Vercelli e precisamente: 1 – spese mediche sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo fra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
2 – spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico;
3 – spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie di istituti privati e pubblici, dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggi e relative utenze sia presso la sede universitaria;
4 – spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (di istruzione o sportiva) all'anno e relativi accessori, ricreative pre scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo famigliare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione dei relativi mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
5 – spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
centro ricreativo e gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
6. DÀ ATTO che i figli manterranno rapporti significativi con i parenti di entrambi i genitori;
7. DÀ ATTO che quando saranno affidati ad un genitore, i figli potranno avere un contatto telefonico o in videochiamata con l'altro almeno una volta al giorno con l'altro;
8. DÀ ATTO che i genitori condivideranno tutte le decisioni rilevanti, si terranno reciprocamente informati in merito a ciò che riguarda i figli e comunicheranno fra loro in modo diretto (telefono, sms, WhatsApp), senza coinvolgere i minori;
eviteranno qualunque tipo di atteggiamento negativo/oppositivo l'uno nei confronti dell'altra e vigileranno affinché tali comportamenti non vengano tenuti da terzi (parenti, conoscenti);
9. DÀ ATTO che i genitori rispetteranno la sensibilità dei figli nel caso avessero dei nuovi compagni, che verranno inseriti gradualmente nella quotidianità dei minori per tutelare il benessere psicofisico degli stessi;
10. DÀ ATTO che il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico e AUTORIZZA Parte_1 la moglie a percepirlo integralmente;
11. DÀ ATTO che, dei due veicoli intestati alla sig.ra , il veicolo Peugeot 308 Parte_2 tg. EX354LP resterà in uso alla moglie, mentre il veicolo Volkswagen Touran tg DD877AT
pagina 3 di 4 resterà in uso al marito, con impegno da parte di entrambi ad effettuare il relativo trapasso entro 30 gg dalla sentenza di separazione;
12. DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere risolto ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere;
13. DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con iscrizione dei figli minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1219/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Vecchio Davide del Foro di Novara
E
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Vecchio Davide del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) il
05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2015.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 08/10/2017 e 03/03/2020, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) il 05/09/2015, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Borgosesia (VC), Via Piave n.
70, ove già attualmente si trovano;
3. DISPONE che fatto salvo ogni miglior accordo fra i genitori, il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, a partire dalle ore del 18.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
4. DISPONE che fatto salvo ogni miglior accordo fra i genitori, e trascorreranno Per_1 Per_2
Natale e Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, altre festività religiose o civili, compleanno alternativamente con uno dei genitori, salvo diverso accordo fra di loro;
i genitori, durante le vacanze scolastiche, potranno trascorrere con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno;
pagina 2 di 4 5. DISPONE che il padre, a mezzo bonifico bancario, entro il 15 di ogni mese, versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento della completa autonomia, un assegno mensile da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, di
300 euro (150,00 ciascuno) per il primo anno, a partire dalla data di deposito del presente ricorso, e di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno) per gli anni successivi, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative (da documentare, anche successivamente all'esborso) conformemente al Protocollo del Tribunale di Vercelli e precisamente: 1 – spese mediche sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo fra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
2 – spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico;
3 – spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie di istituti privati e pubblici, dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggi e relative utenze sia presso la sede universitaria;
4 – spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (di istruzione o sportiva) all'anno e relativi accessori, ricreative pre scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo famigliare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione dei relativi mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
5 – spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
centro ricreativo e gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
6. DÀ ATTO che i figli manterranno rapporti significativi con i parenti di entrambi i genitori;
7. DÀ ATTO che quando saranno affidati ad un genitore, i figli potranno avere un contatto telefonico o in videochiamata con l'altro almeno una volta al giorno con l'altro;
8. DÀ ATTO che i genitori condivideranno tutte le decisioni rilevanti, si terranno reciprocamente informati in merito a ciò che riguarda i figli e comunicheranno fra loro in modo diretto (telefono, sms, WhatsApp), senza coinvolgere i minori;
eviteranno qualunque tipo di atteggiamento negativo/oppositivo l'uno nei confronti dell'altra e vigileranno affinché tali comportamenti non vengano tenuti da terzi (parenti, conoscenti);
9. DÀ ATTO che i genitori rispetteranno la sensibilità dei figli nel caso avessero dei nuovi compagni, che verranno inseriti gradualmente nella quotidianità dei minori per tutelare il benessere psicofisico degli stessi;
10. DÀ ATTO che il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico e AUTORIZZA Parte_1 la moglie a percepirlo integralmente;
11. DÀ ATTO che, dei due veicoli intestati alla sig.ra , il veicolo Peugeot 308 Parte_2 tg. EX354LP resterà in uso alla moglie, mentre il veicolo Volkswagen Touran tg DD877AT
pagina 3 di 4 resterà in uso al marito, con impegno da parte di entrambi ad effettuare il relativo trapasso entro 30 gg dalla sentenza di separazione;
12. DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere risolto ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere;
13. DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con iscrizione dei figli minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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