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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa
Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2158 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Cristino Portone;
Parte_1
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1 CP_1
- appellata –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 60/2024 sent., depositata il 30.01.2024, emessa dal Giudice di Pace
[...] di Gallipoli nel giudizio avente n. 310/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione del 16.03.2023 della , a firma del Viceprefetto Controparte_1
Aggiunto Guendalina Federico, che ingiungeva l'attore al pagamento di 269,75 euro, somma relativa alla custodia del veicolo sequestrato a seguito della violazione di cui all'art. 192/2 del
C.d.S., stante il mancato ritiro dello stesso nei dieci giorni successivi all'avviso di ritiro.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione sulla base di due motivi: il primo in ordine alla mancata rilevazione della prescrizione del diritto di credito azionato e il secondo in ordine alla compensazione delle spese del giudizio.
La , costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_1 doglianze dell'appellante, chiedendo, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
L'appellante ha lamentato l'inesatta interpretazione delle norme di legge e delle pronunce giurisprudenziali da parte del Giudice di prime cure ritenendo che il diritto azionato dalla fosse soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. CP_1
Nello specifico ha dedotto la mancata applicazione al caso di specie della diposizione di cui all'art. 28 della L. 689/1981 che prevede espressamente: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha ribadito da ultimo nel 2024 che nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode. (vds. Cass. Civ. n. 21119/2024).
Ne consegue che devono considerarsi inammissibili le doglianze formulate dall'appellante in ordine alla contestazione per mancata applicazione del termine di prescrizione quinquennale alla fattispecie in oggetto.
Orbene, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che le somme da recuperare sono maturate in data 30.11.2017 (data di emissione della fattura n. 83/17 della S.G.M. spa e successivi ordinativi di pagamento) e che l'ordinanza di ingiunzione finalizzata al recupero di tali spese essendo stata emessa il 15.03.2023 e notificata in data 16.03.2023, si deve ritenere pienamente legittima e non essendo ancora decorso il termine di prescrizione decennale di cui sopra.
Ciò posto, si condivide il corredo logico argomentativo posto a sostegno della pronuncia gravata che, pertanto, va integralmente confermata.
L'ulteriore motivo di opposizione formulato è da intendersi assorbito al primo motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 60/2024 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli. - condanna l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in € 330,00 per compensi professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
- dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 27.05.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato. Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa
Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2158 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Cristino Portone;
Parte_1
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1 CP_1
- appellata –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 60/2024 sent., depositata il 30.01.2024, emessa dal Giudice di Pace
[...] di Gallipoli nel giudizio avente n. 310/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione del 16.03.2023 della , a firma del Viceprefetto Controparte_1
Aggiunto Guendalina Federico, che ingiungeva l'attore al pagamento di 269,75 euro, somma relativa alla custodia del veicolo sequestrato a seguito della violazione di cui all'art. 192/2 del
C.d.S., stante il mancato ritiro dello stesso nei dieci giorni successivi all'avviso di ritiro.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione sulla base di due motivi: il primo in ordine alla mancata rilevazione della prescrizione del diritto di credito azionato e il secondo in ordine alla compensazione delle spese del giudizio.
La , costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le Controparte_1 doglianze dell'appellante, chiedendo, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
L'appellante ha lamentato l'inesatta interpretazione delle norme di legge e delle pronunce giurisprudenziali da parte del Giudice di prime cure ritenendo che il diritto azionato dalla fosse soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. CP_1
Nello specifico ha dedotto la mancata applicazione al caso di specie della diposizione di cui all'art. 28 della L. 689/1981 che prevede espressamente: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha ribadito da ultimo nel 2024 che nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode. (vds. Cass. Civ. n. 21119/2024).
Ne consegue che devono considerarsi inammissibili le doglianze formulate dall'appellante in ordine alla contestazione per mancata applicazione del termine di prescrizione quinquennale alla fattispecie in oggetto.
Orbene, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che le somme da recuperare sono maturate in data 30.11.2017 (data di emissione della fattura n. 83/17 della S.G.M. spa e successivi ordinativi di pagamento) e che l'ordinanza di ingiunzione finalizzata al recupero di tali spese essendo stata emessa il 15.03.2023 e notificata in data 16.03.2023, si deve ritenere pienamente legittima e non essendo ancora decorso il termine di prescrizione decennale di cui sopra.
Ciò posto, si condivide il corredo logico argomentativo posto a sostegno della pronuncia gravata che, pertanto, va integralmente confermata.
L'ulteriore motivo di opposizione formulato è da intendersi assorbito al primo motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 60/2024 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli. - condanna l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in € 330,00 per compensi professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
- dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 27.05.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato. Caterina Stasi