Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2535 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "divorzio -scioglimento del matrimonio ", vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Teresa Peluso
ricorrente
E
nata ad [...] il [...], c. f. rappresentata _1 C.F._2
dall'Avv. Quirino Iorio
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.3.2025; in data 13.2.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.9.2024, ha chiesto “dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i predetti coniugi il
27.7.2003 in Prata P.U. (Av); di disporre l'affido condiviso del figlio minore , Persona_1
nato il [...], con collocazione prevalente presso il padre, e diritto di visita della madre secondo
schemi non prestabiliti;
di assegnare a sé la casa coniugale di Prata P.U. (Av), Via Cosimo Petrillo,
n. 54, di sua proprietà; di disporre a carico della convenuta un assegno per contribuire al
mantenimento del figlio minore, per €. 150,00 mensili, con coeva divisione delle spese straordinarie
sempre per costui secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Avellino”.
Si è costituita la quale ha chiesto “disporre l'affido condiviso del figlio minore _1
, nato il [...], con collocazione prevalente presso il genitore giudicato più Persona_1
idoneo per il benessere morale e materiale di questi, previo ascolto diretto dello stesso da Per_1
parte del Tribunale, e comunque regolamentare il diritto di visita del non collocatario disponendo
tempi e modalità precise, con impegno formale al loro rispetto;
C) assegnare la casa coniugale di
Prata P.U. (Av), Via Cosimo Petrillo, n. 54, al genitore collocatario del figlio minore;
D) disporre
un assegno per contribuire al mantenimento del figlio minore, per €. 150,00 mensili carico del
genitore non collocatario, con coeva divisione delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente
presso il Tribunale di Avellino;
E) condannare il ricorrente a versare all'istante una somma a titolo
di assegno divorzile, anche eventualmente una tantum e cioè in un'unica soluzione, nella misura che
il Tribunale riterrà di liquidare” Dopo aver ascoltato le parti all'udienza e dopo aver ascoltato il figlio all'udienza del Per_1
26.3.2025, le parti si sono accordate come da verbale di udienza, stabilendo, cioè, che vivrà Per_1
con il padre presso la casa coniugale, che sarà rilasciata da entro il 1.5.2025 la quale _1
verserà per il mantenimento del figlio la somma di € 150,00. Detta somma, su accordo delle parti,
sarà versata direttamente ad . Per_1
Le visite saranno liberamente concordate dalle parti, tenendo conto dei desideri e della volontà di che ha 16 anni. Per_1
Tanto premesso, la domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale pronunciata con sentenza del 28.1.2020.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2018 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n.
898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
La domanda va, pertanto, accolta alle condizioni di cui al verbale di udienza del 26.3.2025.
Spese integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra n. a Parte_1
Prata di Principato Ultra il 22.5.1969 e n. ad Avellino il 14.10.1971, matrimonio _1 contratto in Prata di Principato Ultra (AV) il 27.07.2003 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 00011, Parte II, Serie A, dell'anno 2003 alle condizioni di cui al verbale di udienza del 26.3.2025;
2) COMPENSA le spese;
4) MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 29.3.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano