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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 17189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17189 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 50594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 50594/2023 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] in [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to SIMONETTA ABBONDANZIERI, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
05.12.1979 in Egitto
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.10.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
adiva l'intestato Tribunale al fine di richiedere: lo scioglimento del Parte_1 matrimonio ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio anagrafico del Comune di Roma.
Premetteva che: la ricorrente contraeva matrimonio civile con Controparte_1 in Roma il 26.02.2013; l'atto di matrimonio veniva regolarmente annotato nel registro
[...]
1 degli atti di matrimonio dell'ufficio anagrafico del Comune di Roma dell'anno 2013, atto 00021, parte I, serie 53; dalla loro unione non nascevano figli;
con sentenza n. 5033/2023 pubblicata il
28.03.2023- R.G. n. 60694/2020- il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra le parti, passata in giudicato;
il resistente rimaneva contumace sia in sede Presidenziale che per l'intero giudizio di separazione.
rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 08.05.2024 compariva solo parte ricorrente;
il G.D. rilevava la tardività della notifica al resistente non costituito e rinviava all'udienza del 30.10.2024.
All' udienza del 30.10.2024 il G.D. dichiarava la contumacia del resistente e riservava la causa al
Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo- sentenza n. 5033/2023 pubblicata il
28.03.2023- R.G. n. 60694/2020- del Tribunale di Roma- passato in giudicato, con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra le parti, e che le stesse non si sono più riconciliate.
Pertanto, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, il Collegio non ha potuto che ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e, conseguentemente, dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti.
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, deve quindi pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
26.02.2013, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite, in ragione della materia trattata e della contumacia della controparte, devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 26.02.2013 tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto 00021, parte I, serie 53);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 31.10.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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