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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1347/2023 ( e riunita R.G.1356/2023)
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione nel procedimento 1347/2023 da
Parte_1
(C.F. ), in persona del Commissario , con l'avv. Rocco Luigi P.IVA_1 Parte_1
Girolamo
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Maccagnani e l'avv. Massimo Botter
Appellato
alla quale è stata riunito il procedimento instaurato sub r.g. 1356/2023 da
(C.F. ), con l'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Maccagnani e l'avv. Massimo Botter
Appellante contro
. 270/99 Parte_1
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario, con l'avv. Rocco Luigi P.IVA_1
Girolamo
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n.
51/23 pubblicata in data 13/01/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adìta: in parziale riforma della sentenza n. 51/2023 (R.G. 7381/2019, Cron. 209/23, Rep. 121/23), emessa dal Tribunale Ordinario di Padova, Sez. II^ Civile, G.U. Dott.ssa Elisa RUBBIS, in data 12- 13.01.2023, non notificata;
in integrale accoglimento di tutte le domande ed istanze formulate dalla
Procedura esponente, ove occorra anche in via incidentale;
e rigettata ogni avversa deduzione e/o eccezione e/o domanda e/o istanza, di rito o di merito, in quanto infondata in fatto e in diritto in via istruttoria, ammettere le istanze ritualmente e tempestivamente articolate in primo grado, con i testi ivi indicati;
rigettare in ogni caso le istanze istruttorie avanzate in primo grado dal Dott. , come reiterate nel presente grado, per i Controparte_1 motivi già dedotti in tutti gli scritti difensivi del precedete grado, e perché contenenti valutazioni non demandabili a testi, del tutto generiche, e relative a circostanze da provarsi documentalmente;
nel merito, dato atto che i prelievi autonomamente ed unilateralmente effettuati in proprio favore dal Dott. ammontano a complessivi euro 908.965,00; CP_1
- applicare la percentuale del 60% prevista dal CTU per la ripartizione dei compensi tra più Commissari che si siano succeduti;
- operare la corretta compensazione tra il credito restitutorio della Procedura, e quello per compensi professionali del Dott. , escludendo ogni rimborso CP_1 kilometrico, e riconoscendo congrua e adeguata l'applicazione dei parametri minimi di tariffa di cui al D.M. 30/2012 (per complessivi euro 186.860,22), o in mera via subordinata l'applicazione dei parametri medi (per complessivi euro 306.947,80);
- per l'effetto, condannare il medesimo Dott. , anche a titolo di ripetizione CP_1
d'indebito, o in via subordinata di arricchimento senza causa e/o titolo, al pagamento in restituzione in favore della ex D. Lgs. n. Parte_1
pag. 2/21 270/99, in persona del suo legale rappresentante p.t.: in via principale, del complessivo importo illecitamente appreso di (euro 908.965,00 – euro 186.860,22 =) euro
722.104,78, applicando i parametri minimi di tariffa;
in mera via subordinata, del complessivo importo illecitamente appreso di (euro 908.965,00 – euro 306.947,80 =) euro 602.017,20, qualora siano applicati i parametri medi di tariffa;
- il tutto, oltre interessi legali a far data dal 27.03.2017 e oltre rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza sino al soddisfo;
dare altresì atto del rifiuto di contraddittorio su ogni avversa nuova allegazione, domanda e/o eccezione;
rigettare in ogni caso in ogni sua parte e per ogni suo motivo l'appello proposto dal Dott. rubricato al n.R.G. 1356/2023, Controparte_1
riunito a quello rubricato al n.R.G. 1347/2023, in quanto inattendibile, erroneo ed infondato, in fatto e in diritto;
- condannare il medesimo convenuto Dott. al rimborso di tutti Controparte_1 gli esborsi anticipati, quantificati in complessivi € 2.625,00 (ossia: € 1.821,00 per c.u. dell'appello principale r.g. 1347/2023; € 27,00 per bollo;
€ 777,00 per c.u. dell'appello incidentale proposto nel giudizio r.g. 1356/2023); nonché al pagamento dei compensi ed onorari del giudizio di secondo grado sulla base delle vigenti tariffe professionali, oltre spese generali, IVA e C.N.A. nelle misure di legge.
Per l'appellato Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione ed in riforma dell'impugnata sentenza del
[...]
Tribunale di Padova n. 51/2023, n. 121/2023 Rep., resa il 12 gennaio 2023 a definizione del procedimento civile iscritto al n. 7381/2019 R.G. del Tribunale di Padova, depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2023 e non notificata, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia adita accogliere le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale
1. Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità insanabile dell'atto di appello avversario, e per l'effetto dichiarare improcedibile il gravame Part promosso dalla società . Pt_2
2. Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e per l'effetto dichiararne l'improcedibilità.
3. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, la tardività della costituzione in giudizio della società nell'appello promosso dall'esponente. Parte_2
pag. 3/21 4. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'atto di appello incidentale avversario, e per l'effetto dichiararne l'improcedibilità.
In via principale
5. Respingere tutte le domande formulate dalla società in primo grado Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
6. Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale
7. Accertare e dichiarare il compenso maturato dal dott. per Controparte_1
l'attività di Commissario Straordinario della società e condannare Parte_2 Pt_2 quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all'appellante detto importo, da quantificarsi in corso di causa, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo.
In via subordinata
8. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e nell'atto di appello nel giudizio riunito.
9. Nella denegata di accoglimento anche parziale delle domande della società Parte_2
, compensarsi i reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare, con
[...] condanna di quest'ultima al versamento in favore dott. Controparte_1 dell'importo residuo, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo.
In ogni caso
10. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
In via istruttoria
A) Si chiede che venga ordinato alla società Parte_1
di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c.:
[...]
- l'elenco dei dipendenti della società e Parte_1 delle RSU all'epoca dei fatti di cui è causa;
la richiesta è rilevante poiché i medesimi saranno in grado di riferire sull'assiduità con cui il convenuto era presente in azienda.
B) Si chiede che venga ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico l'esibizione in pag. 4/21 giudizio ex art. 210 c.p.c. della comunicazione (inquadrabile come data tra fine ottobre
2010 e metà novembre 2010) cui il dott. ha risposto con la comunicazione CP_1
dimessa sub doc. 6, pag. 10; la richiesta è rilevante perché dimostra la conoscenza del preventivo iniziale da parte del MISE.
C) Si ribadisce la richiesta che venga disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico ad altro consulente;
in subordine, si chiede nuovamente che, previa chiamata a chiarimenti del CTU in udienza davanti all'Ill.mo Giudice
Istruttore e ai CTP, allo stesso venga demandata una integrazione dell'elaborato peritale sui punti trattati nelle note di trattazione scritta depositate in data 12 gennaio 2022 e nelle osservazioni alla CTU in atti.
Si chiede, pertanto, che venga ammessa nuova CTU volta, sulla base dei documenti dimessi in atti e con espressa facoltà di accedere presso la società
[...]
e il MISE al fine di esaminare la corrispondenza e la Parte_1
documentazione amministrativa:
- a descrivere l'attività svolta ed i risultati gestionali raggiunti dal dott. CP_1
quale Commissario Straordinario della società in esame;
[...]
- a determinare se il compenso chiesto dal dott. per tale attività Controparte_1
sia congruo.
D) Si chiede di essere abilitati a provare per testi le seguenti circostanze non ammesse in primo grado:
5) Vero che il doc. 7 che si esibisce è stato consegnato a mani in data 11 aprile 2011 alla dott.ssa del MISE? Testi: avv. Lamberto Lambertini, dott. Testimone_1 Tes_2
.
[...]
7) Vero che, dopo che il dott. , quale Commissario Straordinario Controparte_1
della società , aveva concluso la vendita Parte_1 dell'immobile di tale società in Legnaro (PD) ed indentificato quale Lotto 3, aveva concordato la vendita per Euro 1.000.000,00 al netto delle spese di mediazione, tale immobile è stato venduto da nuovo Commissario al minor prezzo di Euro 820.125,00?
Teste: Tes_3
8) Vero che durante tutte le trasferte sostenute per conto della società
[...]
quale Commissario Straordinario, il dott. Parte_1 CP_1
pag. 5/21 ha sostenuto le spese di ciascun pasto, senza addebitarle alla società? Testi: CP_1
dott. e dott. . Tes_4 Testimone_2
9) Vero che lei ha redatto i prospetti dimessi sub doc. 19 che si esibisce utilizzando la contabilità professionale di CFC professionisti associati e del dott. Si indica CP_1
a teste la sig.ra Testimone_5
E) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi già esposti in primo grado.
MOTIVAZIONE
Fatto
ha rivestito la carica di commissario straordinario della società Controparte_1
in amministrazione ex d.lgs. n. 207/99 fino alle dimissioni in data Parte_1 Parte_1
02.11.2015 (in seguito all'avvio di una procedura di revoca a suo carico da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico vigilante).
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente conveniva Parte_1
in giudizio chiedendo la condanna alla restituzione a titolo di Controparte_1
ripetizione di indebito, o in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa, dell'importo di euro 608.315,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quali somme dallo stesso indebitamente prelevate a titolo di compensi e rimborso spese in assenza di alcuna previa liquidazione da parte del MISE, chiedendone la restituzione dedotta la quota parte riconoscibile quale compenso (nella misura minima determinata in base alle tariffe).
Si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale di Verona, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto con richiesta in via riconvenzionale di accertamento del compenso maturato e condanna al pagamento dello stesso o, in subordine, alla compensazione dei crediti reciproci.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e conferimento di incarico peritale al dott. . Persona_1
La relazione peritale quantificava i prelievi effettuati dal convenuto in euro 908.965,00
e accertava la sussistenza di un saldo a debito a carico del convenuto rispettivamente di euro 645.694,78 (in caso di onorari quantificabili ai minimi), ovvero di euro 523.607,20
pag. 6/21 (in caso di onorari quantificabili ai medi), o infine di euro 405.519,64 (in caso di onorari quantificabili ai massimi).
Con la sentenza n. 51/2023 il Tribunale di Padova condannava Controparte_1
alla restituzione in favore della procedura della somma di euro 371.479,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando che la domanda di restituzione riguardava l'attività di per Parte_3
incarico ministeriale. Ritenuta pienamente condivisibile la CTU in atti rilevando l'infondatezza e comunque la tardività dell'istanza di declaratoria di incompatibilità del consulente, rigettava la richiesta di liquidazione dei massimi di tariffa avanzata dal commissario in quanto “non supportata da alcun criterio apprezzabile se non la ribadita eccellenza del proprio operato”, ed avendo il professionista impiegato una professionalità “non fuori dal normale” e, ritenuto di poter fare applicazione, “in termini di congruità e adeguatezza al valore e all'importanza dell'incarico e ai risultati raggiunti, il criterio di valore medio di tariffa”, rilevato che “risulta accertato e incontestato che il Dott. ha autonomamente e unilateralmente effettuato CP_1
prelievi per complessivi euro 908.965,00”,- rilevato altresì che “il CTU non ha riconosciuto alcuna indennità di assenza dallo Studio” e inoltre che “non può riconoscersi l'importo di euro 76.410,00 per rimborsi chilometrici in assenza di adeguata documentazione a supporto”, derivandone che “va condannato il medesimo convenuto anche al pagamento in restituzione dell'ulteriore importo di € 76.410,00”. ritenuto di applicare “la percentuale del solo 60% prevista dal CTU per la ripartizione di compensi tra più Commissari che si siano succeduti”, precisato che “sull'applicazione al caso di specie del DM 30/12 secondo il CTU vi è stata piena condivisione”, applicata la tariffa media, disponeva la condanna del dott. “alla restituzione CP_1 dell'importo di euro 602,017,30, riconoscendo i compensi allo stesso spettanti per euro
306.947,80” e- operando la compensazione tra i reciproci crediti, condannava il convenuto “alla restituzione della complessiva somma di euro 371.479,50 (euro
602.017,30+76410,00=678.427,30-306.947,80)” riconoscendo sull'importo da restituire gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e la relativa rivalutazione monetaria ,
pag. 7/21 con condanna del convenuto al pagamento dei compensi di lite e al rimborso delle anticipazioni.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 51/2023 del Tribunale di Padova ha proposto appello
[...]
(r.g. 1347/2023) chiedendone la riforma con riferimento Parte_1
alla quantificazione dei compensi in favore di . Parte_4
Si è costituito eccependo la nullità dell'atto di appello Parte_4 notificato e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché infondate. In via istruttoria ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c., la rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio e l'autorizzazione alla prova per testi.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche (r.g. Parte_4
1356/23) chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e il rigetto delle domande avversarie. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna al pagamento del compenso maturato e in via subordinata la compensazione dei crediti reciproci. In via istruttoria ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. , la rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio e l'autorizzazione alla prova per testi.
Si è costituita con comparsa di costituzione con appello incidentale Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e in via incidentale la riforma della sentenza impugnata operando la corretta compensazione tra il credito restitutorio della Procedura e quello per compensi professionali.
Le due cause sono state riunite.
All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello di Parte_1
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza per aver applicato il valore medio tariffario per i compensi da attribuire a . Parte_4
L'istruttoria testimoniale avrebbe accertato che l'attività gestoria presso i locali della società sarebbe stata effettuata solo dalla fine del 2009 al 2012, periodo in cui avrebbe pag. 8/21 ricoperto la precedente e diversa carica di Commissario Giudiziale e per la quale sarebbe stato integralmente remunerato con l'importo di euro 200.000,00.
L'attività svolta in seguito alla nomina ministeriale quale Commissario Straordinario avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto dell'opera prestata. In base ai criteri indicati nella tariffa ministeriale applicabile, non sarebbe sufficiente la valutazione del
Tribunale, il quale avrebbe applicato i parametri medi richiamando la mera “congruità e adeguatezza al valore e all'importanza dell'incarico e ai risultati raggiunti”.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nel punto in cui avrebbe operato la compensazione dei compensi riconosciuti al in base al valore medio CP_1
tariffario di cui al D.M. 30/2012.
Il giudice di prime cure avrebbe correttamente richiamato la relazione peritale accertando che il commissario avrebbe effettuato prelievi per euro 908.965,00 e riconoscendo allo stesso la somma di euro 306.947,30 e condannandolo alla restituzione della somma restante pari a euro 602.017,30. Tuttavia, l'ultimo capoverso della sentenza gravata sarebbe errato poiché sancirebbe che “Operata la compensazione tra i reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare, il convenuto va condannato alla restituzione della complessiva somma di euro 371.479,50 (euro
602.017,30+76410,00=678.427,30-306.947,80)”. Il ragionamento sarebbe, inoltre, errato nel punto in cui avrebbe condannato alla restituzione la somma di euro 76.410,00
a titolo di rimborso chilometrico, poiché avrebbe dovuto essere escluso dalla compensazione.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo la società contesta la mancata ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente formulate tenuto conto che i mezzi istruttori avrebbero dato prova delle carenze gestionali e operative del commissario, il quale avrebbe prelevato ingenti importi in assenza di autorizzazione, trattenendo somme quali rimborsi di spese non documentate e omettendo di segnalare nelle relazioni periodiche le suddette somme.
Avrebbe, inoltre, conferito incarichi a professionisti da lui prescelti in assenza di accordi e liquidato parzialmente alcuni creditori in prededuzione in assenza della par condicio creditorum.
pag. 9/21 Motivi d'appello di Controparte_1
L'eccezione di improcedibilità dell'appello promosso da Parte_1
[...]
L'atto di citazione in appello notificato da Parte_1
sarebbe privo di sottoscrizione digitale del difensore e l'atto di appello sarebbe, pertanto, inesistente e affetto da nullità insanabile.
L'eccezione di tardività della costituzione con comparsa di costituzione e risposta di
Parte_1
si sarebbe costituita oltre il termine di 70 Parte_1 giorni antecedenti l'udienza di comparazione, in violazione del disposto di cui all'art. 163 c.p.c., richiamato dall'art. 342 c.p.c.
L'eccezione di irritualità e inammissibilità dell'atto di appello incidentale nel giudizio
1356/2023 di Parte_1
L'appello incidentale può essere proposto solo dalla parte processuale che non abbia proposto appello in via principale mentre aveva già proposto autonomo atto di Parte_1
appello in via principale incardinando il giudizio rubricato sub r.g. 1347/2023.
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui avrebbe ritenuto la c.t.u. completa ed esaustiva tenuto conto che il nominato c.t.u. risultava incompatibile
(secondo quanto appreso dall'appellante solo in data 21 novembre 2022). Il c.t.u. dott.
avrebbe fatto parte dal 2016 di un collegio di commissari straordinari delle Per_1
società Gruppo Industriale Tosoni S.p.A. - Officine Tosoni Lino - Parte_5
- - - Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
- Far Energy s.r.l. - Arcatos s.r.l. in liquidazione, e, tuttavia, in sede Controparte_6
di giuramento avrebbe omesso di dichiarare al Tribunale di intrattenere rapporti professionali con il MISE. La c.t.u. doveva pertanto essere rinnovata con conferimento dell'incarico ad altro soggetto e restituzione dei compensi da parte del dott. . Per_1
Quanto al contenuto della relazione peritale, il c.t.u. avrebbe omesso di rispondere integralmente al quesito posto, poiché non avrebbe effettuato una disamina dei risultati raggiunti e non avrebbe analizzato gli allegati all'istanza di liquidazione del compenso.
pag. 10/21 Il c.t.u. avrebbe, invece, compiuto una valutazione delle ipotesi di calcolo operando delle scelte personali, pertanto, la c.t.u. sarebbe affetta da nullità.
L'appellante rilevava come il riconoscimento del compenso nei limiti del 32,9% rispetto alla liquidazione richiesta di euro 20.759.195,00 non risulterebbe parametrato all'attività effettivamente svolta.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nel punto in cui non avrebbe liquidato il compenso in base ai valori medi tariffari senza aver compiutamente analizzato l'attività svolta e contestando inoltre l'applicabilità del D.M. 30/2012 e non del D.M. 140/2012 tenuto conto che solo a seguito del decreto regolamentare del MISE adottato ex art.47 del d.lgs.270/1999 si sarebbe potuto far riferimento al DM 30/2012..
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove risulta riconosciuta la decorrenza degli interessi legali dalla data di messa in mora e non dalla domanda giudiziale, nonchè. la rivalutazione monetaria, tenuto conto che gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. non sarebbero applicabili al caso di specie non essendo stati previamente pattuiti.
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo rileva la violazione dell'art. 92 c.p.c. per aver condannato il all'integrale rifusione delle spese di lite, nonostante la sarebbe stata CP_1 Parte_1
parzialmente soccombente.
Quinto motivo di impugnazione.
Con il quinto motivo lamenta l'erroneità della sentenza per non aver ammesso tutte le istanze istruttorie formulate senza alcuna motivazione sul punto.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello proposto da nel procedimento n.1347/2023 in quanto asseritamente privo di Parte_2
sottoscrizione digitale del difensore
Come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SSUU
n.6477/2024) “Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per pag. 11/21 raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato”.
Nel caso di specie la nullità risulta sanata dal raggiungimento dello scopo tenuto conto che il procuratore di ha notificato l'atto di appello contestualmente al Parte_2
messaggio PEC proveniente dalla casella in uso al legale e già utilizzata nei precedenti depositi in primo grado e soprattutto senza che l'appellante abbia dedotto alcun rilievo rispetto alla lamentata nullità provvedendo non solo a svolgere compitamente le proprie difese ma anche a proporre impugnazione incidentale.
Va altresì rigettata l'eccezione di tardività della costituzione di nel Parte_2
procedimento n.1356/23 tenuto conto che nel procedimento n. Parte_2
1356/2023 promosso da si è ritualmente costituita depositando la Controparte_1 memoria in data 22 novembre 2023, venti giorni prima dell'udienza indicata per il
12.12.2023
In proposito va evidenziato come l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme e in particolare tra la previsione dell'articolo 347 c.p.c. e la previsione dell'articolo 342 c.p.c. è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n.
149/2024 (c.d. Riforma Cartabia), che ha previsto che all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347» e che all'articolo 347, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'artico lo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.» L'intervento correttivo è intervenuto sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la pag. 12/21 proposizione dell'appello incidentale. Per l'appello incidentale l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato a settanta giorni. Con la modifica, fermo il rinvio per l'appellante alle forme e termini previsti per il giudizio di primo grado, si è chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'esposizione dei motivi consente di individuare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche alla ricostruzione del fatto e le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
Va infine rilevato come a fronte della riunione dei procedimenti risulta del tutto inconferente l'eccezione di irritualità e inammissibilità dell'atto di appello incidentale nel giudizio 1356/2023 di Parte_1
Va rigettato il motivo di appello proposto da in relazione alla Controparte_1 erroneità della sentenza “per non aver preso atto della nullità e comunque della erroneità della consulenza tecnica d'ufficio svolta e dell'incompatibilità del ctu e carenza di motivazione”.
In proposito va rilevato come l'appellante non si confronta con la sentenza impugnata, rispetto alla asserita incompatibilità del nominato c.t.u., ove il giudice di prime cure ha rilevato come l'istanza veniva formulata dalla parte tardivamente e senza le forme e i termini di cui all'articolo 192 c.p.c. limitandosi a dedurre di aver casualmente appreso poco prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali della circostanza che il nominato c.t.u. dott. risultava esser stato nominato Per_1
commissario in altra procedura. Parte_1
Ebbene sul punto è sufficiente osservare come a fronte di una circostanza sopravvenuta la parte ha l'onere di chiedere la remissione in termini se ritiene di essere incorsa in incolpevole tardività, remissione che non risulta esser stata in alcun modo richiesta per cui non può non tenersi ferma la violazione dei termini e modi di cui all'art. 192 c.p.c. senza tener conto del fatto che, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, il (già MISE) non è in alcun modo parte del giudizio sicchè la CP_7
pag. 13/21 circostanza che il dott. abbia svolto o svolga incarichi sulla base di nomine Per_1
del predetto ministero estranee rispetto a non involge alcun profilo di Parte_2
incompatibilità dello stesso.
Tanto premesso i residui motivi d'impugnazione possono essere unitariamente considerati in quanto tutti inerenti la determinazione del quantum dell'indebito prelievo effettuato da . Controparte_1
In proposito va premesso che in relazione all'attività svolta in seguito alla nomina ministeriale quale Commissario Straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs n.270/99 (c.d. bis) della società ( decreto CP_8 Parte_1
Ministero dello Sviluppo Economico 24 novembre 2009) e sino al 21 dicembre 2015 ( data di accettazione della nomina del nuovo commissario straordinario posteriormente alla presentazione delle dimissioni volontarie del dott. del 2.11.2015) CP_1
effettuava prelievi per la complessiva somma di euro 908.965,00 Controparte_1
di cui per compensi euro 510.105,00. In proposito va rilevato come a seguito della cessazione dall'incarico nella richiesta di liquidazione presentata dallo stesso dott.
al MISE in data 21.1.2016 - per l'importo di euro 1.223.959 oltre Controparte_1
iva e cpa tenuto conto dei valori massimi di cui al DM 30/2012 e comprensiva “dei chilometri percorsi e delle indennità per assenza dallo studio” – il medesimo dava atto che “tale somma è da considerarsi al lordo degli acconti per compenso, rimborsi spese ed indennità già percepiti pari a complessivi euro 908.965 val netto di iva e cpa laddove dovute (di cui 510.105 per compensi)” ( cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Tenuto conto che all'atto di avvio del procedimento di revoca, il Ministero dello
Sviluppo Economico determinava in acconto la misura dei compensi del commissario dimissionario in euro 290.236,00 (sulla base delle aliquote minime del D.M. 30/2012 sia per l'attivo realizzato che per il passivo accertato) , nel giudizio instaurato in primo grado chiedeva la condanna del commissario straordinario alla Parte_2 restituzione dell'indebito del complessivo importo di euro 608.315,99, oltre interessi legali a far data dal ricevimento del primo atto stragiudiziale avente valore di costituzione in mora ed ulteriormente maturandi sino al completo soddisfo, ed oltre rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza sino al soddisfo, o comunque di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa.
pag. 14/21 Chiedeva la condanna del convenuto dott. alla restituzione dei maggiori CP_1
importi indebitamente percepiti compresi anche i relativi interessi legali, a far data dal ricevimento del primo atto stragiudiziale di costituzione in mora (02.10.2015: avvio del procedimento di revoca, per la richiesta di restituzione di euro 209.455,99 per maggiori compensi percepiti;
27.03.2017: pec con richiesta di restituzione di euro 256.580,00 per
“indennità assenza studio”; notifica atto di citazione per la richiesta di restituzione di euro 142.280,00 per “rimborsi dei chilometri percorsi”).
Il convenuto costituendosi in via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare il compenso maturato dal dott. per l'attività di Commissario Controparte_1
Straordinario delle società del Gruppo Zen , e condannare e a.s. Controparte_9
a versare al convenuto detto importo, da quantificarsi in corso di causa, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo. In via subordinata di compensare i reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare, con condanna di quest'ultima al versamento in favore del convenuto dell'importo residuo, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo”, col favore di spese e compensi di lite.
Veniva disposta c.t.u. e nominato il dott. sulla base del seguente Persona_1 quesito “letti gli atti di causa, acquisita dalle parti e dai terzi ogni informazione rilevante ai sensi dell'art. 194 c.p.c, descriva l'attività svolta, indichi i risultati conseguiti e, quindi, quantifichi il compenso, incluse le indennità, i rimborsi spese e gli accessori, spettante al dott. per l'attività svolta quale Commissario di in Controparte_1 Parte_1 amministrazione straordinaria, prendendo a tal fine posizione sull'istanza di liquidazione presentata dal convenuto in data 21.01.2016. Attese le somme già incassate dal dott. indichi infine il credito residuo spettante al convenuto ovvero CP_1
l'importo che deve essere restituito alla Procedura”.
La relazione peritale dichiarava la sussistenza di un saldo a debito a carico del commissario rispettivamente di euro 645.694,78 (in caso di onorari quantificabili ai minimi), ovvero di euro 523.607,20 (in caso di onorari quantificabili ai medi), o infine di euro 405.519,64 (in caso di onorari quantificabili ai massimi).
Il Tribunale condannava il convenuto, applicata la tariffa media, alla restituzione alla
Procedura dell'importo di euro 602.017,30, nonché al pagamento in restituzione pag. 15/21 dell'ulteriore importo di € 76.410,00 per rimborsi kilometrici non dovuti perché non autorizzati né documentati, riconoscendo e liquidando i compensi allo stesso spettanti per euro 306.947,80; operata la compensazione tra i reciproci crediti condanna il convenuto alla restituzione alla Procedura della complessiva somma di euro 371.479,50, oltre interessi legali a far data dal 27.03.2017, data di ricezione della pec di costituzione in mora, sino al completo soddisfo ed oltre rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza sino al soddisfo. Condannava inoltre il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice, delle spese di lite
Tanto premesso in accoglimento dell'appello formulato dalla società e Parte_2 con rigetto dell'appello proposto da , ritiene il Collegio che la Controparte_1
sentenza va riformata tenuto conto che a fronte dell'importo complessivamente appreso dal commissario per complessivi euro 908.965,00 in maniera autonoma ed Parte_1
unilaterale, circostanza non contestate, la somma che può essere riconosciuta in detrazione a titolo di acconto sul compenso liquidabile va considerata complessivamente pari ad euro 186.860,22 applicandosi il 60% tenuto conto della ripartizione dei compensi tra più commissari straordinari succeduti nell'incarico e il valore minimo di tariffa.
Va premesso che l'art. 47 del d. lgs. n. 270/99, rubricato “Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza”, al primo comma prevedeva “L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
L'art. 50, comma 1 lett. d) del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in Legge 07 agosto
2012 n. 134 ha modificato il precedente art. 47 prevedendo che: “L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante “Regolamento
pag. 16/21 concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo” nonché dei seguenti ulteriori criteri a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità', efficacia ed efficienza della procedura;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura”.
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle
Finanze ha emanato in data 03 novembre 2016 il Regolamento al fine della determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Il decreto 3 novembre 2016 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.274 del
23.11.2016 e, ai sensi dell'art. 19, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 24.11.2016.
L'art. 17 del citato Regolamento prevede una disciplina transitoria nelle Procedure di amministrazione straordinaria in corso specificando che:
1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso, il decreto si applica, per quanto compatibile e con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 6, con riferimento pag. 17/21 all'attivo realizzato e al passivo accertato, amministrato e oggetto di riparto che conseguano ad attività successive o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il compenso per le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del decreto, è liquidato dall'Autorità di vigilanza sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, come applicati nella prassi attuativa consolidatasi a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 270/1999, ferma la previsione dell'art. 1, comma 501, della legge n. 296/2006.
Tanto evidenziato va preliminarmente rigettato il motivo d'impugnazione proposto da relativamente alla ritenuta applicabilità del dm 140/2012 tenuto Controparte_1
conto che per le attività svolte fino al 23.11.2016, come nel caso di specie, il compenso va liquidato sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30
(c.d. “Tariffa Curatori”). Peraltro va osservato come lo stesso commissario CP_1
nella istanza di liquidazione presentata in data 21.1.2016 riteneva applicabile
[...]
il dm n.30/2012.
Il decreto ministeriale del 25 gennaio 2012 n. 30 (c.d. “Tariffa Curatori”), disciplina il regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo (GU Serie
Generale n.72 del 26-03-2012), ed è entrato in vigore il 27.03.2012.
Tale decreto ha sostituito il precedente Decreto Ministeriale 28 luglio 1992, n. 570 rimasto in vigore fino al 26.03.2012. Quanto alla disciplina transitoria l'art. 8 del D.M.
n. 30/2012 prevede la sua applicabilità a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data, sicchè va ricompresa l'attività oggetto del presente giudizio ( svolta dal 24.12.2009 al 21.1.2015).
Va poi considerato come secondo l'articolo 11 comma 2 del regolamento 3 novembre
2016 “al commissario straordinario che cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati agli articoli che precedono, entro 60 giorni dalla approvazione del conto della gestione a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999; la definitiva liquidazione del compenso
è effettuata al termine della procedura, a norma del comma 6, dell'art. 7”.
pag. 18/21 Va inoltre rilevato come l'articolo 39 r.d. 16 marzo 1942, n.267 dispone che “Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.”
(principio mantenuto anche nel vigente codice della crisi che all'articolo 137 comma 3 prevede espressamente che “ se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso
è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti”).
Ciò premesso ritiene il Collegio, in accoglimento dell'impugnazione proposta da
[...]
amministrazione , che l'acconto riconoscibile al commissario in Parte_2 Parte_1
detrazione rispetto alle somme indebitamente prelevate non può che riferirsi al valore minimo di tariffa tenuto conto che la valutazione rispetto all'attività compiuta ai fini della determinazione del compenso non risulta allo stato attuale, né di competenza del giudice della cognizione spettando all'autorità di vigilanza ovvero in ipotesi di dichiarazione di insolvenza al Tribunale concorsuale.
Come osservato dalla Suprema corte “In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 47 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell'art. 39 l. fall., la disciplina per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale va individuata, quanto ai parametri di liquidazione, in un decreto di carattere generale del Ministro dello sviluppo economico, cui rinvia l'art. 39 l. fall. mentre spetta al tribunale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 270 del
1999 determinare l'entità del compenso spettante a ciascun commissario, caso per caso, in relazione all'attività svolta.” ( cfr. Cass civ. n.10972/2021).
Per le medesime ragioni non può esser anticipatamente riconosciuto in detrazione rispetto all'obbligo restitutorio l'ulteriore l'importo di euro 76.410,00 per rimborsi chilometrici tenuto conto che i medesimi non risultano esser stati in alcun modo documentati ( come già osservato dal giudice di prime cure).
Dalla somma di euro 908.965,00 va dunque detratta la somma di euro 186.860,22 con conseguente obbligo di restituzione della complessiva somma di euro 722.104,78 oltre pag. 19/21 rivalutazione e interessi dal 27 marzo 2017, data di ricevimento della pec di messa in mora sino al soddisfo..
Conclusioni e spese
In accoglimento dell'appello presentato da , Parte_1 rigettato l'appello presentato da , in riforma della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Padova n.51/2023 pubblicata il 13/1/2023 va Controparte_1
condannato alla restituzione in favore di della Parte_1
complessiva somma di euro 722.104,78 oltre interessi legali dal 27 marzo 2017 sino al soddisfo va condannato a rifondere Parte_6 Controparte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Parte_1
secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 per il primo grado in euro 22.457,00 per compensi ed euro 1.723,53 per spese ( c.u. e marca), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro
18.511,00 per compensi ed euro 2.625,00 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello proposto da l'applicazione dell'art. Controparte_1
13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei suoi confronti
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
riforma la sentenza del Tribunale di Padova n.51/2023 pubblicata il
[...]
13/1/2023 e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
della complessiva somma di euro 722.104,78 Parte_1
oltre rivalutazione e interessi legali dal 27 marzo 2017 sino al soddisfo;
2) rigetta integralmente l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) condanna a rifondere a amministrazione Controparte_1 Parte_2
le spese processuali, che si liquidano, ex DM 55/14, quanto al primo Parte_1
grado in euro 22.457,00 per compensi ed euro 1.723,53 per spese ( c.u. e marca), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi ed euro 2.625,00 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se pag. 20/21 dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di . Controparte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1347/2023 ( e riunita R.G.1356/2023)
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione nel procedimento 1347/2023 da
Parte_1
(C.F. ), in persona del Commissario , con l'avv. Rocco Luigi P.IVA_1 Parte_1
Girolamo
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Maccagnani e l'avv. Massimo Botter
Appellato
alla quale è stata riunito il procedimento instaurato sub r.g. 1356/2023 da
(C.F. ), con l'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Maccagnani e l'avv. Massimo Botter
Appellante contro
. 270/99 Parte_1
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario, con l'avv. Rocco Luigi P.IVA_1
Girolamo
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n.
51/23 pubblicata in data 13/01/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adìta: in parziale riforma della sentenza n. 51/2023 (R.G. 7381/2019, Cron. 209/23, Rep. 121/23), emessa dal Tribunale Ordinario di Padova, Sez. II^ Civile, G.U. Dott.ssa Elisa RUBBIS, in data 12- 13.01.2023, non notificata;
in integrale accoglimento di tutte le domande ed istanze formulate dalla
Procedura esponente, ove occorra anche in via incidentale;
e rigettata ogni avversa deduzione e/o eccezione e/o domanda e/o istanza, di rito o di merito, in quanto infondata in fatto e in diritto in via istruttoria, ammettere le istanze ritualmente e tempestivamente articolate in primo grado, con i testi ivi indicati;
rigettare in ogni caso le istanze istruttorie avanzate in primo grado dal Dott. , come reiterate nel presente grado, per i Controparte_1 motivi già dedotti in tutti gli scritti difensivi del precedete grado, e perché contenenti valutazioni non demandabili a testi, del tutto generiche, e relative a circostanze da provarsi documentalmente;
nel merito, dato atto che i prelievi autonomamente ed unilateralmente effettuati in proprio favore dal Dott. ammontano a complessivi euro 908.965,00; CP_1
- applicare la percentuale del 60% prevista dal CTU per la ripartizione dei compensi tra più Commissari che si siano succeduti;
- operare la corretta compensazione tra il credito restitutorio della Procedura, e quello per compensi professionali del Dott. , escludendo ogni rimborso CP_1 kilometrico, e riconoscendo congrua e adeguata l'applicazione dei parametri minimi di tariffa di cui al D.M. 30/2012 (per complessivi euro 186.860,22), o in mera via subordinata l'applicazione dei parametri medi (per complessivi euro 306.947,80);
- per l'effetto, condannare il medesimo Dott. , anche a titolo di ripetizione CP_1
d'indebito, o in via subordinata di arricchimento senza causa e/o titolo, al pagamento in restituzione in favore della ex D. Lgs. n. Parte_1
pag. 2/21 270/99, in persona del suo legale rappresentante p.t.: in via principale, del complessivo importo illecitamente appreso di (euro 908.965,00 – euro 186.860,22 =) euro
722.104,78, applicando i parametri minimi di tariffa;
in mera via subordinata, del complessivo importo illecitamente appreso di (euro 908.965,00 – euro 306.947,80 =) euro 602.017,20, qualora siano applicati i parametri medi di tariffa;
- il tutto, oltre interessi legali a far data dal 27.03.2017 e oltre rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza sino al soddisfo;
dare altresì atto del rifiuto di contraddittorio su ogni avversa nuova allegazione, domanda e/o eccezione;
rigettare in ogni caso in ogni sua parte e per ogni suo motivo l'appello proposto dal Dott. rubricato al n.R.G. 1356/2023, Controparte_1
riunito a quello rubricato al n.R.G. 1347/2023, in quanto inattendibile, erroneo ed infondato, in fatto e in diritto;
- condannare il medesimo convenuto Dott. al rimborso di tutti Controparte_1 gli esborsi anticipati, quantificati in complessivi € 2.625,00 (ossia: € 1.821,00 per c.u. dell'appello principale r.g. 1347/2023; € 27,00 per bollo;
€ 777,00 per c.u. dell'appello incidentale proposto nel giudizio r.g. 1356/2023); nonché al pagamento dei compensi ed onorari del giudizio di secondo grado sulla base delle vigenti tariffe professionali, oltre spese generali, IVA e C.N.A. nelle misure di legge.
Per l'appellato Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione ed in riforma dell'impugnata sentenza del
[...]
Tribunale di Padova n. 51/2023, n. 121/2023 Rep., resa il 12 gennaio 2023 a definizione del procedimento civile iscritto al n. 7381/2019 R.G. del Tribunale di Padova, depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2023 e non notificata, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia adita accogliere le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale
1. Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità insanabile dell'atto di appello avversario, e per l'effetto dichiarare improcedibile il gravame Part promosso dalla società . Pt_2
2. Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e per l'effetto dichiararne l'improcedibilità.
3. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, la tardività della costituzione in giudizio della società nell'appello promosso dall'esponente. Parte_2
pag. 3/21 4. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'atto di appello incidentale avversario, e per l'effetto dichiararne l'improcedibilità.
In via principale
5. Respingere tutte le domande formulate dalla società in primo grado Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
6. Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale
7. Accertare e dichiarare il compenso maturato dal dott. per Controparte_1
l'attività di Commissario Straordinario della società e condannare Parte_2 Pt_2 quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all'appellante detto importo, da quantificarsi in corso di causa, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo.
In via subordinata
8. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e nell'atto di appello nel giudizio riunito.
9. Nella denegata di accoglimento anche parziale delle domande della società Parte_2
, compensarsi i reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare, con
[...] condanna di quest'ultima al versamento in favore dott. Controparte_1 dell'importo residuo, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo.
In ogni caso
10. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
In via istruttoria
A) Si chiede che venga ordinato alla società Parte_1
di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c.:
[...]
- l'elenco dei dipendenti della società e Parte_1 delle RSU all'epoca dei fatti di cui è causa;
la richiesta è rilevante poiché i medesimi saranno in grado di riferire sull'assiduità con cui il convenuto era presente in azienda.
B) Si chiede che venga ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico l'esibizione in pag. 4/21 giudizio ex art. 210 c.p.c. della comunicazione (inquadrabile come data tra fine ottobre
2010 e metà novembre 2010) cui il dott. ha risposto con la comunicazione CP_1
dimessa sub doc. 6, pag. 10; la richiesta è rilevante perché dimostra la conoscenza del preventivo iniziale da parte del MISE.
C) Si ribadisce la richiesta che venga disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico ad altro consulente;
in subordine, si chiede nuovamente che, previa chiamata a chiarimenti del CTU in udienza davanti all'Ill.mo Giudice
Istruttore e ai CTP, allo stesso venga demandata una integrazione dell'elaborato peritale sui punti trattati nelle note di trattazione scritta depositate in data 12 gennaio 2022 e nelle osservazioni alla CTU in atti.
Si chiede, pertanto, che venga ammessa nuova CTU volta, sulla base dei documenti dimessi in atti e con espressa facoltà di accedere presso la società
[...]
e il MISE al fine di esaminare la corrispondenza e la Parte_1
documentazione amministrativa:
- a descrivere l'attività svolta ed i risultati gestionali raggiunti dal dott. CP_1
quale Commissario Straordinario della società in esame;
[...]
- a determinare se il compenso chiesto dal dott. per tale attività Controparte_1
sia congruo.
D) Si chiede di essere abilitati a provare per testi le seguenti circostanze non ammesse in primo grado:
5) Vero che il doc. 7 che si esibisce è stato consegnato a mani in data 11 aprile 2011 alla dott.ssa del MISE? Testi: avv. Lamberto Lambertini, dott. Testimone_1 Tes_2
.
[...]
7) Vero che, dopo che il dott. , quale Commissario Straordinario Controparte_1
della società , aveva concluso la vendita Parte_1 dell'immobile di tale società in Legnaro (PD) ed indentificato quale Lotto 3, aveva concordato la vendita per Euro 1.000.000,00 al netto delle spese di mediazione, tale immobile è stato venduto da nuovo Commissario al minor prezzo di Euro 820.125,00?
Teste: Tes_3
8) Vero che durante tutte le trasferte sostenute per conto della società
[...]
quale Commissario Straordinario, il dott. Parte_1 CP_1
pag. 5/21 ha sostenuto le spese di ciascun pasto, senza addebitarle alla società? Testi: CP_1
dott. e dott. . Tes_4 Testimone_2
9) Vero che lei ha redatto i prospetti dimessi sub doc. 19 che si esibisce utilizzando la contabilità professionale di CFC professionisti associati e del dott. Si indica CP_1
a teste la sig.ra Testimone_5
E) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi già esposti in primo grado.
MOTIVAZIONE
Fatto
ha rivestito la carica di commissario straordinario della società Controparte_1
in amministrazione ex d.lgs. n. 207/99 fino alle dimissioni in data Parte_1 Parte_1
02.11.2015 (in seguito all'avvio di una procedura di revoca a suo carico da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico vigilante).
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente conveniva Parte_1
in giudizio chiedendo la condanna alla restituzione a titolo di Controparte_1
ripetizione di indebito, o in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa, dell'importo di euro 608.315,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quali somme dallo stesso indebitamente prelevate a titolo di compensi e rimborso spese in assenza di alcuna previa liquidazione da parte del MISE, chiedendone la restituzione dedotta la quota parte riconoscibile quale compenso (nella misura minima determinata in base alle tariffe).
Si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale di Verona, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto con richiesta in via riconvenzionale di accertamento del compenso maturato e condanna al pagamento dello stesso o, in subordine, alla compensazione dei crediti reciproci.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e conferimento di incarico peritale al dott. . Persona_1
La relazione peritale quantificava i prelievi effettuati dal convenuto in euro 908.965,00
e accertava la sussistenza di un saldo a debito a carico del convenuto rispettivamente di euro 645.694,78 (in caso di onorari quantificabili ai minimi), ovvero di euro 523.607,20
pag. 6/21 (in caso di onorari quantificabili ai medi), o infine di euro 405.519,64 (in caso di onorari quantificabili ai massimi).
Con la sentenza n. 51/2023 il Tribunale di Padova condannava Controparte_1
alla restituzione in favore della procedura della somma di euro 371.479,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando che la domanda di restituzione riguardava l'attività di per Parte_3
incarico ministeriale. Ritenuta pienamente condivisibile la CTU in atti rilevando l'infondatezza e comunque la tardività dell'istanza di declaratoria di incompatibilità del consulente, rigettava la richiesta di liquidazione dei massimi di tariffa avanzata dal commissario in quanto “non supportata da alcun criterio apprezzabile se non la ribadita eccellenza del proprio operato”, ed avendo il professionista impiegato una professionalità “non fuori dal normale” e, ritenuto di poter fare applicazione, “in termini di congruità e adeguatezza al valore e all'importanza dell'incarico e ai risultati raggiunti, il criterio di valore medio di tariffa”, rilevato che “risulta accertato e incontestato che il Dott. ha autonomamente e unilateralmente effettuato CP_1
prelievi per complessivi euro 908.965,00”,- rilevato altresì che “il CTU non ha riconosciuto alcuna indennità di assenza dallo Studio” e inoltre che “non può riconoscersi l'importo di euro 76.410,00 per rimborsi chilometrici in assenza di adeguata documentazione a supporto”, derivandone che “va condannato il medesimo convenuto anche al pagamento in restituzione dell'ulteriore importo di € 76.410,00”. ritenuto di applicare “la percentuale del solo 60% prevista dal CTU per la ripartizione di compensi tra più Commissari che si siano succeduti”, precisato che “sull'applicazione al caso di specie del DM 30/12 secondo il CTU vi è stata piena condivisione”, applicata la tariffa media, disponeva la condanna del dott. “alla restituzione CP_1 dell'importo di euro 602,017,30, riconoscendo i compensi allo stesso spettanti per euro
306.947,80” e- operando la compensazione tra i reciproci crediti, condannava il convenuto “alla restituzione della complessiva somma di euro 371.479,50 (euro
602.017,30+76410,00=678.427,30-306.947,80)” riconoscendo sull'importo da restituire gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e la relativa rivalutazione monetaria ,
pag. 7/21 con condanna del convenuto al pagamento dei compensi di lite e al rimborso delle anticipazioni.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 51/2023 del Tribunale di Padova ha proposto appello
[...]
(r.g. 1347/2023) chiedendone la riforma con riferimento Parte_1
alla quantificazione dei compensi in favore di . Parte_4
Si è costituito eccependo la nullità dell'atto di appello Parte_4 notificato e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché infondate. In via istruttoria ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c., la rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio e l'autorizzazione alla prova per testi.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche (r.g. Parte_4
1356/23) chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e il rigetto delle domande avversarie. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna al pagamento del compenso maturato e in via subordinata la compensazione dei crediti reciproci. In via istruttoria ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. , la rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio e l'autorizzazione alla prova per testi.
Si è costituita con comparsa di costituzione con appello incidentale Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e in via incidentale la riforma della sentenza impugnata operando la corretta compensazione tra il credito restitutorio della Procedura e quello per compensi professionali.
Le due cause sono state riunite.
All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello di Parte_1
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza per aver applicato il valore medio tariffario per i compensi da attribuire a . Parte_4
L'istruttoria testimoniale avrebbe accertato che l'attività gestoria presso i locali della società sarebbe stata effettuata solo dalla fine del 2009 al 2012, periodo in cui avrebbe pag. 8/21 ricoperto la precedente e diversa carica di Commissario Giudiziale e per la quale sarebbe stato integralmente remunerato con l'importo di euro 200.000,00.
L'attività svolta in seguito alla nomina ministeriale quale Commissario Straordinario avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto dell'opera prestata. In base ai criteri indicati nella tariffa ministeriale applicabile, non sarebbe sufficiente la valutazione del
Tribunale, il quale avrebbe applicato i parametri medi richiamando la mera “congruità e adeguatezza al valore e all'importanza dell'incarico e ai risultati raggiunti”.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nel punto in cui avrebbe operato la compensazione dei compensi riconosciuti al in base al valore medio CP_1
tariffario di cui al D.M. 30/2012.
Il giudice di prime cure avrebbe correttamente richiamato la relazione peritale accertando che il commissario avrebbe effettuato prelievi per euro 908.965,00 e riconoscendo allo stesso la somma di euro 306.947,30 e condannandolo alla restituzione della somma restante pari a euro 602.017,30. Tuttavia, l'ultimo capoverso della sentenza gravata sarebbe errato poiché sancirebbe che “Operata la compensazione tra i reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare, il convenuto va condannato alla restituzione della complessiva somma di euro 371.479,50 (euro
602.017,30+76410,00=678.427,30-306.947,80)”. Il ragionamento sarebbe, inoltre, errato nel punto in cui avrebbe condannato alla restituzione la somma di euro 76.410,00
a titolo di rimborso chilometrico, poiché avrebbe dovuto essere escluso dalla compensazione.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo la società contesta la mancata ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente formulate tenuto conto che i mezzi istruttori avrebbero dato prova delle carenze gestionali e operative del commissario, il quale avrebbe prelevato ingenti importi in assenza di autorizzazione, trattenendo somme quali rimborsi di spese non documentate e omettendo di segnalare nelle relazioni periodiche le suddette somme.
Avrebbe, inoltre, conferito incarichi a professionisti da lui prescelti in assenza di accordi e liquidato parzialmente alcuni creditori in prededuzione in assenza della par condicio creditorum.
pag. 9/21 Motivi d'appello di Controparte_1
L'eccezione di improcedibilità dell'appello promosso da Parte_1
[...]
L'atto di citazione in appello notificato da Parte_1
sarebbe privo di sottoscrizione digitale del difensore e l'atto di appello sarebbe, pertanto, inesistente e affetto da nullità insanabile.
L'eccezione di tardività della costituzione con comparsa di costituzione e risposta di
Parte_1
si sarebbe costituita oltre il termine di 70 Parte_1 giorni antecedenti l'udienza di comparazione, in violazione del disposto di cui all'art. 163 c.p.c., richiamato dall'art. 342 c.p.c.
L'eccezione di irritualità e inammissibilità dell'atto di appello incidentale nel giudizio
1356/2023 di Parte_1
L'appello incidentale può essere proposto solo dalla parte processuale che non abbia proposto appello in via principale mentre aveva già proposto autonomo atto di Parte_1
appello in via principale incardinando il giudizio rubricato sub r.g. 1347/2023.
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui avrebbe ritenuto la c.t.u. completa ed esaustiva tenuto conto che il nominato c.t.u. risultava incompatibile
(secondo quanto appreso dall'appellante solo in data 21 novembre 2022). Il c.t.u. dott.
avrebbe fatto parte dal 2016 di un collegio di commissari straordinari delle Per_1
società Gruppo Industriale Tosoni S.p.A. - Officine Tosoni Lino - Parte_5
- - - Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
- Far Energy s.r.l. - Arcatos s.r.l. in liquidazione, e, tuttavia, in sede Controparte_6
di giuramento avrebbe omesso di dichiarare al Tribunale di intrattenere rapporti professionali con il MISE. La c.t.u. doveva pertanto essere rinnovata con conferimento dell'incarico ad altro soggetto e restituzione dei compensi da parte del dott. . Per_1
Quanto al contenuto della relazione peritale, il c.t.u. avrebbe omesso di rispondere integralmente al quesito posto, poiché non avrebbe effettuato una disamina dei risultati raggiunti e non avrebbe analizzato gli allegati all'istanza di liquidazione del compenso.
pag. 10/21 Il c.t.u. avrebbe, invece, compiuto una valutazione delle ipotesi di calcolo operando delle scelte personali, pertanto, la c.t.u. sarebbe affetta da nullità.
L'appellante rilevava come il riconoscimento del compenso nei limiti del 32,9% rispetto alla liquidazione richiesta di euro 20.759.195,00 non risulterebbe parametrato all'attività effettivamente svolta.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nel punto in cui non avrebbe liquidato il compenso in base ai valori medi tariffari senza aver compiutamente analizzato l'attività svolta e contestando inoltre l'applicabilità del D.M. 30/2012 e non del D.M. 140/2012 tenuto conto che solo a seguito del decreto regolamentare del MISE adottato ex art.47 del d.lgs.270/1999 si sarebbe potuto far riferimento al DM 30/2012..
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove risulta riconosciuta la decorrenza degli interessi legali dalla data di messa in mora e non dalla domanda giudiziale, nonchè. la rivalutazione monetaria, tenuto conto che gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. non sarebbero applicabili al caso di specie non essendo stati previamente pattuiti.
Quarto motivo di impugnazione.
Con il quarto motivo rileva la violazione dell'art. 92 c.p.c. per aver condannato il all'integrale rifusione delle spese di lite, nonostante la sarebbe stata CP_1 Parte_1
parzialmente soccombente.
Quinto motivo di impugnazione.
Con il quinto motivo lamenta l'erroneità della sentenza per non aver ammesso tutte le istanze istruttorie formulate senza alcuna motivazione sul punto.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello proposto da nel procedimento n.1347/2023 in quanto asseritamente privo di Parte_2
sottoscrizione digitale del difensore
Come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SSUU
n.6477/2024) “Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per pag. 11/21 raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato”.
Nel caso di specie la nullità risulta sanata dal raggiungimento dello scopo tenuto conto che il procuratore di ha notificato l'atto di appello contestualmente al Parte_2
messaggio PEC proveniente dalla casella in uso al legale e già utilizzata nei precedenti depositi in primo grado e soprattutto senza che l'appellante abbia dedotto alcun rilievo rispetto alla lamentata nullità provvedendo non solo a svolgere compitamente le proprie difese ma anche a proporre impugnazione incidentale.
Va altresì rigettata l'eccezione di tardività della costituzione di nel Parte_2
procedimento n.1356/23 tenuto conto che nel procedimento n. Parte_2
1356/2023 promosso da si è ritualmente costituita depositando la Controparte_1 memoria in data 22 novembre 2023, venti giorni prima dell'udienza indicata per il
12.12.2023
In proposito va evidenziato come l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme e in particolare tra la previsione dell'articolo 347 c.p.c. e la previsione dell'articolo 342 c.p.c. è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n.
149/2024 (c.d. Riforma Cartabia), che ha previsto che all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347» e che all'articolo 347, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'artico lo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.» L'intervento correttivo è intervenuto sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la pag. 12/21 proposizione dell'appello incidentale. Per l'appello incidentale l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato a settanta giorni. Con la modifica, fermo il rinvio per l'appellante alle forme e termini previsti per il giudizio di primo grado, si è chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'esposizione dei motivi consente di individuare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche alla ricostruzione del fatto e le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
Va infine rilevato come a fronte della riunione dei procedimenti risulta del tutto inconferente l'eccezione di irritualità e inammissibilità dell'atto di appello incidentale nel giudizio 1356/2023 di Parte_1
Va rigettato il motivo di appello proposto da in relazione alla Controparte_1 erroneità della sentenza “per non aver preso atto della nullità e comunque della erroneità della consulenza tecnica d'ufficio svolta e dell'incompatibilità del ctu e carenza di motivazione”.
In proposito va rilevato come l'appellante non si confronta con la sentenza impugnata, rispetto alla asserita incompatibilità del nominato c.t.u., ove il giudice di prime cure ha rilevato come l'istanza veniva formulata dalla parte tardivamente e senza le forme e i termini di cui all'articolo 192 c.p.c. limitandosi a dedurre di aver casualmente appreso poco prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali della circostanza che il nominato c.t.u. dott. risultava esser stato nominato Per_1
commissario in altra procedura. Parte_1
Ebbene sul punto è sufficiente osservare come a fronte di una circostanza sopravvenuta la parte ha l'onere di chiedere la remissione in termini se ritiene di essere incorsa in incolpevole tardività, remissione che non risulta esser stata in alcun modo richiesta per cui non può non tenersi ferma la violazione dei termini e modi di cui all'art. 192 c.p.c. senza tener conto del fatto che, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, il (già MISE) non è in alcun modo parte del giudizio sicchè la CP_7
pag. 13/21 circostanza che il dott. abbia svolto o svolga incarichi sulla base di nomine Per_1
del predetto ministero estranee rispetto a non involge alcun profilo di Parte_2
incompatibilità dello stesso.
Tanto premesso i residui motivi d'impugnazione possono essere unitariamente considerati in quanto tutti inerenti la determinazione del quantum dell'indebito prelievo effettuato da . Controparte_1
In proposito va premesso che in relazione all'attività svolta in seguito alla nomina ministeriale quale Commissario Straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs n.270/99 (c.d. bis) della società ( decreto CP_8 Parte_1
Ministero dello Sviluppo Economico 24 novembre 2009) e sino al 21 dicembre 2015 ( data di accettazione della nomina del nuovo commissario straordinario posteriormente alla presentazione delle dimissioni volontarie del dott. del 2.11.2015) CP_1
effettuava prelievi per la complessiva somma di euro 908.965,00 Controparte_1
di cui per compensi euro 510.105,00. In proposito va rilevato come a seguito della cessazione dall'incarico nella richiesta di liquidazione presentata dallo stesso dott.
al MISE in data 21.1.2016 - per l'importo di euro 1.223.959 oltre Controparte_1
iva e cpa tenuto conto dei valori massimi di cui al DM 30/2012 e comprensiva “dei chilometri percorsi e delle indennità per assenza dallo studio” – il medesimo dava atto che “tale somma è da considerarsi al lordo degli acconti per compenso, rimborsi spese ed indennità già percepiti pari a complessivi euro 908.965 val netto di iva e cpa laddove dovute (di cui 510.105 per compensi)” ( cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Tenuto conto che all'atto di avvio del procedimento di revoca, il Ministero dello
Sviluppo Economico determinava in acconto la misura dei compensi del commissario dimissionario in euro 290.236,00 (sulla base delle aliquote minime del D.M. 30/2012 sia per l'attivo realizzato che per il passivo accertato) , nel giudizio instaurato in primo grado chiedeva la condanna del commissario straordinario alla Parte_2 restituzione dell'indebito del complessivo importo di euro 608.315,99, oltre interessi legali a far data dal ricevimento del primo atto stragiudiziale avente valore di costituzione in mora ed ulteriormente maturandi sino al completo soddisfo, ed oltre rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza sino al soddisfo, o comunque di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa.
pag. 14/21 Chiedeva la condanna del convenuto dott. alla restituzione dei maggiori CP_1
importi indebitamente percepiti compresi anche i relativi interessi legali, a far data dal ricevimento del primo atto stragiudiziale di costituzione in mora (02.10.2015: avvio del procedimento di revoca, per la richiesta di restituzione di euro 209.455,99 per maggiori compensi percepiti;
27.03.2017: pec con richiesta di restituzione di euro 256.580,00 per
“indennità assenza studio”; notifica atto di citazione per la richiesta di restituzione di euro 142.280,00 per “rimborsi dei chilometri percorsi”).
Il convenuto costituendosi in via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare il compenso maturato dal dott. per l'attività di Commissario Controparte_1
Straordinario delle società del Gruppo Zen , e condannare e a.s. Controparte_9
a versare al convenuto detto importo, da quantificarsi in corso di causa, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo. In via subordinata di compensare i reciproci crediti sino alla concorrenza del loro ammontare, con condanna di quest'ultima al versamento in favore del convenuto dell'importo residuo, maggiorato di interessi dalla domanda al saldo”, col favore di spese e compensi di lite.
Veniva disposta c.t.u. e nominato il dott. sulla base del seguente Persona_1 quesito “letti gli atti di causa, acquisita dalle parti e dai terzi ogni informazione rilevante ai sensi dell'art. 194 c.p.c, descriva l'attività svolta, indichi i risultati conseguiti e, quindi, quantifichi il compenso, incluse le indennità, i rimborsi spese e gli accessori, spettante al dott. per l'attività svolta quale Commissario di in Controparte_1 Parte_1 amministrazione straordinaria, prendendo a tal fine posizione sull'istanza di liquidazione presentata dal convenuto in data 21.01.2016. Attese le somme già incassate dal dott. indichi infine il credito residuo spettante al convenuto ovvero CP_1
l'importo che deve essere restituito alla Procedura”.
La relazione peritale dichiarava la sussistenza di un saldo a debito a carico del commissario rispettivamente di euro 645.694,78 (in caso di onorari quantificabili ai minimi), ovvero di euro 523.607,20 (in caso di onorari quantificabili ai medi), o infine di euro 405.519,64 (in caso di onorari quantificabili ai massimi).
Il Tribunale condannava il convenuto, applicata la tariffa media, alla restituzione alla
Procedura dell'importo di euro 602.017,30, nonché al pagamento in restituzione pag. 15/21 dell'ulteriore importo di € 76.410,00 per rimborsi kilometrici non dovuti perché non autorizzati né documentati, riconoscendo e liquidando i compensi allo stesso spettanti per euro 306.947,80; operata la compensazione tra i reciproci crediti condanna il convenuto alla restituzione alla Procedura della complessiva somma di euro 371.479,50, oltre interessi legali a far data dal 27.03.2017, data di ricezione della pec di costituzione in mora, sino al completo soddisfo ed oltre rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza sino al soddisfo. Condannava inoltre il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice, delle spese di lite
Tanto premesso in accoglimento dell'appello formulato dalla società e Parte_2 con rigetto dell'appello proposto da , ritiene il Collegio che la Controparte_1
sentenza va riformata tenuto conto che a fronte dell'importo complessivamente appreso dal commissario per complessivi euro 908.965,00 in maniera autonoma ed Parte_1
unilaterale, circostanza non contestate, la somma che può essere riconosciuta in detrazione a titolo di acconto sul compenso liquidabile va considerata complessivamente pari ad euro 186.860,22 applicandosi il 60% tenuto conto della ripartizione dei compensi tra più commissari straordinari succeduti nell'incarico e il valore minimo di tariffa.
Va premesso che l'art. 47 del d. lgs. n. 270/99, rubricato “Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza”, al primo comma prevedeva “L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
L'art. 50, comma 1 lett. d) del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in Legge 07 agosto
2012 n. 134 ha modificato il precedente art. 47 prevedendo che: “L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante “Regolamento
pag. 16/21 concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo” nonché dei seguenti ulteriori criteri a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità', efficacia ed efficienza della procedura;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura”.
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle
Finanze ha emanato in data 03 novembre 2016 il Regolamento al fine della determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Il decreto 3 novembre 2016 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.274 del
23.11.2016 e, ai sensi dell'art. 19, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 24.11.2016.
L'art. 17 del citato Regolamento prevede una disciplina transitoria nelle Procedure di amministrazione straordinaria in corso specificando che:
1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso, il decreto si applica, per quanto compatibile e con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 6, con riferimento pag. 17/21 all'attivo realizzato e al passivo accertato, amministrato e oggetto di riparto che conseguano ad attività successive o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il compenso per le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del decreto, è liquidato dall'Autorità di vigilanza sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, come applicati nella prassi attuativa consolidatasi a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 270/1999, ferma la previsione dell'art. 1, comma 501, della legge n. 296/2006.
Tanto evidenziato va preliminarmente rigettato il motivo d'impugnazione proposto da relativamente alla ritenuta applicabilità del dm 140/2012 tenuto Controparte_1
conto che per le attività svolte fino al 23.11.2016, come nel caso di specie, il compenso va liquidato sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30
(c.d. “Tariffa Curatori”). Peraltro va osservato come lo stesso commissario CP_1
nella istanza di liquidazione presentata in data 21.1.2016 riteneva applicabile
[...]
il dm n.30/2012.
Il decreto ministeriale del 25 gennaio 2012 n. 30 (c.d. “Tariffa Curatori”), disciplina il regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo (GU Serie
Generale n.72 del 26-03-2012), ed è entrato in vigore il 27.03.2012.
Tale decreto ha sostituito il precedente Decreto Ministeriale 28 luglio 1992, n. 570 rimasto in vigore fino al 26.03.2012. Quanto alla disciplina transitoria l'art. 8 del D.M.
n. 30/2012 prevede la sua applicabilità a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data, sicchè va ricompresa l'attività oggetto del presente giudizio ( svolta dal 24.12.2009 al 21.1.2015).
Va poi considerato come secondo l'articolo 11 comma 2 del regolamento 3 novembre
2016 “al commissario straordinario che cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati agli articoli che precedono, entro 60 giorni dalla approvazione del conto della gestione a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999; la definitiva liquidazione del compenso
è effettuata al termine della procedura, a norma del comma 6, dell'art. 7”.
pag. 18/21 Va inoltre rilevato come l'articolo 39 r.d. 16 marzo 1942, n.267 dispone che “Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.”
(principio mantenuto anche nel vigente codice della crisi che all'articolo 137 comma 3 prevede espressamente che “ se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso
è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti”).
Ciò premesso ritiene il Collegio, in accoglimento dell'impugnazione proposta da
[...]
amministrazione , che l'acconto riconoscibile al commissario in Parte_2 Parte_1
detrazione rispetto alle somme indebitamente prelevate non può che riferirsi al valore minimo di tariffa tenuto conto che la valutazione rispetto all'attività compiuta ai fini della determinazione del compenso non risulta allo stato attuale, né di competenza del giudice della cognizione spettando all'autorità di vigilanza ovvero in ipotesi di dichiarazione di insolvenza al Tribunale concorsuale.
Come osservato dalla Suprema corte “In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 47 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell'art. 39 l. fall., la disciplina per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale va individuata, quanto ai parametri di liquidazione, in un decreto di carattere generale del Ministro dello sviluppo economico, cui rinvia l'art. 39 l. fall. mentre spetta al tribunale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 270 del
1999 determinare l'entità del compenso spettante a ciascun commissario, caso per caso, in relazione all'attività svolta.” ( cfr. Cass civ. n.10972/2021).
Per le medesime ragioni non può esser anticipatamente riconosciuto in detrazione rispetto all'obbligo restitutorio l'ulteriore l'importo di euro 76.410,00 per rimborsi chilometrici tenuto conto che i medesimi non risultano esser stati in alcun modo documentati ( come già osservato dal giudice di prime cure).
Dalla somma di euro 908.965,00 va dunque detratta la somma di euro 186.860,22 con conseguente obbligo di restituzione della complessiva somma di euro 722.104,78 oltre pag. 19/21 rivalutazione e interessi dal 27 marzo 2017, data di ricevimento della pec di messa in mora sino al soddisfo..
Conclusioni e spese
In accoglimento dell'appello presentato da , Parte_1 rigettato l'appello presentato da , in riforma della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Padova n.51/2023 pubblicata il 13/1/2023 va Controparte_1
condannato alla restituzione in favore di della Parte_1
complessiva somma di euro 722.104,78 oltre interessi legali dal 27 marzo 2017 sino al soddisfo va condannato a rifondere Parte_6 Controparte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Parte_1
secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00 per il primo grado in euro 22.457,00 per compensi ed euro 1.723,53 per spese ( c.u. e marca), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro
18.511,00 per compensi ed euro 2.625,00 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello proposto da l'applicazione dell'art. Controparte_1
13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei suoi confronti
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
riforma la sentenza del Tribunale di Padova n.51/2023 pubblicata il
[...]
13/1/2023 e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
della complessiva somma di euro 722.104,78 Parte_1
oltre rivalutazione e interessi legali dal 27 marzo 2017 sino al soddisfo;
2) rigetta integralmente l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) condanna a rifondere a amministrazione Controparte_1 Parte_2
le spese processuali, che si liquidano, ex DM 55/14, quanto al primo Parte_1
grado in euro 22.457,00 per compensi ed euro 1.723,53 per spese ( c.u. e marca), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 18.511,00 per compensi ed euro 2.625,00 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se pag. 20/21 dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di . Controparte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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