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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1874 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 1874/2024 vertente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MARCELLETTI MANUELE e dall'avv. CINGOLANI CRISTINA, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, c.so Umberto I n. 221/B, presso il secondo difensore;
E
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BIZZARRI ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA NAVE 1 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – vendita beni mobili - inadempimento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 04/04/2025 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 – Fondato e quindi da accogliersi l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza nr. 444/2024 del 08.07.2024 del Giudice di Pace di Macerata, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1001/2021 del 01.09.2021 reso su ricorso della società per il pagamento della somma di € 1.776,76 portata dalla fattura nr. 15365 del Controparte_1
30.05.2020, di fornitura dei prodotti Fila Industria Chimica spa ES82 e , destinati al CP_2 trattamento protettivo, idrorepellente ed oleorepellente, del piazzale in cotto antistante l'abitazione dell'opponente-appellante, destinato al quotidiano ricovero dei mezzi di lavoro del fra cui CP_3 camion, autocarri ecc. 2 – Lamenta l'appellante -che in primo grado insorgeva avverso l'intimazione monitoria chiedendone l'integrale revoca per non avere i prodotti compravenduti fornito al piazzale la protezione richiesta dalle macchie di olio dei mezzi di lavoro– che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto non esplicitati né intuibili la causa petendi ed il petitum dell'opposizione, imputando la mancata formalizzazione nell'atto di opposizione né dell'azione redibitoria ex art. 1490
e ss. cod. civ., né dell'eccezione di compensazione con i danni subiti dalla posa in opera di “beni non aventi le caratteristiche richieste” (pag. 2 sentenza nr. 444/2024 GdP).
2.1 – Deduce in particolare l'appellante di avere al contrario tempestivamente ed esaustivamente articolato già nell'atto di opposizione sia il petitum –costituito dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sottesa alla richiesta revoca del D.I., salvo i maggiori danni da quantificarsi in altra sede stante l'ATP in corso-; sia le ragioni della propria domanda, riassunte nei danni subiti a seguito della posa in opera dei prodotti compravenduti che, anziché proteggere –in maniera estrema come richiesto (pag. 2 atto di citazione di 1^ e di 2^ grado) e non contestato dall'avversario– il pavimento in cotto dalle inevitabili perdite di olio dei mezzi di lavoro parcheggiati, non solo non ne impedivano l'assorbimento, ma ne rendevano al contrario di impossibile rimozione le relative tracce con gli ordinari mezzi di pulizia.
3 – Premette questo Tribunale che l'elaborato depositato dal CTU ing. in data Per_1
05.10.2022 in sede di ATP rg 1709/2021 non può essere utilizzato ai fini della decisione: da un lato perché in primo grado ne è stata disposta la espunzione per tardivo deposito;
in secondo luogo perché in questo secondo grado depositato da parte appellata in sede di costituzione con la - condivisibile- eccezione sollevata dall'appellante.
4 – In diritto va precisato che incombe al rivenditore ex art. 135 D. Lg.vo 206/2005 (Codice del Consumo) la prova della conformità del prodotto venduto alle specifiche esigenze del consumatore (V. Cassazione Civile, Sez. II, n. 13148/2020, Cassazione Civile, Sez. II, n.
28827/2023), ed alla medesima conclusione si perviene anche scrutinando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. avanzata dall'opponente (cfr. Cass. Sent. 8736 del 15 aprile 2014).
5 – Non avendo quindi la assolto all'onere di provare l'esatto Controparte_1 adempimento del proprio obbligo di fornire prodotti “a garanzia estrema” dell'oleorepellenza, per come richiesti dall'acquirente, l'eccezione di inadempimento va accolta unitamente al proposto appello.
Risultano addirittura al contrario provati in giudizio: sia l'inidoneità al detto scopo dei prodotti venduti dalla (cfr. pag. 5 CTU geom. fficiato dal GdP); sia la pronta Controparte_1 Per_2 contestazione da parte del (cfr. dichiarazioni dei testi Pt_1 Testimone_1
); sia infine i danni subiti da quest'ultimo (cfr. detta relazione CTU
[...]
Per_2
6 – Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i canoni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza nr. 444/2024 emessa in Parte_1 data 08.07.2024 del Giudice di Pace di Macerata, in totale riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1001/2021 del 01.09.2021; condanna la a sostenere le spese Controparte_1 dei due gradi del giudizio e liquida quelle in favore del in complessivi € 3.000,00, di cui € Pt_1
1.300,00 per il primo grado, € 1.700,00 per il secondo grado, oltre rimborso delle spese documentate, comprese quelle di registrazione, ed accessori di legge;
condanna altresì l'appellata ditta alla restituzione di tutte le somme ricevute da in esecuzione della riformata Parte_1 sentenza.
Pone definitivamente a carico della le spese della CTU. Controparte_1
Macerata, 6 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
GIUDICE DELL'APPELLO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato al n. R.G. 1874/2024 vertente tra
, C.F. ; Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MARCELLETTI MANUELE e dall'avv. CINGOLANI CRISTINA, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, c.so Umberto I n. 221/B, presso il secondo difensore;
E
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BIZZARRI ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA NAVE 1 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata – vendita beni mobili - inadempimento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale della udienza del 04/04/2025 riportandosi alle conclusioni di cui al rispettivo atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica secondo le indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla L. 69/2009.
* * * * *
1 – Fondato e quindi da accogliersi l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza nr. 444/2024 del 08.07.2024 del Giudice di Pace di Macerata, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1001/2021 del 01.09.2021 reso su ricorso della società per il pagamento della somma di € 1.776,76 portata dalla fattura nr. 15365 del Controparte_1
30.05.2020, di fornitura dei prodotti Fila Industria Chimica spa ES82 e , destinati al CP_2 trattamento protettivo, idrorepellente ed oleorepellente, del piazzale in cotto antistante l'abitazione dell'opponente-appellante, destinato al quotidiano ricovero dei mezzi di lavoro del fra cui CP_3 camion, autocarri ecc. 2 – Lamenta l'appellante -che in primo grado insorgeva avverso l'intimazione monitoria chiedendone l'integrale revoca per non avere i prodotti compravenduti fornito al piazzale la protezione richiesta dalle macchie di olio dei mezzi di lavoro– che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto non esplicitati né intuibili la causa petendi ed il petitum dell'opposizione, imputando la mancata formalizzazione nell'atto di opposizione né dell'azione redibitoria ex art. 1490
e ss. cod. civ., né dell'eccezione di compensazione con i danni subiti dalla posa in opera di “beni non aventi le caratteristiche richieste” (pag. 2 sentenza nr. 444/2024 GdP).
2.1 – Deduce in particolare l'appellante di avere al contrario tempestivamente ed esaustivamente articolato già nell'atto di opposizione sia il petitum –costituito dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sottesa alla richiesta revoca del D.I., salvo i maggiori danni da quantificarsi in altra sede stante l'ATP in corso-; sia le ragioni della propria domanda, riassunte nei danni subiti a seguito della posa in opera dei prodotti compravenduti che, anziché proteggere –in maniera estrema come richiesto (pag. 2 atto di citazione di 1^ e di 2^ grado) e non contestato dall'avversario– il pavimento in cotto dalle inevitabili perdite di olio dei mezzi di lavoro parcheggiati, non solo non ne impedivano l'assorbimento, ma ne rendevano al contrario di impossibile rimozione le relative tracce con gli ordinari mezzi di pulizia.
3 – Premette questo Tribunale che l'elaborato depositato dal CTU ing. in data Per_1
05.10.2022 in sede di ATP rg 1709/2021 non può essere utilizzato ai fini della decisione: da un lato perché in primo grado ne è stata disposta la espunzione per tardivo deposito;
in secondo luogo perché in questo secondo grado depositato da parte appellata in sede di costituzione con la - condivisibile- eccezione sollevata dall'appellante.
4 – In diritto va precisato che incombe al rivenditore ex art. 135 D. Lg.vo 206/2005 (Codice del Consumo) la prova della conformità del prodotto venduto alle specifiche esigenze del consumatore (V. Cassazione Civile, Sez. II, n. 13148/2020, Cassazione Civile, Sez. II, n.
28827/2023), ed alla medesima conclusione si perviene anche scrutinando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. avanzata dall'opponente (cfr. Cass. Sent. 8736 del 15 aprile 2014).
5 – Non avendo quindi la assolto all'onere di provare l'esatto Controparte_1 adempimento del proprio obbligo di fornire prodotti “a garanzia estrema” dell'oleorepellenza, per come richiesti dall'acquirente, l'eccezione di inadempimento va accolta unitamente al proposto appello.
Risultano addirittura al contrario provati in giudizio: sia l'inidoneità al detto scopo dei prodotti venduti dalla (cfr. pag. 5 CTU geom. fficiato dal GdP); sia la pronta Controparte_1 Per_2 contestazione da parte del (cfr. dichiarazioni dei testi Pt_1 Testimone_1
); sia infine i danni subiti da quest'ultimo (cfr. detta relazione CTU
[...]
Per_2
6 – Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i canoni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza nr. 444/2024 emessa in Parte_1 data 08.07.2024 del Giudice di Pace di Macerata, in totale riforma della stessa, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1001/2021 del 01.09.2021; condanna la a sostenere le spese Controparte_1 dei due gradi del giudizio e liquida quelle in favore del in complessivi € 3.000,00, di cui € Pt_1
1.300,00 per il primo grado, € 1.700,00 per il secondo grado, oltre rimborso delle spese documentate, comprese quelle di registrazione, ed accessori di legge;
condanna altresì l'appellata ditta alla restituzione di tutte le somme ricevute da in esecuzione della riformata Parte_1 sentenza.
Pone definitivamente a carico della le spese della CTU. Controparte_1
Macerata, 6 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale