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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/09/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3322/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE CARLA C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA
(cf. ) e (cf. Controparte_2 P.IVA_2 Parte_3
) con il patrocinio dell'avv. BARILI FAUSTO C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
"Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito dichiarare la responsabilità dei convenuti
[...] (già C.S. ) e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, nella causazione del sinistro di cui in epigrafe e per l'effetto Parte_3 condannarli in solido alla propria Compagnia assicuratrice, Controparte_1 (già , all'integrale risarcimento dei danni patiti nell'occorso dalla
[...] Controparte_5 Sig.ra e dal piccolo , come in narrativa Parte_1 Parte_2 descritti, da quantificarsi come segue: 1) Per la Sig,ra secondo le Parte_1 Tabelle Tribunale Milano 2024: € 8.970,00 ITA gg 60 X € 149,50 die (€115,00,00+30% personalizzazione) + € 4.485,00 ITP 50% gg 60 + € 2.242,50 ITP 25% gg 60 + € 174.352,00 IP 30 % 42 anni (€ 119.419,00 d.biologico/dinamico-relazionale + € 54.933,00 sofferenza soggettiva interiore 46% biologico) + € 34.631,51 Personalizzazione 29 %
pagina 1 di 7 d.biologico + € 800,00 sp medico legali + € 4,279,78 sp mediche, così per l'importo complessivo di € 229.760,79, ovvero in quegli importi maggiori o minori che saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme debende, entrambi dalla data sinistro all'effettivo soddisfo;
2) Per il piccolo Parte_2
liquidare in via equitativa i danni dallo stesso subiti, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria su tutte le somme debende, entrambi dalla data sinistro all'effettivo soddisfo. Con piena vittoria di spese e compensi stragiudiziali e di Negoziazione assistita nonché di spese e compensi professionali giudiziali, con i relativi accessori di legge (spese generali, C.P.A. e IVA).” La scrivente difesa insiste però, anche in questa sede, nelle ISTANZE formulate nelle NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA, depositate per l'Udienza del 5/05/2025.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
Voglia l'On. Tribunale, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della signora nella causazione del sinistro Parte_1 occorso alla medesima in data 25 maggio 2015, in Pavia, Via Riviera, respingere le domande tutte avanzate da parte attrice siccome destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA , e Parte_3 [...]
Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la convenuta ut supra Controparte_1 rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, rassegna le seguenti conclusioni. Voglia l'On. Tribunale, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della signora nella causazione del sinistro Parte_1 occorso alla medesima in data 25 maggio 2015, in Pavia, Via Riviera, e conseguentemente respingere le domande tutte avanzate da parte attrice siccome destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite. IN VIA ISTRUTTORIA di chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto e per testimoni Parte_3 sui seguenti capitoli: 1)“Vero che in occasione del sinistro per cui è causa c'è stato urto/collisione tra l'autocarro Scania Tg. DY358LZ ed il velocipede condotto dalla signora e/o i suoi occupanti”. 2)“Vero che in occasione dell'incidente per cui è Parte_1 causa la signora prima di cadere sulla platea stradale, conduceva la Parte_1 bicicletta con una mano avendo impegnata l'altra con il telefonino”. 3)“Vero che prima di cadere la bicicletta condotta dalla signora nel percorso in salita, aveva Parte_1 una andatura barcollante, il manubrio si sbilanciava e si spostava ripetutamente”. 4)”Vero che nella circostanza di cui al precedente punto 3) il velocipede procedeva su Via Riviera da solo, in assenza nelle sue vicinanze dell'autocarro Scania tg. DY358LZ”. Si indicano a testimoni su tutti i capitoli 1-2-3-4: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]. La comparente difesa si Testimone_2 si oppone alla prova per testimoni richiesta da parte attrice in ricorso sui capitoli 3-4-6 perché ininfluenti ed inconferenti oltre che generici.
pagina 2 di 7 Chiede la convenuta costituita prova contraria sui capitoli 1-2-5 di parte attrice con le testimoni e Testimone_1 Tes_2
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda risarcitoria svolta da Parte_1 in proprio ed anche quale genitore del minore .
[...] Parte_2
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha anche allegato:
- che il giorno 25 maggio 2015 alle ore 16,30 circa, mentre alla guida Parte_1 della sua bicicletta, con a bordo sul seggiolino retrostante il figlio , di anni Parte_2
3, stava percorrendo un tratto in salita ed in curva della Via Riviera in Pavia, con direzione centro città, era stata sorpassata, urtata e fatta cadere dall'autocarro Scania targato DY 358
LZ, assicurato con la (ora ), di proprietà della CP_5 Controparte_1 [...]
e condotto da Controparte_6 Parte_3
- che, in particolare quest'ultimo, nell'effettuare una manovra di sorpasso, non consentita, in presenza di doppia striscia continua, aveva toccato il corpo di “con Parte_1 qualche sporgenza non meglio specificabile, ferendola gravemente sulla parte sinistra del cranio, facendole perdere l'equilibrio e provocandone la rovinosa caduta in terra”.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva innanzitutto che la dinamica del sinistro è oggetto di contestazioni;
tuttavia, è pacifico che poco prima del sinistro Pt_3 aveva sorpassato sul lato sinistro la bici condotta da
[...] Parte_1
Dalla documentazione agli atti emergono le seguenti dichiarazioni.
aveva dichiarato (cfr. rapporto incidente stradale sub doc. n. Testimone_2
4 fascicolo parte attrice) nella immediatezza dei fatti che mentre percorreva “a piedi sul marciapiede, Via Riviera in direzione Via San Lanfranco” all'altezza del civico 144/A di
Via Riviera, vedeva “una signora in bicicletta che proveniva dalla periferia ed era diretta verso il centro città che veniva superata sulla sinistra da un TIR che dopo che questi aveva pagina 3 di 7 già terminato il sorpasso, perdeva il controllo della bicicletta sbandando e cadendo verso il centro carreggiata. Secondo me il TIR non ha toccato il velocipede o la sua conducente.”
Successivamente, la stessa testimone sentita a sommarie informazioni ex art. 351 cpp aveva dichiarato “ricordo di aver visto una signora a bordo di una bicicletta con un seggiolino dove era seduto un bambino, veniva dal senso opposto rispetto al mio e (sali) percorreva la strada in salita. L'ho vista sbilanciarsi, perdere il controllo della bici e cadere pesantemente a terra verso la linea di mezzeria. La bici è caduta verso il marciapiede infatti il bimbo era a terra seduto sul seggiolino mentre la signora era distesa supina al centro strada. Adr si ricorda di aver visto l'autocarro transitare ? In questo momento non ricordo assolutamente l'autocarro in transito, so che mi sono spaventata e pensavo fosse gravissima, mi sono subito precipitata verso il bambino e nonostante fosse molto spaventato era illeso, e con difficoltà io e un'altra signora siamo riuscite a sganciare la cintura del seggiolino, mi ricordo anche un'altra signora con un passeggino e che i soccorsi erano già stati attivati. Ho il ricordo di due veicoli posti in mezzo alla strada, una alla fine della discesa e un autocarro all'inizio, molto grosso messo di traverso per non far transitare nessuno mentre la signora era a terra adr ricorda se la conducente del velocipede avesse entrambe le mani sul manubrio o avesse in mano un telefono cellulare ? ricordo che le mani erano sul manubrio della bici perché ho fortemente in mente il ricordo di questa signora coi capelli biondi che si sbilanciava ed aveva spostamenti repentini e ripetuti del manubrio”
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte attrice).
La teste aveva dichiarato il giorno dell'incidente di aver visto Testimone_1
a bordo della sua bicicletta mentre teneva con una mano un telefono Parte_1 cellulare e che perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra verso la strada;
la testimone non aveva visto il tir che superava (cfr. doc. n. 4 citato). Successivamente ha reso le seguenti dichiarazioni testimoniali (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte attrice): “adr ha visto transitare l'autocarro? si ma non so dire se sono transitati insieme, posso solo riferire che successivamente l'ho visto fermo quasi ad altezza farmacia dopo aver sistemato all'ombra i miei figli, sono subito intervenuta, ho visto la signora giordano a terra supina ed ho subito avvisato il 118, in quanto sulla base di quanto avevo visto la situazione mi sembrava grave pagina 4 di 7 la signora non rispondeva alle mie sollecitazioni ed dalla bocca usciva del sangue. Non ho toccato né spostato nulla ho solo verificato che il bambino di nome stesse bene e Pt_2
l'ho tranquillizzato ricordo di essere rimasta sul posto sino a quando dopo aver rilasciato dichiarazione gli agenti della polizia locale mi hanno lasciato andare. Adr ha visto l'urto tra il velocipide e l'autocarro ? no non l'ho visto. anche se nella comunicazione al 118 ho detto che poteva esserci stato, ma ho anche aggiunto che il conducente di questo veicolo non c'entrava, non avendo visto l'accaduto è accaduto tutto così velocemente che la mia principale preoccupazione era che i soccorsi arrivassero tempestivamente.
Le dichiarazioni non sono state smentite dalle testimoni durante la loro escussione avvenuta in data 19 marzo 2025 (cfr. verbale di udienza).
Dalla relazione di incidente stradale menzionata si evince che gli agenti avevano provveduto ad esaminare la fiancata destra dell'autotreno ove non venivano però “rilevati danni attribuibili a fatti recenti, né asportazione di polvere o tracce di un eventuale contatto”; emerge, inoltre, che il velocipede all'arrivo degli agenti era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Dall'esame delle dichiarazioni dianzi rappresentate emerge che l'unica teste oculare, vale a dire ha riferito il giorno stesso del sinistro di aver visto “una Testimone_2 signora in bicicletta che proveniva dalla periferia ed era diretta verso il centro città che veniva superata sulla sinistra da un TIR che dopo che questi aveva già terminato il sorpasso, perdeva il controllo della bicicletta sbandando e cadendo verso il centro carreggiata.
La stessa testimone in occasione delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, quanto durante l'udienza del 25 marzo 2025 ha riferito che Parte_1
“si sbilanciava ed aveva spostamenti repentini e ripetuti del manubrio”.
La circostanza che non ci sia stato un urto tra il camion e la persona dell'attrice trova conferma anche nel mancato ritrovamento di tracce ematiche sull'autotreno. Non si può, infatti, trascurare, che, se fosse fondata la tesi attorea – vale a dire la verificazione di un urto tra una non meglio definita sporgenza del mezzo ed il cranio di Parte_1
– sarebbero state rinvenute delle tracce di sangue sul mezzo atteso la notevole entità della pagina 5 di 7 ferita (cfr. docc. nn. 1 e 2 fascicolo parte attrice) e la copiosa macchia ematica rinvenuta sull'asfalto (cfr. rapporto di incidente stradale citato).
Appare poi presumibile che se ci fosse stato uno scontro tra l'autotreno e la persona della ciclista quest'ultima sarebbe stata sbalzata verso il lato destro mentre la teste Tes_2 ha riferito che la caduta si è verificata verso il centro della carreggiata. La circostanza trova un riscontro nella posizione della macchia ematica principale che è prossima al centro della sede stradale (cfr. rapporto di incidente stradale).
Sul punto preme sottolineare l'irrilevanza della foto prodotta dalla difesa di parte attrice con gli scritti conclusivi ed allegata al rapporto di incidente stradale che evidenzia il posizionamento della bici sul lato destro. Come è stato dianzi evidenziato all'arrivo degli agenti della polizia locale la bicicletta era stata rimossa dalla sua posizione di quiete dopo il sinistro (cfr. rapporto di incidente stradale)
Non è poi dimostrata una relazione causale tra il sorpasso pacificamente eseguito dall'autotreno e la caduta della bicicletta: la teste oculare più volte citata aveva riferito nell'immediatezza dei fatti che parte attrice aveva perso l'equilibrio una volta che era terminata la manovra del mezzo. La teste aveva anche rappresentato che Tes_2 Parte_1 aveva entrambe le mani sul manubrio della bicicletta ma, ciò nonostante, aveva
[...] continui spostamenti laterali.
La circostanza che la condotta di guida della bicicletta non fosse equilibrata è stata riferita anche dalla testimone la quale aveva visto l'attrice pochi istanti Testimone_1 prima della verificazione del sinistro (cfr. verbale udienza citato).
Si deve, inoltre, sottolineare che la posizione della ferita al cranio riportata dall'attrice – regione auricolare sinistra ed occipitotemporale sinistra (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte attrice) – non è incompatibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, con una caduta sul lato sinistro ma anzi confermano la caduta sul lato citato.
In definitiva, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle emergenze documentali non è dimostrata una relazione causale tra la condotta del camion e la caduta che ha visto il coinvolgimento di parte attrice.
pagina 6 di 7 Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro. La parte convenuta , e deve Parte_3 Controparte_2 considerarsi come una sola parte processuale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda
- Condanna parte attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse in € 14.103 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 11 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3322/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE CARLA C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CARBONE FRANCA MARIA GIUSEPPINA
(cf. ) e (cf. Controparte_2 P.IVA_2 Parte_3
) con il patrocinio dell'avv. BARILI FAUSTO C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
"Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito dichiarare la responsabilità dei convenuti
[...] (già C.S. ) e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, nella causazione del sinistro di cui in epigrafe e per l'effetto Parte_3 condannarli in solido alla propria Compagnia assicuratrice, Controparte_1 (già , all'integrale risarcimento dei danni patiti nell'occorso dalla
[...] Controparte_5 Sig.ra e dal piccolo , come in narrativa Parte_1 Parte_2 descritti, da quantificarsi come segue: 1) Per la Sig,ra secondo le Parte_1 Tabelle Tribunale Milano 2024: € 8.970,00 ITA gg 60 X € 149,50 die (€115,00,00+30% personalizzazione) + € 4.485,00 ITP 50% gg 60 + € 2.242,50 ITP 25% gg 60 + € 174.352,00 IP 30 % 42 anni (€ 119.419,00 d.biologico/dinamico-relazionale + € 54.933,00 sofferenza soggettiva interiore 46% biologico) + € 34.631,51 Personalizzazione 29 %
pagina 1 di 7 d.biologico + € 800,00 sp medico legali + € 4,279,78 sp mediche, così per l'importo complessivo di € 229.760,79, ovvero in quegli importi maggiori o minori che saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme debende, entrambi dalla data sinistro all'effettivo soddisfo;
2) Per il piccolo Parte_2
liquidare in via equitativa i danni dallo stesso subiti, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria su tutte le somme debende, entrambi dalla data sinistro all'effettivo soddisfo. Con piena vittoria di spese e compensi stragiudiziali e di Negoziazione assistita nonché di spese e compensi professionali giudiziali, con i relativi accessori di legge (spese generali, C.P.A. e IVA).” La scrivente difesa insiste però, anche in questa sede, nelle ISTANZE formulate nelle NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA, depositate per l'Udienza del 5/05/2025.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
Voglia l'On. Tribunale, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della signora nella causazione del sinistro Parte_1 occorso alla medesima in data 25 maggio 2015, in Pavia, Via Riviera, respingere le domande tutte avanzate da parte attrice siccome destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA , e Parte_3 [...]
Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la convenuta ut supra Controparte_1 rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, rassegna le seguenti conclusioni. Voglia l'On. Tribunale, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della signora nella causazione del sinistro Parte_1 occorso alla medesima in data 25 maggio 2015, in Pavia, Via Riviera, e conseguentemente respingere le domande tutte avanzate da parte attrice siccome destituite di ogni fondamento in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite. IN VIA ISTRUTTORIA di chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto e per testimoni Parte_3 sui seguenti capitoli: 1)“Vero che in occasione del sinistro per cui è causa c'è stato urto/collisione tra l'autocarro Scania Tg. DY358LZ ed il velocipede condotto dalla signora e/o i suoi occupanti”. 2)“Vero che in occasione dell'incidente per cui è Parte_1 causa la signora prima di cadere sulla platea stradale, conduceva la Parte_1 bicicletta con una mano avendo impegnata l'altra con il telefonino”. 3)“Vero che prima di cadere la bicicletta condotta dalla signora nel percorso in salita, aveva Parte_1 una andatura barcollante, il manubrio si sbilanciava e si spostava ripetutamente”. 4)”Vero che nella circostanza di cui al precedente punto 3) il velocipede procedeva su Via Riviera da solo, in assenza nelle sue vicinanze dell'autocarro Scania tg. DY358LZ”. Si indicano a testimoni su tutti i capitoli 1-2-3-4: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]. La comparente difesa si Testimone_2 si oppone alla prova per testimoni richiesta da parte attrice in ricorso sui capitoli 3-4-6 perché ininfluenti ed inconferenti oltre che generici.
pagina 2 di 7 Chiede la convenuta costituita prova contraria sui capitoli 1-2-5 di parte attrice con le testimoni e Testimone_1 Tes_2
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda risarcitoria svolta da Parte_1 in proprio ed anche quale genitore del minore .
[...] Parte_2
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha anche allegato:
- che il giorno 25 maggio 2015 alle ore 16,30 circa, mentre alla guida Parte_1 della sua bicicletta, con a bordo sul seggiolino retrostante il figlio , di anni Parte_2
3, stava percorrendo un tratto in salita ed in curva della Via Riviera in Pavia, con direzione centro città, era stata sorpassata, urtata e fatta cadere dall'autocarro Scania targato DY 358
LZ, assicurato con la (ora ), di proprietà della CP_5 Controparte_1 [...]
e condotto da Controparte_6 Parte_3
- che, in particolare quest'ultimo, nell'effettuare una manovra di sorpasso, non consentita, in presenza di doppia striscia continua, aveva toccato il corpo di “con Parte_1 qualche sporgenza non meglio specificabile, ferendola gravemente sulla parte sinistra del cranio, facendole perdere l'equilibrio e provocandone la rovinosa caduta in terra”.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva innanzitutto che la dinamica del sinistro è oggetto di contestazioni;
tuttavia, è pacifico che poco prima del sinistro Pt_3 aveva sorpassato sul lato sinistro la bici condotta da
[...] Parte_1
Dalla documentazione agli atti emergono le seguenti dichiarazioni.
aveva dichiarato (cfr. rapporto incidente stradale sub doc. n. Testimone_2
4 fascicolo parte attrice) nella immediatezza dei fatti che mentre percorreva “a piedi sul marciapiede, Via Riviera in direzione Via San Lanfranco” all'altezza del civico 144/A di
Via Riviera, vedeva “una signora in bicicletta che proveniva dalla periferia ed era diretta verso il centro città che veniva superata sulla sinistra da un TIR che dopo che questi aveva pagina 3 di 7 già terminato il sorpasso, perdeva il controllo della bicicletta sbandando e cadendo verso il centro carreggiata. Secondo me il TIR non ha toccato il velocipede o la sua conducente.”
Successivamente, la stessa testimone sentita a sommarie informazioni ex art. 351 cpp aveva dichiarato “ricordo di aver visto una signora a bordo di una bicicletta con un seggiolino dove era seduto un bambino, veniva dal senso opposto rispetto al mio e (sali) percorreva la strada in salita. L'ho vista sbilanciarsi, perdere il controllo della bici e cadere pesantemente a terra verso la linea di mezzeria. La bici è caduta verso il marciapiede infatti il bimbo era a terra seduto sul seggiolino mentre la signora era distesa supina al centro strada. Adr si ricorda di aver visto l'autocarro transitare ? In questo momento non ricordo assolutamente l'autocarro in transito, so che mi sono spaventata e pensavo fosse gravissima, mi sono subito precipitata verso il bambino e nonostante fosse molto spaventato era illeso, e con difficoltà io e un'altra signora siamo riuscite a sganciare la cintura del seggiolino, mi ricordo anche un'altra signora con un passeggino e che i soccorsi erano già stati attivati. Ho il ricordo di due veicoli posti in mezzo alla strada, una alla fine della discesa e un autocarro all'inizio, molto grosso messo di traverso per non far transitare nessuno mentre la signora era a terra adr ricorda se la conducente del velocipede avesse entrambe le mani sul manubrio o avesse in mano un telefono cellulare ? ricordo che le mani erano sul manubrio della bici perché ho fortemente in mente il ricordo di questa signora coi capelli biondi che si sbilanciava ed aveva spostamenti repentini e ripetuti del manubrio”
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte attrice).
La teste aveva dichiarato il giorno dell'incidente di aver visto Testimone_1
a bordo della sua bicicletta mentre teneva con una mano un telefono Parte_1 cellulare e che perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra verso la strada;
la testimone non aveva visto il tir che superava (cfr. doc. n. 4 citato). Successivamente ha reso le seguenti dichiarazioni testimoniali (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte attrice): “adr ha visto transitare l'autocarro? si ma non so dire se sono transitati insieme, posso solo riferire che successivamente l'ho visto fermo quasi ad altezza farmacia dopo aver sistemato all'ombra i miei figli, sono subito intervenuta, ho visto la signora giordano a terra supina ed ho subito avvisato il 118, in quanto sulla base di quanto avevo visto la situazione mi sembrava grave pagina 4 di 7 la signora non rispondeva alle mie sollecitazioni ed dalla bocca usciva del sangue. Non ho toccato né spostato nulla ho solo verificato che il bambino di nome stesse bene e Pt_2
l'ho tranquillizzato ricordo di essere rimasta sul posto sino a quando dopo aver rilasciato dichiarazione gli agenti della polizia locale mi hanno lasciato andare. Adr ha visto l'urto tra il velocipide e l'autocarro ? no non l'ho visto. anche se nella comunicazione al 118 ho detto che poteva esserci stato, ma ho anche aggiunto che il conducente di questo veicolo non c'entrava, non avendo visto l'accaduto è accaduto tutto così velocemente che la mia principale preoccupazione era che i soccorsi arrivassero tempestivamente.
Le dichiarazioni non sono state smentite dalle testimoni durante la loro escussione avvenuta in data 19 marzo 2025 (cfr. verbale di udienza).
Dalla relazione di incidente stradale menzionata si evince che gli agenti avevano provveduto ad esaminare la fiancata destra dell'autotreno ove non venivano però “rilevati danni attribuibili a fatti recenti, né asportazione di polvere o tracce di un eventuale contatto”; emerge, inoltre, che il velocipede all'arrivo degli agenti era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento.
Dall'esame delle dichiarazioni dianzi rappresentate emerge che l'unica teste oculare, vale a dire ha riferito il giorno stesso del sinistro di aver visto “una Testimone_2 signora in bicicletta che proveniva dalla periferia ed era diretta verso il centro città che veniva superata sulla sinistra da un TIR che dopo che questi aveva già terminato il sorpasso, perdeva il controllo della bicicletta sbandando e cadendo verso il centro carreggiata.
La stessa testimone in occasione delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, quanto durante l'udienza del 25 marzo 2025 ha riferito che Parte_1
“si sbilanciava ed aveva spostamenti repentini e ripetuti del manubrio”.
La circostanza che non ci sia stato un urto tra il camion e la persona dell'attrice trova conferma anche nel mancato ritrovamento di tracce ematiche sull'autotreno. Non si può, infatti, trascurare, che, se fosse fondata la tesi attorea – vale a dire la verificazione di un urto tra una non meglio definita sporgenza del mezzo ed il cranio di Parte_1
– sarebbero state rinvenute delle tracce di sangue sul mezzo atteso la notevole entità della pagina 5 di 7 ferita (cfr. docc. nn. 1 e 2 fascicolo parte attrice) e la copiosa macchia ematica rinvenuta sull'asfalto (cfr. rapporto di incidente stradale citato).
Appare poi presumibile che se ci fosse stato uno scontro tra l'autotreno e la persona della ciclista quest'ultima sarebbe stata sbalzata verso il lato destro mentre la teste Tes_2 ha riferito che la caduta si è verificata verso il centro della carreggiata. La circostanza trova un riscontro nella posizione della macchia ematica principale che è prossima al centro della sede stradale (cfr. rapporto di incidente stradale).
Sul punto preme sottolineare l'irrilevanza della foto prodotta dalla difesa di parte attrice con gli scritti conclusivi ed allegata al rapporto di incidente stradale che evidenzia il posizionamento della bici sul lato destro. Come è stato dianzi evidenziato all'arrivo degli agenti della polizia locale la bicicletta era stata rimossa dalla sua posizione di quiete dopo il sinistro (cfr. rapporto di incidente stradale)
Non è poi dimostrata una relazione causale tra il sorpasso pacificamente eseguito dall'autotreno e la caduta della bicicletta: la teste oculare più volte citata aveva riferito nell'immediatezza dei fatti che parte attrice aveva perso l'equilibrio una volta che era terminata la manovra del mezzo. La teste aveva anche rappresentato che Tes_2 Parte_1 aveva entrambe le mani sul manubrio della bicicletta ma, ciò nonostante, aveva
[...] continui spostamenti laterali.
La circostanza che la condotta di guida della bicicletta non fosse equilibrata è stata riferita anche dalla testimone la quale aveva visto l'attrice pochi istanti Testimone_1 prima della verificazione del sinistro (cfr. verbale udienza citato).
Si deve, inoltre, sottolineare che la posizione della ferita al cranio riportata dall'attrice – regione auricolare sinistra ed occipitotemporale sinistra (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte attrice) – non è incompatibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, con una caduta sul lato sinistro ma anzi confermano la caduta sul lato citato.
In definitiva, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle emergenze documentali non è dimostrata una relazione causale tra la condotta del camion e la caduta che ha visto il coinvolgimento di parte attrice.
pagina 6 di 7 Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro. La parte convenuta , e deve Parte_3 Controparte_2 considerarsi come una sola parte processuale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda
- Condanna parte attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse in € 14.103 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 11 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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