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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 674/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 2
luglio 2025
d a
OGGETTO:
rappresentata e difesa dall'avv. GIULIANO SALVATORE Parte_1
Vendita di cose mobili elettivamente domiciliata in CORSO TORINO 1 10086 RIVAROLO
CANAVESE presso il difensore avv. GIULIANO SALVATORE, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'avv. ZANI Controparte_1
MASSIMO e dall'avv. TAGLIETTI CHIARA ( ) VIA C.F._1
GRAMSCI 30 BRESCIA elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI 30
25122 BRESCIA presso il difensore avv. ZANI MASSIMO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Terza Sezione Civile n.
825/24).
CONCLUSIONI
Come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 825/24 il tribunale di Brescia revocava il decreto ingiuntivo con cui – istante – a ra stato ingiunto il pagamento Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 10.983, a titolo di saldo del prezzo della fornitura del macchinario descritto nella offerta n. 4624/15 ( “Implementazione
elettromeccaniche sulla esistente tramoggia di prestoccaggio trucioli”) e rigettava la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, di risoluzione del contratto di fornitura dell'impianto per la centrifugazione e containerizzazione dei trucioli, di cui alla conferma di vendita n. 128/13, per asserito inadempimento della società fornitrice.
pagina 2 di 7 In relazione al contratto posto a fondamento della domanda riconvenzionale, il primo giudice argomentava che in ragione della qualificazione data dalle parti il contratto doveva essere qualificato come vendita, soggetto alle norme previste per tale tipo contrattuale in tema di vizi e difetti, e considerato che la garanzia per usura era stata contrattualmente esclusa e che era decorso un anno dalla consegna la domanda doveva essere rigettata.
In relazione alla pretesa fatta valere nel ricorso IT , il tribunale riteneva che essa fosse stata originata da un contratto di appalto in forza del quale alla società appaltatrice era stato richiesto un intervento (l'implementazione del macchinario precedentemente venduto) finalizzato allo specifico scopo di eliminare i problemi che, ripetutamente, si erano riscontrati in precedenza.
Rispetto a tale contratto riteneva che l'appaltatore non avesse adempiuto all'obbligo di risultato in quanto i problemi causati dal silicio non erano stati risolti e, di conseguenza, riteneva fondata l'eccezione di inadempimento,
sollevata dall'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza è stata gravata da he ha insistito per l'accoglimento della Pt_1
domanda di risoluzione del contratto di fornitura dell'originario impianto per il trattamento dei trucioli metallici.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 2 luglio 2025 la Corte si riservava la decisione. pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui non era stato apprezzato il dolo di in occasione della Controparte_1
stipula dell'originario contratto di vendita dell'impianto per il trattamento dei trucioli metallici, da ravvisarsi nel doloso occultamento della inadeguatezza dell'impianto venduto.
Il motivo è inammissibile.
Nessuna rilevanza poteva assumere il dolo dell'appellata non avendo Pt_1
formulato alcuna domanda di annullamento del contratto per tale vizio del volere.
Con il secondo motivo censura la statuizione relativa alla decadenza dalla garanzia facendo rilevare che solo in data 20 gennaio 2016, allorchè era stata fatta la denuncia, aveva avuto piena conoscenza della mancanza di “ affidabilità,
efficienza ed efficacia della macchina che dal punto di vista progettuale non ha
mai dato buoni risultati nonostante tutte le riparazioni e le modifiche
apportate…”.
Fa rilevare che era destituito di fondamento l'assunto dell'appellata secondo cui si sarebbe limitata a fornire l'impianto in quanto dopo aver visionato il materiale, il ciclo lavorativo e le esigenze di l'impianto era stato Pt_1
configurato appositamente.
Il motivo è infondato. pagina 4 di 7 Nell'atto di opposizione formulava domanda di risoluzione del Pt_1
contratto di fornitura dell'impianto per il trattamento di trucioli meccanici concluso il 22 ottobre 2013 con in quanto “ ad oggi Controparte_1
risulta usurato in modo anomalo e non funzionante”.
Nel qualificare detto contratto il primo giudice attribuiva, erroneamente,
rilevanza decisiva al nomen iuris dato dalle parti al loro accordo, mentre esso non è affatto vincolante per il giudice e tanto meno prova il tipo contrattuale di riferimento che deve essere desunto dall'analisi e interpretazione del contratto.
Ciò premesso, va considerato che tra i prodotti realizzati da Controparte_1
[... rientrano gli “impianti per i trattamenti dei trucioli” sicchè l'impianto in contestazione rientrava nell'ordinaria produzione dell'appellata che all'uopo si era organizzata tecnicamente ed attrezzata per produrli.
La circostanza, risultante dall'offerta del 21 ottobre 2013, che un tecnico dell'appellata si fosse recata presso la sede dell'appellante per visionare il ciclo di lavorazione ed i materiali utilizzati verosimilmente per apportare alcuni adattamenti o variazioni all'impianto non altera la natura del contratto che rimane pur sempre una compravendita in difetto di prova che l'impianto fosse stato costruito ad hoc per la società appellante e che non rientrasse nella produzione ordinaria della società appellata.
Ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ. l'azione del compratore volta ad ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto si prescrive nel pagina 5 di 7 termine di un anno dalla consegna del bene che, nel caso di specie, risulta pacificamente avvenuta il 26 marzo 2014 ( cfr. atto di opposizione, pag. 3).
Dal che discende la prescrizione del diritto dell'appellante di richiedere la risoluzione del contratto di compravendita per vizi di tale gravità da rendere il bene inidoneo all'uso.
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante il primo giudice rilevava l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia e non la decadenza per tardiva comunicazione della denuncia dei vizi e difetti.
La sentenza va pertanto confermata con diversa motivazione.
L'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata, con diversa motivazione;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado pagina 6 di 7 liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Daniela Fedele Giuseppe Serao
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 674/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 2
luglio 2025
d a
OGGETTO:
rappresentata e difesa dall'avv. GIULIANO SALVATORE Parte_1
Vendita di cose mobili elettivamente domiciliata in CORSO TORINO 1 10086 RIVAROLO
CANAVESE presso il difensore avv. GIULIANO SALVATORE, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'avv. ZANI Controparte_1
MASSIMO e dall'avv. TAGLIETTI CHIARA ( ) VIA C.F._1
GRAMSCI 30 BRESCIA elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI 30
25122 BRESCIA presso il difensore avv. ZANI MASSIMO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Terza Sezione Civile n.
825/24).
CONCLUSIONI
Come da note scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 825/24 il tribunale di Brescia revocava il decreto ingiuntivo con cui – istante – a ra stato ingiunto il pagamento Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 10.983, a titolo di saldo del prezzo della fornitura del macchinario descritto nella offerta n. 4624/15 ( “Implementazione
elettromeccaniche sulla esistente tramoggia di prestoccaggio trucioli”) e rigettava la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, di risoluzione del contratto di fornitura dell'impianto per la centrifugazione e containerizzazione dei trucioli, di cui alla conferma di vendita n. 128/13, per asserito inadempimento della società fornitrice.
pagina 2 di 7 In relazione al contratto posto a fondamento della domanda riconvenzionale, il primo giudice argomentava che in ragione della qualificazione data dalle parti il contratto doveva essere qualificato come vendita, soggetto alle norme previste per tale tipo contrattuale in tema di vizi e difetti, e considerato che la garanzia per usura era stata contrattualmente esclusa e che era decorso un anno dalla consegna la domanda doveva essere rigettata.
In relazione alla pretesa fatta valere nel ricorso IT , il tribunale riteneva che essa fosse stata originata da un contratto di appalto in forza del quale alla società appaltatrice era stato richiesto un intervento (l'implementazione del macchinario precedentemente venduto) finalizzato allo specifico scopo di eliminare i problemi che, ripetutamente, si erano riscontrati in precedenza.
Rispetto a tale contratto riteneva che l'appaltatore non avesse adempiuto all'obbligo di risultato in quanto i problemi causati dal silicio non erano stati risolti e, di conseguenza, riteneva fondata l'eccezione di inadempimento,
sollevata dall'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza è stata gravata da he ha insistito per l'accoglimento della Pt_1
domanda di risoluzione del contratto di fornitura dell'originario impianto per il trattamento dei trucioli metallici.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 2 luglio 2025 la Corte si riservava la decisione. pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui non era stato apprezzato il dolo di in occasione della Controparte_1
stipula dell'originario contratto di vendita dell'impianto per il trattamento dei trucioli metallici, da ravvisarsi nel doloso occultamento della inadeguatezza dell'impianto venduto.
Il motivo è inammissibile.
Nessuna rilevanza poteva assumere il dolo dell'appellata non avendo Pt_1
formulato alcuna domanda di annullamento del contratto per tale vizio del volere.
Con il secondo motivo censura la statuizione relativa alla decadenza dalla garanzia facendo rilevare che solo in data 20 gennaio 2016, allorchè era stata fatta la denuncia, aveva avuto piena conoscenza della mancanza di “ affidabilità,
efficienza ed efficacia della macchina che dal punto di vista progettuale non ha
mai dato buoni risultati nonostante tutte le riparazioni e le modifiche
apportate…”.
Fa rilevare che era destituito di fondamento l'assunto dell'appellata secondo cui si sarebbe limitata a fornire l'impianto in quanto dopo aver visionato il materiale, il ciclo lavorativo e le esigenze di l'impianto era stato Pt_1
configurato appositamente.
Il motivo è infondato. pagina 4 di 7 Nell'atto di opposizione formulava domanda di risoluzione del Pt_1
contratto di fornitura dell'impianto per il trattamento di trucioli meccanici concluso il 22 ottobre 2013 con in quanto “ ad oggi Controparte_1
risulta usurato in modo anomalo e non funzionante”.
Nel qualificare detto contratto il primo giudice attribuiva, erroneamente,
rilevanza decisiva al nomen iuris dato dalle parti al loro accordo, mentre esso non è affatto vincolante per il giudice e tanto meno prova il tipo contrattuale di riferimento che deve essere desunto dall'analisi e interpretazione del contratto.
Ciò premesso, va considerato che tra i prodotti realizzati da Controparte_1
[... rientrano gli “impianti per i trattamenti dei trucioli” sicchè l'impianto in contestazione rientrava nell'ordinaria produzione dell'appellata che all'uopo si era organizzata tecnicamente ed attrezzata per produrli.
La circostanza, risultante dall'offerta del 21 ottobre 2013, che un tecnico dell'appellata si fosse recata presso la sede dell'appellante per visionare il ciclo di lavorazione ed i materiali utilizzati verosimilmente per apportare alcuni adattamenti o variazioni all'impianto non altera la natura del contratto che rimane pur sempre una compravendita in difetto di prova che l'impianto fosse stato costruito ad hoc per la società appellante e che non rientrasse nella produzione ordinaria della società appellata.
Ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ. l'azione del compratore volta ad ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto si prescrive nel pagina 5 di 7 termine di un anno dalla consegna del bene che, nel caso di specie, risulta pacificamente avvenuta il 26 marzo 2014 ( cfr. atto di opposizione, pag. 3).
Dal che discende la prescrizione del diritto dell'appellante di richiedere la risoluzione del contratto di compravendita per vizi di tale gravità da rendere il bene inidoneo all'uso.
Diversamente da quanto prospettato da parte appellante il primo giudice rilevava l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia e non la decadenza per tardiva comunicazione della denuncia dei vizi e difetti.
La sentenza va pertanto confermata con diversa motivazione.
L'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata, con diversa motivazione;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado pagina 6 di 7 liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Daniela Fedele Giuseppe Serao
pagina 7 di 7