Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.5773/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5773/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
06.1968, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno, alla via Santi Marti lo studio dell'avv. Adele De Notaris e Paola Pesce che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 nte domiciliato in Salerno, alla via V. De Roga
[...] dell'avv. Francesco Marraffa che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
[...]
(23.06.1997), (11.11.1998) e (30.06.2000). Per_1 Per_2 Per_3 lare, il ricorre che il vincolo c si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva n. 3223/2022 pubblicata il 28.09.2022 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, procedimento concluso con sentenza n. 4275/2024; pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la previsione di un aumento della somma prevista per il mantenimento per la figlia e del diritto di ricevere una somma a titolo Per_2 di assegno divorzile in mis e a quella disposta in sede di separazione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella memoria di costituzione con la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione. All'udienza del 9 gennaio 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, deve rilevarsi che le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 9 gennaio 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale e, e pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, direttamente all la somma di € 450,00, oltre rivalutazione Per_2 annuale secondo gli indici IST mantenimento;
- l'obbligo di entrambi i genitori di corrispondere il 50% delle spese straordinarie (universitarie, mediche, sportive, etc…) che dovranno essere documentate;
- l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a € 220,00 (somma rivalutata all'attualità), Parte_1 oltre riv le secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
- l'obbligo di di rimborsare a la metà delle spese Controparte_1 Parte_1 universitarie ,00) dalla stess a figlia Per_2 mediante versamento di € 100,00 al mese per 10 mesi. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26 agosto 1995 nel Comune di Salerno tra , Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: e , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato a [...] il 30.0 CodiceFiscale_2 nel Registro Atti Matrimonio Comune di Sale i in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 1995, Atto n. 281, Parte II, Serie A, Uff.1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi