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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 7168 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Calce presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Ionio n. 29;
- RICORRENTE -
E
1) in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1
2) in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
- CONVENUTE CONTUMACI -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20.12.2023 , sul presupposto di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della dall'1.2.2013 al Parte_2
30.11.2022 come addetta alle pulizie dei locali Expert di Battipaglia all'interno del Centro Commerciale Il Castelluccio attività della società CP_2
appaltante del servizio di pulizia, adiva il Giudice del Lavoro territorialmente competente perché gli ormai ex datore di lavoro e appaltante del servizio fossero condannati in solido al pagamento di differenze retributive per l'importo complessivo di 27.311,30 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio entrambe le società convenute rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudicante ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha rappresentato di aver raggiunto in separata sede un'intesa sulle spettanze retributive oggetto del presente giudizio e risulta in effetti agli atti una dichiarazione firmata personalmente dalla stessa datata 12.12.2024
che anche se non può intendersi come accordo conciliativo (difetta la sottoscrizione di controparte) è sicuramente e chiaramente una rinuncia alla domanda o all'azione o alla pretesa, sostanziandosi nella rinuncia al diritto sostanziale sottostante, la quale non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, non postula accettazione, preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale, e porta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituendo il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere del giudizio per ragioni oggettive o soggettive. Di conseguenza deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione - come nel caso di specie -).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali. Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti considerato l'espressa indicazione nell'atto datato 12.12.2024 del pagamento anche di 2.000,00 € per le competenze legali a tacitazione completa della domanda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7168 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023
promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 3.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 7168 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Calce presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Ionio n. 29;
- RICORRENTE -
E
1) in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1
2) in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
- CONVENUTE CONTUMACI -
OGGETTO: spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20.12.2023 , sul presupposto di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della dall'1.2.2013 al Parte_2
30.11.2022 come addetta alle pulizie dei locali Expert di Battipaglia all'interno del Centro Commerciale Il Castelluccio attività della società CP_2
appaltante del servizio di pulizia, adiva il Giudice del Lavoro territorialmente competente perché gli ormai ex datore di lavoro e appaltante del servizio fossero condannati in solido al pagamento di differenze retributive per l'importo complessivo di 27.311,30 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio entrambe le società convenute rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudicante ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha rappresentato di aver raggiunto in separata sede un'intesa sulle spettanze retributive oggetto del presente giudizio e risulta in effetti agli atti una dichiarazione firmata personalmente dalla stessa datata 12.12.2024
che anche se non può intendersi come accordo conciliativo (difetta la sottoscrizione di controparte) è sicuramente e chiaramente una rinuncia alla domanda o all'azione o alla pretesa, sostanziandosi nella rinuncia al diritto sostanziale sottostante, la quale non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, non postula accettazione, preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale, e porta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituendo il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere del giudizio per ragioni oggettive o soggettive. Di conseguenza deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione - come nel caso di specie -).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali. Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti considerato l'espressa indicazione nell'atto datato 12.12.2024 del pagamento anche di 2.000,00 € per le competenze legali a tacitazione completa della domanda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7168 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023
promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 3.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro