Decreto cautelare 9 giugno 2022
Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/06/2025, n. 12110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12110 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06554/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6554 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
del giudizio di non idoneità psico-attitudinale notificato brevi manu il -OMISSIS-;
del decreto nomina commissione del -OMISSIS- del -OMISSIS-;
del bando di concorso per vice ispettori Direzione Centrale per le Risorse umane -OMISSIS-;
del decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente " Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli ";
delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di -OMISSIS- allievi vice ispettori della Polizia di Stato;
del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente " Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato ";
del decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, contenente " Regolamento recante norme per l 'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato ";
di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente anche se non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, il sig. -OMISSIS- impugnava il giudizio di non idoneità alle prove attitudinali del concorso pubblico a -OMISSIS- Vice Ispettori della Polizia di Stato reso in data -OMISSIS- in quanto riportante una media globale inferiore a -OMISSIS-.
In gravame, egli esponeva di essere stato giudicato non idoneo alle visite psico-attitudinali del concorso in questione e, di conseguenza, censurava il provvedimento avversato lamentando la violazione dell’art. 4, comma 5 del Decreto del Ministro dell’Interno n. 198 del 30 giugno 2003 (secondo il quale l’esito delle prove attitudinali viene valutato da una commissione all’uopo costituita) e comma 6 del medesimo Decreto (in base al quale i test attitudinali da somministrare per lo svolgimento delle prove in questione sono approvati con Decreto del -OMISSIS- su proposta del Direttore Centrale delle risorse umane del Dipartimento della P.S.).
Al contrario, secondo il ricorrente, la valutazione di inidoneità sarebbe stata espressa da una “ Commissione di psicologi anziché da quella deputata per legge alla valutazione complessiva ”, mentre i test somministrati non sarebbero stati approvati dal -OMISSIS- e, comunque, non sarebbero stati corrispondenti al “ profilo valutativo attinente al ruolo dei vice ispettori ” quanto a quelli previsti per “ altre figure professionali ”.
Si concludeva il gravame con la richiesta di sospensione cautelare dell’atto avversato, anche inaudita altera parte .
Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la domanda ex art. 56 c.p.a. veniva respinta, contestualmente ordinandosi all’amministrazione della P.S. di depositare una dettagliata relazione sugli specifici profili di censura dedotti.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio depositando i documenti e la relazione richiesta.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, anche la domanda cautelare collegiale veniva respinta.
In vista della discussione in pubblica udienza dell’affare, nessuna delle parti depositava documenti o memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. sicché, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025, la causa passava in decisione.
Preliminarmente, il Collegio osserva come la stringatezza del ricorso introduttivo (e l’apoditticità delle censure ivi formulate) rasenti la genericità che, a mente dell’art. 44, comma 1, lett. b ) c.p.a, determina la nullità del ricorso per incertezza assoluta sull’oggetto della domanda.
Infatti, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., i motivi di ricorso devono essere " specifici ", non potendo la parte ricorrente addurre censure assolutamente generiche, fidando in una sorta di inammissibile intervento correttivo del giudice (o del consulente tecnico d'ufficio), che sarebbe così chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive, integrazione che si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell'organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo.
E’ quindi necessario che il ricorrente, ai fini della ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice amministrativo (Cfr. Cons. St., sez. IV, n. 5368 del 28.2.2022).
Inoltre, se è pur vero che nel processo amministrativo vige il principio dispositivo attenuato dal metodo acquisitivo - in base al quale sul ricorrente non grava l'onere della prova ma l'onere del principio di prova, nel senso che egli è tenuto semplicemente a prospettare al giudice adito una ricostruzione attendibile sotto il profilo di fatto e giuridico delle circostanze addotte, potendo il giudice acquisire d'ufficio gli elementi probatori indicati dalle parti ovvero ritenuti comunque necessari, e che tale principio si giustifica in ragione della disponibilità degli elementi probatori in capo alla pubblica amministrazione, mentre laddove tali elementi rientrino nella disponibilità della parte privata occorre che il ricorrente supporti la propria domanda, allegando e dimostrando in giudizio tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa e il metodo acquisitivo può essere utilizzato laddove siano stati allegati tali fatti, ma il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con l'amministrazione, non sia in grado di provarli (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 574 del 29.1.2018) – è pur vero che il ricorrente non può dirsi sollevato dall’onere di allegare i documenti comprovanti i fatti costitutivi della propria pretesa.
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha minimamente allegato neppure il bando di concorso o il decreto di nomina della Commissione deputata a compiere le valutazioni di idoneità attitudinale censurate, elementi di certo nella sua disponibilità, in quanto atti pubblici.
Ad ogni modo, ritiene il Collegio di potersi ugualmente pronunciare nel merito stante l’intervenuta supplenza probatoria da parte dell’amministrazione resistente la quale, costituendosi in giudizio e depositando la relazione sui fatti di causa e la relativa documentazione richieste con decreto presidenziale del -OMISSIS-, rende possibile a questo Giudice avere una sufficiente cognizione dei fatti di causa, dai quali emerge la completa infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.
Quanto alla prima (consistente nell’asserita valutazione dei requisiti attitudinali compiuta da una “ Commissione di psicologi anziché da quella deputata per legge alla valutazione complessiva, individuata ex art 4 comma 5 ”), essa è smentita per tabulas sol che si consideri che il giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente è stato emesso da una Commissione preposta all’accertamento delle qualità attitudinali dei candidati al servizio di Polizia costituita con decreto del -OMISSIS- de l-OMISSIS- ed integrata con successivo decreto dell’-OMISSIS-.
Una Commissione – formata da un primo dirigente e da quattro funzionari della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi – costituita nel rispetto tanto dell’art. 46, comma 1, della legge n. 121/1981 (a mente del quale “ gli accertamenti per l’idoneità fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza” ) quanto dell’art. 29 del d.P.R. n. 903/1983 (il quale prevede che le prove attitudinali, alle quali sono sottoposti solo i candidati che abbiano superato la visita psico-fisica, vengano svolti da “ una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori ”).
Quanto alla seconda doglianza (secondo la quale i test attitudinali somministrati al ricorrente non sarebbero stati approvati dal -OMISSIS-), anch’essa è destituita di fondamento, come emerge dalla produzione documentale dell’amministrazione resistente e, in particolare, dal decreto del -OMISSIS- del -OMISSIS- recante l’approvazione dei test impiegati nel concorso in questione.
Infine, ancorché il ricorrente non abbia sollevato alcuna censura nel merito della valutazione compiuta dalla Commissione (e rammentato come il sindacato giurisdizionale su di questa si limiti alla verifica dell’illogicità e contraddittorietà manifeste, cfr. ex pluribus Cons. St., sez. II, n. 3056 del 22.4.2022), preme al Collegio rilevare come il medesimo sia stato giudicato inidoneo all’esito di un primo colloquio da parte di uno psicologo della Polizia di Stato membro del Collegio di accertamento attitudinale e, in seguito alla richiesta di quest’ultimo, anche all’esito di un secondo colloquio collegiale innanzi alla competente Commissione attitudinale, evidenziando un valore medio globale inferiore a -OMISSIS-, giudizi che, a parere di questo Collegio, sono scevri da ogni macroscopico travisamento o evidenti illogicità ed incongruenze.
Pertanto, il ricorso proposto è del tutto infondato e va, di conseguenza, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.000,00 a favore dell’amministrazione dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.