TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11114/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSI MASSIMO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PAOLINI 2, S. ONOFRIO DI CAMPLI (TE), presso il difensore avv. AMBROSI
MASSIMO
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso (come da atto di citazione):
“Voglia il Tribunale di Bologna:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto esposti in narrativa e quì da intendersi integralmente trascritti e riportati, la responsabilità di (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 nella realizzazione dei lavori di impianto riscaldamento/raffreddamento, non realizzati a regola d'arte, presso l'immobile di San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza 48/a di proprietà di giusta Parte_1 fattura n. 493/2020, e per l'effetto disporre la riduzione del prezzo dovuto e condannare Controparte_1 (P.IVA ) alla restituzione dell'importo di euro 18.318,30 o dell'importo maggiore/minore P.IVA_2 risultante all'esito del giudizio;
- Condannare al risarcimento dei danni in favore di nell'ammontare che Controparte_1 Parte_1 sarà determinato in via equitativa dal Tribunale stesso;
- In ogni caso, con condanna alle spese e competenze legali del giudizio”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1/10/2022 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo che: Controparte_1
realizzava l'impianto di riscaldamento e raffrescamento, unitamente ad CP_1 altre opere, sull'immobile di proprietà di sito in San Lazzaro di Savena, via Pt_1
Speranza n. 48/a, come da fattura n. 493 del 10/09/2020 regolarmente pagata (doc. 1);
-LO riscontrava problematiche legate al corretto funzionamento dell'impianto quali perdite e condense, blocco della caldaia e malfunzionamento dell'impianto a cambio caldo/freddo;
-l'attrice lamentava la situazione a che effettuava, sino dall'autunno 2021, CP_1 interventi infruttuosi perché non idonei a rendere funzionante l'impianto di riscaldamento e raffrescamento (docc. 2, 3 e 4); segnalava che alla chiusura degli stessi interventi non veniva mai rilasciato il rapportino delle operazioni effettuate;
-il legale dell'attrice chiedeva, quale ulteriore tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia, di effettuare un sopralluogo presso la sede di (doc. 7); Pt_1
-in data 30/06/2022 veniva svolto sopralluogo presso la sede di alla presenza di Pt_1
(After Sales & Service Manager (società Persona_1 Controparte_2 produttrice del gruppo frigo), (CSTA FR IN (società che si occupa Parte_2 della manutenzione del gruppo frigo), , (consulente Parte_3 Persona_2 Pt_1
e (coordinatore tecnico (doc. 11); Persona_3 CP_1
-il sopralluogo confermava la bontà di quanto manifestato dalla società produttrice dei gruppi frigo, cioè l'assenza di difetti negli stessi, e che la causa delle problematiche era da individuarsi nella realizzazione non a regola d'arte dell'impianto da parte di CP_1
;
[...]
-anche nelle interlocuzioni successive al sopralluogo congiunto di tutte le parti la convenuta offriva interventi non risolutivi, per come individuati da Controparte_2
e dall'Ing. la convenuta, tra l'altro, non sottoscriveva il verbale
[...] Persona_2 congiunto proposto da;
Parte_4
-le parti non raggiungevano alcun accordo stragiudiziale e l'attrice si vedeva pertanto costretta ad incardinare il presente giudizio. LO chiedeva accertarsi la responsabilità di per l'esecuzione non a regola CP_1
d'arte dei lavori commissionati, con conseguente riduzione del prezzo dovuto alla convenuta e condanna di alla restituzione dell'importo di € 18.318,30=, ai CP_1 sensi dell'art. 1668 c.c.; con condanna della convenuta al risarcimento dei danni nell'ammontare da determinarsi in via equitativa. All'udienza del 2/02/2023, dichiarata la contumacia di parte convenuta e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., veniva disposto rinvio per i conseguenti provvedimenti all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 25/05/2023. Con provvedimento del 25/05/2023 veniva disposta l'ammissione della CTU sull'impianto per cui è causa. All'udienza del 8/05/2024 ex art. 127-ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 4 La domanda risulta fondata, per i motivi che si vanno ad esporre, e va accolta. LO ha convenuto in giudizio , società alla quale ha commissionato la CP_1 realizzazione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento sul proprio immobile sito nel Comune di San Lazzaro di Savena, dietro corrispettivo di € 45.823,20= (doc. 1), chiedendo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., la riduzione del prezzo con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 18.318,30, oltre al risarcimento dei danni. La CTU espletata, le cui conclusioni si fanno proprie in considerazione della completezza dell'elaborato peritale, ha accertato che:
“…non risulta agli atti nessuna tipologia di contratto;
lo scrivente ha proceduto comunque alla ricostruzione di quanto possibile per poter rispondere al quesito posto, anche in virtù del fatto che i lavori realizzati dalla sono stati modificati” CP_1
(pag. 6 CTU); “Dalla ricostruzione dei fatti emerge che l'impianto presentava difetti inerenti alla mancata coibentazione di alcune parti dell'impianto, alle difficoltà per la gestione estate/inverno e il blocco dell'impianto dovuto alla mancanza di liquido minimo nell'impianto” (pag. 7 CTU). Il CTU ha quantificato nell'importo di € 8.840,58= le spese necessarie per ovviare ai difetti riscontrati al fine di poter utilizzare in maniera funzionale l'impianto, spese interamente sostenute da Pt_1
Il prezzo dell'appalto deve essere quindi proporzionalmente diminuito con conseguente condanna di alla restituzione a favore di della somma suindicata. CP_1 Pt_1
La domanda di risarcimento danni va accolta. Nel caso di specie, infatti, risultano i presupposti per la valutazione e la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 6329/2019 e n. 4310/2018. Si stima pertanto equo condannare al pagamento a favore di della CP_1 Pt_1 somma di € 1.500,00= a tale titolo. Dalle considerazioni svolte emerge la fondatezza della domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, nell'importo di € 276,00= per spese non imponibili, € 3.387,00= per compenso, come indicato da parte attrice nella nota spese, oltre oneri accessori. Parte convenuta è tenuta altresì al rimborso delle spese di CTU pari a € 1.824,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna alla restituzione a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
8.840,58=;
-condanna al pagamento a favore di della somma di € CP_1 CP_1 Parte_1
1.500,00= a titolo di risarcimento del danno.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 276,00= per spese non imponibili, € 3.387,00= per compenso, oltre i.v.a., pagina 3 di 4 c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre alle spese di CTU pari a € 1.824,00=.
Bologna, 6/03/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11114/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSI MASSIMO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PAOLINI 2, S. ONOFRIO DI CAMPLI (TE), presso il difensore avv. AMBROSI
MASSIMO
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso (come da atto di citazione):
“Voglia il Tribunale di Bologna:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto esposti in narrativa e quì da intendersi integralmente trascritti e riportati, la responsabilità di (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 nella realizzazione dei lavori di impianto riscaldamento/raffreddamento, non realizzati a regola d'arte, presso l'immobile di San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza 48/a di proprietà di giusta Parte_1 fattura n. 493/2020, e per l'effetto disporre la riduzione del prezzo dovuto e condannare Controparte_1 (P.IVA ) alla restituzione dell'importo di euro 18.318,30 o dell'importo maggiore/minore P.IVA_2 risultante all'esito del giudizio;
- Condannare al risarcimento dei danni in favore di nell'ammontare che Controparte_1 Parte_1 sarà determinato in via equitativa dal Tribunale stesso;
- In ogni caso, con condanna alle spese e competenze legali del giudizio”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1/10/2022 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo che: Controparte_1
realizzava l'impianto di riscaldamento e raffrescamento, unitamente ad CP_1 altre opere, sull'immobile di proprietà di sito in San Lazzaro di Savena, via Pt_1
Speranza n. 48/a, come da fattura n. 493 del 10/09/2020 regolarmente pagata (doc. 1);
-LO riscontrava problematiche legate al corretto funzionamento dell'impianto quali perdite e condense, blocco della caldaia e malfunzionamento dell'impianto a cambio caldo/freddo;
-l'attrice lamentava la situazione a che effettuava, sino dall'autunno 2021, CP_1 interventi infruttuosi perché non idonei a rendere funzionante l'impianto di riscaldamento e raffrescamento (docc. 2, 3 e 4); segnalava che alla chiusura degli stessi interventi non veniva mai rilasciato il rapportino delle operazioni effettuate;
-il legale dell'attrice chiedeva, quale ulteriore tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia, di effettuare un sopralluogo presso la sede di (doc. 7); Pt_1
-in data 30/06/2022 veniva svolto sopralluogo presso la sede di alla presenza di Pt_1
(After Sales & Service Manager (società Persona_1 Controparte_2 produttrice del gruppo frigo), (CSTA FR IN (società che si occupa Parte_2 della manutenzione del gruppo frigo), , (consulente Parte_3 Persona_2 Pt_1
e (coordinatore tecnico (doc. 11); Persona_3 CP_1
-il sopralluogo confermava la bontà di quanto manifestato dalla società produttrice dei gruppi frigo, cioè l'assenza di difetti negli stessi, e che la causa delle problematiche era da individuarsi nella realizzazione non a regola d'arte dell'impianto da parte di CP_1
;
[...]
-anche nelle interlocuzioni successive al sopralluogo congiunto di tutte le parti la convenuta offriva interventi non risolutivi, per come individuati da Controparte_2
e dall'Ing. la convenuta, tra l'altro, non sottoscriveva il verbale
[...] Persona_2 congiunto proposto da;
Parte_4
-le parti non raggiungevano alcun accordo stragiudiziale e l'attrice si vedeva pertanto costretta ad incardinare il presente giudizio. LO chiedeva accertarsi la responsabilità di per l'esecuzione non a regola CP_1
d'arte dei lavori commissionati, con conseguente riduzione del prezzo dovuto alla convenuta e condanna di alla restituzione dell'importo di € 18.318,30=, ai CP_1 sensi dell'art. 1668 c.c.; con condanna della convenuta al risarcimento dei danni nell'ammontare da determinarsi in via equitativa. All'udienza del 2/02/2023, dichiarata la contumacia di parte convenuta e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., veniva disposto rinvio per i conseguenti provvedimenti all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 25/05/2023. Con provvedimento del 25/05/2023 veniva disposta l'ammissione della CTU sull'impianto per cui è causa. All'udienza del 8/05/2024 ex art. 127-ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 4 La domanda risulta fondata, per i motivi che si vanno ad esporre, e va accolta. LO ha convenuto in giudizio , società alla quale ha commissionato la CP_1 realizzazione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento sul proprio immobile sito nel Comune di San Lazzaro di Savena, dietro corrispettivo di € 45.823,20= (doc. 1), chiedendo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., la riduzione del prezzo con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 18.318,30, oltre al risarcimento dei danni. La CTU espletata, le cui conclusioni si fanno proprie in considerazione della completezza dell'elaborato peritale, ha accertato che:
“…non risulta agli atti nessuna tipologia di contratto;
lo scrivente ha proceduto comunque alla ricostruzione di quanto possibile per poter rispondere al quesito posto, anche in virtù del fatto che i lavori realizzati dalla sono stati modificati” CP_1
(pag. 6 CTU); “Dalla ricostruzione dei fatti emerge che l'impianto presentava difetti inerenti alla mancata coibentazione di alcune parti dell'impianto, alle difficoltà per la gestione estate/inverno e il blocco dell'impianto dovuto alla mancanza di liquido minimo nell'impianto” (pag. 7 CTU). Il CTU ha quantificato nell'importo di € 8.840,58= le spese necessarie per ovviare ai difetti riscontrati al fine di poter utilizzare in maniera funzionale l'impianto, spese interamente sostenute da Pt_1
Il prezzo dell'appalto deve essere quindi proporzionalmente diminuito con conseguente condanna di alla restituzione a favore di della somma suindicata. CP_1 Pt_1
La domanda di risarcimento danni va accolta. Nel caso di specie, infatti, risultano i presupposti per la valutazione e la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 6329/2019 e n. 4310/2018. Si stima pertanto equo condannare al pagamento a favore di della CP_1 Pt_1 somma di € 1.500,00= a tale titolo. Dalle considerazioni svolte emerge la fondatezza della domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, nell'importo di € 276,00= per spese non imponibili, € 3.387,00= per compenso, come indicato da parte attrice nella nota spese, oltre oneri accessori. Parte convenuta è tenuta altresì al rimborso delle spese di CTU pari a € 1.824,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna alla restituzione a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
8.840,58=;
-condanna al pagamento a favore di della somma di € CP_1 CP_1 Parte_1
1.500,00= a titolo di risarcimento del danno.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 276,00= per spese non imponibili, € 3.387,00= per compenso, oltre i.v.a., pagina 3 di 4 c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre alle spese di CTU pari a € 1.824,00=.
Bologna, 6/03/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4