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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10572 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.”, riservata per la decisione in data 4.10.2024, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SUSY LEONE, come da procura in atti;
OPPONENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
(P. IVA P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE DI MEGLIO, giusta P.IVA_2
procura in atti;
OPPOSTA/CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo, depositato dalla con cui veniva chiesto al Controparte_1 Controparte_2
il pagamento di euro 11.775,44, oltre accessori e spese di lite, per
[...]
compensi dell'attività professionale svolta. Deduceva, in particolare, l'istante di avere svolto l'incarico di amministratore del resistente dal 2016 al 2018 Parte_1
e di avere maturato il diritto al predetto compenso, rimasto insoluto. Il Tribunale accoglieva la richiesta monitoria, emettendo il richiesto decreto ingiuntivo.
Il , pertanto, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo per i seguenti Parte_1
motivi: 1) insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.. Invero, il mandato all'amministratore veniva conferito dall'assemblea del 29.7.16 con decorrenza dal successivo mese di agosto e l'incarico cessava il 19.7.2018 (data in cui veniva nominato il nuovo amministratore, in sostituzione dell'opposta società).
Inoltre, la delibera del 29.7.2016 non conteneva la quantificazione del compenso e neppure la lettera di candidatura dell'opposta faceva riferimento all'importo richiesto. La prova dell'ammontare del compenso, pertanto, era stata fornita dalla ricorrente depositando l'estratto del conto corrente del Condominio, dal quale risultava che il compenso corrisposto al precedente amministratore, per un periodo di cinque mesi (da aprile ad agosto), era di euro 1.870,44, ovvero euro 374,08 mensili lordi (pari ad euro 350,00 netti). L'importo preteso dalla controparte, invece, ammontava ad euro 400,00 mensili netti, somma diversa sia dall'importo di cui sopra che dall'ulteriore diverso importo di euro 356,00 oltre iva, di cui alla fattura n.
23 del 13.12.2017, relativa ai compensi dell'anno 2017. Evidenziava l'opponente che la controparte aveva abusato dei propri poteri di amministrazione, disponendo in proprio favore il pagamento di un importo assolutamente non corrispondente al deliberato assembleare e conseguentemente appropriandosi di somme di pertinenza del . Parte_1
2 La parte opponente, inoltre, allegava che l'Amministratore aveva commesso numerose irregolarità consistenti: a) nella mancata acquisizione della documentazione contabile-amministrativa dalla precedente amministrazione condominiale;
b) nella mancata presentazione ed approvazione di regolari rendiconti consuntivi e preventivi;
c) nell'inerzia nell'attivare le procedure di recupero delle quote ordinarie e straordinarie dovute dai condomini morosi;
d) nel mancato pagamento di fatture di utenze, quali bollette ABC, al punto che il istante subiva l'interruzione della fornitura, peraltro in periodo estivo, Parte_1
oltre all'aggravio degli interessi sulle somme non corrisposte alle scadenze previste;
e) nella messa in esecuzione di delibere assembleari palesemente invalide per il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta ex lege per l'approvazione dei punti posti all'ordine del giorno, con conseguente esposizione del al Parte_1
contenzioso giudiziario di impugnativa. A fronte dell'inadempimento di cui sopra,
l'opponente proponeva, nei confronti dell'opposta, domanda riconvenzionale di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e morali) subiti, in misura rapportata agli oneri /aggravi di spesa emergenti dai documenti depositati.
Concludeva, pertanto, chiedendo: 1) in via preliminare, di rigettare l'eventuale richiesta avversa di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 948/21, di cui al procedimento monitorio r.g. 24436/20; 3) in via subordinata, di ridurre secondo giustizia ed equità il dovuto, tenuto conto di tutti i profili in fatto ed in diritto evidenziati, detraendo e compensando gli importi di cui alla domanda riconvenzionale;
4) in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle Amministrazioni e di condannare Controparte_1
la medesima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non quantificati nella misura accertata e/o ritenuta di giustizia, nei limiti di valore di € 26.000,00; 5) di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite.
3 Si costituiva la parte opposta, evidenziando che la sua pretesa creditoria era certa, liquida ed esigibile ed aveva ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali consistenti nell'attività di gestione ed amministrazione del opponente. Parte_1
Faceva, inoltre, rilevare che la controparte non aveva allegato il proprio adempimento e, in merito alle contestazioni, effettuate dalla controparte, al suo operato chiariva: a) che la documentazione contabile ed amministrativa era stata acquisita dal nuovo amministratore;
b) che i consuntivi ed i preventivi relativi alla gestione della odierna convenuta erano stati tutti presentati ed approvati in assemblea;
c) che la aveva sempre Controparte_1
riferito all'assemblea in merito alle morosità dei condomini;
d) che la sospensione della fornitura idrica era stata determinata dalla necessità della società ABC di effettuare una riparazione sulla condotta idrica;
e) che la sentenza n. 8498/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, non era mai stata notificata alla società convenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di confermare lo stesso, rigettando l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Rigettata la domanda ex art. 648 cpc, esaurita la fase istruttoria, in data 4.10.24, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Rileva, preliminarmente, il Tribunale come la parte opponente, a differenza di quanto sostenuto dall'opposta, non abbia mai rinunciato a nessuno dei motivi di doglianza e a tutte le censure circa l'inadempimento dell'amministratore. Invero, il procuratore del , in tutti i suoi atti, si è sempre riportato al contenuto Parte_1
dei precedenti atti e, quindi, anche dell'atto di citazione.
4 Per il principio della ragione “più liquida”, va analizzato per primo il motivo di cesura del corretto adempimento dell'amministratore fondato sulla mancata presentazione all'assemblea dei bilanci di gestione.
Ritiene il Tribunale che tale omissione costituisca un inadempimento grave, idoneo a determinare la perdita del diritto al compenso dell'amministratore. Sul punto, si richiamano integralmente le motivazioni di cui alla pronuncia della Suprema Corte n.
3892/2017.
Nel caso di specie, in particolare, a fronte dell'allegazione, effettuata dall'opponente, relativa alla mancata presentazione dei predetti bilanci di gestione, la parte opposta allegava di avere presentato all'assemblea i consuntivi di gestione.
Tale ultima allegazione, tuttavia, non veniva provata dall'opposta, che versava agli atti solo i consuntivi relativi alle spese ordinarie e straordinarie relative all'anno
2016, ma non provava di avere presentato tali bilanci al vaglio assembleare. In ordine all'anno 2017, poi, la parte opposta non provava neppure di aver redatto tali bilanci nel termine di legge, pur essendo il suo mandato cessato solo in data
19.7.2018.
Orbene, avendo la parte opponente allegato una circostanza negativa (omessa presentazione dei bilanci), gravava sulla parte opposta l'onere di provare di avere correttamente adempiuto all'obbligo di presentazione dei bilanci all'assemblea.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che il grave inadempimento dell'amministratore determini la perdita del diritto al suo compenso, rimanendo così assorbiti tutti gli altri motivi dell'opposizione.
In accoglimento dell'opposizione va, pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale della e revocato il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto.
5 La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale e morale subito dalla parte opponente non trova, invece, accoglimento. Infatti, a prescindere dalla prova delle omissioni allegate dalla parte opponente, evidenzia il Tribunale come questa ultima non abbia allegato né provato le conseguenze dannose derivanti dai predetti comportamenti.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 26.000,00 euro), ridotti del
50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 948/21, reso nel procedimento monitorio r.g. 24436/20, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 948/2021 emesso dall'intestato Tribunale;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal
Parte_1
3) condanna la società al Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
he liquida in euro 149,00 per spese ed euro 2.538,50 per
[...]
compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 22/01/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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