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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1333/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AMICO EMIDIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO Controparte_1 C.F._2
EMIDIO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“RICORRONO
all'On.le Tribunale di Lecco affinché voglia
➢ previi gli incombenti di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., ➢ ex art. 2, art. 3 comma 1 n. 2, lett. b) e comma 2 L. 1/12/1970 n. 898, e art. 4 ult. co. stessa legge, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Lecco in data 20/9/2001;
➢ senza alcuna altra statuizione relativa alla casa ex-coniugale, stante la proprietà esclusiva della stessa in capo al Sig. Parte_1
➢ senza alcuna altra statuizione relativa all'affidamento dei figli, essendo gli stessi maggiorenni;
➢ senza alcuna altra statuizione di natura economica tra gli ex-coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
➢ senza alcuna altra statuizione relativa ad eventuale assegno di mantenimento per i figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, stante l'impegno, che qui si assume, a provvedere direttamente al loro mantenimento nei rispettivi periodi di permanenza presso i genitori, determinati paritariamente tra essi, e ciò anche a mente dell'art. 337-ter, comma 4°, n. 3, c.c.
➢ ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti ed inerenti annotazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 51, comma 2°, ultimo periodo, c.p.c., i ricorrenti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano di non volersi riconciliare.
I ricorrenti dichiarano altresì che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande ovvero domande ad esse connesse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario il 20/09/2001 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli, , nato a Persona_1
Lecco il 16/03/2003 e nata a [...] il [...]. Persona_2
Il giorno 19/12/2012 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 08/01/2013 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
22/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non ancora autosufficienti, avuto riguardo all'impegno assunto dai genitori di provvedere direttamente al loro mantenimento nei rispettivi periodi di permanenza, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lecco il 20/09/2001 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1
del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 82;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai figli e , maggiorenni ma non ancora Per_2 Per_1
economicamente autosufficienti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1333/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AMICO EMIDIO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO Controparte_1 C.F._2
EMIDIO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“RICORRONO
all'On.le Tribunale di Lecco affinché voglia
➢ previi gli incombenti di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., ➢ ex art. 2, art. 3 comma 1 n. 2, lett. b) e comma 2 L. 1/12/1970 n. 898, e art. 4 ult. co. stessa legge, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Lecco in data 20/9/2001;
➢ senza alcuna altra statuizione relativa alla casa ex-coniugale, stante la proprietà esclusiva della stessa in capo al Sig. Parte_1
➢ senza alcuna altra statuizione relativa all'affidamento dei figli, essendo gli stessi maggiorenni;
➢ senza alcuna altra statuizione di natura economica tra gli ex-coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
➢ senza alcuna altra statuizione relativa ad eventuale assegno di mantenimento per i figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, stante l'impegno, che qui si assume, a provvedere direttamente al loro mantenimento nei rispettivi periodi di permanenza presso i genitori, determinati paritariamente tra essi, e ciò anche a mente dell'art. 337-ter, comma 4°, n. 3, c.c.
➢ ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti ed inerenti annotazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 51, comma 2°, ultimo periodo, c.p.c., i ricorrenti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano di non volersi riconciliare.
I ricorrenti dichiarano altresì che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande ovvero domande ad esse connesse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario il 20/09/2001 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli, , nato a Persona_1
Lecco il 16/03/2003 e nata a [...] il [...]. Persona_2
Il giorno 19/12/2012 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 08/01/2013 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
22/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non ancora autosufficienti, avuto riguardo all'impegno assunto dai genitori di provvedere direttamente al loro mantenimento nei rispettivi periodi di permanenza, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Lecco il 20/09/2001 tra e trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1
del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 82;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai figli e , maggiorenni ma non ancora Per_2 Per_1
economicamente autosufficienti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada