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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me I Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035299230000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Agenzia delle Entrate – NE (ADER) e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, il Sig. Ricorrente_1 chiedeva la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento n. 295 2024 00352992 30 000, notificata il 25.11.2024, portante un debito complessivo di € 624,88 per TIA (tariffa rifiuti) relativa agli anni 2010, 2011 e 2012.
Il ricorrente deduceva:
1. Nullità della Cartella per omessa notifica degli atti presupposti: il ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico indicato in cartella, ovvero l'Intimazione di Pagamento n. 302385 del
29/07/2019.
2. La prescrizione quinquennale del diritto di credito: stante la mancata notifica di validi atti interruttivi tra la maturazione del tributo e la notifica della cartella nel 2024, il credito per la TIA 2010-2012 doveva ritenersi prescritto.
3. La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
4. Violazione dell'art. 25 bis D.Lgs 546/92: nelle memorie illustrative, parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta dalle resistenti in quanto priva dell'attestazione di conformità all'originale, rendendo impossibile la prova della notifica degli atti presupposti.
Costituendosi le parti resistenti, Agenzia delle Entrate – NE (ADER) e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, chiedevano il rigetto del ricorso. In particolare:
• La difesa di ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai motivi riguardanti il merito della pretesa e la notifica degli atti presupposti di competenza dell'Ente Impositore, sostenendo che l'Agente della NE risponde solo per vizi propri della procedura esecutiva.
• La difesa di Società_1 S.p.A. ha sostenuto la legittimità della pretesa affermando l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento del 2019 e invocando la proroga dei termini di prescrizione/decadenza.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, specificamente l'Intimazione di Pagamento n. 302385 del 29/07/2019, deducendo conseguentemente l'intervenuta prescrizione del credito tributario relativo alla TIA per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di contestazione da parte del contribuente, grava sull'Ente Impositore o sull'Agente della NE l'onere di fornire la prova rigorosa della regolare notificazione degli atti prodromici. Nel caso di specie, l'Società_1 S.p.A. non ha fornito la valida prova della notificazione dell'intimazione di pagamento del 2019, essendosi limitata a produrre la copia della suddetta intimazione senza produrre alcun documento che ne attestasse anche l'avvenuta notifica. A tale scopo non può essere utilizzato il documento denominato “relata fronte” perché non riporta la parte riservata all'avvenuto ricevimento.
Ne consegue che, non essendo stata raggiunta la prova legale della notifica dell'atto interruttivo del 2019, la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 25/11/2024 costituisce il primo atto validamente portato a conoscenza del contribuente.
Venendo all'eccezione di prescrizione, si osserva che la TIA (Tariffa Igiene Ambientale) e la TARI, quali tributi locali periodici, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.. Considerando che i crediti si riferiscono agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, il termine prescrizionale è ampiamente decorso alla data di notifica della cartella (25/11/2024), essendo trascorsi oltre cinque anni dalla scadenza del dovuto, senza che sia stato validamente notificato alcun atto interruttivo intermedio.
Né può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) per salvare la pretesa, in quanto, anche computando i periodi di sospensione (complessivamente circa due anni), il lasso di tempo intercorso tra l'esigibilità del tributo (2011-2013) e la notifica della cartella (2024) eccede comunque il quinquennio.
L'accoglimento del motivo assorbente relativo alla prescrizione per mancata prova della notifica degli atti presupposti rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di ATO ME 1 S.p.
A. Va accolta, invece l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ADER, in quanto, il ricorso viene accolto soltanto in ragione delle eccezioni di merito riguardanti l'ente impositore, con conseguente integrale compensazione delle spese tra l'ADER e le altre parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
Condanna l'ATO ME1, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi
€ 200,00 oltre oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Dott. Difensore_1. Compensa integralmente le spese tra l'ADER e le altre parti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me I Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035299230000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Agenzia delle Entrate – NE (ADER) e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, il Sig. Ricorrente_1 chiedeva la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento n. 295 2024 00352992 30 000, notificata il 25.11.2024, portante un debito complessivo di € 624,88 per TIA (tariffa rifiuti) relativa agli anni 2010, 2011 e 2012.
Il ricorrente deduceva:
1. Nullità della Cartella per omessa notifica degli atti presupposti: il ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico indicato in cartella, ovvero l'Intimazione di Pagamento n. 302385 del
29/07/2019.
2. La prescrizione quinquennale del diritto di credito: stante la mancata notifica di validi atti interruttivi tra la maturazione del tributo e la notifica della cartella nel 2024, il credito per la TIA 2010-2012 doveva ritenersi prescritto.
3. La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
4. Violazione dell'art. 25 bis D.Lgs 546/92: nelle memorie illustrative, parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta dalle resistenti in quanto priva dell'attestazione di conformità all'originale, rendendo impossibile la prova della notifica degli atti presupposti.
Costituendosi le parti resistenti, Agenzia delle Entrate – NE (ADER) e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, chiedevano il rigetto del ricorso. In particolare:
• La difesa di ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai motivi riguardanti il merito della pretesa e la notifica degli atti presupposti di competenza dell'Ente Impositore, sostenendo che l'Agente della NE risponde solo per vizi propri della procedura esecutiva.
• La difesa di Società_1 S.p.A. ha sostenuto la legittimità della pretesa affermando l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento del 2019 e invocando la proroga dei termini di prescrizione/decadenza.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, specificamente l'Intimazione di Pagamento n. 302385 del 29/07/2019, deducendo conseguentemente l'intervenuta prescrizione del credito tributario relativo alla TIA per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di contestazione da parte del contribuente, grava sull'Ente Impositore o sull'Agente della NE l'onere di fornire la prova rigorosa della regolare notificazione degli atti prodromici. Nel caso di specie, l'Società_1 S.p.A. non ha fornito la valida prova della notificazione dell'intimazione di pagamento del 2019, essendosi limitata a produrre la copia della suddetta intimazione senza produrre alcun documento che ne attestasse anche l'avvenuta notifica. A tale scopo non può essere utilizzato il documento denominato “relata fronte” perché non riporta la parte riservata all'avvenuto ricevimento.
Ne consegue che, non essendo stata raggiunta la prova legale della notifica dell'atto interruttivo del 2019, la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 25/11/2024 costituisce il primo atto validamente portato a conoscenza del contribuente.
Venendo all'eccezione di prescrizione, si osserva che la TIA (Tariffa Igiene Ambientale) e la TARI, quali tributi locali periodici, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.. Considerando che i crediti si riferiscono agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, il termine prescrizionale è ampiamente decorso alla data di notifica della cartella (25/11/2024), essendo trascorsi oltre cinque anni dalla scadenza del dovuto, senza che sia stato validamente notificato alcun atto interruttivo intermedio.
Né può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) per salvare la pretesa, in quanto, anche computando i periodi di sospensione (complessivamente circa due anni), il lasso di tempo intercorso tra l'esigibilità del tributo (2011-2013) e la notifica della cartella (2024) eccede comunque il quinquennio.
L'accoglimento del motivo assorbente relativo alla prescrizione per mancata prova della notifica degli atti presupposti rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di ATO ME 1 S.p.
A. Va accolta, invece l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ADER, in quanto, il ricorso viene accolto soltanto in ragione delle eccezioni di merito riguardanti l'ente impositore, con conseguente integrale compensazione delle spese tra l'ADER e le altre parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
Condanna l'ATO ME1, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi
€ 200,00 oltre oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Dott. Difensore_1. Compensa integralmente le spese tra l'ADER e le altre parti.