Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino all'11/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 421/2023 vertente tra:
e Controparte_1
, in Controparte_2 persona degli Assessori pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina…………………….……….APPELLANTI
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_3
nato a [...] il [...] Controparte_4
, nato a [...] il [...] Controparte_5
rappresentati e difesi dall'avv. I. Casales Mangano……APPELLATI
, nata a [...] il [...]……………………………….APPELLATA Controparte_6
CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1138/2023 emessa in data
1.6.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Messina del 19/7/2019 , Controparte_3 CP_4
, e , dipendenti dell'Assessorato delle Infrastrutture e
[...] Controparte_5 Controparte_6
- che, ai sensi dell'art. 31 della L.R.n.37/1985, erano stati assunti con contratto a tempo determinato di durata biennale, con trattamento economico corrispondente a quello di dirigente o assistente tecnico di cui alla L.R. 29/1/1985 n. 41;
- che il rapporto di lavoro era stato successivamente trasformato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 6/7/1990 n. 11, previo superamento di concorso pubblico espletato ex art. 15 della L.R. 15/5/1986 n. 26;
- che l'assegnazione era avvenuta con le modalità relative al personale di ruolo di cui alla L.R.
41/1985 con il trattamento economico già previsto dall'art. 31 L.R. 37/1985;
- che, giusto quanto previsto dall'art. 58 della L.R. 1/9/1993 n. 25, erano stati inquadrati nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 2 L.R. n. 53/1985 a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge;
- che per effetto di tale inquadramento e del rinvio operato alla L.53/85, si applicavano gli artt.5
e 9 della L.R. 53/1985 per la determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, con la conseguenza che l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza doveva essere valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo, con onere dell'Amministrazione di provvedere al recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali presso gli enti ove i dipendenti avevano prestato il servizio pre-ruolo, con computo di tale periodo nella determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita;
- che perciò il periodo di lavoro prestato prima dell'immissione in ruolo doveva essere riconosciuto quale servizio effettivo e computato nella determinazione del trattamento pensionistico e previdenziale senza alcun onere economico per gli interessati;
- che, in particolare, secondo la previsione dell'art. 21 della L.R. 11/1988 il servizio prestato fuori ruolo dal personale inquadrato ai sensi della L.R 39/1985, era valutato ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza senza alcun onere per l'interessato ove le relative retribuzioni fossero state soggette alle ritenute previdenziali ed assistenziali e, per l'effetto, il criterio per il computo ed il conseguente regime applicabile del servizio prestato fuori ruolo dai dipendenti inquadrati ex L.R.
39/1985 e L.R. 53/1985 era il medesimo delle e della Controparte_1 [...]
e del Personale della Regione Siciliana, i quali Controparte_7 avevano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 31 della L.R.
10 agosto 1995 n. 37 e successivamente assunti, mediante trasformazione contrattuale, a tempo indeterminato e collocati nel Ruolo Speciale Transitorio di cui alla L.R. 29 dicembre 1985 n. 53; - che a norma dell'art. 2 dei contratti sottoscritti dagli stessi ricorrenti, gli emolumenti corrisposti per il servizio svolto erano stati soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla vigente normativa.
Chiedevano, pertanto, il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio fuori ruolo ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, avendo l'amministrazione regionale riconosciuto detto computo solo ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità giuridica.
Nella costituzione dei competenti Assessorati, che contestavano nel merito la domanda eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, in favore del , il Controparte_8 giudice di primo grado, disattesa l'eccezione preliminare, accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto dei ricorrenti al computo degli anni di servizio pre-ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita senza oneri per gli stessi, con condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il giudice che, nella specie, in forza del richiamo operato dall'art.58 L.R.25/93 era applicabile l'art. 5 comma 7 della L.R. Sicilia n. 53/1985 che, nel disciplinare l'accesso al ruolo regionale anche del personale statale già in regime di comando- utilizzazione, prevede, che
“l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo”. Richiamava il successivo art. 9 che dispone “salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dalla L.R.2/62 e successive modifiche ed integrazioni”, ovverosia, per quanto qui di interesse alla “liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio” (art. 7, n. 5 L.R. cit.) ad opera del istituito con la L.R.n. CP_8
65 del 1950, art. 16 e poi sostituito, in parte qua con i medesimi compiti e fini, dalla diretta gestione della Presidenza regionale. Rilevava che a fronte di tale quadro normativo, la Suprema Corte aveva già sottolineato che il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo maturata presso gli enti di provenienza e quindi anche presso lo Stato (L.R. Sicilia n. 53 del 1985 cit., art. 5, comma 7) giustificava il diritto dei dipendenti così transitati alla fruizione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, anche dei periodi pre-ruolo.
Faceva quindi propri i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9956/2018 laddove aveva affermato che il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo maturata presso gli enti di provenienza e quindi anche presso lo Stato (L.R. Sicilia n. 53 del 1985 cit., art. 5, comma 7) giustifica il diritto dei dipendenti così transitati alla fruizione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, anche dei periodi pre-ruolo, ma la ricongiunzione soggiace al recupero della contribuzione versata a fini di previdenza……., pure precisando che “la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione preveda il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso
l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dalla L.R.
Sicilia n. 53 del 1985, art. 9”
Riteneva pertanto che, nella specie, il periodo pre-ruolo prestato dai ricorrenti doveva essere valutato come anzianità effettiva di servizio e, quindi, computato ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita e che tale riconoscimento doveva essere concesso senza alcun onere economico per il dipendente, come del resto già affermato dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza del
16/4/2019 n. 249 ( di cui richiamava i passi salienti volti a giustificare l'opzione ermeneutica volta ad escludere l'onere di riscatto da parte del dipendente, spettando all'Amministrazione regionale di provvedere al recupero dei relativi contributi previdenziali presso l'ente di provenienza e dunque senza alcun onere specifico a carico del lavoratore).
Proponevano appello, in data 16/6/2023, l'
[...]
, chiedendo l'integrale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado con il rigetto nel merito dell'originaria pretesa.
Si costituivano , e avversando i Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
motivi di impugnazione di cui chiedevano il rigetto, mentre restava contumace. Controparte_6
In esito al deposito di note a trattazione scritta da ambo le parti, la causa veniva decisa come da separato dispositivo, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l' si duole dell'applicazione, alla fattispecie, dell'art 5 CP_1
della L.R. n. 53/1985, stante il generico richiamo alla L.R n. 53\1985 posto dall'art 58 della L.R. n.
25/1993.
Sostiene che gli odierni appellati, essendo stati tutti assunti ai sensi dall'art. 31 della L.R. n. 37/1985 con contratto a tempo determinato successivamente trasformato ai sensi dall'art. 3 della L.R. n.
11/1990, benché inquadrati, ai sensi dell'articolo 58 della L.R. n. 25/1993, nel ruolo speciale transitorio di cui alla L.R. n. 53/95, a decorrere dal 21 settembre 1993, rimarrebbero soggetti a quanto previsto dall'art 11 del DPR n. 1092/73 per ciò che concerne il trattamento di quiescenza e al combinato disposto di cui agli artt. 15 e 19 del D.P.R. n. 1032/73 per la buonuscita.
In particolare, detto D.P.R n 1032/1973 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) all'art.19 esclude la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale, e prevede all'art. 15 solo la possibilità che i periodi non coperti da iscrizione alla cassa previdenziale siano soggetti a riscatto con onere a carico del dipendente.
Evidenzia, del resto, che lo stesso art. 9 della L.R. n. 53/85 per la valutazione ai fini della buonuscita dei servizi resi presso altre pubbliche amministrazioni o alle dipendenze dell'Amministrazione
Regionale rinvierebbe all'art 6 della L.R. n. 76/1982 ove per il ricongiungimento ai fini della buonuscita dei servizi non di ruolo o a tempo determinato senza assoggettamento delle retribuzioni ai contributi è previsto il contributo a carico del dipendente con il relativo onere di riscatto.
Puntualizza che, ai fini della buonuscita senza onere a carico del dipendente, il diritto al computo di periodi non coperti da contribuzione potrebbe essere riconosciuto solo in presenza di una norma che lo preveda espressamente, circostanza quest'ultima che qui non ricorrerebbe.
Richiama a tal fine altro orientamento della giurisprudenza di merito espresso da ultimo con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 22/3/2023 di cui riporta la motivazione e volto a sostenere l'applicabilità del regime di cui agli artt. 14 e 15 del DPR n. 1032 del 1973 con conseguente necessità del riscatto oneroso.
L'appello merita accoglimento.
Orbene, va innanzitutto in punto di fatto richiamata la nota in atti del 9/9/2004 del Dirigente dell'Unità operativa IV del Dipartimento del personale della Regione Sicilia che, proprio in tema di
“riconoscimento servizio pre-ruolo ai fini di previdenza del Personale ex Genio Civile”, ha chiarito che dalla intervenuta trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti lavorativi del personale ex
Genio Civile gli emolumenti erogati ai suddetti dipendenti sono stati assoggettati alle ritenute di previdenza con decorrenza dall'1\1\1991 sicchè è evidente che da tale data in poi non si pone alcun problema di computo del servizio ai fini dell'indennità di buonuscita che viene pacificamente riconosciuto stante i previsti pagamenti dei contributi previdenziali. La questione che è oggetto del presente giudizio riguarda dunque il servizio pre-ruolo a tempo determinato effettuato nel periodo
1989/1990 (per il quale in detta nota si è affermato che “il riconoscimento avverrà con riscatto a titolo oneroso”) e che effettivamente ha avuto nella giurisprudenza di merito richiamata dalle parti opposte soluzioni.
Sul punto, come già accennato, il giudice di prime cure ha affermato il diritto al computo ai fini della buonuscita di detto servizio pre-ruolo senza oneri economici per gli interessati attraverso una ricostruzione della normativa di riferimento che, tuttavia, non resiste ai rilievi di parte appellante e che, a giudizio di questa Corte, non trova neanche riscontro nei principi affermati dalla Corte di
Cassazione con la richiamata sentenza del 23/4/2018 n. 9956.
Anzi è proprio sulla scorta dei principi affermati nella suddetta decisione che il diritto degli odierni appellati non può essere riconosciuto. La Corte di Cassazione ha preso le mosse proprio dalla L.R. Sicilia n. 53 del 1985, che, nel disciplinare l'accesso al ruolo regionale anche del personale statale già in regime di comando-utilizzazione, prevede all'art. 5, comma 7, che "l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo". Richiama pure l'art. 9, comma 1, della medesima L.R. che stabilisce che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dalla L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", ovverosia, per quanto qui interessa, la "liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio" (L.R. Sicilia n. 2 del 1962 cit., art. 7,
n. 5) ad opera del istituito con la L.R. Sicilia n. 65 del 1950, art. 16 e poi sostituito, in parte CP_8
qua con i medesimi compiti e fini, dalla diretta gestione della Presidenza regionale (L.R. Sicilia n. 73 del 1979, art. 1), ma comunque con contribuzione a carico anche del dipendente (L.R. Sicilia n. 2 del
1962, art. 30 come sostituito dalla L.R. Sicilia n. 73 del 1979, art. 9).
Puntualizza poi che: se il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo maturata presso gli enti di provenienza giustifica il diritto dei dipendenti così transitati alla fruizione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, anche dei periodi pre-ruolo, la relativa ricongiunzione soggiace tuttavia al recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art. 9 cit., che all'incipit precisa "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali").
Tale regola risulta d'altra parte coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale
(in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17, lett. f, Statuto Regione
Sicilia) è tenuta ad adeguarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge": D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 19 testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita. Secondo il già richiamato principio del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 19 non contraddetto dalla disciplina emanata in sede regionale – continua la Corte di Cassazione -, i servizi possono quindi essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto versamento contributivo, che può essere diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso;
mentre è solo se vi sia riconoscimento espresso ex lege, che può aversi copertura contributiva senza oneri.
D'altra parte, puntualizza ancora la Corte, “ il riconoscimento ex lege della copertura contributiva senza oneri non può essere fatto derivare dalle ulteriori norme richiamate in tal senso dal controricorrente. Il fatto che la Legge Regionale, nel ridisciplinare il regime di pensione e buonuscita dei propri addetti, preveda l'applicazione delle norme riguardanti i dipendenti civili dello
Stato, "in quanto più favorevoli" (L.R. Sicilia n. 73 del 1979, art. 18) non significa che, contro i principi sopra delineati, vi sia riconoscimento di copertura contributiva per periodi che ne fossero in ipotesi carenti, in quanto non ne resta risolto il problema di individuare in tal modo una norma - anche regionale - che espressamente lo stabilisca.
E - ribadisce la Corte - il riconoscimento espresso ex lege della copertura senza oneri non è neanche contenuto nella L.R. n. 53\1985 il cui art 9 co 1 prevede anzi “il recupero dei relativi contributi pensionistici ed assistenziali”.
Poichè il caso esaminato riguardava “il servizio pre ruolo prestato dai lavoratori assunti ai sensi dell' art. 26 della l. n. 285 del 1977 presso il Ministero del Lavoro, e transitati nei ruoli della Regione
Sicilia ai sensi dell' art. 5, comma 7, della l.r. n. 53 del 1985, la Cassazione si è soffermata in motivazione su questioni interpretative della relativa normativa, affermando tuttavia come principio generale - valevole anche per il caso che qui ci occupa stante il richiamo alla n. 53\1985 operato dall'art 58 della L.R. n. 25\93 che ha inquadrato i dipendenti assunti ex art. 31 della L.R. 37\1985 nel Ruolo Speciale Transitorio - è quello per cui la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione preveda il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso
l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dalla L.R.
Sicilia n. 53 del 1985, art. 9.
Nella specie non vi è alcuna norma che preveda espressamente il riconoscimento di copertura contributiva senza oneri, non potendo, per come già chiarito dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 9956/2018, interpretarsi gli artt. 5 e 9 della legge regionale n. 53/85 come attributivi di un tale diritto. Sul punto non regge la motivazione del giudice di prime cure che richiama quella della Corte di appello di Palermo secondo cui “sarebbe proprio il tessuto normativo, entro il quale opera il meccanismo di assorbimento del servizio pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, a non consentire, per la comunanza di ratio e per un generale principio di coerenza ed omogeneità, di scindere la disciplina della ricongiunzione in base alla natura del trattamento in questione. Si vuol dire che avendo la normativa ricondotto entro una medesima previsione il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza
e di previdenza e non avendo previsto alcun onere specifico a carico del lavoratore, risulta plausibile
l'opzione ermeneutica secondo la quale “il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” vada richiesto alle amministrazioni di provenienza, così come sostenuto dal primo giudice”.
E non può neanche condividersi l'ulteriore assunto del giudice secondo cui per il solo fatto che l'art. 2 dei contratti stipulati ex l.r. 37/1985 espressamente prevede che gli emolumenti corrisposti saranno assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla vigente normativa, dovrebbe ritenersi, per ciò solo, che la contribuzione dei ricorrenti sarebbe stata versata e pertanto l'Amministrazione regionale tenuta a provvedere al recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali presso l'ente di provenienza, rimanendo a suo carico ogni eventuale differenza.
In realtà, va sul punto condivisa e richiamata la motivazione dalla Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza del 22/3/2023 secondo cui “ l'art 2 dei contratti stipulati ai sensi della L.R n. 37 del
1985 prevede solo genericamente l'assoggettamento della retribuzione alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla vigente normativa. Ma prevede pure che alla scadenza del contratto la
Regione “corrisponderà l'indennità di fine rapporto secondo le norme in vigore”. Del resto, va ricordato che per l'indennità di fine rapporto non è previsto un onere di contribuzione del dipendente, essendo la stessa ad esclusivo carico del datore di lavoro, per cui deve escludersi che gli oneri contributivi previsti dall'art 2 dei contratti includessero quelli inesistenti, relativi all'indennità di fine rapporto, poi nella specie non corrisposta per effetto della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. D'altro canto, senza tale trasformazione, gli appellanti non avrebbero percepito
l'indennità di buonuscita, per cui è ovvio che la contribuzione prevista dall'art 2 dei contratti non potesse riguardarla”. A conferma di tali osservazioni la Corte di Caltanissetta richiama pure la nota del 9/9/2004 di cui si è già detto in premessa e che, proprio con riferimento al personale assunto ex art 31 della L. n. 37/85, attesta che “il contratto stipulato tra le parti prevedeva alla scadenza biennale
l'erogazione del trattamento di fine servizio e pertanto gli emolumenti venivano assoggettati alle sole ritenute di quiescenza con il relativo versamento all'Inps”.
Va dunque ribadito che nessun onere di contribuzione era previsto a carico dei dipendenti a tempo determinato ex art 31 della l.r. n. 37/85 con riguardo all'indennità di buonuscita.
In definitiva in accoglimento dell'appello va affermata l'applicabilità del regime di cui agli artt. 14 e
15 del D.P.R. n. 1032/1973 con conseguente necessità del riscatto a carico del dipendente che voglia ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita.
La sentenza impugnata va, conseguentemente, riformata.
Tenuto conto, tuttavia, della particolarità della questione e delle difficoltà interpretative della normativa applicabile, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di lite.
P.Q.M
La Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dall' e dell' Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. Parte_1
1138/2023 emessa in data 1/06/2023, così provvede:
a ) in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande proposte da , Controparte_3
, e con ricorso del 19/7/2019; Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
b ) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di lite.
Messina, 12/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini