Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA
CP_ nella causa civile iscritta al n. 785/2022 R.G.L., avente a oggetto “fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall'art. 2 l. n. 297/1982”,
PROMOSSA DA
e , con l'avv. Simona Maugeri;
Parte_1 Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_2
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'1 luglio 2022, e hanno Parte_1 Parte_2 adito la presente sede per ivi sentire condannare l' , a mezzo del Fondo di Garanzia, CP_1
al pagamento, rispettivamente, delle somme di € 2.214,88 e di € 2.956,91, pari alle differenze tra gli importi già riconosciuti dal fondo, tuttavia calcolati sulla base di un'errata doppia imposizione fiscale.
In particolare, hanno esposto di aver prestato la propria attività lavorativa presso la Regalat s.r.l..; che non avendo ricevuto i crediti in oggetto, hanno proposto ricorso per decreto ingiuntivo;
che, atteso il fallimento della datrice di lavoro, si sono rivolti al
Fondo di Garanzia;
che l' ha accolto le istanze avanzate, tuttavia “operava una CP_1
Ciò premesso in punto di fatto, i lavoratori assumono la spettanza delle evidenziate differenze, attesa l'errata doppia e non dovuta imposizione fiscale sull'emolumento, determinata dall'applicazione dell'imposta fiscale sulle somme dovute a titolo di TFR pur indicate al netto delle ritenute.
Si è costituito l' , eccependo, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 in quanto promosso oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 47 d.p.r. n. 639/70; nel merito, assume l'infondatezza del ricorso.
L'udienza del 14 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Disciplina del Fondo di Garanzia.
Giova preliminarmente richiamare la disciplina di riferimento.
Con specifico riferimento al TFR, l'art. 2 l. 297/1982, rubricato “Fondo di garanzia”, stabilisce che “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere
2 presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in
Italia.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751- bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate...”.
Con riguardo alle retribuzioni spettanti al lavoratore, invece, l'art. 1 D.lgs.
80/1992, rubricato “Garanzia dei crediti di lavoro”, stabilisce che “1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione
3 straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Al riguardo, il successivo art. 2 D.lgs. 80/1992 precisa che “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. [.....] 3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata. [.....] 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.....”.
In proposito, d'altronde, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Il
Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 CP_1
4 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la Corte
Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)” (cfr. C. Cass. 1885/2005, C. Cass. 12364/2008; C. Cass. 8072/2016).
3. Tempestività del ricorso.
Ciò posto con riguardo alla natura del Fondo e alle sue funzioni, deve essere vagliata e accolta la censura relativa all'inammissibilità del ricorso per scadenza del termine decadenziale.
Per quanto qui di interesse, l'art. 46 l. 9 marzo 1989, n. 88, disciplinando il contenzioso in materia di prestazioni previdenziali, al comma 1, individua il “comitato provinciale” come organismo preposto a decidere sui ricorsi avverso, tra gli altri, i provvedimenti relativi alle prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Il comma 5 stabilisce come termine per promuovere validamente l'impugnazione quello di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato, mentre il comma 6 dispone che “trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria”.
Il successivo art. 47 d.p.r. 639/1970, a sua volta, prevede che “esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del
5 ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_2
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
L'art. 24 Legge n. 88 del 09/03/1989, cui rinvia la norma da ultimo citata, contiene l'elencazione delle “prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, tra le quali è espressamente compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
Dal combinato disposto delle disposizioni in parola, emerge che il lavoratore che ha intenzione di beneficiarie delle prestazioni previdenziali del Fondo di Garanzia deve presentare apposita domanda all' . Nell'ipotesi in cui la stessa sia rigettata, o CP_1
parzialmente accolta, è tenuto ad avanzare entro il termine decadenziale di novanta giorni ricorso amministrativo avverso la decisione dell'ente, che si sostanzia in un'ipotesi di silenzio rifiuto, se la decisione dell'autorità procedente non viene emessa nel successivo termine di novanta giorni. A fronte dell'esaurimento della procedura de qua, l'amministrato è tenuto, nell'ulteriore termine decadenziale di un anno, ad adire l'autorità giudiziaria.
Ebbene, nel caso di specie i termini docenziali richiamati appaiono superati.
Invero, dalla documentazione versata in atti dagli stessi ricorrenti, emerge che questi hanno presentato istanza di intervento del Fondo di Garanzia in data 5 aprile
2019 (cfr. all.ti 9 e 9 bis), circostanza peraltro incontroversa tra le parti.
Successivamente, con provvedimento datato 29 maggio 2020, l' ha comunicato il CP_1
parziale accoglimento delle domande, così come osservato in premessa. CP_
Ora, l' sostiene, correttamente, che tale decadenza nel caso di specie si sia verificata, essendo decorso il termine di un anno e trecento giorni - corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla
L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 - dalla presentazione della domanda amministrativa. Infatti, la decisione tardiva dell'istituto
6 sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto non possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez. U, nn. 12718 e 19992 del 2009). Giocoforza, non possono esserlo nemmeno le diffide stragiudiziali inviate. Ciò in quanto si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice;
si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre,
Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis , Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre,
Cass., Sez. U., 26019/2008).
Nella specie, dunque, computando oltre al termine annuale, anche quello di trecento giorni per adire l'autorità giudiziaria, il ricorso giurisdizionale doveva essere depositato entro il 25 marzo 2022, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo in data 1 luglio 2022, quindi ben oltre il termine decadenziale.
4. Conclusioni e spese.
Alla stregua di quanto precede, sulla base della produzione documentale in atti, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche sottese al giudizio e dell'equivoca condotta tenuta dall' nel corso del procedimento amministrativo, le CP_1
spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
7 Gela, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
8