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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 23.1.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'AVV. U. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 15.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità L. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa, nonché dello status di portatore di handicap in condizione di gravità ex art.3 co.3 L.104/92, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., che aveva riconosciuto la sussistenza di una invalidità pari al 100% a decorrere da gennaio 2022 (epoca successiva al compimento del 67° anno di età).
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
In considerazione delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della ctu. Il ctu nominato ha diagnosticato a carico dell'istante “ Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi con residua ipertensione polmonare in pregressa tromboembolia e residue bronchiectasie.
Connettivite indifferenziata overlap verso polimiosite e scleroderma con interessamento articolare e ostruzione della giunzione esofago-gastrica con pressione basale residua aumentata e motilità esofagea inefficace;
iperomocisteinemia; noduli tiroidei;
episodi di tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV) in insufficienza mitralica e tricuspidalica di grado lieve ed ectasia aorta ascendente in discreto compenso cardiocircolatorio;
artrosi del rachide con discopatie multiple a moderata incidenza funzionale”.
Ha ritenuto che “realizzando la valutazione con l'utilizzo del calcolo salomonico per la minorazione cardiorespiratoria (30-35= 60%) e la formula a scalare di Balthazard per le minorazioni coesistenti residue (60+35+35), si ottiene una percentuale di danno alla capacità lavorativa non superiore all'85% (ottantacinque), a far data dalla domanda amministrativa
(29.09.2020) e fino al compimento del 67° anno di età (04.10.2020).
Successivamente, è documentata una sostanziale stazionarietà del quadro clinico- patologicodisfunzionale tanto che, in riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in un soggetto ultrasessantacinquenne, si ritiene che possa anche essere ammessa la totale inabilità”.
Trattasi di valutazione medico legale che il ctu ha confermato nel supplemento depositato in data 21.12.2024, in relazione alle osservazioni formulate dalla ricorrente e dal ctp nelle note depositate in data 6.11.2024.
In particolare, il ctu ha evidenziato che “solo successivamente al compimento del 67° anno di età (24/03/2021), è documentato il “peggioramento della dispnea”. Disfunzione, quest'ultima, però riferibile alle sole difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in un soggetto ormai ultrasessantacinquenne. Peggioramento documentato anche nella più recente relazione medica del 13/03/2024 rilasciata dalla Controparte_2
di Milano, sempre successivo al compimento del 67° anno di età, nella quale si conclude
[...] che “La paziente ha un grave ed irreversibile interessamento osteo muscolare di natura connettivitica e una grave dispnea da sforzo secondaria all'ipertensione polmonare, cui si aggiungono frequenti riesacerbazioni infettive polmonari a partenza dalle bronchiectasie, compromettendo la qualità della vita e l'autonomia della paziente”.
Con riferimento infine alla domanda tesa al riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità, il ctu ha rilevato che “a fronte di tutto ciò, considerate le disabilità rilevate e documentate con autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali e conservate capacità psicocognitive, si ritiene che la perizianda, seppur da considerare in una situazione di handicap, in quanto persona che presenta una minorazione psico-fisica causa di difficoltà di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale, allo stesso tempo non presenta riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione da parte di altre persone. Si tratta cioè di una donna non solo autonoma nella deambulazione e nei passaggi posturali ma, altresì, autonoma in tutte quelle attività quotidiane della vita (vestirsi, lavarsi, uso della toilette o della doccia) e nelle relazioni sociali, tanto da poter provvedere autonomamente alle stesse senza necessità di assistenza. È in grado, cioè, di relazionarsi con il prossimo e di provvedere alle esigenze personali quotidiane in modo autonomo, tanto che non è riscontrabile la connotazione di gravità (art. 3 comma 3, L.
104/92)”.
Alla luce di siffatte conclusioni, alle quali il Tribunale intende aderire essendo prive di vizi logici e metodologici ed essendo supportate da una puntuale disamina della documentazione medica in atti e dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì
l'assenza di ulteriori contestazioni – differenti da quelle già valutate in maniera condivisibile dall'ausiliario- il ricorso va respinto.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla CTU depositata in fase di atp;
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU già liquidate con separati decreti. CP_1
Spese irripetibili.
Brindisi, 23.1.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere