Art. 3.
Le norme delegate, di cui alla presente legge, saranno emanate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
I decreti che hanno comunque riferimento o attinenza a problemi di competenza regionale sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .
Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora essi non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
Le norme delegate, di cui alla presente legge, saranno emanate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
I decreti che hanno comunque riferimento o attinenza a problemi di competenza regionale sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .
Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora essi non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.