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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1867/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso
DA
Parte_1
- parte ricorrente –
Avv. Umberto Filici avv. Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. AN Amato Email_2
Con ricorso depositato in data 11.6.2021 l'istante di cui in epigrafe deduceva di aver prestato la propria opera lavorativa di natura subordinata dal 10.11.2013 al
31.05.2017, alle dipendenze del convenuto presso l'abitazione della madre sig.ra
[...]
in San Lorenzo del Vallo (CS); di aver svolto attività lavorativa Parte_2
di badante non convivente, livello C super ricevendo dal sig. direttive in CP_1
ordine agli orari e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre al pagamento della relativa retribuzione;
eccepiva che il rapporto di lavoro in oggetto non era stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali e assistenziali;
di aver percepito, durante l'espletamento della prestazione lavorativa, una retribuzione mensile pari a Euro 600,00, inferiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva;
che la retribuzione era stata effettuata brevi manu, in contanti e senza busta paga;
di aver lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore 07,30 alle ore 10,30; dalle ore 13,00 alle ore 15,30; dalle ore 17,00 alle 18,30 e dalle 21 alle 22 senza giorno di riposo settimanale e senza perciò godere del relativo riposo compensativo;
di non aver goduto delle ferie previste dal relativo CCNL applicabile né di aver percepito alcunché a titolo di tredicesima, di TFR e di straordinari;
che in data 13.07.2017, il rapporto di lavoro si concludeva.
Adiva il Tribunale di Castrovillari per sentir accertare dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dalla data del 10.11.2013 al
31.05.2017 e, per l'effetto, ottenere la condanna al pagamento della somma di euro
14.071,85 a titolo di differenze retributive comprensiva di TFR, nonché di una somma equitativamente stabilita a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla condotta del convenuto per omessa e/o insufficiente contribuzione versata, il tutto con rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di giudizio.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva il resistente eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna della ricorrente ex art.96 c.p.c.
Si rigetta, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.
Secondo orientamento consolidato, la legittimazione passiva va accertata in astratto, sulla base della prospettazione dell'attore e della riferibilità al convenuto del rapporto giuridico controverso.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente allegato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del sig. richiedendo nei suoi confronti il CP_1
riconoscimento del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento delle retribuzioni: ciò è sufficiente a radicare la sua legittimazione passiva, restando il profilo dell'effettiva sussistenza del rapporto devoluto al merito del giudizio.
In altri termini, a legittimazione ad causam, che deve essere verificata, anche d'ufficio, sulla base di quanto affermato dall'attore nella domanda, si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito (Tribunale di Napoli n. 5728/2022 che richiama Corte di Cassazione n. 1188/1995).
Nel merito la domanda è infondata, per le ragioni esplicitate in motivazione.
Alla luce delle allegazioni originarie contenute nell'atto introduttivo e delle risultanze istruttorie assolutamente inadeguate ed insufficienti a corroborare processualmente le domande avanzate dalla parte ricorrente, occorre concludere per il mancato assolvimento dell'onere della prova, con quel grado di certezza che era legittimo attendersi in questo tipo di giudizio, della sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze della parte resistente necessario per ritenere fondata la domanda di riconoscimento dei crediti retributivi pretesi. In concreto, in questo giudizio, in mancanza di ulteriori indizi, non solo non è stata offerta la prova della sussistenza di un qualunque rapporto lavorativo tra le parti quanto, inoltre, non è stato dimostrato in alcun modo che detto rapporto si sia estrinsecato secondo le modalità tipiche della subordinazione.
Di conseguenza, le pretese azionate con l'atto introduttivo del presente giudizio andranno integralmente rigettate.
Innanzitutto, occorre mettere in evidenza un grave difetto assertivo e probatorio in cui è incorsa la parte ricorrente.
Sebbene, infatti, la parte ricorrente abbia allegato di aver instaurato un rapporto lavorativo dipendente con la parte resistente, in realtà non ha mai rappresentato in concreto quali fossero le reali modalità esecutive del dedotto rapporto in grado di fornire con assoluta certezza tutti gli indici sintomatici della subordinazione, limitandosi genericamente ad indicare il periodo lavorativo, le mansioni svolte, gli orari osservati.
La parte ricorrente ha omesso radicalmente di rappresentare, anche solo genericamente, di essere stata assoggettata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del presunto datore di lavoro ovvero di essere stata destinataria di ordini specifici e direttive anche di massima provenienti dal presunto datore di lavoro che ne hanno limitato l'autonomia operativa e conformato la prestazione lavorativa.
A ciò si aggiunga il tenore delle prove testimoniali sollecitate dalla parte ricorrente e raccolte nel corso del giudizio, assolutamente ininfluenti ed irrilevanti ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto in esame.
In concreto tutte le testimonianze sollecitate dalla parte ricorrente pur avendo riferito di aver visto la parte ricorrente collaborare presso l'abitazione della madre del resistente non hanno saputo chiarire in alcun modo, per mancata conoscenza diretta dei fatti, quali fossero - e se ci fossero – i rapporti intercorsi tra le parti.
Con le testimonianze assunte per mezzo della parte ricorrente, pertanto, rivelatesi del tutto ininfluenti e non dirimenti, la parte ricorrente non ha colmato in alcun modo il grave difetto assertivo originario e non ha offerto la prova necessaria a confortare la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo.
Pertanto, nel caso in esame, non è stata raggiunta con quella ragionevole certezza che era legittimo attendersi nel tipo di processo la prova sufficiente della stessa instaurazione di un rapporto lavorativo dipendente tra le parti e, soprattutto, della sua natura subordinata.
Occorre ribadire, infatti, che in ragione dei principi regolatori della distribuzione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava in capo al ricorrente che agisca per far valere un rapporto di lavoro estrinsecatosi nelle forme e con i modi tipici della subordinazione nonché per il pagamento di differenze retributive l'onere di provare l'assoggettamento al potere datoriale, lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
La Corte di Cassazione è costante nel sostenere che “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, da intendersi quale il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro che riguarda le modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa e non soltanto il risultato di essa. Gli altri elementi generalmente considerati rivelatori dell'esistenza della subordinazione, quali la collaborazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'assenza di rischio imprenditoriale e la forma della retribuzione, hanno un carattere sussidiario e sono meramente indiziari. Essi, infatti, non assumono un valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto;
tuttavia, possono essere valutati nella loro globalità quali indici, appunto, dell'esistenza di un vincolo di subordinazione ogniqualvolta l'accertamento dello stesso non risulti altrimenti agevole, a causa delle peculiarità delle mansioni svolte dal prestatore di lavoro” (tra le altre Cass., n. 24903/2007)
Ora, alla luce delle risultanze istruttorie, deve concludersi per il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente dovendo mettersi in luce il mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante nel presente giudizio ai fini dell'emersione di un rapporto di lavoro tra le parti connotato dai caratteri della subordinazione.
Benché, infatti, dalle deposizioni testimoniali raccolte emerge una ricostruzione della vicenda non particolarmente lineare.
Il teste , escusso all'udienza del 07/11/2024 (all. Testimone_1
verbali di causa) riferiva: “A.d.r. Ho conosciuto la ricorrente perché è una mia assistita da molti anni, così come la madre del resistente. Ho visto la ricorrente a casa della , frequentavo casa della anche perché , Pt_2 Pt_2 Persona_1
marito della , ora deceduto, era un mio assistito, nel mio programma di Pt_2
assistenza domiciliare, in quanto allettato. Almeno una volta ogni quindici giorni, o anche più spesso in caso di necessità, mi recavo in casa della Questa Pt_2
operazione l'ho iniziata una ventina di anni fa, dal 2010, sino a quando è deceduto.
Per due o tre anni ho visto la che aiutava lo nella gestione Pt_1 Controparte_1
della mamma , non ricordo esattamente cosa facesse, con riferimento invece Pt_2
ad AN posso dire che mi aiutava a sollevare il paziente e a girarlo in occasione delle visite. Io comunque andavo in diversi giorni della settimana e i diversi orari, anche se con riferimento all'orario andavo quasi sempre dopo lo studio, quindi intorno alle 12.00 – 13.00, lei c'era quasi sempre perché alcune volte ho trovato invece la figlia, che è anche una mia assistita, ma non le ho mai Persona_2
viste insieme. Preciso che la signora aiutava il signor AN e la signora Pt_1
che non essendo nemmeno lei autosufficiente, abbisognava di una mano Pt_2
per gestire la casa, preparare da mangiare e vestirsi. Il signor invece, CP_1
l'ho trovato poche volte e non l'ho mai visto aiutare nella gestione. Non ho mai visto dare istruzioni alla RZ”. CP_1
Il teste , escusso all'udienza del 07/11/2024 (all. verbali di Testimone_2
causa) riferiva: “siamo amici con il resistente da più di vent'anni non CP_2
confermo quanto mi viene letto, è stata la madre ad assumere , e di Parte_1
tanto ne sono a conoscenza perché me l'ha detto Non mi ha mai detto di CP_1 averla pagata lui personalmente. Né mi ha mai detto di averle detto cosa fare. Verso le 19.30 andavo con a casa della mamma ma non ho mai visto la ”. CP_1 Pt_1
Ancora, all'udienza del 06/02/2025, veniva escussa la teste Testimone_3
la quale, testualmente, riportava: “ho conosciuto la ricorrente perché siamo vicine di casa dal 1989 e attualmente siamo ancora vicine di casa. A.d.r. conosco il resistente perché siamo tutti amici essendo un piccolo paese. A.d.r. so che la ricorrente lavorava per il resistente sia perché quando usciva mi diceva che andava
a lavorare per il resistente sia perché sotto l'abitazione del resistente ci sono le poste e quando io passavo di lì la vedevo fuori al balcone che puliva i vetri. Non ricordo il periodo ma l'ho vista parecchie volte.” (all. verbali di causa).
Sempre alla medesima udienza veniva escusso il teste il Testimone_4
quale diceva: “ho conosciuto il resistente perché aveva un negozio a Spezzano
Albanese dove io andavo a giocare al superenalotto. A.d.r. ho conosciuto la ricorrente a casa della mamma del resistente, poiché avevano problemi al televisore
e sono andato a risintonizzare il decoder, era più o meno il 2014 - 2015. A.d.r. da quella prima volta poi sono andato all'incirca tre – quattro volte al mese, andavo ad effettuare piccola manutenzione, una presa che si bruciava, cambiavo una lampadina, aggiustavo una tapparella, non ero retribuito per queste attività ma avevo dei regali in danaro dalla mamma, che so venti o trenta euro. A.d.r. quando andavo la RZ era lì e la mamma la chiamava per pulire dove, ad esempio io avevo sporcato, l'aiutava a pulire casa. A.d.r. preciso che il contatto della mamma del resistente l'ho avuto tramite una parente della mamma. A.d.r. quando sono andato a casa della mamma il resistente non era mai presente” (all. verbali di causa).
Orbene, il compendio istruttorio suesposto non ha fornito elementi sufficienti per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nei termini indicati in ricorso.
In particolare, le testimonianze assunte non hanno dimostrato in modo idoneo la ricorrenza dei requisiti tipici della subordinazione, e in specie del vincolo di eterodirezione, della continuità e dell'onerosità della prestazione. Il primo testimone ha riferito di aver visto frequentemente la sig.ra presso l'abitazione della Pt_1
madre del convenuto, descrivendo attività di assistenza al padre allettato e di supporto domestico rivolto alla sig.ra Ha riferito una presenza ricorrente Pt_2
della ricorrente negli orari delle sue visite, ma non ha indicato alcun elemento da cui possa desumersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: nessuna direttiva da parte del convenuto, nessun orario, nessuna retribuzione documentata.
Le ulteriori testimonianze non hanno cristallizzato il quadro probatorio. Il secondo teste ha escluso di aver mai visto la ricorrente e ha riferito meri racconti de relato. La terza testimone ha riportato osservazioni sporadiche della ricorrente intenta a pulire i vetri dell'abitazione del resistente, senza riferimento ad un'attività organizzata, retribuita e subordinata. Il quarto testimone ha riferito di una collaborazione tra la ricorrente e la madre del convenuto, nell'ambito di un contesto di tipo familiare, dove la stessa madre richiedeva aiuto domestico e corrispondeva compensi in denaro, senza alcuna partecipazione del sig. che anzi è stato CP_1
descritto come non presente.
È principio consolidato in giurisprudenza che la subordinazione, quale elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, deve emergere da circostanze che attestino l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, non essendo sufficiente la semplice esecuzione materiale di attività, ancorché continuative (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
17141/2019). Inoltre, la prestazione deve essere resa a fronte di un corrispettivo, in un contesto di stabile inserimento nell'organizzazione del datore.
Nel caso in esame, pur essendo plausibile che la ricorrente abbia effettivamente fornito supporto alla madre del convenuto, talora con un compenso anche in denaro, non è stato provato che tale attività fosse resa alle dipendenze del sig. né che il resistente abbia avuto un ruolo nella gestione, organizzazione CP_1
o retribuzione della prestazione. Anzi, le deposizioni convergono nel ritenere che il rapporto, se vi è stato, si sia svolto interamente tra la sig.ra e la madre del Pt_1
convenuto, soggetto non parte del presente giudizio.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea, per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del convenuto.
Deve, pertanto, escludersi che nel caso di specie sia intercorso tra le parti in causa un rapporto di lavoro subordinato.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte sul punto, preme sottolineare, infatti, come il discrimen tra l'autonomia e la subordinazione nei rapporti lavorativi sia ravvisabile principalmente nella soggezione o meno del lavoratore al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, espressione tipica dei poteri datoriali, anche attraverso l'esercizio del potere conformativo.
Considerato, inoltre, come l'attuale orientamento impone che alcune circostanze caratterizzanti la fase esecutiva del rapporto di lavoro, quali il rispetto di un orario lavorativo prestabilito, la modalità di pagamento della retribuzione in quota fissa e periodica, l'utilizzo di macchinari dell'azienda e l'inserimento in generale nella realtà lavorativa dell'impresa devono apprezzarsi esclusivamente alla stregua di indici solo rivelatori eventualmente del carattere subordinato del lavoro e con valenza mai decisiva né determinante, nel caso di specie, alla luce dei risultati probatori emersi, devono respingersi gli assunti di parte ricorrente intorno alla sussistenza di un tipico rapporto caratterizzato dalla subordinazione, non ravvisandosene i requisiti tipici.
Ne consegue il rigetto della domanda per come formulata da parte ricorrente, con assorbimento di tutte le altre questioni strettamente connesse.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, proposta dal resistente, si osserva che essa è infondata nel merito, mancando i presupposti necessari per l'affermazione della responsabilità per lite temeraria, che l'art. 96 c.p.c. individua nella soccombenza, accompagnata dallo stato soggettivo della mala fede o, quantomeno, della colpa grave.
In applicazione dei principi generali, inoltre, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'”an” che del “quantum”, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. n.
1384/1980; Cass. n. 1200/1998).
Nel caso di specie, non vi sono prove sufficienti della sussistenza dei presupposti di tale responsabilità, non risultando dati da cui emerga la mala fede del ricorrente, che si configura allorquando chi agisce o resiste in giudizio, pur essendo consapevole di avere torto, agisce per spirito di emulazione o con intenti defatigatori o dilatori o per altri motivi simili.
Neppure la colpa grave, ossia la mancanza della minima avvedutezza e consapevolezza delle conseguenze dei propri atti, è provata, né emerge in maniera chiara dagli atti processuali.
Manca allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio.
Assorbite tutte le altre domande e doglianze eventualmente proposte.
Quanto alle spese di lite tra le parti principali, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, in ragione della reciproca soccombenza.
Da un lato, la parte ricorrente è risultata soccombente rispetto alla domanda principale;
dall'altro, anche la domanda riconvenzionale del resistente, proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è stata rigettata, poiché priva dei presupposti richiesti dalla norma e in ogni caso sprovvista di fondamento concreto.
La reciproca insoddisfazione processuale giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., la compensazione integrale delle spese tra le parti, non sussistendo ragioni per un aggravio esclusivo in capo a una delle due.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
- rigetta la domanda formulata dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Castrovillari, 25.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito