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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.199/2024
OGGETTO:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Mutuo
Dott. Maura Mancini Consigliere
Codice: 140038
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 199/24 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
26.2.24
d a rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_1
dall'Avv. Giuseppe Ravasio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pietro Sidoti CP_1
ed Agrippino Sidoti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 2616/2023 del Tribunale di Bergamo
pubblicata in data 30.11.23
CONCLUSIONI Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda disattesa e
previe le declaratorie del caso, come di seguito giudicare
in via preliminare di merito: in riforma della sentenza n. 2616/2023 emessa
e pubblicata il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara
Mazzoni) all'esito del giudizio RG 1068/2022, dichiarare integralmente
prescritte le avverse domande di restituzione di oneri, spese e commissioni
contrattuali ai sensi dell'art. 2946 c.c. per i motivi in atti;
in via subordinata, dichiarare prescritte le pretese attoree inerenti ai
pagamenti di spese, commissioni e oneri contrattuali antecedenti al
25.5.2011, ciò per complessivi € 2.653,31, oltre agli interessi pagati
antecedentemente a tale data come quantificati in prime cure €.3.738,72,
come dettagliato in narrativa degli atti di causa;
In via principale di merito: in riforma della sentenza n. 2616/2023 emessa e
pubblicata il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara
Mazzoni) all'esito del giudizio RG 1068/2022, accertare che il contratto di
finanziamento con cessione del quinto del 15.5.2007 tra le parti di causa non
è usurario e per l'effetto rigettare l'avversa domanda dell'atto di citazione
in appello;
In via subordinata di merito: nel denegato caso di accoglimento dell'avversa
azione, in parziale riforma della sentenza n. 2616/2023 emessa e pubblicata
il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara Mazzoni) all'esito
del giudizio RG 1068/2022, riconoscere al signor il diritto CP_1
ad ottenere la refusione dei soli interessi ex art. 1815 c.c., laddove non prescritti, rigettando ogni ulteriore avversa pretesa restitutoria per quanto
in atti.
In ogni caso: ove riproposta rigettare l'avversa domanda di refusione degli
oneri asseritamente non maturati all'estinzione del contratto di
finanziamento del 20.1.2009, in quanto infondata in fatto e in diritto per
quanto esposto in atti.
con vittoria di competenze legali per entrambi i gradi di giudizio con
rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale
c.n.p.a. ed iva ex lege, nonché di eventuali ctu\ctp.
In via istruttoria: ove ritenuto necessario ammettere CTU contabile diretta
a verificare la pretesa usurarietà del contratto di finanziamento di causa,
prevedendo la rideterminazione del tasso soglia tenendo conto
dell'incidenza media del premio assicurativo significativamente
rappresentata dalla differenza tra il TEGM del quarto trimestre 2009 e
quello del primo trimestre 2010 (a decorrere dal quale il premio assicurativo
obbligatorio è stato incluso tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del
T.E.G.)”.
Dell'appellato
“voglia … rigettare integralmente l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2616/2023, resa dal
Giudice del Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Chiara Mazzoni, a definizione
del giudizio RG 1068/2022, emessa e pubblicata il 30.11.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di
appello”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.In data 10.2.22 citava in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1
Bergamo, . Parte_1
In particolare, affermava di avere stipulato in data 20.1.09 il contratto di finanziamento n° 283789 con KT SP quale mandataria di Parte_2
oggi per un importo finanziato di € 50.040,00 di montante,
[...] Parte_1
estinto nel marzo 2014 (precisamente, il 20.3.2014); in tale occasione gli era rimborsata la somma di € 22.402,35 quale parte di interessi non maturati e spese di gestione non godute. Lamentava che, come risultante da perizia allegata, il prestito era usurario in quanto, computando nel Teg anche le spese assicurative obbligatorie, che dovevano comunque considerarsi vantaggi usurari, esso superava il tasso soglia vigente nel periodo. Lamentava inoltre che la clausola con cui era esclusa la ripetibilità delle spese upfront era illegittima, perché contraria al disposto dell'art.125 TUB;
inoltre poiché in contratto non vi era una chiara distinzione tra spese upfront e recurring, tutte le spese erano da considerarsi recurring e pertanto erano da restituire applicando la giurisprudenza europea Lexitor. Domandava pertanto in via principale accertarsi e dichiararsi l'usurarietà del prestito con conseguente restituzione di interessi, commissioni e spese ai sensi dell'art.1815 c.1 cc, per complessivi €14.764,15; in subordine domandava accertarsi la nullità della clausola che stabiliva la non ripetibilità delle spese non godute e condannarsi al pagamento di € 857,68 a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria.
2. si costituiva in data 2.5.22 e rilevava che: Parte_1 - in data 6.11.2015, il aveva richiesto la refusione di oneri CP_1
asseritamente non maturati all'estinzione anticipata del contratto, per complessivi € 6.098.00, senza dettagliare le voci;
era stata proposta la restituzione di € 2.415,00; non accettava e adiva l'ABF Collegio di CP_1
Milano richiedendo la restituzione dell'indicata somma di € 6.098,00 per oneri non maturati;
l'arbitro bancario, con decisione del 26.10.2016
accoglieva parzialmente l'avversa istanza condannando la deducente alla restituzione di € 5.556,93, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, per le quote del premio assicurativo (€. 1.424,47) e della commissione IO (€
4.131,92), ciò adempiuto da come confermato dallo stesso attore Parte_1
che deduceva tali incassi dalle proprie pretese;
- le somme di cui controparte chiedeva la restituzione erano state corrisposte contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento il 20.1.2009,
mentre la prima avversa contestazione era pervenuta solo con la notifica della domanda di mediazione il 25.5.2021 (doc n.12), quindi oltre il termine decennale sancito dall'art. 2946 c.c.; la precedente mediazione non interrompeva il termine prescrizionale perché non riguardava il tema dell'usura;
- le doglianze attoree erano inoltre comunque infondate in quanto l'assicurazione sulla vita non era da includersi nel calcolo del TAEG ai sensi delle all'epoca vigenti Istruzioni di Banca d'Italia, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/50, nonché in forza dei principi giurisprudenziali di simmetria e omogeneità in materia di usura;
non rilevava inoltre la sua inclusione nelle successive istruzioni, in quanto in tal modo si realizzava, tuttalpiù, usura sopravvenuta.
- il mutuatario non aveva provato i fatti oggetto di doglianza, poiché si era limitato ad allegare una perizia di parte priva di valore probatorio;
- l'avversa domanda aveva ad oggetto, per la parte riguardante le spese non godute, unicamente le commissioni bancarie (pattuite in contratto in €
1.417,23) e le spese fisse (originariamente € 270,00), che l'ABF con la decisione del 26.10.2016 aveva affermato essere dirette alla copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito, rigettando la domanda avversaria;
la distinzione tra spese recurring e upfront era pattuita all'art.2
del contratto, che distingueva ciascuna voce;
inoltre la giurisprudenza
Lexitor era applicabile solo ai contratti stipulati successivamente al 2010 e l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE che la recepiva e non era
self executing;
- la clausola 2.2 che stabiliva la ritenzione degli oneri upfront era valida,
perché precedente l'entrata in vigore dell'art.125 sexies tub e doppiamente sottoscritta ai sensi dell'art.33 codice consumo.
Domandava, pertanto, dichiararsi prescritte le domande avversarie e il loro rigetto nel merito e, nel denegato caso di accoglimento della domanda inerente l'usura, che venisse riconosciuta la sola restituzione degli interessi contrattuali (€ 7.644,67) e non le spese e gli oneri.
3. In data 30.11.23 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n.2616/23 decideva come segue:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
così provvede: – accertato il carattere usurario del contratto di finanziamento tra le parti,
condanna la convenuta a pagare all'attore € 11.025,43, oltre interessi come
indicati in motivazione;
– condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore
dell'attore, liquidate in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per
anticipazioni, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”
3.1. Stabiliva in particolare che:
- per determinare quale fosse stata la effettiva modalità di pagamento di interessi e spese, a fronte dell'ambiguità del testo contrattuale, occorreva impiegare il canone interpretativo dell'art. 1362 c.c. valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto;
nel caso di specie, il semplice dato aritmetico della modalità di ammortamento pattuita confermava la prospettazione attorea, secondo la quale anche gli interessi e le spese erano stati corrisposti ratealmente;
infatti,
l'importo delle singole rate (€ 417,00) moltiplicato per il numero delle rate
(120) aveva per risultato € 50.040,00, ossia l'importo complessivo del credito, comprensivo di interessi e spese;
dunque anche la quota di interessi e spese era stata pagata in modo dilazionato e non in unica soluzione, né in via anticipata;
-pur non essendo stato prodotto il piano di ammortamento, la composizione delle rate era desumibile dal testo contrattuale;
il montante di € 50.040,00 si otteneva applicando la formula dell'ammortamento c.d. “alla francese” ai dati noti;
- ne seguiva che la quota capitale dell'ammortamento era stata funzionale all'estinzione di due distinti debiti nei confronti del finanziatore: uno per capitale, in senso stretto, l'altro per oneri e spese finanziati;
in mancanza di allegazione delle parti circa l'imputazione all'uno o all'altro debito della quota capitale delle singole rate, soccorrevano i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., per cui in mancanza di imputazione espressa “il pagamento deve
essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno
garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non
soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”;
- il debito per capitale e quello per spese erano soggetti alle medesime scadenze, essendo inseriti nel medesimo piano di restituzione rateale, ed egualmente garantiti;
pertanto, l'ordine di imputazione dei pagamenti doveva basarsi sull'onerosità dei debiti e, in base a tale criterio, doveva essere anteposta l'estinzione del debito più oneroso, ossia quello per capitale;
- la censura di usurarietà era fondata poiché la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato applicabile anche ai prestiti dietro cessione del quinto, aveva chiarito la necessità di computare nel TEG gli oneri assicurativi collegati al credito – presumendosi tale collegamento in caso di contestualità tra il finanziamento e l'assicurazione – indipendentemente dalla eventuale esclusione di tali oneri da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia;
il TEG effettivo così ricalcolato deve essere comparato con il TEGM come rilevato tempo per tempo dalla Banca d'Italia, mentre lo SPzio di operatività
degli oneri assicurativi risiede nell'aumento del TEGM previsto ai fini del calcolo del tasso soglia;
- l'assicurazione nel caso di specie era stata stipulata contestualmente al finanziamento, il premio era stato inglobato nella quota capitale e quindi reso oggetto anch'esso del finanziamento, aveva avuto funzione remuneratoria in quanto conclusa nell'esclusivo interesse del finanziatore;
- pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che il TEG effettivo del rapporto, comprensivo dei costi assicurativi era del 14,86%, quindi superiore al tasso soglia di riferimento pari al 14,28%, doveva ritenersi accertato il carattere usurario degli interessi (comprensivi di oneri e spese);
- l'eccezione di prescrizione era infondata parzialmente in quanto l'attore stava agendo in ripetizione di un indebito e non per il pagamento delle rate di un mutuo;
inoltre, le spese erano state pagate anch'esse ratealmente,
dunque la prescrizione non decorreva dalla stipula del contratto;
in base alla modalità di ammortamento adottata, alla data del 25/5/2011 era scaduta la rata n. 25 del 5/5/2011 e l'attore aveva pagato € 3.738,72 per interessi. Tale
somma per interessi, pertanto, non era più ripetibile, essendosi prescritto il relativo diritto;
non era invece prescritto il diritto alla ripetizione degli interessi successivi al 25/5/2011, pari a € 6.894,78 (€ 10.633,50 – 3.738,72),
da cui dovevano essere sottratti gli interessi già stornati al momento dell'estinzione anticipata in quanto mai maturati, pari a € 2.988,83, per un residuo ripetibile di € 3.905,95;
- quanto alle spese e agli oneri inclusi nella quota capitale, i pagamenti dell'attore dovevano essere imputati prioritariamente all'estinzione del debito per capitale in senso stretto e, al pagamento della rata n. 25, l'attore non aveva ancora estinto tale debito (pari a € 26.572,15), avendo versato per quota capitale la minor somma di € 6.686,39; (corrispondente alla differenza tra il capitale totale – al lordo di oneri e spese finanziati – di € 39.406,5 e il capitale residuo al pagamento della rata, pari a € 32.720,11); sicché l'attore
(mediante la cessione del quinto della propria pensione) aveva pagato successivamente al 25/5/2011 la quota per oneri e spese (complessivi €
12.834,35) e il relativo credito restitutorio non si era prescritto;
dall'importo ripetibile per oneri e spese dovevano essere sottratti € 98,48 per oneri erariali ed € 5.616,39 pacificamente già restituiti all'attore, dunque residuano €
7.119,48 indebitamente percepiti (= 12.834,35 – 98,48 – 5.616,39;
- la convenuta era tenuta pertanto a restituire un totale di € 11.025,43 (= €
3.905,95 + € 7.119,48), in quanto indebitamente percepito;
- mancando ogni deduzione circa lo stato soggettivo della convenuta e dovendosene perciò presumere la buona fede la convenuta era tenuta a pagare gli interessi legali di cui all'art. 1284, I comma c.c. sulla somma suindicata dalla domanda stragiudiziale del 25/5/2021, fino alla proposizione della domanda giudiziale avvenuta in data 10/2/2022 e, successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
la domanda di rivalutazione era invece infondata in assenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c.;
- le spese seguivano la soccombenza.
4. In data 26.2.24 ha proposto appello domandando dichiararsi Parte_1
prescritte integralmente le pretese di controparte ovvero, in via subordinata,
prescritte le pretese inerenti ai pagamenti di spese, commissioni e oneri contrattuali antecedenti al 25.5.2011, ciò per complessivi € 2.653,31, oltre agli interessi pagati antecedentemente a tale data come quantificati in prime cure;
nel merito, ha chiesto dichiararsi la non usurarietà del finanziamento ovvero in via subordinata dichiararsi dovuti i soli interessi, ai sensi dell'art.1815 cc, con vittoria di spese.
5. Si è costituito in data 8.7.24 insistendo per l'integrale CP_1
reiezione delle domande di , con vittoria di spese. Parte_1
6. All'udienza del 10.7.24 sono stati assegnati i termini ex art 352 c.p.c. e all'udienza del 28.5.25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erronea ricostruzione del giudice dell'importo e della modalità di ammortamento delle rate, inficiando,
altresì, la quantificazione delle somme prescritte, specie quelle versate a titolo di capitale e di oneri in corrispondenza della rata n.25 e in definitiva la quantificazione dell'importo da restituire in € 11.025,43.
Argomenta in particolare che:
- la ricostruzione del giudice sarebbe in contrasto col tenore letterale del contratto, secondo il quale il cedente verserà, in un'unica soluzione,
mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato” con l'indicazione dei vari oneri contrattuali (art.2); e “il cedente non potrà richiedere il versamento
del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non abbia
effettuato i versamenti indicati al capo n.2.1.” (art.7); inoltre, la somma mutuata sarebbe stata consegnata al cliente già al netto degli oneri assicurativi, pagati quindi in anticipo;
le spese, oneri e commissioni varie sarebbero stati corrisposti il 20.1.2009, antecedentemente al 25.5.2011, pertanto il diritto restitutorio dei medesimi, pari ad €12.735,87, sarebbe ampiamente prescritto;
- Il Tribunale avrebbe errato, altresì, nell'applicare l'art. 1193 c.c. e il criterio di imputazione dei pagamenti ivi previsti, affermando sussistere due separati debiti per capitale e interessi;
in realtà ne sussisterebbe uno solo, avente ad oggetto la restituzione del capitale finanziato comprensivo di interessi e spese
(fermo restando che queste sarebbero state pagate anticipatamente), poiché
queste ultime sarebbero meri accessori del capitale, promananti dal medesimo titolo;
pertanto l'art.1193 non sarebbe applicabile, in quanto i titoli e le relative cause non sarebbero distinti;
il criterio corretto sarebbe stato quello, applicato anche da controparte, di dividere le spese del finanziamento per il numero delle rate;
- sarebbero pertanto imputabili alla singola rata € 106,13 per spese e oneri finanziari, importo così ottenuto suddividendo il quantum totale di tali voci
(€12.735,87) per il numero complessivo di rate (120); al 25.5.2011, data rispetto alla quale i pagamenti precedenti sarebbero prescritti, sono state pagate n.25 rate;
dunque, applicando tale metodo sarebbero stati versati a titolo di spese € 2.653,31;
- il giudice avrebbe inoltre omesso di constatare che controparte non avrebbe provato quali somme sarebbero state ricevute e quando, poiché non avrebbe prodotto il piano di ammortamento né altrimenti allegato quali rate fossero usurarie.
1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
1.1. Innanzitutto, è necessario rilevare che sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali;
è stato inoltre prodotto il contratto di finanziamento stesso insieme ai decreti ministeriali vigenti all'epoca della stipula per la determinazione del TEG e alle istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del tasso. Infine, sono state specificamente censurate le clausole del contratto ritenute in violazione di legge, con dovizia di specificazioni in merito alle norme violate.
Gli oneri di allegazione e prova sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente rispettati.
Infatti, ai fini della determinatezza della domanda e della prova della pretesa azionata non è necessaria la produzione di un piano di ammortamento in quanto dal contratto, si ricavano tutti gli elementi relativi alla composizione delle rate.
Merita condivisione l'accertamento del Tribunale per cui esse sono state ricomprese nella rata, attesa le previsione per cui l'importo di cui il CP_1
si è dichiarato debitore “è comprensivo sia della quota capitale che della
quota interessi” che ha trovato conferma da quanto ricavato dal Tribunale
sulla base dei dati economici che risultano dal contratto (importi di capitale,
interessi e spese nonché della rata), rispetto alle quali l'appellante non svolge idonea censura, atteso il mero riferimento alla dicitura in contratto circa l'
anticipata trattenuta delle spese,
2. Venendo ora all'esame dell'eccezione di prescrizione, qui riproposta quale motivo d'appello, la costante giurisprudenza di Cassazione prescrive che il mutuo, anche qualora sia concordato il pagamento rateale della somma dovuta, dia origine ad un'unica obbligazione, e che il termine a quo per la prescrizione dei diritti derivanti da esso, compresi quindi quelli derivanti dalla dichiarazione di nullità delle sue clausole, sia costituito dalla data per cui è previsto il pagamento dell'ultima rata: “Resta nel solco di tale
orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per cui,
laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito
rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di
«un'unica obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano
inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi
tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza
che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni
dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e
viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale
(Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del
2011). (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 2024).
La prestazione alla quale il si è obbligato attraverso la stipula del CP_1
contratto di mutuo è unitaria, pur se eseguibile frazionatamente nel tempo per essere dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento;
il soggetto finanziato è infatti tenuto a restituire la somma di denaro ricevuta per intero e con le spese, gli oneri e gli interessi pattuiti;
il pagamento rateale è, quindi,
solo una modalità di adempimento che lascia impregiudicata la unitarietà
della obbligazione restitutoria;
soltanto con il pagamento dell'ultima rata,
infatti, può ritenersi adempiuta la prestazione restitutoria e, quindi, è da tale momento che comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di quanto corrisposto in forza di contratto nullo, ivi incluse le spese. Il termine decennale, iniziato a decorrere nel marzo 2014 a seguito della estinzione anticipata del mutuo, è stato interrotto dall'introduzione del giudizio di primo grado.
Ne consegue che le argomentazioni sulla base delle quali l'appellante prospetta la prescrizione di somme ulteriori rispetto a quelle ritenute prescritte dal Tribunale è infondata.
La non condivisione delle argomentazioni del Tribunale in punto di decorrenza della prescrizione determina il rigetto del motivo ma non implica comunque la riforma della sentenza sul punto, non essendo stato proposto appello incidentale;
l'accoglimento parziale della eccezione di prescrizione ha determinato la parziale soccombenza del sul punto che lo onerava CP_1
della proposizione di appello incidentale, in assenza del quale si forma il giudicato (interno).
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'inclusione delle spese assicurative nel calcolo del TEG, la cui quantificazione non sarebbe pertanto affatto pacifica, in quanto non comprese nelle voci da includere in base alle
Istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis, aventi natura di norme tecniche autorizzate e la cui applicazione ha il fine di garantire uniforme applicazione all'art.644 c.p. Il Tribunale avrebbe erroneamente raffrontato la giurisprudenza in tema di interessi di mora e del relativo tasso soglia,
nonostante abbia ribadito la validità del principio di simmetria e che dall'usurarietà degli interessi di mora discenda solo l'applicazione del mero tasso corrispettivo, non la gratuità del mutuo. Inoltre, gli oneri assicurativi non sarebbero da includere nel calcolo del TEG perché dovuti per legge, ai sensi dell'art. 54 DPR 180/1950, nonché quantificati da un altro soggetto
(l'assicuratore); il pagamento di tali spese sarebbe presupposto per l'erogazione del credito ma non condizione di erogazione e la sua applicazione sarebbe solo eventuale, il che lo assimilerebbe alle penali per estinzione anticipata, pacificamente escluse dal calcolo del TEG.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, al quale questa Corte ha già aderito in altri precedenti, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino essere state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tale spesa ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte
(cfr. ord. n. 13536/2023): <
usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (…), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione>>. La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare (cfr.
ord. n. 29501/2023) che non <<… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>.
Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti
Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che <
dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo>>.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato inoltre confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022). Nel caso di specie, nel contratto di mutuo è previsto il pagamento di €
2.802,24 per premio anticipatamente dovuti relativi alle polizza di assicurazione in virtù del quale ai sensi di legge il mutuante ha ottenuto copertura del rischio vita ai sensi dell'art. 1 ultimo comma TU 180/1950; è
stato, inoltre specificato che il TAEG è pari al 15,25%, mentre il TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali è pari al 12,30 %; è
specificato che “la polizza assicurativa viene stipulata ad esclusivo beneficio
del cessionario”.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54
del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza>>,
va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette
Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni.
Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM, dei costi delle polizze assicurative la Corte ha precisato che tale omissione <
quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass. ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
Non è peraltro contestato il calcolo del TEG eseguito dal Tribunale, ma solamente l'inclusione di determinate voci di costo e comunque è pacifico e comprovato che il TSU vigente nel periodo di stipula era pari al 14,28% e non sono offerti al Collegio elementi obiettivi per discostarsi dall'accertamento del Tribunale per cui il TEG effettivo del rapporto, comprensivo dei costi assicurativi è del 14,86%, superiore al tasso soglia e,
quindi, usurario.
3. Al riguardo va anche rigettato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce che il superamento del tasso soglia determina che non sono dovuti i soli interessi, menzionati dall'art. 1815 cod.civ. che non fa riferimento ad oneri e spese che, pertanto, a suo dire, non andrebbero restituiti.
3.1. Si è già menzionato l'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività per cui nel concetto di interessi sono inclusi tutti i costi <> quali
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e
tasse>>. Pertanto, tutti i predetti costi, che concorrono al computo degli oneri rilevanti ai fini della configurabilità dell'usura e del calcolo del TEG,
devono logicamente essere considerati anche ai fini della sanzione di gratuità
che ne deriva.
La statuizione del Tribunale sul punto non merita censura.
4. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata;
rimane assorbita ogni altra questione posta in causa.
5. Alla soccombenza dell'appellante consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna al pagamento in favore di controparte alle spese del grado che si liquidano in conformità ai criteri ed ai parametri medi di cui al DM 55/2014,
come modificati dal DM n.147/2022 (scaglione compreso tra € 5.201,00 a €
26.000,00), ad eccezione della “fase di trattazione” che si liquida nel minimo avendo riguardo all'attività svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2616/2023 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 30.11.23;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del grado che liquida in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la “fase di trattazione” ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere Est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.199/2024
OGGETTO:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Mutuo
Dott. Maura Mancini Consigliere
Codice: 140038
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 199/24 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
26.2.24
d a rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_1
dall'Avv. Giuseppe Ravasio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pietro Sidoti CP_1
ed Agrippino Sidoti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 2616/2023 del Tribunale di Bergamo
pubblicata in data 30.11.23
CONCLUSIONI Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda disattesa e
previe le declaratorie del caso, come di seguito giudicare
in via preliminare di merito: in riforma della sentenza n. 2616/2023 emessa
e pubblicata il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara
Mazzoni) all'esito del giudizio RG 1068/2022, dichiarare integralmente
prescritte le avverse domande di restituzione di oneri, spese e commissioni
contrattuali ai sensi dell'art. 2946 c.c. per i motivi in atti;
in via subordinata, dichiarare prescritte le pretese attoree inerenti ai
pagamenti di spese, commissioni e oneri contrattuali antecedenti al
25.5.2011, ciò per complessivi € 2.653,31, oltre agli interessi pagati
antecedentemente a tale data come quantificati in prime cure €.3.738,72,
come dettagliato in narrativa degli atti di causa;
In via principale di merito: in riforma della sentenza n. 2616/2023 emessa e
pubblicata il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara
Mazzoni) all'esito del giudizio RG 1068/2022, accertare che il contratto di
finanziamento con cessione del quinto del 15.5.2007 tra le parti di causa non
è usurario e per l'effetto rigettare l'avversa domanda dell'atto di citazione
in appello;
In via subordinata di merito: nel denegato caso di accoglimento dell'avversa
azione, in parziale riforma della sentenza n. 2616/2023 emessa e pubblicata
il 30/11/2023 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Chiara Mazzoni) all'esito
del giudizio RG 1068/2022, riconoscere al signor il diritto CP_1
ad ottenere la refusione dei soli interessi ex art. 1815 c.c., laddove non prescritti, rigettando ogni ulteriore avversa pretesa restitutoria per quanto
in atti.
In ogni caso: ove riproposta rigettare l'avversa domanda di refusione degli
oneri asseritamente non maturati all'estinzione del contratto di
finanziamento del 20.1.2009, in quanto infondata in fatto e in diritto per
quanto esposto in atti.
con vittoria di competenze legali per entrambi i gradi di giudizio con
rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale
c.n.p.a. ed iva ex lege, nonché di eventuali ctu\ctp.
In via istruttoria: ove ritenuto necessario ammettere CTU contabile diretta
a verificare la pretesa usurarietà del contratto di finanziamento di causa,
prevedendo la rideterminazione del tasso soglia tenendo conto
dell'incidenza media del premio assicurativo significativamente
rappresentata dalla differenza tra il TEGM del quarto trimestre 2009 e
quello del primo trimestre 2010 (a decorrere dal quale il premio assicurativo
obbligatorio è stato incluso tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del
T.E.G.)”.
Dell'appellato
“voglia … rigettare integralmente l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2616/2023, resa dal
Giudice del Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Chiara Mazzoni, a definizione
del giudizio RG 1068/2022, emessa e pubblicata il 30.11.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di
appello”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.In data 10.2.22 citava in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1
Bergamo, . Parte_1
In particolare, affermava di avere stipulato in data 20.1.09 il contratto di finanziamento n° 283789 con KT SP quale mandataria di Parte_2
oggi per un importo finanziato di € 50.040,00 di montante,
[...] Parte_1
estinto nel marzo 2014 (precisamente, il 20.3.2014); in tale occasione gli era rimborsata la somma di € 22.402,35 quale parte di interessi non maturati e spese di gestione non godute. Lamentava che, come risultante da perizia allegata, il prestito era usurario in quanto, computando nel Teg anche le spese assicurative obbligatorie, che dovevano comunque considerarsi vantaggi usurari, esso superava il tasso soglia vigente nel periodo. Lamentava inoltre che la clausola con cui era esclusa la ripetibilità delle spese upfront era illegittima, perché contraria al disposto dell'art.125 TUB;
inoltre poiché in contratto non vi era una chiara distinzione tra spese upfront e recurring, tutte le spese erano da considerarsi recurring e pertanto erano da restituire applicando la giurisprudenza europea Lexitor. Domandava pertanto in via principale accertarsi e dichiararsi l'usurarietà del prestito con conseguente restituzione di interessi, commissioni e spese ai sensi dell'art.1815 c.1 cc, per complessivi €14.764,15; in subordine domandava accertarsi la nullità della clausola che stabiliva la non ripetibilità delle spese non godute e condannarsi al pagamento di € 857,68 a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria.
2. si costituiva in data 2.5.22 e rilevava che: Parte_1 - in data 6.11.2015, il aveva richiesto la refusione di oneri CP_1
asseritamente non maturati all'estinzione anticipata del contratto, per complessivi € 6.098.00, senza dettagliare le voci;
era stata proposta la restituzione di € 2.415,00; non accettava e adiva l'ABF Collegio di CP_1
Milano richiedendo la restituzione dell'indicata somma di € 6.098,00 per oneri non maturati;
l'arbitro bancario, con decisione del 26.10.2016
accoglieva parzialmente l'avversa istanza condannando la deducente alla restituzione di € 5.556,93, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, per le quote del premio assicurativo (€. 1.424,47) e della commissione IO (€
4.131,92), ciò adempiuto da come confermato dallo stesso attore Parte_1
che deduceva tali incassi dalle proprie pretese;
- le somme di cui controparte chiedeva la restituzione erano state corrisposte contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento il 20.1.2009,
mentre la prima avversa contestazione era pervenuta solo con la notifica della domanda di mediazione il 25.5.2021 (doc n.12), quindi oltre il termine decennale sancito dall'art. 2946 c.c.; la precedente mediazione non interrompeva il termine prescrizionale perché non riguardava il tema dell'usura;
- le doglianze attoree erano inoltre comunque infondate in quanto l'assicurazione sulla vita non era da includersi nel calcolo del TAEG ai sensi delle all'epoca vigenti Istruzioni di Banca d'Italia, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/50, nonché in forza dei principi giurisprudenziali di simmetria e omogeneità in materia di usura;
non rilevava inoltre la sua inclusione nelle successive istruzioni, in quanto in tal modo si realizzava, tuttalpiù, usura sopravvenuta.
- il mutuatario non aveva provato i fatti oggetto di doglianza, poiché si era limitato ad allegare una perizia di parte priva di valore probatorio;
- l'avversa domanda aveva ad oggetto, per la parte riguardante le spese non godute, unicamente le commissioni bancarie (pattuite in contratto in €
1.417,23) e le spese fisse (originariamente € 270,00), che l'ABF con la decisione del 26.10.2016 aveva affermato essere dirette alla copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito, rigettando la domanda avversaria;
la distinzione tra spese recurring e upfront era pattuita all'art.2
del contratto, che distingueva ciascuna voce;
inoltre la giurisprudenza
Lexitor era applicabile solo ai contratti stipulati successivamente al 2010 e l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE che la recepiva e non era
self executing;
- la clausola 2.2 che stabiliva la ritenzione degli oneri upfront era valida,
perché precedente l'entrata in vigore dell'art.125 sexies tub e doppiamente sottoscritta ai sensi dell'art.33 codice consumo.
Domandava, pertanto, dichiararsi prescritte le domande avversarie e il loro rigetto nel merito e, nel denegato caso di accoglimento della domanda inerente l'usura, che venisse riconosciuta la sola restituzione degli interessi contrattuali (€ 7.644,67) e non le spese e gli oneri.
3. In data 30.11.23 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n.2616/23 decideva come segue:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
così provvede: – accertato il carattere usurario del contratto di finanziamento tra le parti,
condanna la convenuta a pagare all'attore € 11.025,43, oltre interessi come
indicati in motivazione;
– condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore
dell'attore, liquidate in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per
anticipazioni, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”
3.1. Stabiliva in particolare che:
- per determinare quale fosse stata la effettiva modalità di pagamento di interessi e spese, a fronte dell'ambiguità del testo contrattuale, occorreva impiegare il canone interpretativo dell'art. 1362 c.c. valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto;
nel caso di specie, il semplice dato aritmetico della modalità di ammortamento pattuita confermava la prospettazione attorea, secondo la quale anche gli interessi e le spese erano stati corrisposti ratealmente;
infatti,
l'importo delle singole rate (€ 417,00) moltiplicato per il numero delle rate
(120) aveva per risultato € 50.040,00, ossia l'importo complessivo del credito, comprensivo di interessi e spese;
dunque anche la quota di interessi e spese era stata pagata in modo dilazionato e non in unica soluzione, né in via anticipata;
-pur non essendo stato prodotto il piano di ammortamento, la composizione delle rate era desumibile dal testo contrattuale;
il montante di € 50.040,00 si otteneva applicando la formula dell'ammortamento c.d. “alla francese” ai dati noti;
- ne seguiva che la quota capitale dell'ammortamento era stata funzionale all'estinzione di due distinti debiti nei confronti del finanziatore: uno per capitale, in senso stretto, l'altro per oneri e spese finanziati;
in mancanza di allegazione delle parti circa l'imputazione all'uno o all'altro debito della quota capitale delle singole rate, soccorrevano i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., per cui in mancanza di imputazione espressa “il pagamento deve
essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno
garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non
soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”;
- il debito per capitale e quello per spese erano soggetti alle medesime scadenze, essendo inseriti nel medesimo piano di restituzione rateale, ed egualmente garantiti;
pertanto, l'ordine di imputazione dei pagamenti doveva basarsi sull'onerosità dei debiti e, in base a tale criterio, doveva essere anteposta l'estinzione del debito più oneroso, ossia quello per capitale;
- la censura di usurarietà era fondata poiché la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato applicabile anche ai prestiti dietro cessione del quinto, aveva chiarito la necessità di computare nel TEG gli oneri assicurativi collegati al credito – presumendosi tale collegamento in caso di contestualità tra il finanziamento e l'assicurazione – indipendentemente dalla eventuale esclusione di tali oneri da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia;
il TEG effettivo così ricalcolato deve essere comparato con il TEGM come rilevato tempo per tempo dalla Banca d'Italia, mentre lo SPzio di operatività
degli oneri assicurativi risiede nell'aumento del TEGM previsto ai fini del calcolo del tasso soglia;
- l'assicurazione nel caso di specie era stata stipulata contestualmente al finanziamento, il premio era stato inglobato nella quota capitale e quindi reso oggetto anch'esso del finanziamento, aveva avuto funzione remuneratoria in quanto conclusa nell'esclusivo interesse del finanziatore;
- pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che il TEG effettivo del rapporto, comprensivo dei costi assicurativi era del 14,86%, quindi superiore al tasso soglia di riferimento pari al 14,28%, doveva ritenersi accertato il carattere usurario degli interessi (comprensivi di oneri e spese);
- l'eccezione di prescrizione era infondata parzialmente in quanto l'attore stava agendo in ripetizione di un indebito e non per il pagamento delle rate di un mutuo;
inoltre, le spese erano state pagate anch'esse ratealmente,
dunque la prescrizione non decorreva dalla stipula del contratto;
in base alla modalità di ammortamento adottata, alla data del 25/5/2011 era scaduta la rata n. 25 del 5/5/2011 e l'attore aveva pagato € 3.738,72 per interessi. Tale
somma per interessi, pertanto, non era più ripetibile, essendosi prescritto il relativo diritto;
non era invece prescritto il diritto alla ripetizione degli interessi successivi al 25/5/2011, pari a € 6.894,78 (€ 10.633,50 – 3.738,72),
da cui dovevano essere sottratti gli interessi già stornati al momento dell'estinzione anticipata in quanto mai maturati, pari a € 2.988,83, per un residuo ripetibile di € 3.905,95;
- quanto alle spese e agli oneri inclusi nella quota capitale, i pagamenti dell'attore dovevano essere imputati prioritariamente all'estinzione del debito per capitale in senso stretto e, al pagamento della rata n. 25, l'attore non aveva ancora estinto tale debito (pari a € 26.572,15), avendo versato per quota capitale la minor somma di € 6.686,39; (corrispondente alla differenza tra il capitale totale – al lordo di oneri e spese finanziati – di € 39.406,5 e il capitale residuo al pagamento della rata, pari a € 32.720,11); sicché l'attore
(mediante la cessione del quinto della propria pensione) aveva pagato successivamente al 25/5/2011 la quota per oneri e spese (complessivi €
12.834,35) e il relativo credito restitutorio non si era prescritto;
dall'importo ripetibile per oneri e spese dovevano essere sottratti € 98,48 per oneri erariali ed € 5.616,39 pacificamente già restituiti all'attore, dunque residuano €
7.119,48 indebitamente percepiti (= 12.834,35 – 98,48 – 5.616,39;
- la convenuta era tenuta pertanto a restituire un totale di € 11.025,43 (= €
3.905,95 + € 7.119,48), in quanto indebitamente percepito;
- mancando ogni deduzione circa lo stato soggettivo della convenuta e dovendosene perciò presumere la buona fede la convenuta era tenuta a pagare gli interessi legali di cui all'art. 1284, I comma c.c. sulla somma suindicata dalla domanda stragiudiziale del 25/5/2021, fino alla proposizione della domanda giudiziale avvenuta in data 10/2/2022 e, successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
la domanda di rivalutazione era invece infondata in assenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c.;
- le spese seguivano la soccombenza.
4. In data 26.2.24 ha proposto appello domandando dichiararsi Parte_1
prescritte integralmente le pretese di controparte ovvero, in via subordinata,
prescritte le pretese inerenti ai pagamenti di spese, commissioni e oneri contrattuali antecedenti al 25.5.2011, ciò per complessivi € 2.653,31, oltre agli interessi pagati antecedentemente a tale data come quantificati in prime cure;
nel merito, ha chiesto dichiararsi la non usurarietà del finanziamento ovvero in via subordinata dichiararsi dovuti i soli interessi, ai sensi dell'art.1815 cc, con vittoria di spese.
5. Si è costituito in data 8.7.24 insistendo per l'integrale CP_1
reiezione delle domande di , con vittoria di spese. Parte_1
6. All'udienza del 10.7.24 sono stati assegnati i termini ex art 352 c.p.c. e all'udienza del 28.5.25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erronea ricostruzione del giudice dell'importo e della modalità di ammortamento delle rate, inficiando,
altresì, la quantificazione delle somme prescritte, specie quelle versate a titolo di capitale e di oneri in corrispondenza della rata n.25 e in definitiva la quantificazione dell'importo da restituire in € 11.025,43.
Argomenta in particolare che:
- la ricostruzione del giudice sarebbe in contrasto col tenore letterale del contratto, secondo il quale il cedente verserà, in un'unica soluzione,
mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato” con l'indicazione dei vari oneri contrattuali (art.2); e “il cedente non potrà richiedere il versamento
del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non abbia
effettuato i versamenti indicati al capo n.2.1.” (art.7); inoltre, la somma mutuata sarebbe stata consegnata al cliente già al netto degli oneri assicurativi, pagati quindi in anticipo;
le spese, oneri e commissioni varie sarebbero stati corrisposti il 20.1.2009, antecedentemente al 25.5.2011, pertanto il diritto restitutorio dei medesimi, pari ad €12.735,87, sarebbe ampiamente prescritto;
- Il Tribunale avrebbe errato, altresì, nell'applicare l'art. 1193 c.c. e il criterio di imputazione dei pagamenti ivi previsti, affermando sussistere due separati debiti per capitale e interessi;
in realtà ne sussisterebbe uno solo, avente ad oggetto la restituzione del capitale finanziato comprensivo di interessi e spese
(fermo restando che queste sarebbero state pagate anticipatamente), poiché
queste ultime sarebbero meri accessori del capitale, promananti dal medesimo titolo;
pertanto l'art.1193 non sarebbe applicabile, in quanto i titoli e le relative cause non sarebbero distinti;
il criterio corretto sarebbe stato quello, applicato anche da controparte, di dividere le spese del finanziamento per il numero delle rate;
- sarebbero pertanto imputabili alla singola rata € 106,13 per spese e oneri finanziari, importo così ottenuto suddividendo il quantum totale di tali voci
(€12.735,87) per il numero complessivo di rate (120); al 25.5.2011, data rispetto alla quale i pagamenti precedenti sarebbero prescritti, sono state pagate n.25 rate;
dunque, applicando tale metodo sarebbero stati versati a titolo di spese € 2.653,31;
- il giudice avrebbe inoltre omesso di constatare che controparte non avrebbe provato quali somme sarebbero state ricevute e quando, poiché non avrebbe prodotto il piano di ammortamento né altrimenti allegato quali rate fossero usurarie.
1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
1.1. Innanzitutto, è necessario rilevare che sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali;
è stato inoltre prodotto il contratto di finanziamento stesso insieme ai decreti ministeriali vigenti all'epoca della stipula per la determinazione del TEG e alle istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del tasso. Infine, sono state specificamente censurate le clausole del contratto ritenute in violazione di legge, con dovizia di specificazioni in merito alle norme violate.
Gli oneri di allegazione e prova sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente rispettati.
Infatti, ai fini della determinatezza della domanda e della prova della pretesa azionata non è necessaria la produzione di un piano di ammortamento in quanto dal contratto, si ricavano tutti gli elementi relativi alla composizione delle rate.
Merita condivisione l'accertamento del Tribunale per cui esse sono state ricomprese nella rata, attesa le previsione per cui l'importo di cui il CP_1
si è dichiarato debitore “è comprensivo sia della quota capitale che della
quota interessi” che ha trovato conferma da quanto ricavato dal Tribunale
sulla base dei dati economici che risultano dal contratto (importi di capitale,
interessi e spese nonché della rata), rispetto alle quali l'appellante non svolge idonea censura, atteso il mero riferimento alla dicitura in contratto circa l'
anticipata trattenuta delle spese,
2. Venendo ora all'esame dell'eccezione di prescrizione, qui riproposta quale motivo d'appello, la costante giurisprudenza di Cassazione prescrive che il mutuo, anche qualora sia concordato il pagamento rateale della somma dovuta, dia origine ad un'unica obbligazione, e che il termine a quo per la prescrizione dei diritti derivanti da esso, compresi quindi quelli derivanti dalla dichiarazione di nullità delle sue clausole, sia costituito dalla data per cui è previsto il pagamento dell'ultima rata: “Resta nel solco di tale
orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per cui,
laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito
rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di
«un'unica obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano
inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi
tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza
che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni
dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e
viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale
(Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del
2011). (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 2024).
La prestazione alla quale il si è obbligato attraverso la stipula del CP_1
contratto di mutuo è unitaria, pur se eseguibile frazionatamente nel tempo per essere dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento;
il soggetto finanziato è infatti tenuto a restituire la somma di denaro ricevuta per intero e con le spese, gli oneri e gli interessi pattuiti;
il pagamento rateale è, quindi,
solo una modalità di adempimento che lascia impregiudicata la unitarietà
della obbligazione restitutoria;
soltanto con il pagamento dell'ultima rata,
infatti, può ritenersi adempiuta la prestazione restitutoria e, quindi, è da tale momento che comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di quanto corrisposto in forza di contratto nullo, ivi incluse le spese. Il termine decennale, iniziato a decorrere nel marzo 2014 a seguito della estinzione anticipata del mutuo, è stato interrotto dall'introduzione del giudizio di primo grado.
Ne consegue che le argomentazioni sulla base delle quali l'appellante prospetta la prescrizione di somme ulteriori rispetto a quelle ritenute prescritte dal Tribunale è infondata.
La non condivisione delle argomentazioni del Tribunale in punto di decorrenza della prescrizione determina il rigetto del motivo ma non implica comunque la riforma della sentenza sul punto, non essendo stato proposto appello incidentale;
l'accoglimento parziale della eccezione di prescrizione ha determinato la parziale soccombenza del sul punto che lo onerava CP_1
della proposizione di appello incidentale, in assenza del quale si forma il giudicato (interno).
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'inclusione delle spese assicurative nel calcolo del TEG, la cui quantificazione non sarebbe pertanto affatto pacifica, in quanto non comprese nelle voci da includere in base alle
Istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis, aventi natura di norme tecniche autorizzate e la cui applicazione ha il fine di garantire uniforme applicazione all'art.644 c.p. Il Tribunale avrebbe erroneamente raffrontato la giurisprudenza in tema di interessi di mora e del relativo tasso soglia,
nonostante abbia ribadito la validità del principio di simmetria e che dall'usurarietà degli interessi di mora discenda solo l'applicazione del mero tasso corrispettivo, non la gratuità del mutuo. Inoltre, gli oneri assicurativi non sarebbero da includere nel calcolo del TEG perché dovuti per legge, ai sensi dell'art. 54 DPR 180/1950, nonché quantificati da un altro soggetto
(l'assicuratore); il pagamento di tali spese sarebbe presupposto per l'erogazione del credito ma non condizione di erogazione e la sua applicazione sarebbe solo eventuale, il che lo assimilerebbe alle penali per estinzione anticipata, pacificamente escluse dal calcolo del TEG.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, al quale questa Corte ha già aderito in altri precedenti, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino essere state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tale spesa ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte
(cfr. ord. n. 13536/2023): <
usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (…), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione>>. La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare (cfr.
ord. n. 29501/2023) che non <<… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>.
Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti
Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che <
dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo>>.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato inoltre confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022). Nel caso di specie, nel contratto di mutuo è previsto il pagamento di €
2.802,24 per premio anticipatamente dovuti relativi alle polizza di assicurazione in virtù del quale ai sensi di legge il mutuante ha ottenuto copertura del rischio vita ai sensi dell'art. 1 ultimo comma TU 180/1950; è
stato, inoltre specificato che il TAEG è pari al 15,25%, mentre il TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali è pari al 12,30 %; è
specificato che “la polizza assicurativa viene stipulata ad esclusivo beneficio
del cessionario”.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54
del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza>>,
va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette
Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni.
Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM, dei costi delle polizze assicurative la Corte ha precisato che tale omissione <
quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass. ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
Non è peraltro contestato il calcolo del TEG eseguito dal Tribunale, ma solamente l'inclusione di determinate voci di costo e comunque è pacifico e comprovato che il TSU vigente nel periodo di stipula era pari al 14,28% e non sono offerti al Collegio elementi obiettivi per discostarsi dall'accertamento del Tribunale per cui il TEG effettivo del rapporto, comprensivo dei costi assicurativi è del 14,86%, superiore al tasso soglia e,
quindi, usurario.
3. Al riguardo va anche rigettato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce che il superamento del tasso soglia determina che non sono dovuti i soli interessi, menzionati dall'art. 1815 cod.civ. che non fa riferimento ad oneri e spese che, pertanto, a suo dire, non andrebbero restituiti.
3.1. Si è già menzionato l'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività per cui nel concetto di interessi sono inclusi tutti i costi <
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e
tasse>>. Pertanto, tutti i predetti costi, che concorrono al computo degli oneri rilevanti ai fini della configurabilità dell'usura e del calcolo del TEG,
devono logicamente essere considerati anche ai fini della sanzione di gratuità
che ne deriva.
La statuizione del Tribunale sul punto non merita censura.
4. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata;
rimane assorbita ogni altra questione posta in causa.
5. Alla soccombenza dell'appellante consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna al pagamento in favore di controparte alle spese del grado che si liquidano in conformità ai criteri ed ai parametri medi di cui al DM 55/2014,
come modificati dal DM n.147/2022 (scaglione compreso tra € 5.201,00 a €
26.000,00), ad eccezione della “fase di trattazione” che si liquida nel minimo avendo riguardo all'attività svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2616/2023 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 30.11.23;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del grado che liquida in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la “fase di trattazione” ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere Est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Cesare Massetti