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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 373/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024 da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 15/11/1983 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta De Santis, E , C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._2 in Via De Gasperi n. 56, rappresentato e difeso dall'Avv. D'Amato Gennaro Maurizio
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24/09/2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 16/12/2023 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in San
Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 57 parte 2
Serie A deleg. 1 anno 2023;
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- le parti si erano conosciute nel mese di giugno 2023 ed avevano subito deciso di andare a convivere presso l'abitazione di proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1
, sita in San Benedetto del Tronto al Viale De Gasperi n. 88;
[...]
- i ricorrenti avevano, quindi, deciso di unirsi in matrimonio in data 16/12/2023 e di continuare a vivere nella medesima abitazione;
- a causa della scarsa conoscenza l'uno dell'altra, sin da subito dopo il matrimonio erano emerse significative divergenze caratteriali e profonde diversità di vedute;
- i coniugi avevano a malincuore preso coscienza dell'incompatibilità delle loro persone e dell'inconciliabilità dei loro caratteri, tanto che in data 8 febbraio 2024 il SI.
aveva di comune accordo con la SI.ra lasciato Controparte_1 Parte_1
l'abitazione di quest'ultima;
- nelle tre settimane successive, il SI. aveva prelevato Controparte_1
dall'appartamento della moglie tutti i propri effetti personali, unitamente a qualche piccolo elemento di arredo appartenente allo stesso;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto ed assistenza morale e materiale;
2) La SI.ra continuerà a vivere nella propria abitazione di proprietà Parte_1
esclusiva sita in San Benedetto del Tronto al Viale De Gasperi n. 88 con tutti i beni mobili, gli arredi e le suppellettili che parimenti sono di proprietà esclusiva della medesima;
3) il SI. che anche in costanza di convivenza e di matrimonio Controparte_1
ha mantenuto la propria residenza in San Benedetto del Tronto al Viale De Gasperi n.
56 continuerà a risiedere a tale indirizzo;
4) I coniugi indipendenti economicamente nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
San Benedetto del Tronto (AP);
2) La SI.ra rimarrà proprietaria esclusiva del proprio immobile sito Parte_1
in San Benedetto del Tronto alla Via De Gasperi n. 88 con tutti i beni mobili, gli arredi e le suppellettili che parimenti sono di proprietà esclusiva della stessa;
3) I coniugi indipendenti economicamente nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, né di qualsiasi altra somma a titolo di una tantum o di qualsivoglia altro titolo.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 11/9/2024 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio. Con sentenza non definitiva pronunciata in data 16/9/2024, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza del 26/3/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
In data 21/3/2025, stante l'imminente trasferimento del Presidente relatore ad altra sede giudiziaria, l'udienza veniva differita d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente,
a seguito di tale trasferimento del dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 11/6/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al
Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, non essendovi interessi di figli della coppia da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 16/12/2023 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2023 al n. 57 parte 2 Serie A deleg. 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 373/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024 da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 15/11/1983 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta De Santis, E , C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._2 in Via De Gasperi n. 56, rappresentato e difeso dall'Avv. D'Amato Gennaro Maurizio
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24/09/2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 16/12/2023 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in San
Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 57 parte 2
Serie A deleg. 1 anno 2023;
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- le parti si erano conosciute nel mese di giugno 2023 ed avevano subito deciso di andare a convivere presso l'abitazione di proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1
, sita in San Benedetto del Tronto al Viale De Gasperi n. 88;
[...]
- i ricorrenti avevano, quindi, deciso di unirsi in matrimonio in data 16/12/2023 e di continuare a vivere nella medesima abitazione;
- a causa della scarsa conoscenza l'uno dell'altra, sin da subito dopo il matrimonio erano emerse significative divergenze caratteriali e profonde diversità di vedute;
- i coniugi avevano a malincuore preso coscienza dell'incompatibilità delle loro persone e dell'inconciliabilità dei loro caratteri, tanto che in data 8 febbraio 2024 il SI.
aveva di comune accordo con la SI.ra lasciato Controparte_1 Parte_1
l'abitazione di quest'ultima;
- nelle tre settimane successive, il SI. aveva prelevato Controparte_1
dall'appartamento della moglie tutti i propri effetti personali, unitamente a qualche piccolo elemento di arredo appartenente allo stesso;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto ed assistenza morale e materiale;
2) La SI.ra continuerà a vivere nella propria abitazione di proprietà Parte_1
esclusiva sita in San Benedetto del Tronto al Viale De Gasperi n. 88 con tutti i beni mobili, gli arredi e le suppellettili che parimenti sono di proprietà esclusiva della medesima;
3) il SI. che anche in costanza di convivenza e di matrimonio Controparte_1
ha mantenuto la propria residenza in San Benedetto del Tronto al Viale De Gasperi n.
56 continuerà a risiedere a tale indirizzo;
4) I coniugi indipendenti economicamente nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
San Benedetto del Tronto (AP);
2) La SI.ra rimarrà proprietaria esclusiva del proprio immobile sito Parte_1
in San Benedetto del Tronto alla Via De Gasperi n. 88 con tutti i beni mobili, gli arredi e le suppellettili che parimenti sono di proprietà esclusiva della stessa;
3) I coniugi indipendenti economicamente nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, né di qualsiasi altra somma a titolo di una tantum o di qualsivoglia altro titolo.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 11/9/2024 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio. Con sentenza non definitiva pronunciata in data 16/9/2024, il Tribunale omologava la separazione consensuale fra i coniugi alle condizioni come sopra concordate e disponeva, come da separata ordinanza, rimettersi la causa sul ruolo del magistrato relatore per l'udienza del 26/3/2025 per la delibazione, una volta decorsi i termini di legge, dell'ulteriore domanda di divorzio, pure proposta dalle parti.
In data 21/3/2025, stante l'imminente trasferimento del Presidente relatore ad altra sede giudiziaria, l'udienza veniva differita d'ufficio al giorno 11/06/2025; successivamente,
a seguito di tale trasferimento del dott. Luigi Cirillo, veniva designato, quale Giudice relatore del presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 11/6/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al
Collegio sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, non essendovi interessi di figli della coppia da tutelare.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 16/12/2023 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2023 al n. 57 parte 2 Serie A deleg. 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 30/6/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi