Art. 6. 1. L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 138. - 1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennita' di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.
3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro da' avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinche' si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.
4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta.
5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario".
"Art. 138. - 1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennita' di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.
3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro da' avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinche' si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.
4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta.
5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario".