Articolo 7 del Decreto 15 gennaio 2002, n. 5
Articolo 6Articolo 8
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13 febbraio 2002
Art. 7. Valutazione comparativa 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 6, comma 3, la Commissione predispone un quaderno di scrutinio nel quale vengono trascritti i nominativi dei funzionari valutati, i punteggi loro attribuiti per ciascuna categoria di titoli e quelli complessivi.
2. Sulla base dei punteggi complessivi, la Commissione effettua, anche mediante ausilio di strumenti informatici, la comparazione fra gli scrutinati e forma, quindi, la graduatoria di merito da proporre al consiglio di amministrazione. Nell'ambito della graduatoria a parita' di punteggio prevale la precedenza in ruolo.
3. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito, allegando gli atti sulla cui base la stessa e' stata formata. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria, motivando le decisioni adottate in difformita' della proposta formulata dalla Commissione.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2002
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