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20 gennaio 1990
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8 maggio 2010
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14 settembre 2012
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20 febbraio 2026
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21 aprile 2026
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Art. 3. 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica. Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.
L'impresa puo' indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni.
Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico ((delle attivita' produttive)) (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra' essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.
L'impresa puo' indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni.
Il periodo in cui il sostituto e' adibito all'attivita' di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico ((delle attivita' produttive)) (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra' essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.
Commentario • 1
- 1. Estetista risponde dei danni al cliente (Cass. 22835/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2018 · 3.4261696
[…] Per conseguire la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista è necessario aver frequentato i corsi regolamentati con d.m. n. 352/94 oppure aver svolto attività lavorativa qualificata, ed in ogni caso aver superato un esame teorico-pratico (art.3 legge n. 1/1990). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 81
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 08/08/2024, n. 557Provvedimento: […] II) “Violazione artt. 3 e 6, legge -OMISSIS-1/1990. […] IV) “Violazione art. 3, legge -OMISSIS-1/1990. […] V) “Violazione artt. 3 e 10, legge -OMISSIS-1/1990. […] VIII) “Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 10, legge 7/8/1990, -OMISSIS-1. […] IX) “Violazione artt. 1 e 3, legge 7/8/1990 -OMISSIS-1 e s.m.i. […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
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