Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/05/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
n. 10300/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10300/2023, avente ad oggetto:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc),
riservata in decisione all'udienza del 31.3.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Maddalena De Rosa (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv.to Giuseppe Brandi (CF: ), elettivamente C.F._3
domiciliata in Via Foria, 93 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7
Come in atti.
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il D.I. del Tribunale di Napoli Nord n. 3097/2023, notificato in data
16.10.2023 con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
della somma di € 34.760,00, oltre interessi e spese. Deduceva
[...]
l'opponente la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'assunto della srl opposta di aver espletato per suo conto lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Casaluce alla Via Nenni n. 2, da ella però non commissionati e per i quali era stato sottoscritto regolare contratto da Deduceva, Controparte_2
inoltre, che i lavori erano stati anche integralmente pagati in contanti dal fratello della pagina 2 di 7 , come da ricevute sottoscritte in calce alla copia del contratto tra le parti CP_2
e che, comunque, successivamente aveva provveduto a revocare ogni incarico alla srl opposta per la prosecuzione degli stessi.
Deduceva, infine, che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e, perciò,
per il loro completamento era stato richiesto l'intervento di altra società esecutrice.
Co Si costituiva la opposta che impugnava il contenuto Controparte_1
dell'atto di opposizione in quanto infondato in fatto e diritto, chiedendo la conferma del d.i. opposto.
Ciò posto, l'opposizione al D.I. del Tribunale di Napoli Nord n. 3097/2023,
notificato in data 16.10.2023 con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 34.760,00, oltre interessi e spese, è Controparte_1
fondata e va accolta, con le motivazioni di cui appresso.
Orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è
quello secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può
limitarsi ad avanzare contestazioni generiche, ma deve supportare la propria domanda allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è una semplice duplicazione del procedimento monitorio, in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario in cui l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto.
pagina 3 di 7 Al riguardo, il Tribunale di Roma ha precisato che “nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta
invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso
sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso
sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori
relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria” (Trib. Roma,
sez. XVII, 7/8/2018, n.16333). Una volta promossa l'opposizione a d.i., quindi, il procedimento si svolgerà nel pieno contraddittorio tra le parti, dove, tuttavia, l'onere probatorio ricadrà interamente sul convenuto opposto che, in qualità di attore sostanziale, dovrà dimostrare quanto preteso e concesso nella precedente fase monitoria. Ciò in quanto, perché con l'opposizione a d.i. si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione. Tale valutazione va effettuata indipendentemente dalla esistenza del decreto, in quanto si tratta di un provvedimento pronunciato in base ad una cognizione sommaria, priva di alcuna certezza in tal senso
(Cass. Civ. sez. VI ord. n. 14473/2019). La cognizione piena caratterizzante il giudizio di opposizione a d.i., inoltre, consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria,
poiché il giudice di merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento,
ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per pagina 4 di 7 dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. Sez. III, ord. 15877/2019).
Alla base della presente vicenda, vi è il contenuto del contratto sottoscritto per i lavori de quibus, tra la e la srl opposta, agli atti di parte Controparte_2
opponente, in cui in calce vi sono le ricevute delle somme liquide corrisposte quale
Co pagamento a mezzo del fratello della , quietanzate dalla opposta. CP_2
In riferimento alla difesa dell'opponente va preliminarmente rigettata la Pt_1
sua eccezione di legittimazione passiva che non trova fondamento per la posizione da ella assunta nel corso della vicenda, con il contenuto della comunicazione 13.6.2023
alla srl opposta, a cui, nella dichiarata qualità di proprietaria dell'appartamento in
Casaluce, revocava l'incarico di esecuzione dei lavori, ratificando in pratica ex post l'operato della in ordine a quanto stabilito nell'originario contratto tra le CP_2
parti.
Ancora, va rigettata la domanda avanzata dall'opponente in conseguenza della mancata effettuazione dei lavori a regola d'arte e dell'asserito completamento con affidamento a terzi degli stessi, in ragione del fatto che tale domanda rimaneva sfornita di prova, non essendo stato ammesso ed espletato alcun mezzo istruttorio in merito, limitandosi la difesa della a contestare genericamente la qualità dei Pt_1
lavori effettuati e, conseguentemente, il dichiarato nocumento subito.
In ordine, poi, alla difesa dell'opposta, richiamato preliminarmente il contenuto dell'ordinanza dell'11.5.2024 in ordine alla richiesta di rimessione in termini, va pagina 5 di 7 detto che la generica impugnativa del documento contrattuale, in uno al contenuto delle ricevute in calce allo stesso prodotto dalla non si è mai concretizzato Pt_1
in una rituale richiesta di verificazione del contenuto della scrittura e/o delle firme apposte alle quietanze delle somme incassate. Queste ultime, come si rileva ictu oculi, risultano essere tutto simili sia tra di loro, sia in riferimento alla firma originariamente apposta alla originaria convenzione tra le parti in data 8.6.2021, sia a quella successivamente apposta al documento 7.7.2023 della srl opposta, agli atti del giudizio. In ordine poi alla contestata sproporzione tra le somme versate e l'importo del d.i. opposto, va detto che nessuna prova risulta data in riferimento alla diversa e/o differente natura dei lavori commissionati rispetto a quelli previsti nella scrittura tra la e la srl opposta, per cui risulta credibile l'ipotesi che tale differenza CP_2
possa afferire ad un surplus conseguente a variazioni di prezzi o a lavori extra non originariamente previsti.
Essendo, pertanto, assenti provati elementi di specifica impugnativa, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, quindi, non rinvenendosi altre questioni di discussione tra le parti, motivato il rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni,
Tali essendo le risultanze, a parere di questo Giudicante, viene a cadere sia il disposto del d.i. impugnato che va revocato alla luce di quanto sopra esposto, sia ogni altra pretesa da parte dell'opponente.
pagina 6 di 7 In ordine alle spese di lite, per i motivi esposti lo svolgimento del giudizio ha prodotto elementi da cui ritenere fondata la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti della così provvede: Controparte_1
-accoglie l'opposizione e, pertanto, revoca il d.i. del Tribunale di Napoli Nord n.
3097/2023, notificato in data 16.10.2023 con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 34.760,00, oltre interessi e Controparte_1
spese.
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Aversa, 1.5.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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