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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/07/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3278/2023, avente ad oggetto: occupazione di immobile senza titolo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù procura in calce all'atto Parte_1 introduttivo, dall'avv. Massimo Grasso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ciampino alla via R. Leoncavallo n. 3;
RICORRENTE
E
, rapp.ta e difesa, in virtù procura in calce all'atto Controparte_1 introduttivo, dall'avv. Davide Trabucco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina al C.so della Repubblica n. 200;
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, evocava Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentirla condannare al
[...] rilascio dell'immobile occupato senza titolo, sito in Pontinia alla via Aleardo
Aleardi n. 48 e identificato al Catasto Urbano del Comune di Pontinia Foglio 62, Mappale 198, Sub 3.
A tal fine, deduceva che, con atto per notaio del Persona_1
17.1.2006, aveva acquistato l'immobile in oggetto dalla resistente CP_1
che quest'ultima rifiutava di rilasciare l'immobile adducendo vizi
[...] del contratto di compravendita, che era introdotto giudizio r.g. 6932/2012 presso il Tribunale di Latina, avente ad oggetto la simulazione del contratto di compravendita, conclusosi con sentenza n 1571/2016 di rigetto della domanda, che era proposto appello n. r.g. 1365/2017 presso la Corte d'Appello di Roma, conclusosi con sentenza di rigetto n. 633/2022, che nonostante numerosi inviti al rilascio dell'immobile, la resistente non rilasciava l'immobile.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione. Nel merito deduceva di non aver ricevuto l'integrale pagamento di quanto pattuito, ma solo della somma di euro 98.500,00, relativa al mutuo, in luogo dei 150.000,00 pattuiti, pagamento che non è mai risultato essere stato provato per avvenuto nei due gradi di giudizio aventi ad oggetto l'invalidità del contratto di compravendita. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, il pagamento della somma residua di euro 51.500,00 oltre interessi a decorrere dal 2006 ovvero, in caso di mancato adempimento, la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza, con conseguente condanna della ricorrente alla restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Prodotta documentazione, all'udienza del 15.7.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato ritualmente espletato il tentativo di mediazione.
Nel merito la domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, in ordine alla qualificazione della
- 2 - domanda restitutoria, hanno stabilito che “(a) le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale;
(b) l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione” (Cass. SU n°7305 del 28.03.2014).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione restitutoria personale, sia onere dell'attore dimostrare il titolo essendo invece onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo contrattuale che legittimi allo stato l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
La ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita dell'immobile in oggetto.
Sul punto è incontroverso e provato documentalmente che è stata rigettata la domanda tesa ad accertare l'invalidità del contratto di compravendita per simulazione, con conseguente piena efficacia e validità del contratto di compravendita e riconoscimento del titolo di proprietà in capo alla ricorrente . Parte_1
Parte convenuta non ha provato diverso titolo che legittimi la sua
- 3 - occupazione (non essendovi prova del contratto di locazione di cui si fa menzione nelle sentenze emesse nell'ambito del procedimento per simulazione).
Tuttavia ha sollevato eccezione di inadempimento di non scarsa importanza, deducendo la mancata integrale corresponsione del prezzo della vendita, pattuito in euro 150.000,00 di cui versati euro 98.500,00, relativi al mutuo, essendo tale domanda stata dichiarata tardiva e, quindi, non esaminata nei precedenti giudizi.
Sul punto va osservato che detta domanda è ammissibile in quanto oggetto di pronuncia di mero rito nei precedenti giudizi e, pertanto, insuscettibile di giudicato.
Nel merito è tuttavia infondata e non provata.
Ed infatti nell'atto notarile di compravendita è dato atto all'art. 3 che il prezzo è stato pattuito in euro 150.000,00 ed integralmente pagato prima del rogito con contestuale rilascio di quietanza della parte venditrice.
Orbene la giurisprudenza, confermando un principio consolidato in materia di quietanza, ha ribadito che “il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735
c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art.
2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione”. (Cass., sez. III,
28 febbraio 2023, n. 5945).
Nel medesimo senso “l'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto” non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi
o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732
- 4 - cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta”. (Cass. ordinanza del 10 novembre 2022 n. 33200).
Né appare rilevante il contenuto del verbale relativo all'escussione testimoniale nel giudizio r.g. 6932/2012, nel quale sono riportate circostanze de relato partium, prive di ulteriore riscontro nonché, in ogni caso relative alle somme di cui al mutuo, delle quali nel presente giudizio è dato atto che risultano essere state corrisposte (cfr. euro 98.500,00 che parte resistente ammette essere stati pagati e di cui non chiede l'adempimento).
Deve pertanto rigettarsi la domanda riconvenzionale di integrale adempimento ovvero risoluzione, non essendo risultato provato in giudizio l'inadempimento della controparte, risultando al contrario dalla documentazione in atti l'integrale pagamento del prezzo pattuito per la compravendita.
In conseguenza è assorbita la disanima dell'ulteriore richeista di risarcimento del danno.
Pertanto, incontestata la perdurante occupazione dell'immobile da parte della non essendo stato provato titolo legittimante quest'ultima al CP_1 godimento dell'immobile, va condannata all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile sito in Pontinia alla via Aleardo Aleardi n. 48 e identificato al Catasto Urbano del Comune di Pontinia Foglio 62, Mappale 198,
Sub 3.
Non va fissato alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono
- 5 - il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1 all'immediato rilascio, in favore di dell'immobile sito Parte_1 in Pontinia alla via Aleardo Aleardi n. 48 e identificato al Catasto
Urbano del Comune di Pontinia Foglio 62, Mappale 198, Sub 3, libero e vuoto da persone e cose;
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per Parte_1 compensi, nonché esborsi di legge, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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