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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/11/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4257/2019 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
"azione di rivendica”
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Quirino Iorio, dom.ti Parte_1 Controparte_1 Parte_2 come in atti;
- attori-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Raimo, dom.ta come in atti;
Controparte_2
- convenuto –
E
rappresentata e difesa dagli avv. Marzia Landi e avv. Ferdinando Raimo, dom.to come Controparte_3 in atti;
-chiamato in causa –
E
Controparte_4
- chiamato in causa contumace -
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti attrici con l'atto di citazione, come integrato a seguito della rilevata nullità della citazione di cui all'ordinanza del 9.11.2020, esperivano azione di rivendica con la quale chiedevano accertarsi e dichiararsi il diritto di proprietà degli attori, quali eredi di , sugli immobili, ancora indivisi, siti in Montoro Persona_1
via San Bartolomeo 17, fgl. 21, part. 44 sub 1 e 2, e part. 422 sub 1, compresa la comproprietà delle parti comuni (portone, cortile e scale); accertarsi la illegittimità delle opere ovvero dei cancelli apposti dalle controparti, impeditivi dell'accesso, ordinandosene la eliminazione;
in subordine dichiararsi il diritto degli attori all'utilizzo delle parti comuni con ordine alla convenuta di consegna agli attori delle chiavi dei cancelli;
con vittoria di spese.
Premettevano gli attori di essere eredi legittimi di , la quale, deceduta in data 15.2.2004, Persona_1 aveva lasciato (testualmente) “a succederle i figli ed i nipoti dei germani , Parte_3 CP_5
e , tra cui vi sono gli odierni istanti come risulta dalla denuncia di successione …”;
[...] Controparte_6
che tra i detti beni vi era quello di cui si controverte pervenuto alla de cuius, in via diretta, mediante atto di divisione- cessione datato 8.5.1965, rep n. 8864/racc. n. 1847, e per altra parte per successione mortis causa al marito deceduto senza figli in data 8.9.1984, come da atti allegati;
che l'accesso al bene di Persona_2
proprietà, attraverso il transito per le parti in proprietà comune con i convenuti, risultava impedito dalla apposizione, eseguita dagli , di due cancelli, uno posto sulla strada pubblica e l'altro più CP_2
internamente, le cui chiavi (fisiche o elettroniche) non erano mai state consegnate agli attori.
Si costituiva in giudizio la quale contestava in toto la domanda, eccepiva la Controparte_2
inammissibilità della domanda così come integrata a seguito della rilevata nullità della citazione, per superamento dei limiti della emendatio libelli, e concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità e/o rigettarsi la domanda.
Si costituiva anche che eccepiva l'acquisto per usucapione degli immobili in oggetto, ad Controparte_3 esso pervenuti mediante il medesimo atto di divisione-cessione di cui sopra attraverso il quale alla propria sorella venivano assegnate le medesime unità immobiliari oggi rivendicate dagli attori, e Per_3
acquistate dalla contestualmente alla divisione. Persona_1
Dette unità, eccepiva lo , sono state utilizzate dalla de cuius sino al 1988 anno in cui CP_2 Persona_1
la stessa si era definitivamente trasferita non avendovi fatto più ritorno sino alla morte;
pertanto dal 1988 sino all'attualità lo aveva utilizzato le unità immobiliari rivendicate dagli attori con un possesso CP_2
pacifico, continuo ed ininterrotto, accorpando la unità controversa alla propria abitazione contigua, utilizzando il vano a piano terra come deposito e rinforzando le mura portanti del locale posto ala sottotetto, eseguendo inoltre tutti i lavori necessari alla manutenzione durante l'intero periodo di possesso.
Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea.
Non si costituiva in giudizio , ritualmente evocato. Controparte_4
La domanda degli attori è oggetto di reiezione e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida, con carattere assorbente.
Va innanzitutto respinta l'eccezione dei convenuti di inammissibilità della azione di rivendica, così come risultante dalla rinnovazione della citazione integrata a seguito del rilievo di nullità della citazione ex art. 164
c.p.c. commi 4 e 5, per la ritenuta assoluta incertezza in ordine ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 di cui all'art. 163 c.p.c., atteso che le contestazioni dei convenuti, attinenti ai limiti della emendatio libelli, sono riferibili alla diversa ipotesi di cui all'art. 183 comma 6 I termine c.p.c., applicabile al caso di specie ratione temporis, che disciplina la diversa ipotesi della precisazione e modifica delle domande ed eccezioni già formulate ma non, invece alla rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 commi 4 e 5 c.p.c. che resta soggetta all'unico limite delle decadenze maturate e della salvezza dei diritti quesiti non ravvisabili nel caso di specie.
Nel merito la domanda è infondata.
Gli attori, meglio specificando la domanda, hanno inteso proporre una azione di rivendica, azione a carattere reale, al fine di ottenere la restituzione delle parti comuni (portone scale e cortile) e del bene al quale, a causa della chiusura delle parti comuni, è stato reso impossibile accedere.
L'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., è l'azione con la quale il proprietario rivendica la cosa propria nei confronti di chiunque la possegga senza averne diritto. In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto il proprio titolo di acquisto, bensì anche i titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, ovvero deve provare che tale serie di trasferimenti si è protratta per il tempo necessario ad usucapire o infine che il bene rivendicato è stato da lui o da uno dei suoi danti causa posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo (c.d “ probatio diabolica”), non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato.
Da ultimo, osserva la Cassazione che “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto
a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo” ( Cass. n. 28865/2021).
Ha precisato la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 8699/2022: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sè, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”.
Nel caso di specie ha formulato eccezione di usucapione senza domandare in Controparte_3
riconvenzionale dichiararsi l'acquisto per usucapione.
Gli attori non hanno invece assolto all'onere probatorio su di essi gravante.
In particolare, gli attori, deducono testualmente di essere eredi legittimi di la quale, deceduta Persona_1 in data 15.2.2004, lasciava a succederle i figli e i nipoti dei germani , e Parte_3 Controparte_5
“tra cui vi sono appunto gli odierni istanti” come risulta dalla denuncia di successione in Controparte_6
atti. Pertanto gli attori deducono di essere divenuti comproprietari del bene controverso in forza di successione mortisa causa a , la quale a sua volta ne era divenuta proprietaria, per una parte, con atto Persona_1 risalente al 1965, e per altra parte nel 1984, essendo succeduta mortis causa al marito.
Va premesso che la denuncia di successione ha valore meramente fiscale ma non riveste alcuna valenza probatoria in ordine all'avvenuto acquisto dei beni mortis causa, in particolare “ ai fini della accettazione del'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità” (Cass.4843/2019, conforme a cass. 4783/2007).
Nel caso di specie gli attori sono compresi e risultano nella denuncia di successione, elemento che attesta la sola delazione ereditaria in favore degli attori, unitamente ad altri chiamati (non partecipi del presente giudizio), ovvero ciò che risulta provata in giudizio è la esistenza della delazione ereditaria in capo agli attori ovvero del diritto potestativo di far propria l'eredità, di divenire erede, mentre l'acquisto dei beni mortis causa e la conseguente qualità di erede presuppone la esistenza di un ulteriore atto, l'accettazione della eredità.
L'accettazione può essere espressa o tacita, ma nel caso di specie l'allegazione degli attori risulta del tutto lacunosa, non avendo gli stessi neanche allegato di aver accettato l'eredità, né con atto espresso né tacitamente;
né alcuna prova al riguardo è stata fornita dagli stessi attraverso la produzione dell'atto di accettazione, e/o della trascrizione della accettazione tacita.
Tanto costituisce un elemento del tutto preclusivo all'accoglimento della domanda, con assorbimento di ogni altra questione, atteso che gli attori, a prescindere dallo scrutinio della prova della continuità dei trasferimenti precedenti sino a giungere ad un acquisto a titolo originario oppure fino al ventennio antecedente, ovvero per il tempo necessario ad usucapire, non hanno fornito la prova dell'acquisto del diritto dominicale mortis causa sui beni controversi in proprio favore.
La domanda va pertanto rigettata con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza previa compensazione per 1/4 atteso il rigetto della eccezione dei convenuti di inammissibilità della azione di rivendica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2. Rigetta ogni domanda degli attori.
3. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, all'esito della compensazione per ¼, in € 2200,00 per compensi, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte convenuta costituita, con attribuzione;
4. Pone definitivamente le spese della ctu liquidate con separato decreto per ¾ a carico dei soccombenti, e per 1/4 a carico dei convenuti.
Così deciso in Avellino, il 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4257/2019 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
"azione di rivendica”
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Quirino Iorio, dom.ti Parte_1 Controparte_1 Parte_2 come in atti;
- attori-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Raimo, dom.ta come in atti;
Controparte_2
- convenuto –
E
rappresentata e difesa dagli avv. Marzia Landi e avv. Ferdinando Raimo, dom.to come Controparte_3 in atti;
-chiamato in causa –
E
Controparte_4
- chiamato in causa contumace -
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti attrici con l'atto di citazione, come integrato a seguito della rilevata nullità della citazione di cui all'ordinanza del 9.11.2020, esperivano azione di rivendica con la quale chiedevano accertarsi e dichiararsi il diritto di proprietà degli attori, quali eredi di , sugli immobili, ancora indivisi, siti in Montoro Persona_1
via San Bartolomeo 17, fgl. 21, part. 44 sub 1 e 2, e part. 422 sub 1, compresa la comproprietà delle parti comuni (portone, cortile e scale); accertarsi la illegittimità delle opere ovvero dei cancelli apposti dalle controparti, impeditivi dell'accesso, ordinandosene la eliminazione;
in subordine dichiararsi il diritto degli attori all'utilizzo delle parti comuni con ordine alla convenuta di consegna agli attori delle chiavi dei cancelli;
con vittoria di spese.
Premettevano gli attori di essere eredi legittimi di , la quale, deceduta in data 15.2.2004, Persona_1 aveva lasciato (testualmente) “a succederle i figli ed i nipoti dei germani , Parte_3 CP_5
e , tra cui vi sono gli odierni istanti come risulta dalla denuncia di successione …”;
[...] Controparte_6
che tra i detti beni vi era quello di cui si controverte pervenuto alla de cuius, in via diretta, mediante atto di divisione- cessione datato 8.5.1965, rep n. 8864/racc. n. 1847, e per altra parte per successione mortis causa al marito deceduto senza figli in data 8.9.1984, come da atti allegati;
che l'accesso al bene di Persona_2
proprietà, attraverso il transito per le parti in proprietà comune con i convenuti, risultava impedito dalla apposizione, eseguita dagli , di due cancelli, uno posto sulla strada pubblica e l'altro più CP_2
internamente, le cui chiavi (fisiche o elettroniche) non erano mai state consegnate agli attori.
Si costituiva in giudizio la quale contestava in toto la domanda, eccepiva la Controparte_2
inammissibilità della domanda così come integrata a seguito della rilevata nullità della citazione, per superamento dei limiti della emendatio libelli, e concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità e/o rigettarsi la domanda.
Si costituiva anche che eccepiva l'acquisto per usucapione degli immobili in oggetto, ad Controparte_3 esso pervenuti mediante il medesimo atto di divisione-cessione di cui sopra attraverso il quale alla propria sorella venivano assegnate le medesime unità immobiliari oggi rivendicate dagli attori, e Per_3
acquistate dalla contestualmente alla divisione. Persona_1
Dette unità, eccepiva lo , sono state utilizzate dalla de cuius sino al 1988 anno in cui CP_2 Persona_1
la stessa si era definitivamente trasferita non avendovi fatto più ritorno sino alla morte;
pertanto dal 1988 sino all'attualità lo aveva utilizzato le unità immobiliari rivendicate dagli attori con un possesso CP_2
pacifico, continuo ed ininterrotto, accorpando la unità controversa alla propria abitazione contigua, utilizzando il vano a piano terra come deposito e rinforzando le mura portanti del locale posto ala sottotetto, eseguendo inoltre tutti i lavori necessari alla manutenzione durante l'intero periodo di possesso.
Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea.
Non si costituiva in giudizio , ritualmente evocato. Controparte_4
La domanda degli attori è oggetto di reiezione e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida, con carattere assorbente.
Va innanzitutto respinta l'eccezione dei convenuti di inammissibilità della azione di rivendica, così come risultante dalla rinnovazione della citazione integrata a seguito del rilievo di nullità della citazione ex art. 164
c.p.c. commi 4 e 5, per la ritenuta assoluta incertezza in ordine ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 di cui all'art. 163 c.p.c., atteso che le contestazioni dei convenuti, attinenti ai limiti della emendatio libelli, sono riferibili alla diversa ipotesi di cui all'art. 183 comma 6 I termine c.p.c., applicabile al caso di specie ratione temporis, che disciplina la diversa ipotesi della precisazione e modifica delle domande ed eccezioni già formulate ma non, invece alla rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 164 commi 4 e 5 c.p.c. che resta soggetta all'unico limite delle decadenze maturate e della salvezza dei diritti quesiti non ravvisabili nel caso di specie.
Nel merito la domanda è infondata.
Gli attori, meglio specificando la domanda, hanno inteso proporre una azione di rivendica, azione a carattere reale, al fine di ottenere la restituzione delle parti comuni (portone scale e cortile) e del bene al quale, a causa della chiusura delle parti comuni, è stato reso impossibile accedere.
L'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., è l'azione con la quale il proprietario rivendica la cosa propria nei confronti di chiunque la possegga senza averne diritto. In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto il proprio titolo di acquisto, bensì anche i titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, ovvero deve provare che tale serie di trasferimenti si è protratta per il tempo necessario ad usucapire o infine che il bene rivendicato è stato da lui o da uno dei suoi danti causa posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo (c.d “ probatio diabolica”), non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato.
Da ultimo, osserva la Cassazione che “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto
a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo” ( Cass. n. 28865/2021).
Ha precisato la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 8699/2022: “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sè, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”.
Nel caso di specie ha formulato eccezione di usucapione senza domandare in Controparte_3
riconvenzionale dichiararsi l'acquisto per usucapione.
Gli attori non hanno invece assolto all'onere probatorio su di essi gravante.
In particolare, gli attori, deducono testualmente di essere eredi legittimi di la quale, deceduta Persona_1 in data 15.2.2004, lasciava a succederle i figli e i nipoti dei germani , e Parte_3 Controparte_5
“tra cui vi sono appunto gli odierni istanti” come risulta dalla denuncia di successione in Controparte_6
atti. Pertanto gli attori deducono di essere divenuti comproprietari del bene controverso in forza di successione mortisa causa a , la quale a sua volta ne era divenuta proprietaria, per una parte, con atto Persona_1 risalente al 1965, e per altra parte nel 1984, essendo succeduta mortis causa al marito.
Va premesso che la denuncia di successione ha valore meramente fiscale ma non riveste alcuna valenza probatoria in ordine all'avvenuto acquisto dei beni mortis causa, in particolare “ ai fini della accettazione del'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità” (Cass.4843/2019, conforme a cass. 4783/2007).
Nel caso di specie gli attori sono compresi e risultano nella denuncia di successione, elemento che attesta la sola delazione ereditaria in favore degli attori, unitamente ad altri chiamati (non partecipi del presente giudizio), ovvero ciò che risulta provata in giudizio è la esistenza della delazione ereditaria in capo agli attori ovvero del diritto potestativo di far propria l'eredità, di divenire erede, mentre l'acquisto dei beni mortis causa e la conseguente qualità di erede presuppone la esistenza di un ulteriore atto, l'accettazione della eredità.
L'accettazione può essere espressa o tacita, ma nel caso di specie l'allegazione degli attori risulta del tutto lacunosa, non avendo gli stessi neanche allegato di aver accettato l'eredità, né con atto espresso né tacitamente;
né alcuna prova al riguardo è stata fornita dagli stessi attraverso la produzione dell'atto di accettazione, e/o della trascrizione della accettazione tacita.
Tanto costituisce un elemento del tutto preclusivo all'accoglimento della domanda, con assorbimento di ogni altra questione, atteso che gli attori, a prescindere dallo scrutinio della prova della continuità dei trasferimenti precedenti sino a giungere ad un acquisto a titolo originario oppure fino al ventennio antecedente, ovvero per il tempo necessario ad usucapire, non hanno fornito la prova dell'acquisto del diritto dominicale mortis causa sui beni controversi in proprio favore.
La domanda va pertanto rigettata con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza previa compensazione per 1/4 atteso il rigetto della eccezione dei convenuti di inammissibilità della azione di rivendica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2. Rigetta ogni domanda degli attori.
3. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, all'esito della compensazione per ¼, in € 2200,00 per compensi, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte convenuta costituita, con attribuzione;
4. Pone definitivamente le spese della ctu liquidate con separato decreto per ¾ a carico dei soccombenti, e per 1/4 a carico dei convenuti.
Così deciso in Avellino, il 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino