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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
TI CASAVOLA - Presidente
IA IG - IC
NA CARBONARA - IC rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2101/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI Parte_1
LUCA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. COLACIONE Controparte_1
ANTONELLA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in AN (Ta) in data 13/07/2022, che dalla loro unione non TRIBUNALE DI TO PRIMA SEZIONE CIVILE
erano nati figli e che in data 27/08/2024 con Sentenza n. 353/2024 del
Tribunale di AN era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con Sentenza n.
353/2024 del Tribunale di AN emessa il 27/08/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/07/2022 in
AN (Ta) da , nato a [...] il Parte_1
29/01/1982, e , nata a [...] il Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TO PRIMA SEZIONE CIVILE
03/07/1990, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di AN
(Ta) dell'anno 2022, parte 1, numero 70, uff. 8;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
TI OL
Il IC est.
NA NA
3
Il Tribunale di AN, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
TI CASAVOLA - Presidente
IA IG - IC
NA CARBONARA - IC rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2101/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI Parte_1
LUCA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. COLACIONE Controparte_1
ANTONELLA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in AN (Ta) in data 13/07/2022, che dalla loro unione non TRIBUNALE DI TO PRIMA SEZIONE CIVILE
erano nati figli e che in data 27/08/2024 con Sentenza n. 353/2024 del
Tribunale di AN era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con Sentenza n.
353/2024 del Tribunale di AN emessa il 27/08/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 24/06/2025 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/07/2022 in
AN (Ta) da , nato a [...] il Parte_1
29/01/1982, e , nata a [...] il Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TO PRIMA SEZIONE CIVILE
03/07/1990, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di AN
(Ta) dell'anno 2022, parte 1, numero 70, uff. 8;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
TI OL
Il IC est.
NA NA
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