CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.2133/19 vertente
TRA
, già denominata Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., sig. , con sede
[...] Parte_1 in AI (NA), loc. Pascarola, zona ASI, P.IVA , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Gulia Francesco, codice fiscale , presso la C.F._1 quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza VanviteLL n. 15, fax 081-662108,
e-mail: p.e.c.: giusta procura in atti;
Email_1 Email_2
- Appellante-
CONTRO
(già già Controparte_1 CP_1 CP_2
) con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n.1, c.f.:
[...]
, in persona del suo procuratore p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Napoli alla Via F. Petrarca n. 93/2, presso lo studio dell'avv. Calzolari Isabella, codice fiscale , dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 60/2016, telefax: 0815757509
p.e.c.: - Appellata- Email_3
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 625/2019 del Tribunale di Napoli
Nord, Sezione II, pubblicata il 04.03.2019 e notificata a mezzo p.e.c. il 26.03.2019.
CONCLUSIONI:
- Per l'appellante Parte_1
1 -1) In via preliminare, sussistendo gravi e fondati motivi, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del decreto ingiuntivo n.60/2016;
2) in rito, accogliere l'istanza istruttoria formulata dall'appellante, disponendo precedersi alla prova per testi con i capitoli ed i testimoni indicati dalla società opponente nella memoria depositata il 26.07.2017;
-3) accogliere l'istanza di ammissione di CTU tecnica e contabile formulata dall'appellante, disponendo la nomina di consulente che risponda ai quesiti indicati dalla società opponente nella memoria istruttoria del 26.07.2017, ovvero ai quesiti che la Corte riterrà di indicare ai fini della decisione della presente controversia. ;
-4) nel merito, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
-5 accertata l'entità delle somme corrisposte in eccesso dall'appellante rispetto agli effettivi consumi e condannare la alla restituzione della somma che verrà CP_1 determinata, oltre interessi al tasso legale;
-6) in subordine, accertata la misura delle somme eventualmente ancora dovute dalla società appellante all' in ragione dell'effettivo consumo, limitare la condanna CP_1 della al pagamento dell'importo che verrà stabilito nel presente gravame;
Parte_1
-7) in ogni caso, condannare la società appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'antistatario avv. Francesco
Gulia”.
- Per l'appellata (già già Controparte_1 CP_1
): Controparte_2
“in via preliminare: 1) accertare e dichiarare non fondata l'istanza di sospensione e per l'effetto rigettarla;
2) accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 co.
1 nn. 1 e 2 c.p.c.; nel merito:2) attesa la probabilità che l'appello non venga accolto, anche per l'eccepita inammissibilità ai sensi dell'art. 342 co. 1 nn. 1 e 2 c.p.c., fermi gli adempimenti di cui all'art. 348bis c.p.c., dichiarare l'appello inammissibile e confermare la sentenza n. 625/2019; 3) rigettare l'appello, perché infondato nel merito, confermare in ogni suo capo la sentenza n. 628/2019 ed il d.i. n. 60/2016; 4) condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio di appello, oltre iva, cpa e
2 spese generali al 15%. con espressa riserva di articolare eventuali istanze istruttorie in corso di causa nei termini di legge, anche a seguito del comportamento dell'appellante”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con ricorso monitorio depositato telematicamente il 30 novembre 2015 la
[...]
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1 [...]
per l'importo complessivo di euro 188.146,80 per il mancato Parte_2
pagamento di fatture emesse nei suoi confronti a titolo di consumi gas inerenti la propria utenza;
nello specifico la fattura n. M137180998 per l'importo di euro
151.971,59, del 10/10/2013, relativa al periodo di consumi del 16/06/2010-
10/10/2013, nonché la n. M156369946 per l'importo di euro 36.175,21, del
30/04/2015, relativa al periodo di consumi del 11/10/2013-30/04/2015.
Il 04.01.2016, il Tribunale di Napoli Nord, con decreto ingiuntivo n°60/2016, notificato il 09.02.2016, intimava alla di pagare in favore della Parte_2 ricorrente la somma di €.188.146,80, oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso e sino al soddisfo, nonché il pagamento della somma di €.800,00 per le spese ed €.2.000,00 per onorari della procedura monitoria, oltre il rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Con atto notificato il 18.03.2016, la proponeva opposizione Parte_3 deducendo:
- la genericità del decreto ingiuntivo opposto, non avendo la Società ingiungente correttamente identificato l'utenza e l'ubicazione della fornitura energetica riconducibile alla opponente, di cui si richiedeva il pagamento dei consumi;
- l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, avendo l'opponente versato alla corrispettivi anche in eccedenza rispetto ai metri cubi di gas CP_1
effettivamente erogati e fruiti atteso che l'utenza di fornitura gas per il capannone industriale sito in AI alla Strada Statale 87 snc riconducibile alla medesima opponente risalirebbe già all'anno 1998 ed oggetto di sostituzione di misuratore nell'ottobre 2005, quando lo stesso recava una misurazione di mc 921.518; pertanto, essa attrice, per il periodo dal dicembre 2001 all'ottobre 2005, avrebbe
3 effettuato consumi reali pari a mc 573.887, corrispondendo, tuttavia, alla opposta, per il medesimo periodo, corrispettivi per consumi pari a mc 639.566, con una eccedenza pari a mc 65.679;
- inoltre, alla data del 30/07/2014, allorquando l'utenza della opponente fu chiusa per morosità, il misuratore della stessa segnava un valore di mc 585.877 e, tuttavia, nell'ultima fattura emessa dalla opposta risulterebbe una misurazione di mc
685.355;
- per quanto precede, non solo sarebbe infondata la pretesa monitoria della opposta ma, al contrario, vi sarebbe un credito della opponente quantificabile almeno in euro 50.000,00 per tutto quanto versato dalla stessa in eccedenza rispetto ai consumi effettivi di energia usufruiti.
Chiedeva in conclusione:
-1) accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome illegittimo, erroneo, infondato e carente di prova a sostegno, per tutti i motivi innanzi esposti.
-2) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per tutti i motivi innanzi indicati, e, per l'effetto, accertare il credito vantato dalla nei confronti della Parte_2 CP_1 con la conseguente condanna della società opposta al pagamento in proprio favore
[...] della somma che verrà indicata e stimata anche a seguito di CTU contabile, che sin d'ora si chiede, pari a quanto corrisposto in eccedenza rispetto all'effettivo consumo.
In ogni caso, la F.LL chiedeva, sempre in via riconvenzionale, che il Pt_2 Parte_2
Giudice adito accertasse, con l'ausilio di un CTU, l'esatta misura delle somme effettivamente dovute dalle parti l'una nei confronti dell'altra, operando le eventuali compensazioni fra le reciproche poste di dare e di avere.
-3) Condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese e dei compensi di CP_1 causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Il procedimento veniva iscritto innanzi al Tribunale di Napoli Nord al n.r.g.
3036/2016.
Cont
Si costituiva l'opposta s.p.a. a quale eccepiva:
- la genericità e pretestuosità della spiegata opposizione, essendo stato il credito e
4 la fornitura gas riconducibile alla opponente ben specificamente identificati in relazione alle produzioni documentali della fase monitoria;
- la infondatezza nel merito della spiegata opposizione dato che la opponente fa riferimento a presunti consumi fatturati in eccedenza, senza alcuna contestazione o reclamo in precedenza inviati per il periodo 2001-2005, mentre il credito ingiunto
è relativo a consumi fatturati per il periodo 2010/2015, per i quali essa opponente avrebbe altresì richiesto una rateizzazione mai rispettata.
Così concludeva affinché si provvedesse:
IN VIA PRELIMINARE: 1) concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n.
60/2016, ex artt. 642 e 648 c.p.c., stante l'infondatezza delle eccezioni svolte, la pretestuosità dell'atto introduttivo, non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente.
NEL MERITO: 2) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 60/2016, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge;
3) dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione, per i motivi di cui in narrativa;
4) in via subordinata, salvo gravame, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma di € 188.146,80 o quella diversa somma che risulterà dovuta a termine del giudizio, oltre interessi legali sino all'integrale pagamento;
5) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Con espressa riserva di articolare le istanze istruttorie in corso di causa nei termini di legge”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio con il deposito di memorie ex art.183,
VI comma c.p.c., disattese le prove articolate, all'udienza del 22.11.2018 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 625/2019 pubblicata il 04.03.2019 il Tribunale di Napoli Nord, così provvedeva: “1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3. condanna parte attrice-opponente, in persona del Parte_3
5 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta-opposta, CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 (tredicimila quattrocentotrenta/00), per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo p.e.c. il 24.04.2019, l'appellante impugnava la prefata sentenza per la sua integrale riforma perché erronea ed ingiusta con contestuale richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
La causa veniva iscritta al r.g.c. n. 2133/2019.
Si costituiva la la quale eccepiva: IN VIA PRELIMINARE: CP_1
1) accertare e dichiarare non fondata l'istanza di sospensione e per l'effetto rigettarla NEL MERITO:
2) dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 co. 1 nn. 1 e 2 c.p.c. ed art . 348bis c.p.c e confermare la sentenza n. 625/2019;
3) rigettare l'appello, perché infondato nel merito, e confermare in ogni suo capo la sentenza n. 628/2019 ed il d.i. n. 60/2016;
4) condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali al 15%.
Alla prima udienza del 11.10.2019 la Corte, disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, rinviava per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 05.03.2021 e, successivamente dopo ripetuti rinvii in prosieguo, si giungeva all'udienza del 22.11.2024, all'esito della quale, la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Le parti depositavano comparsa conclusionale e solo parte appellata depositava relativa memoria di replica.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto
6 con atto notificato il 24.04.2019 a fronte della sentenza n. 625/2019, pubblicata il
04.03.2019, notificata a mezzo p.e.c. in data 26.03.2019, il cui termine utile per proporre impugnazione sarebbe spirato il 26/04/2019, in ossequio all'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo rubricato “CAMBIO DI FORMA GIURIDICA E DI
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' APPELLANTE” la società appellante ha dimostrato che, con atto per Notaio di Napoli dell'11.05.2017, registrato Persona_1 il 15.05.2017, iscritto in CCIAA il 29.05.2017 (successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado) che la ha cambiato la propria denominazione Parte_2
e la forma giuridica in s.a.s. D' di (cfr. visura storica CCIAA Pt_2 Parte_1 di Napoli prodotta). Da qui la legittimazione attiva dell'appellante Parte_1
trattandosi della stessa società parte del giudizio di primo grado, con Parte_1 identica partita IVA, risultando solo modificata la ragione sociale e la denominazione.
Trattasi di una mera precisazione con riguardo all' attuale denominazione sociale dell'opponente della quale parte opposta ha preso atto.
Vanno trattati congiuntamente i motivi nn. 2, 3, 4 e 5, tutti attinenti al riparto dell'onere della prova nel caso d'inadempimento contrattuale da somministrazione come di seguito riportati:
Con il secondo rubricato “CARENZA DI PROVA A SOSTEGNO DEL CREDITO
INVOCATO DALL' - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA CP_1
SOCIETA' DI SOMMINISTRAZIONE l'appellante lamenta che tutta la Contr documentazione prodotta dalla s.p.a. sostegno della propria domanda di pagamento non è opponibile, né efficace, nei confronti della s.a.s. trattandosi di documenti Parte_2 predisposti unilateralmente, in assenza di contraddittorio e/o di verifica congiunta, atteso che, seguendo l'ordinario criterio dell'onere probatorio, era onere della CP_1 dimostrare la sussistenza dell'invocato credito e non onere della opponente dimostrarne l'insussistenza. NE, nei contratti di somministrazione di utenze i cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, idonea solo all'ottenimento del provvedimento
7 monitorio. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante;
deriva che non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante, né può ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore.
NE, tutte le suindicate argomentazioni e difese, già spiegate dalla Parte_2 nel corso del giudizio di primo grado ed in modo ampio nella comparsa conclusionale, sono state completamente bypassate nella impugnata sentenza di primo grado, come se non fossero mai state formulate dalla società opponente.
L'opposizione era dunque pienamente fondata e doveva essere accolta, al pari del presente gravame.
Peraltro, sia la ricostruzione dei fatti, sia quella contabile, effettuate ex adverso risultano assolutamente false e fantasiose, oltre che contrastanti con l'ampia documentazione prodotta dalla opponente (relazione tecnico-contabile, fotografia del contatore, fatture ricevute e pagamenti effettuati, corrispondenza ed attestazioni del fornitore).
Con il terzo rubricato “NECESSITA' DI C.T.U. CONTABILE E TECNICA. PIENA
AMMISSIBILITA' DELLA STESSA”: l'appellante ha dedotto che la società opponente, pur non essendone onerata, ha depositato in allegato alla memoria istruttoria di cui al secondo termine dell'art.183, 6^ comma, c.p.c., la seguente documentazione:
-a) relazione tecnica a firma dell'ing. e dell'ing. dalla quale risulta che nel Per_2 Per_3 periodo oggetto di controversia vi è stato un consumo “effettivo” notevolmente inferiore a quello riportato nelle fatture e nei documenti depositati dalla CP_1
Trattasi di dettagliata e specifica relazione, dal contenuto sia contabile che tecnico, avente in allegato sia il riepilogo di tutte le fatture emesse dalla società di somministrazione, sia le letture effettive del contatore.
-b) Estratto conto predisposto dalla l'11.06.2014, dal quale risultano i metri cubi CP_1 di gas oggetto della fatturazione.
-c) Pec del 26.07.2017 inviata dalla opponente alla (società che al tempo Parte_4 oggetto di controversia gestiva la somministrazione), contenente la richiesta di lettura del contatore n°0035045375 alla data di chiusura dell'erogazione.
8 (…) NE (…) appare incontestabile che la avesse fornito(…) ampia Parte_2 documentazione a dimostrazione della fondatezza della propria opposizione (…) idonea a giustificare ed a legittimare l'ammissione di una dirimente ctu tecnica e contabile, peraltro chiesta anche dalla società opposta, finalizzata a verificare l'effettiva quantificazione dei consumi e la esatta misura delle rispettive poste di dare e di avere, sulla scorta del pagamenti già effettuati dalla s.n.c. . (..) Tanto più ove si consideri che, in Parte_2 allegato alla terza memoria di cui all'art.183, 6^ comma, c.p.c., la opponente Parte_2 ha depositato anche la PEC del 08.08.2017 (pervenuta dunque successivamente
[...] alla scadenza del 2^ termine di cui all'art.183, 6^ comma, c.p.c.), con la quale la ha certificato e riconosciuto che al momento dell'interruzione della CP_3 CP_2 fornitura gas del 30.07.2014, i tecnici avevano riscontrato che la lettura presente sul misuratore volumetrico meccanico con matricola 35045375 riportava l'importo di mc
585.877, minore sia dell'ultima lettura stimata riportata negli archivi pari a mc 662.574, sia alla richiesta di pagamento per i presunti mc 685.355.
Risulta quindi espressamente riconosciuto dalla società originaria gestrice del servizio di somministrazione del gas che il consumo addebitato in via presuntiva alla s.n.c. Pt_2
D'Aniello per mc 685.355 era errato, essendo invece stato realizzato un consumo effettivo al 30.07.2014 di appena mc. 585.877.
Trattasi di pec che conferma quanto già eccepito dalla il cui Parte_3 Parte_2 dato contabile risultava già evidente dall'esame del prospetto Italgas del 18.03.2016 (in atti), dal quale si evince inequivocabilmente che la lettura di 685.355 mc al 30.07.2014 era
“stimata”, mentre la lettura del misuratore effettuata al 29.10.2015 era di appena 276927 mc. (cfr. prospetti Italgas del 18.03.2016).
Sussistono tutti i presupposti affinché l'adita Corte di Appello, accogliendo l'istanza dell'appellante, ammetta la CTU richiesta dalla nella memoria Parte_2 istruttoria depositata il 26.07.2017, risultando allo stato violato anche l'art.61 c.p.c.
Con il quarto rubricato “AMMISSIBILITA' E RILEVANZA DELLA INVOCATA
PROVA PER TESTI”: l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre l'ammissione della richiesta prova testimoniale, siccome finalizzata a dimostrare in punto di fatto:
-a) il momento (30.07.2014) in cui i tecnici dell' hanno provveduto al blocco CP_1
9 dell'erogatore del gas presso lo stabilimento in AI della opponente;
-b) la lettura che presentava il contatore al momento della sua sigillatura e dell'interruzione del servizio di somministrazione;
-c) la contestualità dello scatto della fotografia prodotta in atti ed avente ad oggetto il contatore al momento del blocco della somministrazione;
-d) l'attuale immodificata condizione dei luoghi, degli impianti e del contatore, siccome rimasti inalterati e suscettibili di perizia e di CTU;
Contr
-e) l'effettuazione da parte dei tecnici dell' i altre successive verifiche sul contatore.
Non si comprende il motivo, peraltro mai espresso dal Tribunale di Napoli Nord, per il quale il Giudice di primo grado abbia ritenuto di non ammettere l'invocata prova per testi, residuando sul punto una totale omessa pronunzia.
Sussistono, tutti i presupposti affinché l'adita Corte di Appello, accogliendo l'istanza dell'appellante, ammetta la prova testimoniale chiesta dalla nella Parte_2 memoria istruttoria depositata il 26.07.2017, per i capi e con i testi ivi indicati.
Con il quinto “CIRCA LA DEDOTTA INVEROSIMIGLIANZA E/O OMESSA
CONTESTAZIONE” l'appellante censura la sentenza gravata laddove motiva il rigetto dell'opposizione sull'errato presupposto che sia “oltremodo inverosimile che di fronte ad una così imponente mole di consumi fatturati la opponente non abbia mai inoltrato alcuna formale contestazione” (cfr. pag.5 della sentenza).
Al riguardo, è sufficiente rilevare che fino a quando le fatture sono apparse congrue e giustificate la opponente ha sempre provveduto ai pagamenti richiesti, insorgendo solo quando la nel 2013 e nel 2015 ha emesso le fatture poste a sostegno del CP_1 provvedimento monitorio per complessivi €.188.146,80.
Dalla documentazione in atti risulta provato che la opponente aveva anche precedentemente chiesto il rimborso dei consumi pagati in base alla “stima”, siccome ritenuti eccessivi rispetto ai consumi “effettivi”.
A ciò aggiungasi che non è neppure rilevante, ai fini del decidere, la documentazione predisposta unilateralmente dalla a mente della quale l'erogazione del gas CP_1 sarebbe stata interrotta a causa e per effetto della morosità in cui versava la società somministrata.
È infatti stato precisato e documentato (cfr., fra l'altro, la relazione tecnica di parte
10 depositata in primo grado) che la s.n.c. D' risulterebbe morosa solo in ragione Pt_2 Pt_2
Contr delle fatture di stima redatte unilateralmente dalla s.p.a. (contestate dalla
[...]
, perfino successive alla data di interruzione della somministrazione, mentre a Parte_2 parere della opponente la stessa società risulterebbe perfino creditrice nei confronti della opposta.
I motivi nel loro complesso meritano il rigetto perché generici, inammissibili e comunque infondati.
Invero, il Giudice di prime cure ha enucleato il thema decidendum (fulcro della opposizione e della domanda riconvenzionale proposte dalla parte attrice- opponente) che si articola: da un lato, nel presunto pagamento di consumi in eccesso rispetto a queLL effettivamente fruiti presso l'utenza gas per cui è causa per il periodo dicembre
2001-ottobre 2005; dall'altro lato, nell'incongruenza dei consumi fatturati all'opponente con le due fatture a base del giudizio monitorio laddove, nell'ultima delle quali è indicata una misurazione di mc 685.355, quando invece alla data dell'interruzione della fornitura, ossia al 30/07/2014, la misurazione riportata dal contatore gas della opponente segnava consumi per mc 585.877.
Quanto alla prima censura essa è infondata e come tale merita il rigetto.
Invero, non risulta contestato che il contatore dell'utenza per cui è causa fu sostituito il 14 settembre 2011, mentre alla data del 30/07/14 venne interrotta l'erogazione per morosità
La circostanza risulta confermata oltre che dalla documentazione prodotta dall' anche da quella allegata (all. B) dall'opponente in primo grado CP_1
(fermo il giudizio d'inattendibilità formulato dal Tribunale, che qui si condivide, perché documentazione incerta sia nella provenienza che nella datazione) dalla quale si evince che tutte le misurazioni anteriori al 01/10/11 ed al 19/10/11
(comprese) sono state effettive , mentre per quelle successive, tranne che la prima indicata come stimata, sono avvenute mediante telelettura.
Trattasi, quest'ultimo, di un sistema in grado di rilevare automaticamente e a distanza i
11 dati relativi al consumo del gas. La nuova tecnologia consente di leggere i dati relativi al consumo del gas: questi vengono poi trasmessi da un contatore a un sistema centrale di raccolta ed elaborazione dati. Trattasi di un processo che avviene attraverso una rete di telecomunicazioni, grazie alla quale i dati del proprio contatore arrivano automaticamente e direttamente alla società di distribuzione, senza la necessità di un intervento manuale.
Perché tutto questo sia possibile, è necessario sostituire il contatore tradizionale con un contatore del gas elettronico inteLLgente, di ultima generazione: il cosiddetto smart meter
(cfr. sito internet Energit).
Alla luce di tali osservazioni possiamo affermare che tutte le misurazioni anteriori al 01/10/11 ed al 19/10/11 sono avvenute in maniera effettiva né l'opponente appellante ha sollevato alcuna specifica contestazione con riguardo al periodo
2001 e 2005.
Quanto alla seconda censura (pretesa erroneità della lettura stimata in m3 685 385 del 20/07/14, a fronte del fatto che, alla chiusura – per interruzione - della fornitura la lettura segnata dal misuratore era pari a m3 585.877) il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo non adempiuto dall'opponente l'onere probatorio sulla stessa incombente in ragione della seguente motivazione:
a) la misurazione dedotta dalla opponente non figura mai in alcuna misurazione (stimata o reale) prodotta in lite dalla opposta, la quale, anzi, risulta aver prodotto in atti letture superiori per periodi antecedenti alla chiusura della fornitura;
b) dallo stesso andamento della gran mole di consumi riconducibili alla opponente (così come evincibili anche dalla documentazione prodotta sul punto dalla stessa attrice- opponente, nonché dai consumi effettivi rilevati prodotti dalla opposta e relativi pur sempre ad una utenza commerciale — avendo dedotto la stessa opponente che l'utenza in esame era servente un capannone industriale), appare oltremodo inverosimile che dall'azzeramento delle misurazioni avvenuta nell'anno 2005 (con la sostituzione del misuratore riconducibile all'utenza dell'opponente, come incontestato tra le parti) e sino al
03/06/2010 furono misurati consumi pari a mc 490.829 (di cui alla fattura n.
M137180998 ed in alcun modo specificamente contestati dall'attrice-opponente, per tutto quanto in precedenza osservato), mentre alla data dell'interruzione della fornitura del
30/07/2014 (ossia a circa quattro anni di distanza dalla precedente rilevazione) il detto
12 misuratore segnava la cifra di 585.877, con un incremento di soli 95.048 mc di consumi
(equivalenti a circa un anno di consumi rilevati ordinariamente presso l'utenza della opponente, in relazione alle cifre innanzi indicate);
c) a fronte di una fatturazione emessa nell'aprile 2015, e contenente — secondo la prospettazione della stessa opponente — una discrasia così evidente tra consumi fatturati e consumi effettivamente segnati dal proprio misuratore, la opponente non risulta aver provveduto ad alcuna formale contestazione nei confronti della Società opposta (di cui non vi è traccia in atti), essendosi limitata unicamente ad inviare una missiva alla Società di
Distribuzione ( di richiesta di rettifica della lettura di chiusura a mezzo Parte_4
PEC datata 26/07/2017, ossia a processo già ampiamente in corso e addirittura nella pendenza dei concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (..) con atteggiamento incompatibile con la contestazione quivi sollevata, ed anzi avendo proceduto nella fase stragiudiziale anche a richiedere una dilazione di pagamento per poter sanare la propria esposizione debitoria nei confronti della opposta, e da quest'ultima accettata, come chiaramente risultante dalla documentazione prodotta dalla stessa parte convenuta-opposta sul punto, in allegato alla propria produzione di parte;
d) la ocumentazione allegata da parte attrice-opponente alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., con la quale la Società di Distribuzione avrebbe riscontrato la missiva ad essa fatta pervenire dalla opposta 26/07/2017 (innanzi richiamata), appare smentire, e non già confermare, le tesi della opponente: invero, nella detta comunicazione anche la conferma che l'ultima rilevazione risultante dai loro Parte_5 archivi e relativa all'utenza della opposta, recava la misurazione “pari a mc 662.574
(fotolettura)”, da cui deriva, pertanto, che “la scrivente Società ha stimato il consumo gas valorizzando il segnante del misuratore a mc 685.355” (cfr. allegato alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata dalla opponente), cosicché non si comprende come possa essere possibile che alla data di cessazione della fornitura il misuratore dell'utenza della opponente potesse segnare una misurazione anche inferiore a quelle risultanti da precedenti misurazioni in possesso della (peraltro provenienti da Parte_5
“fotolettura”, e non semplicemente da stime presuntive, come risultante dalla medesima comunicazione in esame);
e) non vi è alcuna prova in atti (ma, anzi, vi sono chiari elementi di segno contrario) che
13 dimostri che alla data della cessazione della fornitura i tecnici del OR abbiano potuto avere accesso al misuratore dell'utenza dell'opponente per rilevare, in contraddittorio, la effettiva più bassa misurazione pretesa dalla opponente: anzi, come anche risultante dalla stessa missiva a mezzo PEC del 26/07/2017 inoltrata dall'opponente al OR (e allegata alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.), fu la stessa Società opponente a trasmettere, in maniera postuma e a oltre tre anni di distanza dalla cessazione della fornitura, la misurazione del proprio contatore tramite la medesima riproduzione fotografica già allegata anche alla propria produzione di parte nel presente giudizio (e sulla cui attendibilità valgano le considerazioni già innanzi espresse).
f) (…) la misurazione inferiore dedotta dalla opponente come riscontrata il
21/10/15 ha trovato un debole e non affidabile sostegno probatorio basato unicamente su una riproduzione fotografica formata unilateralmente dalla stessa Con parte opponente, raffigurante il misuratore ad essa riconducibile, alla quale, tuttavia, non è possibile, in modo sufficientemente univoco e con verosimile grado di certezza probatoria, attribuire una precisa collocazione temporale (invero nell'epoca della c.d. fotografia digitale appare tutt'altro che complesso poter procedere ad artefatte sovrapposizioni di immagini con effetti realistici difficilmente distinguibili, cosicché, in generale, il livello di affidabilità probatoria di un tal genere di riproduzioni è grandemente scemato nel corso degli anni (cfr. sentenza gravata).
NE, alla luce di argomentazioni logico e giuridiche così puntuali, l'appellante ha formulato censure generiche ed inammissibili atteso che :
a) tutta la documentazione allegata nella produzione di primo grado (all. A e
B) posta a fondamento delle censure sollevate è priva sia della provenienza
(soggetto che l'ha formata) che di data certa, sicché le contestazioni non trovano sostegno né nella documentazione prodotta dall' né in specifiche CP_2 circostanze di fatto espressamente dedotte;
b) a fronte del dato certo, proveniente dal terzo distributore (LE gas), costituito dalla nota datata Napoli, 08/08/2017 Prot. 20170808091111_RDEF-
- Riferimenti Richiedente: Parte_6 Parte_1
-Identificativo fornitura: 00352505157593 – ove si legge : in riscontro alla sua pari
14 oggetto ricevuta in data 14 luglio u.s." secondo cui al momento dell'interruzione della fornitura gas del 30/07/2014, i ns. tecnici hanno riscontrato che la lettura presente sul misuratore volumetrico meccanico con matricola 35045375, riportava la lettura pari a mc
585.877, minore dell'ultima lettura riportata nei ns. archivi pari a mc 662.574
(fotolettura) (…, la scrivente Società ha stimato il consumo gas valorizzando il segnante del misuratore a mc 685.355" (in modo presuntivo basata su dati precedenti o su modeLL di consumo), l'appellante non ha contrapposto una effettiva misurazione, ovvero un probabile mal funzionamento del contatore del gas .
Ne segue che, sotto tale profilo la censura in parola è priva di specificità del motivo intesa come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011,
Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, , Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del Per_4
15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, , Rv. Persona_5
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, , Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del Per_6
22/2/2002, Rv. 221693). E ancora, la Corte di legittimità ha ribadito come Per_7
sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, e altri, Rv. Pt_7
260608).
La prospettazione dell'opponente è poi contraria al giudizio di verosimiglianza formulato dal Tribunale.
Invero, secondo l'appellante dall'azzeramento delle misurazioni avvenuta nell'anno 2005 e sino al 03/06/2010 furono misurati consumi pari a mc 490.829 (di cui alla fattura n. M137180998 ed in alcun modo specificamente contestati dall'attrice-opponente) mentre alla data dell'interruzione della fornitura del 15 30/07/2014 (ossia a circa quattro anni di distanza dalla precedente rilevazione) il detto misuratore segnava la cifra di 585.877, con un incremento di soli 95.048 mc di consumi (equivalenti a circa un anno di consumi rilevati ordinariamente presso l'utenza della opponente, in relazione al fatto che trattavasi di capannone industriale).
NE, in diritto, secondo la regola del 'più probabile che non', può dirsi validamente fondato il ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, che è invece tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di elementi sintomatico-presuntivi dai quali sia deducibile il dato incerto da provare. Sotto tale profilo la ricostruzione del Tribunale è più probabile che non quella prospettata dall'appellante.
Non meno importante è il mancato adempimento dell'onere della prova censurato dal Giudice di prime cure.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi portati dalle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all'utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c.. Consegue che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e la bolletta risulta idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente poiché, in caso contrario, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (cfr. Cass., 18/10/2023, n. 28984, Corte appello
Roma sez. II, 29/01/2018, n. 569). Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il
16 malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante. In questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n.
13605).
Nel caso di specie la corretta funzionalità del contatore è stata dedotta dall' CP_1
pur se essa ha fatto rilevare che la misurazione dell'erogazione spettava al
[...]
terzo LE gas non chiamata in giudizio dall'opponente.
NE, in tale prospettiva può affermarsi il mancato adempimento di tale onere probatorio da parte del fruitore odierno appellante atteso che quest'ultimo non ha Contr contestato le misurazioni pure prodotte dall' ramite la LE gas avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia tenuto conto che trattavasi di utenza collegata ad un capannone industriale.
L'appello merita il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'appellata in applicazione del DM 147/22 in ragione allo scaglione di valore superiore ad € 52.000,00 in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali esclusa la fase della istruttoria assente in appello, oltre iva CPA e spese generali come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a carico dell'appellante soccombente.
17
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull l'appello avverso la sentenza
Numero 625 del 2019 del tribunale di Napoli nord pubblicate il 4 marzo 2019 e notificata a mezzo pec il 26 marzo 2019, ogni altra eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
(già già ) Controparte_1 CP_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali esclusa la fase della istruttoria assente in appello, oltre iva CPA e spese generali come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso in Napoli il 01/10/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
18