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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/07/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 481/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 481/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELLI Parte_1 MAURIZIO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 ANGELINI MARCO e dall'Avv. BERNARDI CLAUDIA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 899/2019- r.g. n. 2606/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Piaccia all' Ill.mo Giudice, all'esito dell'espletanda istruttoria di rito, disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni di cui in premessa, ridurre l'importo dovuto dalla ditta “Aly ED di FA ON”e, quindi, dal suo titolare sig. alla ditta “ a quanto effettivamente Parte_1 CP_1 accertato in corso di causa, limitando conseguentemente a tale importo l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare in € 6.000,00, o nella diversa somma emergente a seguito dell'espletanda istruttoria, l'ammontare del credito vantato dalla ditta “Aly ED di FA ON” nei confronti della ditta “ per le causali di cui in CP_1 premessa e, laddove vi siano i requisiti di legge, operare la compensazione tra le rispettive (richiesta e dovuta) somme di denaro ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 ss del c.c. Per l'effetto dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa della ditta “ , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, sig. , corrente in La Spezia, via Lunigiana n.6 e, previa declaratoria di Parte_2 nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia, revocare il decreto ingiuntivo opposto, il n.899/2019, emesso in data 06/12/2019 dall'Ill.mo Giudice del Tribunale della Spezia, Dott.ssa Adriana Gherardi, e registrato in Cancelleria in data 09.12.2019, contro la ditta e il titolare attore-opponente, respingendo ogni e qualunque domanda di condanna proposta nei confronti del conchiudente dalla ditta odierna convenuta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 1 di 7 Parte convenuta ha concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- NEL MERITO respingere le domande proposte dalla opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto - CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente CONDANNARE la ditta Aly ED di FA ON, in persona del titolare sig. c.f. , con sede in La Spezia, Via Pozzuolo n. 5, P.IVA Parte_1 C.F._1
, al pagamento in favore della della somma di Euro 8.500,00, a saldo della P.IVA_1 Controparte_1 fattura n. 29/2018, oltre gli interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito della istruttoria.
- CONDANNARE inoltre la opponente al pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice nel d.i. opposto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, n.q. di titolare Parte_1 dell'impresa individuale Aly ED di FA ON svolgeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 899/2019 con cui l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 8.500,00 oltre interessi e spese del monitorio, in ragione del contratto di subappalto concluso con , n.q. di CP_1 titolare dell'impresa individuale Rina Impianti di Rina Pavillo e fondato sulla fattura n. 29 del
14.6.2018.
L'opponente deduceva che la fattura azionata in sede monitoria si riferiva a lavori che, su committenza della società Posta Vecchia S.r.l. l'attrice avrebbe dovuto svolgere in Sarzana, alla Via Posta Vecchia e che aveva a sua volta subappaltato alla CP_1
Quest'ultima, in particolare, avrebbe dovuto realizzare gli impianti idraulici di cinque appartamenti con riscaldamento a pavimento, fornitura delle caldaie a condensazione nonché dei cinque bagni, compresa tutta la fornitura dei materiali necessari.
Nonostante gli impegni assunti, la non aveva rispettato il cronoprogramma dei lavori e il CP_1 materiale era stato acquistato dall'appaltatrice (odierna attrice), inoltre i lavori alla data del 19.10.2018 risultavano non completati, come confermato dal SAL in pari data redatto dal direttore lavori, in quanto alla voce 22 risultavano mancare tre delle cinque caldaie previste il cui valore, tenuto conto anche del montaggio e del rilascio di certificazione era stimabile in Euro 5.000,00.
Durante lo svolgimento dei lavori inoltre, la convenuta aveva arrecato danni al mobiletto del bagno sito all'interno dell'appartamento intestato a , sicché l'appaltatrice era stata costretta a CP_2 risarcire il danno subito da questi dietro versamento della somma di Euro 1.000,00.
Avendo l'opponente già versato l'importo di Euro 5.000,00 nel corso del 2018 e tenuto conto delle opere non realizzate e del danno risarcito ai terzi, rispetto al credito azionato in sede monitoria e operate le conseguenti compensazioni, sarebbe quindi residuato un
contro
- credito in favore dell'appaltatrice.
Sulla base di tali premesse, insisteva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, l'impresa convenuta forniva una diversa ricostruzione fattuale dei rapporti tra le parti. Pacifica la conclusione di un contratto di (sub)appalto tra le parti, la convenuta evidenziava tuttavia come gli accordi economici prevedevano che controparte versasse un primo acconto di Euro
20.000,00 e poi successivi acconti, sino al saldo di Euro 5.000.00.
Parimenti pacifica l'intervenuta corresponsione di una somma pari ad Euro 12.000,00, come ammesso da controparte, nonché di ulteriori acconti ma la convenuta rilevava come gli ulteriori pagamenti eseguiti da controparte a saldo delle fatture nn. 26, 72 e 79, fossero riferibili ad altri cantieri e dunque ad altri rapporti pendenti tra le parti e non a quello oggetto del presente giudizio. pagina 2 di 7 rilevava inoltre come i controcrediti opposti in compensazione fossero inesistenti, in CP_1 quanto: a) la fattura azionata aveva già tenuto conto della mancata installazione di tre caldaie all'interno degli appartamenti;
b) il mobiletto asseritamente danneggiato avrebbe avuto al massimo un valore di Euro 600,00, non era stato in alcun modo sostituito dal proprietario e i danni arrecati non erano riferibili alla subappaltatrice;
c) i pagamenti eseguiti da controparte a mezzo assegno in data
10.4.2018 e bonifico in data 24.7.2018 erano stati rispettivamente eseguiti e imputati al saldo della fatt.
n. 17 del 9.4.2018 e n. 3 del 12.1.2018.
La convenuta insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita previa istruttoria orale e mediante CTU finalizzata a verificare l'entità dei lavori eseguiti e, all'esito, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla si configura come azione contrattuale CP_1 finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta al momento della stipula del contratto di subappalto e cioè il pagamento del saldo della fattura n. 29 del 14.6.2018.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria si fonda sulla fattura n. 29 del
14.6.2018.
pagina 3 di 7 Sull'entità dei lavori eseguiti da CP_1
La CTU disposta nell'ambito del presente giudizio ha permesso di stimare il valore degli interventi realizzati dalla subappaltatrice e la cui entità non è in discussione, essendo stato contestato il valore dei medesimi interventi e che alcuni di questi non sarebbero stati portati a termine dalla (in CP_1 specie, fornitura e installazione di tre caldaie e mancato rilascio della certificazione per due caldaie).
In disparte le contestazioni dell'opponente riguardanti il capitolato prodotto da controparte quale doc.
n. 9 allegato in sede di II memoria e preso in considerazione dal CTU, si osserva comunque come parte opponente, al di là delle generiche contestazioni riguardanti il difetto di data certa e la mancata sottoscrizione da parte dell'appaltatrice, non abbia posto in dubbio che i medesimi interventi siano stati eseguiti dalla convenuta, mancando in tal senso una contestazione specifica, nei termini di cui all'art. 115 c.p.c. Né tale capitolato reca i prezzi pattuiti tra le parti per ciascun intervento, con ciò che ne consegue nei termini precisati dal CTU sul valore delle opere.
Ferma tale precisazione, ulteriormente sfornita di prova specifica è l'ulteriore circostanza dedotta dall'opponente, la quale ha contestato di aver provveduto ad acquistare alcuni materiali necessari per gli interventi oggetto di subappalto. Nulla è stato né allegato né provato specificamente riguardo a quali materiali siano stati acquistati e quali costi abbia quindi sostenuto l'appaltatrice in luogo della
[...]
in disparte la circostanza che i medesimi fossero a carico della stessa, con specifico CP_1 riferimento al cantiere oggetto di causa. La stessa opponente, seppur allega tale circostanza, di fatto non ha eccepito alcun controcredito in compensazione.
Gli stessi testi indicati dalla parte sono escussi sulla generica circostanza che il sig. ON si sarebbe recato presso i fornitori per acquistare del materiale idraulico per il cantiere di Sarzana, senza alcun riferimento specifico né alle fatture allegate agli atti, né a circostanze di tempo e luogo riconducibili ai fatti oggetti di causa, sicché la stessa ammissibilità del capitolo è da porre in dubbio.
Parimenti sfornita di prova è l'asserito esborso di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'interno dell'appartamento intestato a nonché la riconducibilità dei medesimi CP_2 alla condotta tenuta dalla convenuta opposta.
A sostegno di tale circostanza, l'opponente ha formulato capitoli di prova e allegato dichiarazione sottoscritta da da cui si evince esclusivamente che è stato sostituito il mobile bagno in CP_2 quanto danneggiato in fase di montaggio. Sforniti di prova sono tuttavia tutte le circostanze fondanti la richiesta: che il montaggio sia stato eseguito da che questi abbia provocato il CP_1 danneggiamento e che per la sostituzione del mobile l'attrice abbia sostenuto una spesa di Euro
1.000,00 (né risulta allegata alcuna fattura comprovante tale esborso).
Tale voce di danno non può quindi costituire oggetto di alcuna compensazione nei termini richiesti dall'opponente.
Passando agli esiti della CTU, la medesima- tenuto conto dei valori di mercato per interventi similari
(peraltro nel contraddittorio e in accordo con i consulenti di parte, si veda chiarimenti del CTU in data
23.10.2023) e al netto delle opere non eseguite dalla convenuta opposta- ha determinato il valore complessivo di queste in Euro 31.950,00 oltre IVA.
In relazione ai pagamenti eseguiti dall'appaltatrice in favore della deve quindi essere CP_1 affrontata l'ulteriore eccezione svolta dall'opponente, la quale ritiene di aver già ampiamente saldato il proprio debito nei confronti di controparte.
pagina 4 di 7
Sull'efficacia estintiva dei pagamenti eseguiti e sull'eccezione di compensazione.
Parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha infatti eccepito di aver regolarmente effettuato i pagamenti di tutti i lavori eseguiti da controparte, in ragione dell'intervenuto pagamento delle fatture nn. 15, 26, 32, 72 e 79, emesse tra il 22.4.2017 e il 4.12.2017, per un importo complessivo di Euro
24.000,00, a cui aggiungere i citati pagamenti eseguiti a mezzo assegno bancario nell'aprile 2018 e il bonifico eseguito a luglio 2018.
Secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta opposta, invece, le fatture riferibili ai lavori oggetto di causa, sarebbero esclusivamente le seguenti: fatt. 15/17, fatt. 32/17 e fatt. 17/18 e dunque controparte avrebbe versato il minore importo di Euro 17.000,00 riferibile al cantiere oggetto di causa.
La non corrispondenza tra gli importi che parte opponente riconduce alle fatture 26, 72 e 79 e quanto dedotto dalla convenuta essenzialmente deriva dalla circostanza, incontestata tra le parti, che tra le parti sussistessero ulteriori cantieri gestiti in subappalto e dunque regolati alle medesime condizioni (in via orale e senza alcuno scritto) di quello oggetto di causa.
A conforto di tali circostanze, la convenuta opposta ha prodotto le fatture in questione, evidenziando come-a differenza delle altre, riconducibili al cantiere oggetto di causa- non recassero alcuna indicazione relativa a “Cantiere Sarzana”. Le fatture nn. 26, 72 e 79, effettivamente, recano un generico riferimento a “lavori idraulica presso i vostri cantieri. Prezzo a corpo”.
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha contestato specificamente, alla prima difesa utile (non essendo stata depositata neanche la I memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.) che le fatture in questione fossero riferibili ad altri cantieri gestiti contestualmente tra le parti e non a quello di causa, provvedendo a contestare tale circostanza tardivamente, ovvero in sede di II memoria.
L'eccezione di compensazione deve quindi essere esaminata in relazione ai pagamenti eseguiti da FA ON per un ammontare complessivo pari ad ulteriori Euro 5.000,00 e che l'opponente pretende di decurtare dalle somme richieste da controparte.
Si tratta del pagamento eseguito in data 10.4.2018 a mezzo assegno bancario n. 7656459992 (per Euro
3.000,00) e quello eseguito a mezzo bonifico bancario in data 24.7.2018 (per ulteriori Euro 2.000,00).
Sull'effettiva corresponsione di tali somme non sussiste alcuna contestazione tra le parti, che restano in disaccordo in relazione alla corretta imputazione da darvi.
Risulta quindi indispensabile premettere quanto segue in diritto.
Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr. Cass. n. 2369/1994; Cass. n. 1041/1998; Cass. n. 1571/2000).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Prova che, nel caso di specie, la convenuta opposta, che nel caso di specie è il creditore (attore in senso sostanziale) ha fornito, mediante deposito della fattura n. 29/2018, l'estratto autentico delle scritture pagina 5 di 7 contabili, nonché fornendo copia anche delle ulteriori fatture a cui imputare i precedenti pagamenti eseguiti e quelli a cui il bonifico e l'assegno bancario fossero riferibili. Diversamente, l'opponente si è limitata ad allegare di aver eseguito pagamenti per Euro 24.000,00 oltre al bonifico del 24.7.2018 e all'assegno bancario del 10.4.2018, senza specificare a quali fatture tali pagamenti sarebbero riconducibili.
A tal fine deve ribadirsi, in generale, che a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, tale onere grava sul creditore che controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
E tuttavia, tale principio generale non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
Infatti, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all'estinzione, non spetta al creditore allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (cfr. di recente Cass. civ. n. 24693/2020 e Cass. civ. sez. lav. n. 115/2020).
Applicando i principi in diritto esposti, deve concludersi che l'assegno bancario in data 10.4.2018 deve essere imputato al saldo della fatt. n. 17 del 9.4.2018, riferibile al cantiere oggetto di causa (peraltro si osserva come coincidano sia l'importo che le date di emissione della fattura, in data 10.4.2018), non avendo il debitore, che vi era onerato, fornito la prova della specifica fattura e del conseguente cantiere a cui si riferiva tale pagamento.
Quanto al bonifico eseguito in data 24.7.2018 invece la tesi sostenuta dalla convenuta opposta (e cioè che tale somma sarebbe stata imputata dalla alla fatt. n. 3 del 12.1.2018 in alcun modo CP_1 riferibile al cantiere oggetto di causa), la medesima risulta sconfessata dalla documentazione agli atti: è lo stesso estratto conto prodotto quale doc. 9 allegato all'atto di citazione a confermare che tale importo
è stato indicato nella causale di pagamento come acconto sulla fattura n. 29 del 14.6.2018, pacificamente riconducibile al “Cantiere a Posta Vecchia a Sarzana” e oggetto di ricorso monitorio.
Poiché è altrettanto pacifico che la convenuta opposta abbia invece erroneamente imputato tale somma ad altra fattura, in contrasto con l'imputazione di pagamento espressa dalla debitrice, ai sensi dell'art. 1193 c.c., deve quindi concludersi che i pagamenti eseguiti complessivamente dall'opponente e riferibili al cantiere oggetto di causa sono pari ad Euro 19.000,00 in ragione del bonifico eseguito in data 24.7.2018 e non correttamente contabilizzato da controparte.
Restava comunque – in assenza di prova dell'intervenuto pagamento estintivo- ancora da saldare la fatt.
n. 29 del 14.6.2018, oggetto di ricorso monitorio, ma per il minore importo di Euro 6.500,00.
A fronte di lavori eseguiti dalla subappaltatrice per un valore di Euro 31.950,00 oltre IVA, deve quindi concludersi che- avendo l'opponente versato il minore importo di Euro 19.00,00- la fattura azionata resta in ogni caso insoluta per l'importo di Euro 6.500,00. pagina 6 di 7 Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, in quanto la somma a cui l'impresa individuale deve essere condannata è pari ad Euro 6.500,00 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, in particolare, della revoca del decreto ingiuntivo opposto e dell'importo effettivamente dovuto dall'opponente, ridotto all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, devono essere compensate tra le parti in ragione del 50%.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico paritario tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie l'opposizione svolta e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 899/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 9.12.2019;
Condanna FA ON al pagamento della somma di Euro 6.500,00 oltre interessi dal dovuto al saldo in favore di;
Controparte_1
Condanna FA ON a rifondere all'impresa il 50% delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario al 15%,
CPA e Iva se dovuta, compensando tra le parti la restante parte del 50%;
Pone definitivamente a carico paritario tra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in La Spezia, in data 5.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 481/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELLI Parte_1 MAURIZIO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 ANGELINI MARCO e dall'Avv. BERNARDI CLAUDIA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 899/2019- r.g. n. 2606/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Piaccia all' Ill.mo Giudice, all'esito dell'espletanda istruttoria di rito, disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni di cui in premessa, ridurre l'importo dovuto dalla ditta “Aly ED di FA ON”e, quindi, dal suo titolare sig. alla ditta “ a quanto effettivamente Parte_1 CP_1 accertato in corso di causa, limitando conseguentemente a tale importo l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare in € 6.000,00, o nella diversa somma emergente a seguito dell'espletanda istruttoria, l'ammontare del credito vantato dalla ditta “Aly ED di FA ON” nei confronti della ditta “ per le causali di cui in CP_1 premessa e, laddove vi siano i requisiti di legge, operare la compensazione tra le rispettive (richiesta e dovuta) somme di denaro ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 ss del c.c. Per l'effetto dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa della ditta “ , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, sig. , corrente in La Spezia, via Lunigiana n.6 e, previa declaratoria di Parte_2 nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia, revocare il decreto ingiuntivo opposto, il n.899/2019, emesso in data 06/12/2019 dall'Ill.mo Giudice del Tribunale della Spezia, Dott.ssa Adriana Gherardi, e registrato in Cancelleria in data 09.12.2019, contro la ditta e il titolare attore-opponente, respingendo ogni e qualunque domanda di condanna proposta nei confronti del conchiudente dalla ditta odierna convenuta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 1 di 7 Parte convenuta ha concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- NEL MERITO respingere le domande proposte dalla opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto - CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente CONDANNARE la ditta Aly ED di FA ON, in persona del titolare sig. c.f. , con sede in La Spezia, Via Pozzuolo n. 5, P.IVA Parte_1 C.F._1
, al pagamento in favore della della somma di Euro 8.500,00, a saldo della P.IVA_1 Controparte_1 fattura n. 29/2018, oltre gli interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito della istruttoria.
- CONDANNARE inoltre la opponente al pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice nel d.i. opposto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, n.q. di titolare Parte_1 dell'impresa individuale Aly ED di FA ON svolgeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 899/2019 con cui l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 8.500,00 oltre interessi e spese del monitorio, in ragione del contratto di subappalto concluso con , n.q. di CP_1 titolare dell'impresa individuale Rina Impianti di Rina Pavillo e fondato sulla fattura n. 29 del
14.6.2018.
L'opponente deduceva che la fattura azionata in sede monitoria si riferiva a lavori che, su committenza della società Posta Vecchia S.r.l. l'attrice avrebbe dovuto svolgere in Sarzana, alla Via Posta Vecchia e che aveva a sua volta subappaltato alla CP_1
Quest'ultima, in particolare, avrebbe dovuto realizzare gli impianti idraulici di cinque appartamenti con riscaldamento a pavimento, fornitura delle caldaie a condensazione nonché dei cinque bagni, compresa tutta la fornitura dei materiali necessari.
Nonostante gli impegni assunti, la non aveva rispettato il cronoprogramma dei lavori e il CP_1 materiale era stato acquistato dall'appaltatrice (odierna attrice), inoltre i lavori alla data del 19.10.2018 risultavano non completati, come confermato dal SAL in pari data redatto dal direttore lavori, in quanto alla voce 22 risultavano mancare tre delle cinque caldaie previste il cui valore, tenuto conto anche del montaggio e del rilascio di certificazione era stimabile in Euro 5.000,00.
Durante lo svolgimento dei lavori inoltre, la convenuta aveva arrecato danni al mobiletto del bagno sito all'interno dell'appartamento intestato a , sicché l'appaltatrice era stata costretta a CP_2 risarcire il danno subito da questi dietro versamento della somma di Euro 1.000,00.
Avendo l'opponente già versato l'importo di Euro 5.000,00 nel corso del 2018 e tenuto conto delle opere non realizzate e del danno risarcito ai terzi, rispetto al credito azionato in sede monitoria e operate le conseguenti compensazioni, sarebbe quindi residuato un
contro
- credito in favore dell'appaltatrice.
Sulla base di tali premesse, insisteva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, l'impresa convenuta forniva una diversa ricostruzione fattuale dei rapporti tra le parti. Pacifica la conclusione di un contratto di (sub)appalto tra le parti, la convenuta evidenziava tuttavia come gli accordi economici prevedevano che controparte versasse un primo acconto di Euro
20.000,00 e poi successivi acconti, sino al saldo di Euro 5.000.00.
Parimenti pacifica l'intervenuta corresponsione di una somma pari ad Euro 12.000,00, come ammesso da controparte, nonché di ulteriori acconti ma la convenuta rilevava come gli ulteriori pagamenti eseguiti da controparte a saldo delle fatture nn. 26, 72 e 79, fossero riferibili ad altri cantieri e dunque ad altri rapporti pendenti tra le parti e non a quello oggetto del presente giudizio. pagina 2 di 7 rilevava inoltre come i controcrediti opposti in compensazione fossero inesistenti, in CP_1 quanto: a) la fattura azionata aveva già tenuto conto della mancata installazione di tre caldaie all'interno degli appartamenti;
b) il mobiletto asseritamente danneggiato avrebbe avuto al massimo un valore di Euro 600,00, non era stato in alcun modo sostituito dal proprietario e i danni arrecati non erano riferibili alla subappaltatrice;
c) i pagamenti eseguiti da controparte a mezzo assegno in data
10.4.2018 e bonifico in data 24.7.2018 erano stati rispettivamente eseguiti e imputati al saldo della fatt.
n. 17 del 9.4.2018 e n. 3 del 12.1.2018.
La convenuta insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita previa istruttoria orale e mediante CTU finalizzata a verificare l'entità dei lavori eseguiti e, all'esito, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla si configura come azione contrattuale CP_1 finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta al momento della stipula del contratto di subappalto e cioè il pagamento del saldo della fattura n. 29 del 14.6.2018.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria si fonda sulla fattura n. 29 del
14.6.2018.
pagina 3 di 7 Sull'entità dei lavori eseguiti da CP_1
La CTU disposta nell'ambito del presente giudizio ha permesso di stimare il valore degli interventi realizzati dalla subappaltatrice e la cui entità non è in discussione, essendo stato contestato il valore dei medesimi interventi e che alcuni di questi non sarebbero stati portati a termine dalla (in CP_1 specie, fornitura e installazione di tre caldaie e mancato rilascio della certificazione per due caldaie).
In disparte le contestazioni dell'opponente riguardanti il capitolato prodotto da controparte quale doc.
n. 9 allegato in sede di II memoria e preso in considerazione dal CTU, si osserva comunque come parte opponente, al di là delle generiche contestazioni riguardanti il difetto di data certa e la mancata sottoscrizione da parte dell'appaltatrice, non abbia posto in dubbio che i medesimi interventi siano stati eseguiti dalla convenuta, mancando in tal senso una contestazione specifica, nei termini di cui all'art. 115 c.p.c. Né tale capitolato reca i prezzi pattuiti tra le parti per ciascun intervento, con ciò che ne consegue nei termini precisati dal CTU sul valore delle opere.
Ferma tale precisazione, ulteriormente sfornita di prova specifica è l'ulteriore circostanza dedotta dall'opponente, la quale ha contestato di aver provveduto ad acquistare alcuni materiali necessari per gli interventi oggetto di subappalto. Nulla è stato né allegato né provato specificamente riguardo a quali materiali siano stati acquistati e quali costi abbia quindi sostenuto l'appaltatrice in luogo della
[...]
in disparte la circostanza che i medesimi fossero a carico della stessa, con specifico CP_1 riferimento al cantiere oggetto di causa. La stessa opponente, seppur allega tale circostanza, di fatto non ha eccepito alcun controcredito in compensazione.
Gli stessi testi indicati dalla parte sono escussi sulla generica circostanza che il sig. ON si sarebbe recato presso i fornitori per acquistare del materiale idraulico per il cantiere di Sarzana, senza alcun riferimento specifico né alle fatture allegate agli atti, né a circostanze di tempo e luogo riconducibili ai fatti oggetti di causa, sicché la stessa ammissibilità del capitolo è da porre in dubbio.
Parimenti sfornita di prova è l'asserito esborso di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'interno dell'appartamento intestato a nonché la riconducibilità dei medesimi CP_2 alla condotta tenuta dalla convenuta opposta.
A sostegno di tale circostanza, l'opponente ha formulato capitoli di prova e allegato dichiarazione sottoscritta da da cui si evince esclusivamente che è stato sostituito il mobile bagno in CP_2 quanto danneggiato in fase di montaggio. Sforniti di prova sono tuttavia tutte le circostanze fondanti la richiesta: che il montaggio sia stato eseguito da che questi abbia provocato il CP_1 danneggiamento e che per la sostituzione del mobile l'attrice abbia sostenuto una spesa di Euro
1.000,00 (né risulta allegata alcuna fattura comprovante tale esborso).
Tale voce di danno non può quindi costituire oggetto di alcuna compensazione nei termini richiesti dall'opponente.
Passando agli esiti della CTU, la medesima- tenuto conto dei valori di mercato per interventi similari
(peraltro nel contraddittorio e in accordo con i consulenti di parte, si veda chiarimenti del CTU in data
23.10.2023) e al netto delle opere non eseguite dalla convenuta opposta- ha determinato il valore complessivo di queste in Euro 31.950,00 oltre IVA.
In relazione ai pagamenti eseguiti dall'appaltatrice in favore della deve quindi essere CP_1 affrontata l'ulteriore eccezione svolta dall'opponente, la quale ritiene di aver già ampiamente saldato il proprio debito nei confronti di controparte.
pagina 4 di 7
Sull'efficacia estintiva dei pagamenti eseguiti e sull'eccezione di compensazione.
Parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha infatti eccepito di aver regolarmente effettuato i pagamenti di tutti i lavori eseguiti da controparte, in ragione dell'intervenuto pagamento delle fatture nn. 15, 26, 32, 72 e 79, emesse tra il 22.4.2017 e il 4.12.2017, per un importo complessivo di Euro
24.000,00, a cui aggiungere i citati pagamenti eseguiti a mezzo assegno bancario nell'aprile 2018 e il bonifico eseguito a luglio 2018.
Secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta opposta, invece, le fatture riferibili ai lavori oggetto di causa, sarebbero esclusivamente le seguenti: fatt. 15/17, fatt. 32/17 e fatt. 17/18 e dunque controparte avrebbe versato il minore importo di Euro 17.000,00 riferibile al cantiere oggetto di causa.
La non corrispondenza tra gli importi che parte opponente riconduce alle fatture 26, 72 e 79 e quanto dedotto dalla convenuta essenzialmente deriva dalla circostanza, incontestata tra le parti, che tra le parti sussistessero ulteriori cantieri gestiti in subappalto e dunque regolati alle medesime condizioni (in via orale e senza alcuno scritto) di quello oggetto di causa.
A conforto di tali circostanze, la convenuta opposta ha prodotto le fatture in questione, evidenziando come-a differenza delle altre, riconducibili al cantiere oggetto di causa- non recassero alcuna indicazione relativa a “Cantiere Sarzana”. Le fatture nn. 26, 72 e 79, effettivamente, recano un generico riferimento a “lavori idraulica presso i vostri cantieri. Prezzo a corpo”.
A ciò si aggiunga che parte opponente non ha contestato specificamente, alla prima difesa utile (non essendo stata depositata neanche la I memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.) che le fatture in questione fossero riferibili ad altri cantieri gestiti contestualmente tra le parti e non a quello di causa, provvedendo a contestare tale circostanza tardivamente, ovvero in sede di II memoria.
L'eccezione di compensazione deve quindi essere esaminata in relazione ai pagamenti eseguiti da FA ON per un ammontare complessivo pari ad ulteriori Euro 5.000,00 e che l'opponente pretende di decurtare dalle somme richieste da controparte.
Si tratta del pagamento eseguito in data 10.4.2018 a mezzo assegno bancario n. 7656459992 (per Euro
3.000,00) e quello eseguito a mezzo bonifico bancario in data 24.7.2018 (per ulteriori Euro 2.000,00).
Sull'effettiva corresponsione di tali somme non sussiste alcuna contestazione tra le parti, che restano in disaccordo in relazione alla corretta imputazione da darvi.
Risulta quindi indispensabile premettere quanto segue in diritto.
Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr. Cass. n. 2369/1994; Cass. n. 1041/1998; Cass. n. 1571/2000).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Prova che, nel caso di specie, la convenuta opposta, che nel caso di specie è il creditore (attore in senso sostanziale) ha fornito, mediante deposito della fattura n. 29/2018, l'estratto autentico delle scritture pagina 5 di 7 contabili, nonché fornendo copia anche delle ulteriori fatture a cui imputare i precedenti pagamenti eseguiti e quelli a cui il bonifico e l'assegno bancario fossero riferibili. Diversamente, l'opponente si è limitata ad allegare di aver eseguito pagamenti per Euro 24.000,00 oltre al bonifico del 24.7.2018 e all'assegno bancario del 10.4.2018, senza specificare a quali fatture tali pagamenti sarebbero riconducibili.
A tal fine deve ribadirsi, in generale, che a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, tale onere grava sul creditore che controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
E tuttavia, tale principio generale non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
Infatti, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all'estinzione, non spetta al creditore allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (cfr. di recente Cass. civ. n. 24693/2020 e Cass. civ. sez. lav. n. 115/2020).
Applicando i principi in diritto esposti, deve concludersi che l'assegno bancario in data 10.4.2018 deve essere imputato al saldo della fatt. n. 17 del 9.4.2018, riferibile al cantiere oggetto di causa (peraltro si osserva come coincidano sia l'importo che le date di emissione della fattura, in data 10.4.2018), non avendo il debitore, che vi era onerato, fornito la prova della specifica fattura e del conseguente cantiere a cui si riferiva tale pagamento.
Quanto al bonifico eseguito in data 24.7.2018 invece la tesi sostenuta dalla convenuta opposta (e cioè che tale somma sarebbe stata imputata dalla alla fatt. n. 3 del 12.1.2018 in alcun modo CP_1 riferibile al cantiere oggetto di causa), la medesima risulta sconfessata dalla documentazione agli atti: è lo stesso estratto conto prodotto quale doc. 9 allegato all'atto di citazione a confermare che tale importo
è stato indicato nella causale di pagamento come acconto sulla fattura n. 29 del 14.6.2018, pacificamente riconducibile al “Cantiere a Posta Vecchia a Sarzana” e oggetto di ricorso monitorio.
Poiché è altrettanto pacifico che la convenuta opposta abbia invece erroneamente imputato tale somma ad altra fattura, in contrasto con l'imputazione di pagamento espressa dalla debitrice, ai sensi dell'art. 1193 c.c., deve quindi concludersi che i pagamenti eseguiti complessivamente dall'opponente e riferibili al cantiere oggetto di causa sono pari ad Euro 19.000,00 in ragione del bonifico eseguito in data 24.7.2018 e non correttamente contabilizzato da controparte.
Restava comunque – in assenza di prova dell'intervenuto pagamento estintivo- ancora da saldare la fatt.
n. 29 del 14.6.2018, oggetto di ricorso monitorio, ma per il minore importo di Euro 6.500,00.
A fronte di lavori eseguiti dalla subappaltatrice per un valore di Euro 31.950,00 oltre IVA, deve quindi concludersi che- avendo l'opponente versato il minore importo di Euro 19.00,00- la fattura azionata resta in ogni caso insoluta per l'importo di Euro 6.500,00. pagina 6 di 7 Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, in quanto la somma a cui l'impresa individuale deve essere condannata è pari ad Euro 6.500,00 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, in particolare, della revoca del decreto ingiuntivo opposto e dell'importo effettivamente dovuto dall'opponente, ridotto all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, devono essere compensate tra le parti in ragione del 50%.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico paritario tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie l'opposizione svolta e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 899/2019 emesso dall'intestato Tribunale in data 9.12.2019;
Condanna FA ON al pagamento della somma di Euro 6.500,00 oltre interessi dal dovuto al saldo in favore di;
Controparte_1
Condanna FA ON a rifondere all'impresa il 50% delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario al 15%,
CPA e Iva se dovuta, compensando tra le parti la restante parte del 50%;
Pone definitivamente a carico paritario tra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in La Spezia, in data 5.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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