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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/07/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 1944/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 24.09.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. GIARDINO DONATELLA, come da Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. DI CAPRIO ROSA, come da procura in CP_1 atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 21.02.2020, ha esposto: - di Parte_1 aver contratto matrimonio con il resistente in data 30.06.2012 a Diamante (CS); - che dal matrimonio è nata una figlia, (20.06.2016); - che la vita coniugale è sempre stata Persona_1 serena;
- che nella primavera del 2019, i coniugi avevano deciso anche di avere un altro figlio e, nel contempo, avevano anche progettato di acquistare un appartamento più grande;
- che, tuttavia, nell'agosto 2019, l'istante notava un cambio di atteggiamento nel resistente;
- che cercate informazioni tra gli amici, la ricorrente scopriva che il coniuge aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una sua specializzanda di circa 28 anni;
- che chieste spiegazioni al marito, questi, di fronte a prove certe, non ha potuto che confermare la relazione;
- di aver fatto tutto il possibile per ricostruire l'affectio coniugalis; - che, nel frattempo, il resistente ha continuato la sua relazione e nel dicembre 2019 si è trasferito presso l'abitazione dei genitori;
- che i coniugi sono entrambi medici;
- che il resistente è ricercatore universitario di tipo B presso l'Università Federico
II di Napoli, oltre a lavorare come chirurgo presso l'AOU Federico II e a svolgere attività intramoenia presso il suo studio in Napoli;
- che lo stesso percepisce uno stipendio mensile di circa
€ 5.000,00; - che il UG è proprietario della casa coniugale sita in S. Prisco;
- di avere un contratto a tempo indeterminato presso l'Ospedale del Mare a Ponticelli e di percepire uno stipendio di circa € 2.500,00 mensili;
- che il nucleo familiare ha sempre avuto un tenore di vita molto elevato recandosi ogni anno in vacanza per circa 15 giorni durante il periodo estivo, anche in alberghi di lusso;
- che la piccola frequenta una scuola privata con un esborso mensile di € 190,00; - di Per_1 non possedere beni immobili ma di essere titolare di due auto ed una moto.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
- disporsi l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso di sé nella casa coniugale;
- disciplinarsi il diritto di visita del padre;
- prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento in favore della minore pari ad € 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale ha esposto: - che il rapporto tra i coniugi, sin dall'inizio della vita matrimoniale, è stato contraddistinto da alti e bassi;
- che al temperamento aggressivo della si è contrapposto quello più mite e paziente del resistente;
- che il carattere iracondo Pt_1 della ricorrente è, spesso, sfociato in veri e propri episodi di violenza fisica in danno del marito;
- che, durante i litigi, la era solita offendere aspramente il coniuge;
- che la stessa ha Pt_1 sviluppato un vero e proprio delirio di persecuzione nei confronti del marito, fino a violarne la privacy forzando gli account social e di posta elettronica;
- che le mortificazioni e le denigrazioni da lei usate nascondevano un disprezzo che la non perdeva occasione di manifestare, anche Pt_1 alla presenza della minore e di terzi;
- che, al culmine di numerose e violente liti, il 30 dicembre
2019 il UG decideva di trasferirsi al piano inferiore presso l'abitazione dei propri genitori;
- che a nulla sono valsi i tentativi di intraprendere un percorso di terapia di coppia, stante il rifiuto della moglie di parteciparvi;
- che, da ultimo, la ha provveduto a cambiare, senza preavviso e Pt_1 senza permesso e in assenza di un qualsiasi provvedimento giudiziario, la serratura della casa coniugale, rifiutandosi di consegnare le chiavi al marito;
- di svolgere la professione di medico chirurgo ricercatore presso il Policlinico Universitario di Napoli, con contratto a tempo determinato;
- di percepire uno stipendio mensile di circa € 3.000,00 sul quale vi sono trattenute per € 555,27 in virtù di tre finanziamenti contratti per l'acquisto della moto e di una nuova auto;
- di sostenere una spesa fissa di circa € 400,00 mensili per raggiungere il luogo di lavoro;
- di non avere beni immobili al di fuori della casa coniugale;
- che la ricorrente, anch'essa medico chirurgo, è assunta con contratto a tempo indeterminato presso l'Ospedale del Mare in Napoli con uno stipendio mensile di circa € 3.300,00; - che la stessa è proprietaria di due automobili e di una moto, fittiziamente intestate a sé ma di proprietà del marito.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
- disporsi l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita del padre;
- prevedersi, a proprio carico, un contributo di mantenimento in favore della figlia della coppia pari ad € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale dell'08.09.2020, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale;
ha disciplinato il diritto di visita del padre ed ha fissato in € 800,00 mensili il contributo di mantenimento a carico del resistente in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha, altresì, previsto che, al momento del rilascio della casa familiare da parte della ricorrente, detto mantenimento sarebbe mutato in € 1.100,00 mensili.
Con la memoria integrativa, parte ricorrente dava atto di essersi spostata a vivere a Napoli e di aver rilasciato la casa coniugale sita in San Prisco (CE).
Con sentenza parziale del 29.11.2021, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nel corso del giudizio non è stata svolta istruttoria e, all'udienza cartolare del 24.09.2024, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Parte resistente ha concluso implicitamente rinunciando alla domanda (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale e pag. 1 della memoria di replica in cui la stessa ha dichiarato di non insistere nell'accoglimento della spiegata domanda in quanto non è stata raggiunta la prova delle condotte rappresentate).
Pertanto, nulla va disposto sul punto (cfr. ex multis, Tribunale Potenza n. 273 del 2023).
Parte ricorrente ha, invece, insistito nell'accoglimento della stessa, individuando nella condotta fedifraga del resistente la causa della crisi coniugale.
In merito, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha evidenziato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (Cass. n. 11394 del 2024).
La Suprema Corte ha, poi, precisato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. In sostanza, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 10489 del 2024; cfr. anche
Cass. n. 16169 del 2023).
Applicando al caso di specie tali principi che il Tribunale ritiene di condividere ed intende far propri la domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve reputarsi fondata.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emersa prova certa e tranquillizzante della sussistenza di una relazione extraconiugale del resistente, intrapresa nell'estate del 2019.
Parte ricorrente ha prodotto copia di email, che hanno piena efficacia probatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. (cfr. ex multis, Cass. n. 1254 del 2025; Tribunale Trani n. 448 del
2025), in quanto non disconosciute in modo chiaro e specifico dalla controparte (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 134 del 2025).
Tale assunto risulta ancora più evidente se si considera che il resistente non ha in alcun modo contestato la sussistenza della relazione extraconiugale per cui è causa, pur in presenza di specifiche allegazioni della controparte.
Parte resistente si è limitata ad allegare che la crisi coniugale fosse già in atto e che il fallimento del matrimonio era da ricondursi agli atteggiamenti aggressivi e violenti della moglie.
Tali allegazioni sono rimaste sfornite di supporto probatorio. Invero, parte resistente ha implicitamente rinunciato alla prova testimoniale richiesta, chiedendo, con le note di trattazione scritta, la decisione e non insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori, al momento della precisazione delle conclusioni (cfr., ex multis, Cass. n. 12791 del 2025;
Cass. n. 10797 del 2018).
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che parte resistente non ha insistito nella propria domanda di addebito.
Anche la documentazione depositata da parte resistente risulta di per sé irrilevante, in assenza di altri elementi probatori, soprattutto se si considera che i certificati medici prodotti sono di data successiva all'inizio della relazione extraconiugale.
In definiva, la domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, la separazione va addebitata al resistente.
Tanto premesso, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari, va confermato l'affido condiviso della figlia minore della coppia con collocazione presso la madre.
Con riguardo al diritto di visita del UG, salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé la minore il martedì dalle ore 16:00 fino al mattino seguente con riaccompagnamento della minore a scuola e il giovedì dalle ore 16:00 sino alle ore 20.30; a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera;
festività pasquali e natalizie alternate;
per il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
Va confermato in quanto ritenuto congruo il contributo di mantenimento posto a carico del padre in favore della minore, nella misura attualmente corrisposta a seguito di rivalutazione ISTAT, tenuto conto dei redditi delle parti, delle spese sostenute e delle esigenze della minore
Il resistente, pertanto, contribuirà al mantenimento di versando alla Persona_1 ricorrente la somma mensile di € 1.300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida di questo Tribunale, oltre rivalutazione annuale Istat.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1944/2020, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che la separazione è addebitabile al resistente;
2. dispone l'affido condiviso della figlia della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato come in parte motiva;
4. dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 1.300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida del Protocollo di questo
Tribunale;
5. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.507,00, di cui € 120,00 per spese ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre Iva e CPA come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio