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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3402/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCARI CRISTINA
TE NA, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
GALAVOTTI CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 05/08/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 12 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti il 12/10/2022 innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3373/2022, omologata con decreto del
19/10/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ ) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di residenza fino a quando il figlio non raggiungerà la maggiore età. Per_1
2) il figlio minore continuerà ad essere affidato in forma condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori che, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale sul medesimo con collocazione prevalente presso la madre ove rimarrà fissata la sua pagina 2 di 12 residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita del minore, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente.
3) a fronte delle diverse esigenze lavorative dei genitori (in particolare il padre è operaio e svolge turni lavorativi alternati comportanti la reperibilità), i ricorrenti continueranno ad utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con il figlio, collaborando per consentire al bambino di poter trascorrere diverse ore sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e, comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di nonché alla sua volontà e ai suoi desideri. Per_1
I genitori, fermo restando la possibilità del padre di vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano di adottare il seguente calendario (da intendersi a tutti gli effetti di legge il cd “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori), impegnandosi ad essere sempre piuttosto flessibili e disponibili così come è avvenuto fino ad ora.
I genitori, salvi diversi accordi, concordano espressamente di prevedere 1 (uno) pernottamento del figlio minore presso l'abitazione del padre durante la settimana
(indicativamente il giovedì), stante la tipologia di lavoro che quest'ultimo esercita. Per tale motivo, le parti stabiliscono che, nei giorni di spettanza del SI. NA AN:
A) il padre terrà con sé a dormire una sera infrasettimanale (indicativamente il Per_1
giovedì), dalle ore 18.00 circa sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola.
B) il padre terrà con sé 1 (un) pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il Per_1 mercoledì), dalle ore 18.00 circa alle ore 21.00 dopo cena con l'intesa tra i genitori che il padre andrà a prendere il figlio minore presso l'abitazione della madre (oppure della nonna materna) e lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
pagina 3 di 12 C) 2 (due) fine settimana alternati al mese: il sabato alle ore 16.00 circa, il padre andrà
a prendere il figlio minore , presso l'abitazione della madre e lo riporterà dalla Per_1
stessa la domenica alle ore 21.00 circa dopo cena.
D) salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, per una settimana, anche non consecutiva, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno;
E) salvo diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze scolastiche pasquali, per 3 (tre) giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con l'intesa tra i genitori che ciascun anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Natale con il padre e viceversa l'anno successivo;
F) salvo diversi accordi, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza, anche non consecutive;
l'esatta decorrenza dei rispettivi periodi di ferie dovrà essere concordata tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, qualora i genitori godano delle ferie nello stesso periodo, resta inteso che il SI. NA AN avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la SI.ra negli anni dispari. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi, Parte_1
almeno 2 (due) giorni prima della partenza, l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con il figlio si recheranno in visita anche in giornata.
I ricorrenti quale regola generale stabiliscono che, in tutti i casi in cui la gestione e la custodia di non possa essere regolata secondo le previsioni sopra indicate, nelle Per_1
ore in cui i genitori sono al lavoro e/o nei momenti di avvicendamento giornaliero tra le parti e/o in caso di urgenza, ritardi, imprevisti, inconvenienti ecc… il bambino rimarrà nell'ordine con l'altro genitore – se disponibile, con i nonni materni, e con i nonni paterni. Nel caso in cui il bambino dovesse essere collocato in luogo diverso dalla sua residenza, sarà cura del genitore in quel momento affidatario, avvisare di tale circostanza l'altro con i consueti mezzi di comunicazione oggi in uso.
Entrambi i genitori si impegnano a consentire al figlio, nel tempo in cui rimane con ciascuno di loro, ad adempiere agli impegni sociali, sportivi, scolastici e ricreativi dello stesso.
pagina 4 di 12 Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo.
Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori continueranno ad essere autorizzati ad esercitare la responsabilità separatamente.
Tutto quanto sopra compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del figlio e comunque sempre nel più completo rispetto dei suoi desideri e delle sue volontà.
4) I genitori si impegnano a collaborare ulteriormente con la massima serenità e disponibilità anche nella cura, educazione ed istruzione del figlio minore dando Per_1
sempre assoluta priorità ai suoi interessi e tutela, anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza del figlio, giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli della necessità che conservi con entrambi i Per_1
genitori, rapporti sereni e si senta tranquillo e a proprio agio con ciascuno di essi.
5) I coniugi hanno concordemente stabilito che, in considerazione degli importanti impegni economici di cui è gravato il SI. NA AN, quest'ultimo corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 150,00= (centocinquanta/00), sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, in via anticipata il giorno 15 (quindici) di ogni mese – somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di
Gennaio 2025. Il versamento della predetta somma avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra e noto al SI. NA AN. Parte_1
Al raggiungimento della maggiore età del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, previo accordo tra i genitori, il contributo al mantenimento ordinario potrà essere versato direttamente al figlio, con le modalità che verranno all'uopo concordate.
6) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio , saranno ripartite fra i Per_1
genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al
Tribunale di Modena, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta:
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
pagina 5 di 12 Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti regoleranno dette spese il 30 di ogni mese.
Le parti precisano inoltre che, per l'acquisto dell'abbigliamento “extra” di , Per_1
ossia quello non ricompreso nel contributo al mantenimento ordinario, sarà necessario pagina 6 di 12 il preventivo accordo dei genitori da esplicitarsi con le modalità stabilite che precedono.
Le parti concordano che ognuno dei genitori, quando si recherà in vacanza con il figlio provvederà personalmente al pagamento del soggiorno anche per il bambino.
7) la SI.ra percepirà l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, Parte_1
nella misura del 100%.
8) i genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché entrambi possano usufruire delle detrazioni fiscali per i minori nella misura del 50% ciascuno.
9) i genitori convengono che il figlio minore potrà recarsi all'estero a partire Per_1
dal compimento del 14° (quattordicesimo) anno di età e si danno, sin da ora, reciproco consenso all'ottenimento e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido al proprio espatrio così come quello inerente il figlio.
10) a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, il SI. NA
AN, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F: si impegna a cedere e per C.F._2
l'effetto a trasferire a favore della SI.ra nata a [...] il Parte_1
06/12/1976 e residente in [...] (C.F:
) cittadina italiana, che accetta, il 50% di proprietà C.F._1 dell'immobile che fu residenza coniugale, qui di seguito identificato: porzione del fabbricato condominiale urbano, con circostante area cortiliva, posto in
Comune di San Felice sul Panaro (MO), Via Della Repubblica n. 35, costituita da:
- appartamento posto al piano primo, tra i confini: a sbalzo area cortiliva comune, disimpegno comune, il sub. 13, salvo altri;
- cantina posta al piano terra, tra i confini: portico comune, area cortiliva comune, il garage di cui oltre, salvo altri;
- garage posto al piano terra, tra i confini: area cortiliva comune, vano scala comune, la cantina di cui sopra, salvo al-tri.
Allibrata al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice sul Panaro, al foglio 45, con i mappali:
pagina 7 di 12 528 sub. 14 – Via Della Repubblica n. 35 - P. T.
1 - Cat. A/2 - Cl.
2 - Vani 5,5 - R.C. euro
497,09;
528 sub. 6 – Via Della Repubblica n. 35 - P. T. - Cat. C/6 - Cl.
5 - mq. 18 - R.C. euro
62,28.
Come risulta dall'elaborato planimetrico dell'intero fabbricato il mappale 526 sub. 1
(B.C.N.C.) identifica il cortile e i camminamenti comuni a tutti i subb. dei mappali 527 e
528; il mappale 526 sub. 3 (B.C.N.C.) identifica il cortile e i camminamenti comuni a tutti i subb. del mappale 528; il mappale 526 sub. 4 (B.C.N.C.) identifica la passerella comune ai subb. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del mappale 527 e del mappale 528; il mappale
528 sub. 1 (B.C.N.C.) identifica il portico comune ai subb. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del mappale 528; il mappale 528 sub. 2 (B.C.N.C.) identifica il vano scala comune ai subb.
13, 14, 15, 16, 17 e 18 del mappale 528; il mappale 528 sub. 3 (B.C.N.C.) identifica il disimpegno comune ai subb. 14, 15 e 16 del mappale 528 e il mappale 528 sub. 4
(B.C.N.C.) identifica il disimpegno comune ai subb. 16, 17 e 18 del mappale 528.
Alla data dell'1.10.1991 il terreno su cui è stato costruito il fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, assieme a maggior proprietà, risultava intestato al Comune di San
Fe-lice sul Panaro.
Con atto ricevuto dal Notaio di San Felice sul Panaro in data 16.3.1992, Persona_3
Rep. N. 15966/3590, debitamente registrato e trascritto a Modena il 6.4.1992 al n. 5598 reg. particolare, il terreno su cui è stato costruito il fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, assieme a maggior proprietà, passava alla società CI
IN & C. – S.N.C.”, con sede in San Felice sul Panaro.
Con atto di compravendita ricevuto dal medesimo Notaio in data 1.12.1995, Rep. N.
20385/4943, registrato a Mirandola il 18.12.1995 al n. 1246 e trascritto a Modena il
13.12.1995 al n. 14540 reg. particolare, la porzione di fabbricato in oggetto passava ai signori nato a [...] il giorno 11 maggio 1961 e CP_1 CP_2
nata a [...] il giorno 11 dicembre 1969.
[...]
Con atto di compravendita dal Notaio, Dott. in data 23.6.1999, Rep. N. Persona_4
175575/10615, registrato a Carpi il 9.7.1999 al n. 1136 e trascritto a Modena il
2.7.1999 al n. 9940 reg. particolare, la piena ed intera proprietà della porzione di fabbricato in oggetto passava agli attuali intestatari.
pagina 8 di 12 Le parti fanno espresso riferimento, se ed in quanto pertinenti e tuttora competenti, ai patti e clausole contenuti nei sopracitati titoli di provenienza (Doc. n. 16).
Il summenzionato immobile, già abitazione familiare di proprietà congiunta al 50% dei coniugi, risulta gravato da mutuo fondiario acceso in data 26/11/2011 intestato ad entrambi i coniugi con la per l'importo di € 80.000,00, durata Controparte_3 fino al 26/04/2037, e rata mensile di € 419,26, che i coniugi hanno provveduto a versare al 50% ciascuno, mantenendo la comproprietà dell'immobile al 50%. (Doc. n. 17).
L'atto pubblico verrà stipulato avanti il Notaio di fiducia, scelto dalle parti, entro e non oltre giorni 90 dalla data dell'udienza collegiale che verrà fissata a seguito del deposito del presente atto, salvo diverso, maggiore o minor termine che venisse concordato inter partes, con accollo da parte della SI.ra delle spese del Notaio rogante dalla Pt_1
stessa scelto.
La SI.ra , a fronte del trasferimento della proprietà, dichiara di Parte_1
accollarsi, come in effetti si accolla, già dal mese di Gennaio 2024, il pagamento integrale dei rimanenti ratei di mutuo gravanti su detto immobile e ciò sino all'estinzione dell'obbligazione, obbligandosi a tenere indenne il SI. NA AN da qualsivoglia richiesta e/o pretesa venisse eventualmente formulata da chicchessia al medesimo per il debito in questione.
Le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo di cui sopra, deve intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni della parte cedente da parte della banca mutuante.
La SI.ra si obbliga quindi ad attivarsi, sin da subito, al fine di Parte_1 sottoscrivere con “ ” atto di accollo liberatorio volto alla Controparte_3
liberazione del SI. NA AN fornendo, se del caso, le garanzie richieste dall'Istituto di Credito.
Entrambi i coniugi hanno concordato e dato atto che per il trasferimento immobiliare de quo, non è previsto alcun pagamento di ulteriore corrispettivo in denaro e che, il trasferimento, avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche;
il SI. NA AN rinuncia pertanto a richiedere qualsivoglia somma alla SI.ra per la cessione in oggetto, ma esclusivamente l'accollo Parte_1
liberatorio in capo alla stessa del mutuo sopracitato.
pagina 9 di 12 Le parti si danno atto che il suddetto trasferimento e conseguenti pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di scioglimento del matrimonio civile e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I ricorrenti chiedono, sin da ora, che agli effetti fiscali, il trasferimento immobiliare oggetto del presente impegno, venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art.8 lettera F della tariffa parte prima di cui al DPR
26.04.1986 n.131 nonché dall'art. 19 L. 06.06.1987 n.74 (cfr. sentenze Corte
Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e Circolari 06.06.1987 n. 74 (cfr. sentenze Corte
Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e Circolari Ministero Finanze dell'11.2.2000 n. 6
e del 16.3.2000 n. 49).
I costi di qualsivoglia natura, legati alla vendita del predetto immobile ed alla liberatoria del SI. NA AN in ordine al mutuo ipotecario gravante sul cespite, rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra . Parte_1
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, in sede di separazione consensuale, alla suddivisione ed assegnazione dei beni mobili e degli arredi secondo accordi raggiunti tra di loro, con reciproca soddisfazione.
11) Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
12) Le parti espressamente convengono che, quanto al precitato Finanziamento
"Santander" contratto in data 28.09.2018, intestato al SI. NA con coobbligazione a carico della SI.ra , in considerazione che detto prestito è stato Parte_1
contratto per il pagamento dell'autovettura intestata ed in uso al solo SI. NA, questi si impegna e si obbliga ad estinguerlo - mediante pagamento delle restanti rate - a proprio esclusivo carico, come di fatto già avviene dal mese di dicembre 2023, liberando la SI.ra da ogni responsabilità per eventuali mancati Parte_1
pagamenti;
Quanto al precitato Finanziamento "Findomestic" contratto l'8.10.2021 intestato alla
SI.ra con fideiussione del SI. NA AN, in considerazione della Parte_1
pagina 10 di 12 cessione a titolo gratuito della quota del 50% di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale (con tutti i mobili e arredi che la compongono), la SI.ra si Parte_1
impegna e si obbliga a farsi carico di detto finanziamento per intero – mediante pagamento delle restanti rate - liberando il SI. NA AN da ogni responsabilità per eventuali mancati pagamenti.
13) I ricorrenti, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 10 e 12) dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre, a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva dello stesso.
14) i ricorrenti dichiarano reciprocamente di rinunciare a pretendere l'uno dall'altro, somme a titolo di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita;
15) Le parti riconoscono sin da ora che le condizioni sopra previste (in particolare quelle inerenti il figlio) sono le piu' consone e le piu' congeniali alle necessità ed alle esigenze del minore, tant'è vero che sono state frutto di lunghe ed accurate trattative.
16) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza;
17) i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.51 comma 2 c.p.c. ribadiscono di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall'Autorità Giudiziaria e da altre Pubbliche Autorità provvedimenti relativi al minore e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
18) Le spese legali relative al presente procedimento, sono a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SAN FELICE SUL
PANARO (MO) il 05/06/2010 fra nata a [...]_1
pagina 11 di 12 (MO) il 06/12/1976 e NA TE nato a [...] il
10/01/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE SUL PANARO
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 2 Parte 1
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
11/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3402/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MACCARI CRISTINA
TE NA, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
GALAVOTTI CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 05/08/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 12 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti il 12/10/2022 innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3373/2022, omologata con decreto del
19/10/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ ) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di residenza fino a quando il figlio non raggiungerà la maggiore età. Per_1
2) il figlio minore continuerà ad essere affidato in forma condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori che, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale sul medesimo con collocazione prevalente presso la madre ove rimarrà fissata la sua pagina 2 di 12 residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita del minore, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente.
3) a fronte delle diverse esigenze lavorative dei genitori (in particolare il padre è operaio e svolge turni lavorativi alternati comportanti la reperibilità), i ricorrenti continueranno ad utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con il figlio, collaborando per consentire al bambino di poter trascorrere diverse ore sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e, comunque, sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di nonché alla sua volontà e ai suoi desideri. Per_1
I genitori, fermo restando la possibilità del padre di vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano di adottare il seguente calendario (da intendersi a tutti gli effetti di legge il cd “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori), impegnandosi ad essere sempre piuttosto flessibili e disponibili così come è avvenuto fino ad ora.
I genitori, salvi diversi accordi, concordano espressamente di prevedere 1 (uno) pernottamento del figlio minore presso l'abitazione del padre durante la settimana
(indicativamente il giovedì), stante la tipologia di lavoro che quest'ultimo esercita. Per tale motivo, le parti stabiliscono che, nei giorni di spettanza del SI. NA AN:
A) il padre terrà con sé a dormire una sera infrasettimanale (indicativamente il Per_1
giovedì), dalle ore 18.00 circa sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola.
B) il padre terrà con sé 1 (un) pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il Per_1 mercoledì), dalle ore 18.00 circa alle ore 21.00 dopo cena con l'intesa tra i genitori che il padre andrà a prendere il figlio minore presso l'abitazione della madre (oppure della nonna materna) e lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
pagina 3 di 12 C) 2 (due) fine settimana alternati al mese: il sabato alle ore 16.00 circa, il padre andrà
a prendere il figlio minore , presso l'abitazione della madre e lo riporterà dalla Per_1
stessa la domenica alle ore 21.00 circa dopo cena.
D) salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, per una settimana, anche non consecutiva, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno;
E) salvo diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze scolastiche pasquali, per 3 (tre) giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con l'intesa tra i genitori che ciascun anno il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Natale con il padre e viceversa l'anno successivo;
F) salvo diversi accordi, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza, anche non consecutive;
l'esatta decorrenza dei rispettivi periodi di ferie dovrà essere concordata tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, qualora i genitori godano delle ferie nello stesso periodo, resta inteso che il SI. NA AN avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la SI.ra negli anni dispari. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi, Parte_1
almeno 2 (due) giorni prima della partenza, l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con il figlio si recheranno in visita anche in giornata.
I ricorrenti quale regola generale stabiliscono che, in tutti i casi in cui la gestione e la custodia di non possa essere regolata secondo le previsioni sopra indicate, nelle Per_1
ore in cui i genitori sono al lavoro e/o nei momenti di avvicendamento giornaliero tra le parti e/o in caso di urgenza, ritardi, imprevisti, inconvenienti ecc… il bambino rimarrà nell'ordine con l'altro genitore – se disponibile, con i nonni materni, e con i nonni paterni. Nel caso in cui il bambino dovesse essere collocato in luogo diverso dalla sua residenza, sarà cura del genitore in quel momento affidatario, avvisare di tale circostanza l'altro con i consueti mezzi di comunicazione oggi in uso.
Entrambi i genitori si impegnano a consentire al figlio, nel tempo in cui rimane con ciascuno di loro, ad adempiere agli impegni sociali, sportivi, scolastici e ricreativi dello stesso.
pagina 4 di 12 Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo.
Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori continueranno ad essere autorizzati ad esercitare la responsabilità separatamente.
Tutto quanto sopra compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del figlio e comunque sempre nel più completo rispetto dei suoi desideri e delle sue volontà.
4) I genitori si impegnano a collaborare ulteriormente con la massima serenità e disponibilità anche nella cura, educazione ed istruzione del figlio minore dando Per_1
sempre assoluta priorità ai suoi interessi e tutela, anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza del figlio, giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli della necessità che conservi con entrambi i Per_1
genitori, rapporti sereni e si senta tranquillo e a proprio agio con ciascuno di essi.
5) I coniugi hanno concordemente stabilito che, in considerazione degli importanti impegni economici di cui è gravato il SI. NA AN, quest'ultimo corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 150,00= (centocinquanta/00), sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, in via anticipata il giorno 15 (quindici) di ogni mese – somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di
Gennaio 2025. Il versamento della predetta somma avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra e noto al SI. NA AN. Parte_1
Al raggiungimento della maggiore età del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, previo accordo tra i genitori, il contributo al mantenimento ordinario potrà essere versato direttamente al figlio, con le modalità che verranno all'uopo concordate.
6) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio , saranno ripartite fra i Per_1
genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al
Tribunale di Modena, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta:
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
pagina 5 di 12 Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti regoleranno dette spese il 30 di ogni mese.
Le parti precisano inoltre che, per l'acquisto dell'abbigliamento “extra” di , Per_1
ossia quello non ricompreso nel contributo al mantenimento ordinario, sarà necessario pagina 6 di 12 il preventivo accordo dei genitori da esplicitarsi con le modalità stabilite che precedono.
Le parti concordano che ognuno dei genitori, quando si recherà in vacanza con il figlio provvederà personalmente al pagamento del soggiorno anche per il bambino.
7) la SI.ra percepirà l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, Parte_1
nella misura del 100%.
8) i genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché entrambi possano usufruire delle detrazioni fiscali per i minori nella misura del 50% ciascuno.
9) i genitori convengono che il figlio minore potrà recarsi all'estero a partire Per_1
dal compimento del 14° (quattordicesimo) anno di età e si danno, sin da ora, reciproco consenso all'ottenimento e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido al proprio espatrio così come quello inerente il figlio.
10) a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, il SI. NA
AN, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F: si impegna a cedere e per C.F._2
l'effetto a trasferire a favore della SI.ra nata a [...] il Parte_1
06/12/1976 e residente in [...] (C.F:
) cittadina italiana, che accetta, il 50% di proprietà C.F._1 dell'immobile che fu residenza coniugale, qui di seguito identificato: porzione del fabbricato condominiale urbano, con circostante area cortiliva, posto in
Comune di San Felice sul Panaro (MO), Via Della Repubblica n. 35, costituita da:
- appartamento posto al piano primo, tra i confini: a sbalzo area cortiliva comune, disimpegno comune, il sub. 13, salvo altri;
- cantina posta al piano terra, tra i confini: portico comune, area cortiliva comune, il garage di cui oltre, salvo altri;
- garage posto al piano terra, tra i confini: area cortiliva comune, vano scala comune, la cantina di cui sopra, salvo al-tri.
Allibrata al Catasto Fabbricati del Comune di San Felice sul Panaro, al foglio 45, con i mappali:
pagina 7 di 12 528 sub. 14 – Via Della Repubblica n. 35 - P. T.
1 - Cat. A/2 - Cl.
2 - Vani 5,5 - R.C. euro
497,09;
528 sub. 6 – Via Della Repubblica n. 35 - P. T. - Cat. C/6 - Cl.
5 - mq. 18 - R.C. euro
62,28.
Come risulta dall'elaborato planimetrico dell'intero fabbricato il mappale 526 sub. 1
(B.C.N.C.) identifica il cortile e i camminamenti comuni a tutti i subb. dei mappali 527 e
528; il mappale 526 sub. 3 (B.C.N.C.) identifica il cortile e i camminamenti comuni a tutti i subb. del mappale 528; il mappale 526 sub. 4 (B.C.N.C.) identifica la passerella comune ai subb. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del mappale 527 e del mappale 528; il mappale
528 sub. 1 (B.C.N.C.) identifica il portico comune ai subb. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del mappale 528; il mappale 528 sub. 2 (B.C.N.C.) identifica il vano scala comune ai subb.
13, 14, 15, 16, 17 e 18 del mappale 528; il mappale 528 sub. 3 (B.C.N.C.) identifica il disimpegno comune ai subb. 14, 15 e 16 del mappale 528 e il mappale 528 sub. 4
(B.C.N.C.) identifica il disimpegno comune ai subb. 16, 17 e 18 del mappale 528.
Alla data dell'1.10.1991 il terreno su cui è stato costruito il fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, assieme a maggior proprietà, risultava intestato al Comune di San
Fe-lice sul Panaro.
Con atto ricevuto dal Notaio di San Felice sul Panaro in data 16.3.1992, Persona_3
Rep. N. 15966/3590, debitamente registrato e trascritto a Modena il 6.4.1992 al n. 5598 reg. particolare, il terreno su cui è stato costruito il fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto, assieme a maggior proprietà, passava alla società CI
IN & C. – S.N.C.”, con sede in San Felice sul Panaro.
Con atto di compravendita ricevuto dal medesimo Notaio in data 1.12.1995, Rep. N.
20385/4943, registrato a Mirandola il 18.12.1995 al n. 1246 e trascritto a Modena il
13.12.1995 al n. 14540 reg. particolare, la porzione di fabbricato in oggetto passava ai signori nato a [...] il giorno 11 maggio 1961 e CP_1 CP_2
nata a [...] il giorno 11 dicembre 1969.
[...]
Con atto di compravendita dal Notaio, Dott. in data 23.6.1999, Rep. N. Persona_4
175575/10615, registrato a Carpi il 9.7.1999 al n. 1136 e trascritto a Modena il
2.7.1999 al n. 9940 reg. particolare, la piena ed intera proprietà della porzione di fabbricato in oggetto passava agli attuali intestatari.
pagina 8 di 12 Le parti fanno espresso riferimento, se ed in quanto pertinenti e tuttora competenti, ai patti e clausole contenuti nei sopracitati titoli di provenienza (Doc. n. 16).
Il summenzionato immobile, già abitazione familiare di proprietà congiunta al 50% dei coniugi, risulta gravato da mutuo fondiario acceso in data 26/11/2011 intestato ad entrambi i coniugi con la per l'importo di € 80.000,00, durata Controparte_3 fino al 26/04/2037, e rata mensile di € 419,26, che i coniugi hanno provveduto a versare al 50% ciascuno, mantenendo la comproprietà dell'immobile al 50%. (Doc. n. 17).
L'atto pubblico verrà stipulato avanti il Notaio di fiducia, scelto dalle parti, entro e non oltre giorni 90 dalla data dell'udienza collegiale che verrà fissata a seguito del deposito del presente atto, salvo diverso, maggiore o minor termine che venisse concordato inter partes, con accollo da parte della SI.ra delle spese del Notaio rogante dalla Pt_1
stessa scelto.
La SI.ra , a fronte del trasferimento della proprietà, dichiara di Parte_1
accollarsi, come in effetti si accolla, già dal mese di Gennaio 2024, il pagamento integrale dei rimanenti ratei di mutuo gravanti su detto immobile e ciò sino all'estinzione dell'obbligazione, obbligandosi a tenere indenne il SI. NA AN da qualsivoglia richiesta e/o pretesa venisse eventualmente formulata da chicchessia al medesimo per il debito in questione.
Le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo di cui sopra, deve intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni della parte cedente da parte della banca mutuante.
La SI.ra si obbliga quindi ad attivarsi, sin da subito, al fine di Parte_1 sottoscrivere con “ ” atto di accollo liberatorio volto alla Controparte_3
liberazione del SI. NA AN fornendo, se del caso, le garanzie richieste dall'Istituto di Credito.
Entrambi i coniugi hanno concordato e dato atto che per il trasferimento immobiliare de quo, non è previsto alcun pagamento di ulteriore corrispettivo in denaro e che, il trasferimento, avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche;
il SI. NA AN rinuncia pertanto a richiedere qualsivoglia somma alla SI.ra per la cessione in oggetto, ma esclusivamente l'accollo Parte_1
liberatorio in capo alla stessa del mutuo sopracitato.
pagina 9 di 12 Le parti si danno atto che il suddetto trasferimento e conseguenti pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di scioglimento del matrimonio civile e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I ricorrenti chiedono, sin da ora, che agli effetti fiscali, il trasferimento immobiliare oggetto del presente impegno, venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art.8 lettera F della tariffa parte prima di cui al DPR
26.04.1986 n.131 nonché dall'art. 19 L. 06.06.1987 n.74 (cfr. sentenze Corte
Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e Circolari 06.06.1987 n. 74 (cfr. sentenze Corte
Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e Circolari Ministero Finanze dell'11.2.2000 n. 6
e del 16.3.2000 n. 49).
I costi di qualsivoglia natura, legati alla vendita del predetto immobile ed alla liberatoria del SI. NA AN in ordine al mutuo ipotecario gravante sul cespite, rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra . Parte_1
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, in sede di separazione consensuale, alla suddivisione ed assegnazione dei beni mobili e degli arredi secondo accordi raggiunti tra di loro, con reciproca soddisfazione.
11) Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
12) Le parti espressamente convengono che, quanto al precitato Finanziamento
"Santander" contratto in data 28.09.2018, intestato al SI. NA con coobbligazione a carico della SI.ra , in considerazione che detto prestito è stato Parte_1
contratto per il pagamento dell'autovettura intestata ed in uso al solo SI. NA, questi si impegna e si obbliga ad estinguerlo - mediante pagamento delle restanti rate - a proprio esclusivo carico, come di fatto già avviene dal mese di dicembre 2023, liberando la SI.ra da ogni responsabilità per eventuali mancati Parte_1
pagamenti;
Quanto al precitato Finanziamento "Findomestic" contratto l'8.10.2021 intestato alla
SI.ra con fideiussione del SI. NA AN, in considerazione della Parte_1
pagina 10 di 12 cessione a titolo gratuito della quota del 50% di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale (con tutti i mobili e arredi che la compongono), la SI.ra si Parte_1
impegna e si obbliga a farsi carico di detto finanziamento per intero – mediante pagamento delle restanti rate - liberando il SI. NA AN da ogni responsabilità per eventuali mancati pagamenti.
13) I ricorrenti, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 10 e 12) dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre, a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva dello stesso.
14) i ricorrenti dichiarano reciprocamente di rinunciare a pretendere l'uno dall'altro, somme a titolo di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita;
15) Le parti riconoscono sin da ora che le condizioni sopra previste (in particolare quelle inerenti il figlio) sono le piu' consone e le piu' congeniali alle necessità ed alle esigenze del minore, tant'è vero che sono state frutto di lunghe ed accurate trattative.
16) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza;
17) i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.51 comma 2 c.p.c. ribadiscono di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall'Autorità Giudiziaria e da altre Pubbliche Autorità provvedimenti relativi al minore e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
18) Le spese legali relative al presente procedimento, sono a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SAN FELICE SUL
PANARO (MO) il 05/06/2010 fra nata a [...]_1
pagina 11 di 12 (MO) il 06/12/1976 e NA TE nato a [...] il
10/01/1972 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE SUL PANARO
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 2 Parte 1
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
11/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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