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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6895 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe
APPELLANTE
E
(c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Beccari
APPELLATO
OGGETTO: azione ex art. 44 l. fall.
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L (d'ora in poi anche Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_2
14152/2022, che ha rigettato la domanda con cui l' ha chiesto di dichiarare Parte_2
l'inefficacia ex art. 44 l. fall. di alcuni pagamenti eseguiti dalla società in bonis in favore di tra il 4 marzo 2013 e il 12 aprile 2013, per un importo totale di 31.752,00 €. CP_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso che l' versasse in uno Parte_1 stato di grave crisi fin dalla presentazione della prima domanda di concordato preventivo in bianco, depositata il 10 dicembre 2012;
2) il tribunale ha erroneamente escluso che il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali di cui all'art. 69-bis l. fall. potesse trovare applicazione fin dalla data di presentazione della prima domanda di concordato preventivo in bianco;
3) il tribunale ha erroneamente ristretto l'ambito di applicazione dell'art. 49 del d.lgs. n.
270 del 1999, escludendo che il commissario straordinario potesse agire nei confronti di CP_1 ai sensi dell'art. 44 l. fall.;
[...]
4) pur avendo affermato che ai fini dell'esercizio dell'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. è irrilevante l'accertamento del requisito della scientia decoctionis, il tribunale ha erroneamente escluso che nel caso di specie lo stato d'insolvenza in cui versava l'
[...] fosse percepibile. Parte_1
L'appellante ha concluso domandando che venga dichiarata l'inefficacia ex art. 44 l. fall. dei pagamenti eseguiti dalla in favore di per un Parte_1 CP_1 importo totale di 31.752,00 €, con condanna dell'appellato alla restituzione dei pagamenti ricevuti.
Si è costituito in giudizio domandando il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
I motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi tra di loro – sono nel loro complesso infondati.
L'art. 44, primo comma, l. fall. sancisce l'inefficacia, nei confronti dei creditori, di tutti gli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti «dopo la dichiarazione di fallimento» e trova la sua ratio nello spossessamento del debitore che consegue alla dichiarazione di fallimento (art. 42, primo comma, l. fall.).
L'art. 18, comma 2, del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 stabilisce a sua volta che “sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di
2 insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione della stessa senza
l'autorizzazione del giudice delegato”.
L'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999 – nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie - stabilisce infine che “Fermo quanto previsto dall'art. 18,
l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti degli articoli 42,
43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare”, equiparando quoad effectum l'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale allo spossessamento che consegue alla dichiarazione di fallimento.
La domanda formulata dall' Parte_1 risulta quindi infondata per la semplice ragione che oggetto della domanda non sono pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza (dichiarato dal tribunale con sentenza del 7 febbraio 2014), ma anteriori ad essa e alla nomina del commissario giudiziale
(i pagamenti in favore di sono stati infatti eseguiti nel periodo compreso tra il 4 CP_1 marzo 2013 e il 12 aprile 2013).
Non può trovare applicazione al riguardo il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, perché l'art. 69-bis l. fall. – che fa decorrere il termine per la proposizione delle azioni di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese - limita espressamente l'applicazione di tale principio alle sole azioni regolate dagli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 l. fall. e non lo estende anche all'inefficacia dei pagamenti regolata dall'art. 44 l. fall.
Si osserva al riguardo che l'art. 44 l. fall. non è richiamato dall'art. 69-bis l. fall. proprio perché sanziona con l'inefficacia i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, in ragione dell'intervenuto spossessamento del debitore. La norma non può dunque trovare applicazione in pendenza della procedura concordataria, perché nel concordato preventivo non ha luogo lo spossessamento ma sono solo previste limitazioni alla gestione dell'impresa (art. 167 l. fall.), come la necessità di conseguire preventivamente l'autorizzazione giudiziale per il compimento dei soli atti di straordinaria amministrazione.
Del resto, aderendo alla tesi sostenuta dall'appellante, si verificherebbe il paradosso in base al quale il creditore sarebbe tenuto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dai contratti in corso di esecuzione alla data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis, terzo comma, l. fall.) ma dovrebbe in ogni caso restituire ai sensi dell'art. 44 l. fall. il corrispettivo ricevuto, a prescindere dall'esistenza di uno stato d'insolvenza (che, nel caso di specie, è stato accertato un anno dopo l'esecuzione dei pagamenti di cui si chiede l'inefficacia).
Si deve invece ribadire che il principio della consecuzione delle procedure concorsuali - che ha come presupposto implicito l'omogeneità della situazione di crisi - è finalizzato a non arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori, evitando che il tentativo di pervenire ad un accordo concordatario si risolva nella vanificazione del sistema delle azioni richiamate dall'art. 69-bis, secondo comma, l. fall, quando quel tentativo non abbia comunque evitato il
3 fallimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conseguente rigetto delle domande formulate dalla società in amministrazione straordinaria nei confronti di CP_1
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14152/2022;
[...]
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6895 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe
APPELLANTE
E
(c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Beccari
APPELLATO
OGGETTO: azione ex art. 44 l. fall.
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L (d'ora in poi anche Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_2
14152/2022, che ha rigettato la domanda con cui l' ha chiesto di dichiarare Parte_2
l'inefficacia ex art. 44 l. fall. di alcuni pagamenti eseguiti dalla società in bonis in favore di tra il 4 marzo 2013 e il 12 aprile 2013, per un importo totale di 31.752,00 €. CP_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso che l' versasse in uno Parte_1 stato di grave crisi fin dalla presentazione della prima domanda di concordato preventivo in bianco, depositata il 10 dicembre 2012;
2) il tribunale ha erroneamente escluso che il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali di cui all'art. 69-bis l. fall. potesse trovare applicazione fin dalla data di presentazione della prima domanda di concordato preventivo in bianco;
3) il tribunale ha erroneamente ristretto l'ambito di applicazione dell'art. 49 del d.lgs. n.
270 del 1999, escludendo che il commissario straordinario potesse agire nei confronti di CP_1 ai sensi dell'art. 44 l. fall.;
[...]
4) pur avendo affermato che ai fini dell'esercizio dell'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. è irrilevante l'accertamento del requisito della scientia decoctionis, il tribunale ha erroneamente escluso che nel caso di specie lo stato d'insolvenza in cui versava l'
[...] fosse percepibile. Parte_1
L'appellante ha concluso domandando che venga dichiarata l'inefficacia ex art. 44 l. fall. dei pagamenti eseguiti dalla in favore di per un Parte_1 CP_1 importo totale di 31.752,00 €, con condanna dell'appellato alla restituzione dei pagamenti ricevuti.
Si è costituito in giudizio domandando il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
I motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi tra di loro – sono nel loro complesso infondati.
L'art. 44, primo comma, l. fall. sancisce l'inefficacia, nei confronti dei creditori, di tutti gli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti «dopo la dichiarazione di fallimento» e trova la sua ratio nello spossessamento del debitore che consegue alla dichiarazione di fallimento (art. 42, primo comma, l. fall.).
L'art. 18, comma 2, del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 stabilisce a sua volta che “sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di
2 insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione della stessa senza
l'autorizzazione del giudice delegato”.
L'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999 – nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie - stabilisce infine che “Fermo quanto previsto dall'art. 18,
l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti degli articoli 42,
43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare”, equiparando quoad effectum l'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale allo spossessamento che consegue alla dichiarazione di fallimento.
La domanda formulata dall' Parte_1 risulta quindi infondata per la semplice ragione che oggetto della domanda non sono pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza (dichiarato dal tribunale con sentenza del 7 febbraio 2014), ma anteriori ad essa e alla nomina del commissario giudiziale
(i pagamenti in favore di sono stati infatti eseguiti nel periodo compreso tra il 4 CP_1 marzo 2013 e il 12 aprile 2013).
Non può trovare applicazione al riguardo il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, perché l'art. 69-bis l. fall. – che fa decorrere il termine per la proposizione delle azioni di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese - limita espressamente l'applicazione di tale principio alle sole azioni regolate dagli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 l. fall. e non lo estende anche all'inefficacia dei pagamenti regolata dall'art. 44 l. fall.
Si osserva al riguardo che l'art. 44 l. fall. non è richiamato dall'art. 69-bis l. fall. proprio perché sanziona con l'inefficacia i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, in ragione dell'intervenuto spossessamento del debitore. La norma non può dunque trovare applicazione in pendenza della procedura concordataria, perché nel concordato preventivo non ha luogo lo spossessamento ma sono solo previste limitazioni alla gestione dell'impresa (art. 167 l. fall.), come la necessità di conseguire preventivamente l'autorizzazione giudiziale per il compimento dei soli atti di straordinaria amministrazione.
Del resto, aderendo alla tesi sostenuta dall'appellante, si verificherebbe il paradosso in base al quale il creditore sarebbe tenuto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dai contratti in corso di esecuzione alla data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis, terzo comma, l. fall.) ma dovrebbe in ogni caso restituire ai sensi dell'art. 44 l. fall. il corrispettivo ricevuto, a prescindere dall'esistenza di uno stato d'insolvenza (che, nel caso di specie, è stato accertato un anno dopo l'esecuzione dei pagamenti di cui si chiede l'inefficacia).
Si deve invece ribadire che il principio della consecuzione delle procedure concorsuali - che ha come presupposto implicito l'omogeneità della situazione di crisi - è finalizzato a non arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori, evitando che il tentativo di pervenire ad un accordo concordatario si risolva nella vanificazione del sistema delle azioni richiamate dall'art. 69-bis, secondo comma, l. fall, quando quel tentativo non abbia comunque evitato il
3 fallimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conseguente rigetto delle domande formulate dalla società in amministrazione straordinaria nei confronti di CP_1
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14152/2022;
[...]
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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