Articolo 6 della Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2
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16 febbraio 2001
Art. 6. (Disposizioni finali). 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 , rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 , e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , nella legge 13 aprile 1983, n. 122 , nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1 , nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 , e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , nella legge 30 novembre 1989, n. 386 , e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 , nella legge 6 agosto 1984, n. 457 , nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 , nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 , rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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