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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 215 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Parte_1
Matonti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Attilio
Carlone.
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in riassunzione – Diversa giurisdizione - Nullità.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è nullo e deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il ricorso proposto dinanzi a giurisdizione diversa da quella ordinaria non può, dunque, essere pedissequamente “riassunto” dinanzi a questa (qui riproponendosi l'identico ricorso azionato dinanzi alle Corti Tributarie), trattandosi di ordini diversi e di differenti regole processuali, ma deve essere proposto un nuovo ed autonomo ricorso.
Nella specie, poi, non risulta neppure allegato l'atto impugnato (intimazione di pagamento), non consentendosi in tal modo al Giudicante di individuare le specifiche degli atti presupposti.
Ai fini dell'eccezione di prescrizione e delle stesse notifiche di eventuali “avvisi di addebito” (notificati direttamente dall ) è indispensabile che il CP_2
contraddittorio sia instaurato anche nei confronti dell'Ente titolare del credito contributivo.
Il ricorso è pertanto carente ai sensi dell'art. 414 c.p.c. nn. 4 e 5 e deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in considerazione della sola pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
nulla per le spese.
Nocera Inferiore 28.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Parte_1
Matonti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Attilio
Carlone.
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in riassunzione – Diversa giurisdizione - Nullità.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è nullo e deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il ricorso proposto dinanzi a giurisdizione diversa da quella ordinaria non può, dunque, essere pedissequamente “riassunto” dinanzi a questa (qui riproponendosi l'identico ricorso azionato dinanzi alle Corti Tributarie), trattandosi di ordini diversi e di differenti regole processuali, ma deve essere proposto un nuovo ed autonomo ricorso.
Nella specie, poi, non risulta neppure allegato l'atto impugnato (intimazione di pagamento), non consentendosi in tal modo al Giudicante di individuare le specifiche degli atti presupposti.
Ai fini dell'eccezione di prescrizione e delle stesse notifiche di eventuali “avvisi di addebito” (notificati direttamente dall ) è indispensabile che il CP_2
contraddittorio sia instaurato anche nei confronti dell'Ente titolare del credito contributivo.
Il ricorso è pertanto carente ai sensi dell'art. 414 c.p.c. nn. 4 e 5 e deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in considerazione della sola pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
nulla per le spese.
Nocera Inferiore 28.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)