TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, passata in decisione all'udienza del 10/12/2024 avente per oggetto: interdizione
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. PERNA GAETANO e Alfredo Sacchi, elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'avv. GIOVANNA MARESCA, presso la quale elettivamente domicilia;
NT
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_3 Controparte_4 il 05/10/1967, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MARESCA
GIOVANNA, presso la quale elettivamente domiciliano;
ST
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_5 procura in atti, dall'avv. LUIGI RUSSO, presso il quale elettivamente domicilia;
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente, figlio della sig.ra , chiedeva Controparte_2 pronunciarsi l'interdizione di quest'ultima assumendo che la stessa fosse affetta da morbo di Alzheimer di grado moderato con MMSE10-20 e pertanto si trovava in uno stato di infermità mentale abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive.
Assumeva, inoltre, che la tutelanda nonostante il suo stato mentale, avrebbe conferito procura generale alla figlia per la vendita di tutti i beni in sua proprietà. Controparte_3
Interveniva in giudizio il sig. il quale aderiva alle richieste di parte Controparte_5 ricorrente. Si costituivano in giudizio l'interdicenda, nonché i sig.ri e i Controparte_3 Controparte_4 quali chiedevano il rigetto della domanda di interdizione poiché destituita di ogni fondamento stante la piena capacità della sig.ra di autodeterminarsi e di gestire i propri interessi. Controparte_2
Il Giudice delegato procedeva all'esame dell'interdicenda all'udienza del 15.10.2024.
Sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale, di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi. Va qui peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 della legge 9 gennaio
2004, n.6, il nuovo testo della norma – rubricata “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone che si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. A seguito delle innovazioni introdotte risulta dunque definitivamente interrotto il rapporto di automatismo tra infermità mentale e incapacità legale. L'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il soggetto “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (cfr. art. 1 legge 9.1.2004, n. 6). Il carattere residuale del ricorso all'interdizione comporta, di conseguenza, che per un'area di situazioni riferibili a soggetti pur affetti da grave nonché abituale infermità di mente, e concretamente inidonei a provvedere ai propri interessi, l'interdizione possa essere ritenuta eccedente lo scopo di protezione del disabile ed in questo senso non necessaria, nel qual caso il giudice potrà attivare, per quanto di sua competenza, la procedura relativa all'amministrazione di sostegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 418 c.c. Orbene, nel caso di specie le risultanze processuali hanno provato l'esistenza dello stato di infermità mentale in cui versa . Controparte_2
Per vero, nel corso dell'esame diretto (che rappresenta la prima fonte di convincimento del giudice), la sig.ra si è mostrata non consapevole della patologia di cui è affetta, non orientata nel tempo, CP_2 non capace di compiere atti di gestione del patrimonio.
Nella specie, per quanto supra detto, appare nondimeno sufficiente il ricorso allo strumento dell'amministrazione di sostegno, peraltro, il ricorrente non ha allegato in modo specifico quali siano i complessi atti che l' on potrebbe espletare per cui necessita l'interdizione, né che la resistente CP_6 viva in un ambiente non protetto per cui possa compiere atti pregiudizievoli, sicché la valutazione del caso concreto non consente di ritenere necessario il ricorso all'interdizione per assicurare adeguata protezione. La valutazione complessiva della vicenda induce pertanto il Collegio a ritenere legittimo il ricorso alla misura meno invasiva dell'Amministrazione di sostegno.
Considerato l'alto livello di conflittualità familiare che è emerso nel corso del giudizio, va nominato A.d.S. in via provvisoria l'avv.to Monica Verrillo, soggetto estraneo alla rete familiare, la quale in rappresentanza esclusiva della beneficiaria provvederà alla gestione patrimoniale volta alla conservazione del patrimonio.
Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, che rimangono pertanto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• nomina in via provvisoria l'avv. Monica Verrillo amministratore provvisorio al quale conferisce i poteri indicati in parte motiva;
• dispone la trasmissione al giudice tutelare;
• nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio del 27/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, passata in decisione all'udienza del 10/12/2024 avente per oggetto: interdizione
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. PERNA GAETANO e Alfredo Sacchi, elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'avv. GIOVANNA MARESCA, presso la quale elettivamente domicilia;
NT
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Controparte_3 Controparte_4 il 05/10/1967, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MARESCA
GIOVANNA, presso la quale elettivamente domiciliano;
ST
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_5 procura in atti, dall'avv. LUIGI RUSSO, presso il quale elettivamente domicilia;
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente, figlio della sig.ra , chiedeva Controparte_2 pronunciarsi l'interdizione di quest'ultima assumendo che la stessa fosse affetta da morbo di Alzheimer di grado moderato con MMSE10-20 e pertanto si trovava in uno stato di infermità mentale abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive.
Assumeva, inoltre, che la tutelanda nonostante il suo stato mentale, avrebbe conferito procura generale alla figlia per la vendita di tutti i beni in sua proprietà. Controparte_3
Interveniva in giudizio il sig. il quale aderiva alle richieste di parte Controparte_5 ricorrente. Si costituivano in giudizio l'interdicenda, nonché i sig.ri e i Controparte_3 Controparte_4 quali chiedevano il rigetto della domanda di interdizione poiché destituita di ogni fondamento stante la piena capacità della sig.ra di autodeterminarsi e di gestire i propri interessi. Controparte_2
Il Giudice delegato procedeva all'esame dell'interdicenda all'udienza del 15.10.2024.
Sulle precisate conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale, di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi. Va qui peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 della legge 9 gennaio
2004, n.6, il nuovo testo della norma – rubricata “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone che si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. A seguito delle innovazioni introdotte risulta dunque definitivamente interrotto il rapporto di automatismo tra infermità mentale e incapacità legale. L'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il soggetto “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (cfr. art. 1 legge 9.1.2004, n. 6). Il carattere residuale del ricorso all'interdizione comporta, di conseguenza, che per un'area di situazioni riferibili a soggetti pur affetti da grave nonché abituale infermità di mente, e concretamente inidonei a provvedere ai propri interessi, l'interdizione possa essere ritenuta eccedente lo scopo di protezione del disabile ed in questo senso non necessaria, nel qual caso il giudice potrà attivare, per quanto di sua competenza, la procedura relativa all'amministrazione di sostegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 418 c.c. Orbene, nel caso di specie le risultanze processuali hanno provato l'esistenza dello stato di infermità mentale in cui versa . Controparte_2
Per vero, nel corso dell'esame diretto (che rappresenta la prima fonte di convincimento del giudice), la sig.ra si è mostrata non consapevole della patologia di cui è affetta, non orientata nel tempo, CP_2 non capace di compiere atti di gestione del patrimonio.
Nella specie, per quanto supra detto, appare nondimeno sufficiente il ricorso allo strumento dell'amministrazione di sostegno, peraltro, il ricorrente non ha allegato in modo specifico quali siano i complessi atti che l' on potrebbe espletare per cui necessita l'interdizione, né che la resistente CP_6 viva in un ambiente non protetto per cui possa compiere atti pregiudizievoli, sicché la valutazione del caso concreto non consente di ritenere necessario il ricorso all'interdizione per assicurare adeguata protezione. La valutazione complessiva della vicenda induce pertanto il Collegio a ritenere legittimo il ricorso alla misura meno invasiva dell'Amministrazione di sostegno.
Considerato l'alto livello di conflittualità familiare che è emerso nel corso del giudizio, va nominato A.d.S. in via provvisoria l'avv.to Monica Verrillo, soggetto estraneo alla rete familiare, la quale in rappresentanza esclusiva della beneficiaria provvederà alla gestione patrimoniale volta alla conservazione del patrimonio.
Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, che rimangono pertanto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• nomina in via provvisoria l'avv. Monica Verrillo amministratore provvisorio al quale conferisce i poteri indicati in parte motiva;
• dispone la trasmissione al giudice tutelare;
• nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio del 27/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso