Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/08/2025, n. 6839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6839 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06839/2025REG.PROV.COLL.
N. 05957/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5957 del 2023, proposto da Cooperativa Sociale Spazi Nuovi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Alberto Clarizio, Anna Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 33/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 33/2023 il T.A.R. della Puglia ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione della Puglia del 30 giugno 2021, n. 1085, avente ad oggetto “RR n. 3/2005, RR n. 11/2008, RR n. 18/2014, RR n. 20/2020 - DGR n. 793/2020. Strutture della salute mentale. Aggiornamento tariffe di riferimento regionali”, nella parte in cui si stabilisce che le “tariffe di cui all’allegato A decorrono dalla dell’1.1.2021”, nonché nella parte in cui non si riconosce la contribuzione una tantum a favore del personale non medico.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Puglia.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 giugno 2025.
2. Preliminarmente deve osservarsi che l’appellante in memoria di replica ha precisato che “ La contestazione è limitata alla parte in cui tali provvedimenti stabiliscono che gli adeguamenti tariffari debbano decorrere dall’1.1.2021, anziché dall’1.7.2020, data in cui è stato disposto l’aumento salariale, per effetto del rinnovo del CCNL concernente il personale non medico della sanità privata ”.
3. La Regione appellata ha dedotto l’infondatezza di tale pretesa alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ L'aggiornamento delle tariffe, lungi dall'essere un adempimento esecutivo del singolo contratto o rapporto di accreditamento, inerisce ai poteri pubblicistici generali di programmazione della spesa sanitaria ” (con tutte le peculiarità del caso di specie riferite alla Regione Puglia).
Essa ha inoltre affermato che “ Nel contesto dell’attuale Servizio sanitario nazionale le libertà economiche degli operatori privati ricevono una tutela soltanto mediata in quanto recessive rispetto all’obiettivo di tutela della salute e alle esigenze di programmazione, contenimento e razionalizzazione della spesa ”.
4. Ha replicato sul punto l’appellante che “ le sentenze citate non attengono alle fattispecie riguardanti l’adeguamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni psichiatriche. Circostanza non di poco conto se si considera che i costi per tali prestazioni sono a totale carico del SSN (cfr Allegato al DPCM 14.2.2001); il che significa che gli oneri per le prestazioni psichiatriche (compresi quelli per il personale) non possono gravare sui pazienti e né tanto meno sugli operatori privati che erogano l’attività sanitaria per conto del SSN. Le strutture psichiatriche accreditate, come l’odierna appellante, non operano in regime di libero mercato ”.
Il punto, come chiarito sempre in replica dall’appellante, è se “l a Regione non possa “discrezionalmente” disattendere le disposizioni, da essa stessa emanate, che regolano il procedimento di adeguamento tariffario ”.
5. L’appello, ad avviso del Collegio, è infondato.
In primo grado si lamentava che “ anziché avviare un vero e proprio confronto con le parti private, la Regione ha condizionato l’assolvimento del proprio obbligo di adeguamento tariffario, all’accettazione, da parte delle associazioni di categoria, di un accordo (verbale della riunione del 10.5.2021). In particolare, la Regione Puglia avrebbe adeguato le tariffe solamente a fronte della rinuncia, da parte delle Associazioni, (i) del riconoscimento degli arretrati contrattuali (dal I.7.2020 al 31.12.2020) e, altresì, (ii) del diritto di proporre azioni avverso la deliberazione di adeguamento delle tariffe ”.
Il T.A.R. peraltro ha respinto la censura sul difetto di motivazione, sostenendo che “ La motivazione asseritamente carente per tale nuovo assetto tariffario così come disposto è ovviamente desumibile in re ipsa, costituendo il contenimento della spesa un’esigenza generale del Servizio sanitario regionale che di per sé non ha bisogno di un particolare corredo argomentativo a suo supporto, ancor più in una regione tuttora sottoposta alla verifica del rispetto del cosiddetto piano di rientro, ovvero del programma operativo approvato con la delibera giuntale 6 febbraio 2018, n. 129 ”.
L’appellante sul punto deduce che “ la valutazione del giudice sembra eccedere quella operata dall’amministrazione, se si considera che la delibera impugnata non fa alcun cenno alle ragioni per cui è stata posticipata la decorrenza dell’applicazione degli adeguamenti tariffari ”.
6. Tanto premesso, va osservato che il vizio dedotto non sussiste.
Infatti nella DGR n. 1085 del 2021, impugnata con il ricorso di primo grado, si dà atto che “ Durante l’incontro conclusivo del 10/05/2021 il predetto Tavolo di confronto è giunto ad un accordo relativo all’aggiornamento delle tariffe che è stato approvato e sottoscritto come da documentazione agli atti della Sezione. contenuto dell’accordo prevede quanto segue: (…) La decorrenza delle nuove tariffe avverrà a partire dal 01/01/2021. Con l’accettazione della proposta, le Associazioni rinunciano al riconoscimento degli arretrati contrattuali (01/07/2020 – 31/12/2020) e all’una tantum; Con l’accettazione della proposta, le Associazioni rinunciano a proporre ricorso avverso la deliberazione di adeguamento delle tariffe ”.
In argomento la parte appellata nel presente giudizio ha dedotto in memoria che “ Nel citato accordo, per quanto di interesse nel presente giudizio, le parti hanno stabilito sia la decorrenza delle nuove tariffe (01/01/2021) e quindi la rinuncia agli arretrati, sia la rinuncia proporre ricorso avverso la deliberazione di adeguamento delle tariffe. Nel contesto dell’attuale Servizio sanitario nazionale le libertà economiche degli operatori privati ricevono una tutela soltanto mediata in quanto recessive rispetto all’obiettivo di tutela della salute e alle esigenze di programmazione, contenimento e razionalizzazione della spesa ”.
7. L’indicato argomento, cui non ha replicato l’appellante, risulta fondato – anche prescindendo dal profilo della preclusione a contestare l’effetto di soluzioni negoziate - sul terreno sostanziale della recessività dell’interesse privato rispetto a quello collettivo, e dell’evidenza delle ragioni della scelta.
8. Invero in memoria di replica l’appellante ha insistito nella critica alla sentenza gravata soprattutto nella parte in cui non avrebbe riconosciuto la sussistenza del dedotto vizio motivazionale del provvedimento impugnato: “ Si è dell’avviso, inoltre, che a differenza di quanto sostenuto da controparte la Regione non possa “discrezionalmente” disattendere le disposizioni, da essa stessa emanate, che regolano il procedimento di adeguamento tariffario. Invero, la deroga normativa di cui si è avvalsa impropriamente l’amministrazione regionale, spostando in avanti il termine di decorrenza degli adeguamenti tariffari, rispetto all’entrata in vigore delle nuove disposizioni contrattuali, avrebbe dovuto essere preceduta da una modifica normativa o quanto meno dell’adozione di un provvedimento adeguatamente motivato. Mentre, nella specie, gli atti impugnati non contengono alcun riferimento circa la presunta necessità di garantire l’equilibrio finanziario, in ragione delle restrizioni derivanti dal piano di rientro a cui sarebbe sottoposta la Regione; né tale motivazione può essere presunta, come pretende il giudice di primo grado, in re ipsa ”.
9. In realtà la motivazione del provvedimento è proprio nel recepimento – sopra riportato - dell’avvenuta concertazione della decisione con le Associazioni: trattandosi di decisione partecipata e condivisa, l’onere motivatorio, che ha la funzione di rendere edotto il destinatario dello stesso delle ragioni della decisione, è assolto dal rinvio a tale attività propedeutica, nel corso della quale le parti interessate hanno non solo conosciuto, ma anche accettato, le ragioni della scelta dell’amministrazione .
Né può ritenersi che la critica alla reale rappresentatività di un simile meccanismo possa spingersi fino al punto di configurare la necessità di un confronto, condizionante, con ogni singola “parte privata” in merito alla determinazione degli effetti temporali di un atto amministrativo generale, incidente sulla programmazione della spesa pubblica.
10. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO