Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4380/2018 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4380/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
17/12/2024
TRA
c.f. e P.IVA in persona dell'Amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marocco;
Parte_2
- ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Federica Sandulli e dall'avv. Fabio Preziosi;
- CONVENUTA
Oggetto: recesso della banca e risarcimento danni.
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09/02/2018, la società evocava in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, al fine di sentire dichiarare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale della stessa per violazione dell'art. 118 TUB, nonché delle regole di correttezza e buona fede per aver modificato illegittimamente le condizioni del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 366/1443624, stipulato tra la società attrice e l'istituto di credito in data 21/10/2016.
Deduceva l'attrice che tale contratto, garantito da una fideiussione solidale limitata all'importo di euro 260.000,00 prestata da , , e Parte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3
originariamente stipulato a tempo indeterminato, veniva modificato unilateralmente dalla convenuta
Ciò determinava l'impossibilità per l'attrice di utilizzare l'affidamento bancario, con conseguente pregiudizio alla prosecuzione delle attività dell'azienda ed ai rapporti commerciali della stessa.
Pertanto, chiedeva dichiararsi risolto detto contratto per inadempimento imputabile alla
[...] per violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e CP_1 per abuso del diritto all'esercizio del recesso ad nutum e condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti dall'attrice nella somma da accertarsi in corso di causa o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale insisteva per il rigetto delle domande avverse, Controparte_1
in quanto infondate, affermando la correttezza del proprio operato per aver agito secondo le pattuizioni contrattuali.
Alla prima udienza del 27/11/2018, il giudice concedeva alle parti il termine di giorni quindici per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Constatato il fallimento del tentativo di mediazione, il giudice, all'udienza del 29/11/2019, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Esperite le prove testimoniali all'udienza del 30/09/2022, del 28/02/2023 e del 06/02/2024, all'udienza del 17/12/2024 la causa veniva rimessa in decisione, assegnando termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale del 08/01/2019 allegato.
Nel merito le domande attoree sono infondate.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in oggetto giova ricordare che il contratto di apertura di credito, previsto dall'art. 1842 c.c., è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo, cd. “a scadenza”,
o a tempo indeterminato, cd. “a revoca”.
La vicenda per cui è causa trae origine dalla concessione, da parte della in Controparte_1
favore de di una linea di credito del complessivo importo di euro 250.000,00 Parte_1
(doc. 1 parte convenuta).
Il contratto in esame contemplava espressamente la facoltà della banca di recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento, nonché di ridurla o di sospenderla, senza obbligo di preavviso e di esigere la restituzione di quanto dovuto dalla correntista con preavviso di un giorno (art. 4 contratto n. 366/1443624). È, quindi, documentalmente provato che, quella in esame, era un'apertura di credito a tempo indeterminato, non essendo indicato nel contratto un termine di scadenza.
In relazione a tale fattispecie, invero, già l'articolo 1845 c.c. consente a ciascuna delle parti di recedere in qualsiasi momento, con il solo obbligo di darne preavviso alla controparte entro un termine che, se non diversamente stabilito dal contratto o dagli usi, lo stesso codice fissa in quindici giorni.
La stessa riferita disciplina, tuttavia, prevede che le parti possano convenzionalmente derogarvi ed è infatti frequente che, nei contratti del genere di quello in esame, vengano inserite (autonomamente o, più spesso, mediante richiamo alle condizioni generali espresse nelle cosiddette norme bancari uniformi) disposizioni pattizie di diverso tenore, le quali consentono il recesso della banca senza necessità di giusta causa anche dai rapporti a tempo determinato ed esonerano la medesima banca da ogni necessità di preavviso.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte attrice deduceva che l'arbitraria modifica del rapporto di affidamento operata della banca, in violazione delle regole di correttezza e buona fede e dell'art. 118 TUB, era stata causa di grave pregiudizio economico in virtù della richiesta di rientro immediato del fido concesso e dell'improvvisa sospensione dell'utilizzo dello stesso, con conseguente impossibilità di svolgere la consueta attività aziendale, tra cui la partecipazione a diverse gare d'appalto.
Le affermazioni attoree sono infondate.
Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti, emerge che la convenuta, in data 27/10/2017, revocava l'affidamento per euro 250.000,00 del 21/10/2016 e comunicava l'apertura di una nuova linea di fido a scadenza al 28/2/2018 (doc.6 parte attrice) alle medesime condizioni previste dal contratto del 2016, riservandosi, altresì, di valutare, alla data di scadenza, il sussistere delle condizioni necessarie in capo alla cliente al fine di proseguire il rapporto di affidamento.
A fondamento del recesso dall'affidamento a revoca, la banca convenuta poneva, oltre che le mutate condizioni di mercato, il fallimento che aveva interessato altra società, la Controparte_2
della cui compagine sociale facevano parte i medesimi soci e garanti de come si Parte_1
legge nella comunicazione del 27/11/2017 (doc. 3 parte convenuta).
Tale recesso veniva, pertanto, motivato ed era giustificato, sia dal mutamento del grado di affidabilità del cliente in termini di rischio di credito, sia dalle variazioni delle condizioni economiche generali che possono avere effetto sul rapporto bancario.
Il recesso veniva disciplinato in maniera dettagliata, dall'art. 4 del Titolo I “Regolamento degli affidamenti in conto corrente”, che prevede, in particolare, la facoltà per la Banca di recedere in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso dall'apertura di credito, nonché la sospensione immediata della possibilità per la correntista di utilizzare il credito a fronte dell'eventuale recesso.
Tale disposizione veniva specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dalla parte attrice, e, venendo in rilievo un rapporto contrattuale non di tipo consumeristico, è senza dubbio escluso l'obbligo per il Tribunale di valutare il carattere abusivo della norma, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti la regolamentazione delle modalità dell'esercizio del diritto di recesso da parte della banca (senza preavviso) e delle sue conseguenze (sospensione dell'affidamento).
Deve, pertanto, ritenersi che, nel caso in esame, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, non sia intervenuta una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, ma un recesso della banca dal contratto di affidamento a revoca, con immediata proposta di stipulare altro contratto di affidamento, alle medesime condizioni del contratto del 2016, ma a scadenza.
Con la comunicazione dell'ottobre del 2017, la banca, quindi, rivalutate le condizioni di affidabilità della revocava l'affidamento fino ad euro 250,000,00 a tempo indeterminato e proponeva Pt_1
un nuovo affidamento a scadenza.
Deve ritenersi che il comportamento della banca sia stato di tipo prudenziale, poiché, dopo aver svolto la discrezionale valutazione del merito creditizio e fiduciario concesso alla non Pt_1
interrompeva ogni rapporto contrattuale in modo repentino ed improvviso, ma revocava il primo affidamento per proporne altro seppure a scadenza.
La banca invitava altresì la “a recarsi presso la nostra Filiale di Portici per sottoscrivere Pt_1
il nuovo contratto di affidamento – relativo, come detto, a fidi concessi a scadenza – chiarendo nel contempo che, in mancanza, non sarà possibile procedere al perfezionamento e, di conseguenza, all'utilizzo degli affidamenti a valere sul conto corrente”, anticipando “che alla data del
28/02/2018, prevista quale scadenza dell'affidamento che la si è dichiarata disposta a CP_1
concedere – la scrivente effettuerà nuove valutazioni del merito creditizio della Sua Cliente, le quali potranno confermare o modificare le determinazioni ad oggi assunte” (cfr. doc. n. 3 produzione parte convenuta).
Alla luce di tale documentazione, deve, pertanto, ritenersi che la parte attrice, per poter continuare ad utilizzare l'apertura di credito fino ad euro 250.000,00, ed evitare di subire il pregiudizio allegato, ben poteva procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto che comunque differiva dal precedente solo nella scadenza (da “revoca” a “tempo determinato” sino al 28 febbraio 2018).
Priva di fondamento appare, poi, la doglianza dell'attrice in ordine all'intimazione, da parte della banca convenuta, alla restituzione immediata delle somme poste a disposizione de Parte_1 Tale richiesta di rientro immediato non si rinviene, né nelle surriferite comunicazioni intercorse tra le parti, né in alcun altro documento prodotto dall'attrice a sostegno delle proprie allegazioni.
Invero, quanto lamentato da parte attrice si pone in netto contrasto con le comunicazioni in atti della convenuta la quale, considerate le vicende societarie ed economiche interessanti i soci de
[...]
all'esito di controlli che rientrano nella prassi bancaria, determinava la scadenza Parte_1 dell'affidamento al febbraio 2018 con riserva di valutare, a tale data, il merito creditizio della società al fine di proseguire il rapporto, ma senza alcun accenno alla richiesta di rientro immediato dell'apertura di credito in essere.
Le risultanze documentali in atti non vengono private di rilievo dalle testimonianze di parte attrice.
Le dichiarazioni rese dal teste , all'udienza del 28/02/2023, secondo cui “io e mio Testimone_1
zio avemmo un incontro con il direttore della filiale di Portici, dott. , Pt_2 CP_1 Pt_4
durante il quale ci fu comunicato che il rapporto di anticipo fatture, intrattenuto con la banca dalla
, era stato bloccato, senza indicare alcuna motivazione e ci chiesero di rientrare per la Pt_1
somma di euro 250.000,00 entro fine febbraio 2018, senza poter eseguire altre operazioni di anticipo fatture con la banca”, risultano smentite dalle citate comunicazioni del 27/10/2017 e del
27/11/2017, con cui parte convenuta non si limitava a revocare l'affidamento ma contestualmente dichiarava la propria disponibilità a concedere alla società cliente il fido alle medesime condizioni economiche convenute nel 2016, ovverosia “del tipo promiscuo temporaneo per anticipo fatture canalizzato e notificato di euro 250.000,00”, ed assistito dalle medesime garanzie, ma con scadenza al febbraio 2018.
Alla luce di quanto detto, anche la mancata esecuzione dell'appalto conferito dalla
[...]
a imputata da quest'ultima alla condotta abusiva della Parte_5 Parte_1
convenuta, così come riportato anche dai testi , e , Testimone_2 Testimone_1 Persona_1
non trova riscontro nella documentazione depositata dalle parti.
Difatti, data l'operatività del conto anticipi nel settembre 2017, come risultante dall'estratto conto in atti, la società attrice ben poteva procedere all'acquisto della macchina spazzatrice richiesta per l'esecuzione dell'appalto aggiudicato da il 14 settembre 2017, o, comunque, Parte_1
procedere alla stipula del contratto di affidamento a scadenza per poter continuare ad utilizzare il fido concesso dalla banca fino ad euro 250.000,00 e, poi, procedere a tale acquisto necessario per l'esecuzione dell'appalto.
Parte attrice non provvedeva a firmare il nuovo contratto, pur essendo consapevole della conseguente preclusione all'utilizzo dell'affidamento concesso.
Pertanto, non essendosi perfezionato il contratto di affidamento per il rifiuto della società attrice di sottoscrivere il nuovo fido “a scadenza”, non è imputabile all'istituto di credito l'inutilizzabilità dell'affidamento stesso e la conseguente impossibilità di partecipare a procedure per l'affidamento di appalti, tra cui quello per la conservazione, completamento e rinnovo delle piantagioni e degli spazi verdi pertinenti le autostrade A4 ed A31 indicato dall'istante.
Le considerazioni sin qui svolte e le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere non provata e, dunque, infondata la domanda attorea di accertamento della responsabilità della banca, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_1
processuali che liquida in euro 14.103,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15 %, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 09/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello