Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
La cambiale è un mero strumento di credito, e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, il momento rilevante per l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza è quello del pagamento, e non quello della emissione o della girata della cambiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. ON SENSALE - Presidente -
" Mario Rosario VIGNALE - consigliere -
" Enrico PAPA "
" Vincenzo FERRO "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DITTA GA RICAMBI INDUSTRIALI, in persona del titolare IG GA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 114/a, presso l'avv. Franco Pascucci, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
FALLIMENTO di NI IG, quale titolare della ditta VENETA COSTRUZIONI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Cardinal Ginnasi 8, presso l'avv. Aldo d'Esposito che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, in unione con l'avv. Massimo Ubertone del foro di Rovigo,
controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia del 25 marzo Sentita la relazione della causa svolta dal relatore cons. Giuseppe
Salmè alla pubblica udienza del 8 ottobre 1998;
sentito l'avv. Ubertone, per il controricorrente;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 agosto 1988 il fallimento di ON RI, titolare della ditta VE Costruzioni, ha convenuto in giudizio, davanti al tribunale di Rovigo la ditta AT CA LI, di IG AT, chiedendo la revoca dei pagamenti, per complessive L. 6.500.000, effettuati dalla ditta successivamente fallita in favore della convenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Con sentenza dell'11 luglio 1992 il tribunale ha rigettato la domanda, ma la corte d'appello di Venezia, con la sentenza in questa sede impugnata, l'ha accolta e ha revocato i pagamenti indicati.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, premesso che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore può essere desunta anche da elementi attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria avvedutezza, in quanto idonei a fornire presunzioni sull'effettiva situazione psicologica del creditore medesimo, ha ritenuto che nella specie, dalle circostanze di "fatto accertate nel corso del giudizio, emergevano situazioni tipiche dello stato di decozione, certamente conosciute o, comunque, ragionevolmente conoscibili con l'impiego della normale diligenza. In particolare la corte di merito ha rilevato che dalle risultanze processuali era emerso che: a) i pagamenti erano avvenuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, come ammesso dal AT in sede di interrogatorio formale;
b) negli anni immediatamente anteriori alla dichiarazione di fallimento erano state iniziate numerose procedure esecutive mobiliari nei confronti del RI;
c) il RI e il AT erano amici e si frequentavano anche per motivi diversi dai rapporti di lavoro;
d) il RI non era puntuale nei pagamenti, tanto che il AT era stato costretto a far intervenire il proprio legale;
e) i pagamenti dei quali era stata chiesta la revoca erano avvenuti in attuazione di un piano predisposto dall'avv. Zarbo, che agiva anche su incarico di altri creditori che erano a conoscenza delle difficoltà del debitore;
f) la ditta AT nel 1983 eseguiva prestazioni in favore della ditta fallita dietro pagamento in contanti. Di tali circostanze la corte d'appello ha valorizzato specialmente quella dell'amicizia tra il AT e il RI e quella costituita dal fatto che entrambe le ditte avevano sede nello stesso ambito territoriale.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia la ditta AT CA LI ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con memoria. Il fallimento resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 67, secondo comma della legge fallimentare, il ricorrente sostiene che il momento rilevante, ai fini della revocabilità, era quello in cui la ditta VE CO gli aveva consegnato gli effetti cambiari e non quello in cui erano stati effettuati i corrispondenti pagamenti, con la conseguenza che i pagamenti stessi non sarebbero stati revocabili, perché la consegna degli effetti cambiari era avvenuta oltre l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omessa o contraddittoria motivazione su punti rilevanti della controversia. Lamenta in particolare che la corte territoriale abbia ritenuto provata la circostanza del pagamento entro l'anno anteriore al fallimento invece che sulla base di prove documentali alla stregua delle ammissioni del AT, in sede di interrogatorio formale. Sarebbe inoltre irrilevante la pendenza delle procedure esecutive, perché è prassi commerciale che il fornitore effettui visure presso la cancelleria della pretura, per accertare se nei confronti del cliente pendano procedure esecutive. Contesta poi il ricorrente che potesse ritenersi provata l'amicizia con il RI, che lo stesso non fosse puntuale nei pagamenti e che le forniture da parte della AT CA LI avvenissero solo dietro pagamento per contanti. 2) Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la tesi sostenuta dal ricorrente è stata in passato accolta da questa Corte limitatamente all'ipotesi in cui l'imprenditore successivamente fallito abbia girato al suo creditore effetti cambiari emessi a suo favore da terzi (cass. n. 2441/79, 642/62, 49/60), ma questo orientamento è stato di recente superato (v. Cass. 357/94), sulla base del rilievo, del tutto condivisibile, che la cambiale costituisce un mero strumento di credito e che la sua emissione e la sua trasmissione non costituiscono pagamento, come emerge dall'art. 66 della legge cambiaria secondo cui "se dal rapporto che diede causa all'emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione". Alla stessa conclusione questa Corte è pervenuta con riferimento al pagamento di un vaglia cambiario eseguito dall'emittente poi fallito (cass. n. 18/87) perché il rilascio della cambiale, che è uno strumento di credito, non costituisce pagamento in quanto l'adempimento dell'obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. Nè in senso contrario può essere invocata la sentenza n. 4839/1983, perché, tra l'altro del tutto incidentalmente (in quanto la decisione aveva ad oggetto l'individuazione dei requisiti che deve avere la prova della scientia decotionis), anche in quell'occasione questa Corte ha ribadito che il momento rilevante per accertare la conoscenza dello stato d'insolvenza, ai fini della revoca ex art. 67, secondo comma l.f è quella del pagamento della cambiale.
Alla luce dell'attuale orientamento giurisprudenziale è irrilevante quindi che nella specie non emerga dalla sentenza impugnata se i pagamenti revocati erano relativi a cambiali dirette emesse dal fallito o a effetti cambiali girati dallo stesso.
Il secondo motivo è inammissibile, sia perché la presunzione tratta dalla esistenza di una pluralità di esecuzioni mobiliari a carico del fallito (peraltro dotata di tutti i requisiti di cui all'art.2729 c.c., perché non è seriamente contestabile che si tratti di circostanza gravemente sintomatica dell'impossibilità dell'esecutato di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni) non ha carattere decisivo, avendo la corte territoriale tratto argomenti anche (e soprattutto) da altre circostanze, sia perché la censura, relativamente agli altri profili, si limita a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice del merito, fondata su motivazione priva di errori logici e giuridici.
Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, ma possono essere liquidate solo nella misura corrispondente agli onorari spettanti per la discussione orale in quanto il controricorso è tardivo, essendo stato notificato il 12 febbraio 1998, mentre il ricorso principale era stato notificato il 22 marzo 1997.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in L.122.000 oltre L.400.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998 nella camera di consiglio Della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999.